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12.2007.202

Stralcio per ritiro appello, rinuncia a ripetibili

Ticino · 2008-01-25 · Italiano TI
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Incarto n.12.2007.202

Lugano

25 gennaio 2008/fb

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Walser e Lardelli

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2007.128 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con opposizione 17 luglio 2007 da

AP 1

contro

AO 1

con cui l’opponente ha chiesto la conferma dell’opposizione da lei interposta al precetto esecutivo civile nelle forme cantonali, domanda avversata dalla precettante che ne ha postulato il rigetto e che il Pretore ha rigettato con decreto 12 settembre 2007;

appellante l’opponente, la quale, con atto di appello 24 settembre 2007, chiede la riforma del primo giudizio nel senso di confermare la propria opposizione al precetto esecutivo civile;

preso atto che con lettera 21 gennaio 2008 l’appellante ha comunicato di ritirare l’appello;

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Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                       Il segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno a 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo (in concreto: valore fr. 5'000.-), il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 cpv. 1 LTF).