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Incarto n.12.2007.202
Lugano
25 gennaio 2008/fb
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2007.128 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con opposizione 17 luglio 2007 da
AP 1
contro
AO 1
con cui lopponente ha chiesto la conferma dellopposizione da lei interposta al precetto esecutivo civile nelle forme cantonali, domanda avversata dalla precettante che ne ha postulato il rigetto e che il Pretore ha rigettato con decreto 12 settembre 2007;
appellante lopponente, la quale, con atto di appello 24 settembre 2007, chiede la riforma del primo giudizio nel senso di confermare la propria opposizione al precetto esecutivo civile;
preso atto che con lettera 21 gennaio 2008 lappellante ha comunicato di ritirare lappello;
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Per la seconda Camera civile del Tribunale dappello
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno a 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo (in concreto: valore fr. 5'000.-), il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 cpv. 1 LTF).