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12.2007.8

appello - tempestività

Ticino · 2007-01-30 · Italiano TI
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Incarto n.12.2007.8

Lugano

30 gennaio 2007/rgc

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Walser e Lardelli

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2004.69 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord promossa con petizione 30 giugno 2004 da

AP 1

contro

AO 1

in materia di contratto di appalto, che il Pretore, con sentenza 28 novembre 2006, ha respinto, ponendo a carico dell’attrice la tassa di giustizia di fr. 700.- e le spese di fr. 6'450.-, con l’obbligo di rifondere alla convenuta fr. 1'500.- per ripetibili;

appellante l’attrice, la quale con atto di appello dell’8 gennaio 2007 chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di condannare la convenuta al pagamento di fr. 8'177,60 oltre accessori, con protesta di spese e ripetibili;

mentre la convenuta, con le osservazioni del 29 gennaio 2007, propone di respingere in ordine e nel merito l’appello;

Letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa

-;

-     .

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        Il segretario

Rimedi giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.