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12.2007.113

stralcio per mancato pagamento anticipo spese

Ticino · 2007-06-21 · Italiano TI
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Incarto n.12.2007.113

Lugano

21 giugno 2007/fb

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Walser e Lardelli

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

visto l'appello 15 maggio 2007 presentato da

AP 1

contro

il decreto di edizione 24 aprile 2007 emanato dal Pretore della giurisidizione di Mendrisio-Nord nella causa promossa da

CO 1

nei confronti di

IS 1rappr. dall’avv. RA 1,

richiamata la diffida21 maggio 2007della presidente di questa Camera mediante la quale al ricorrente veniva assegnato un termine scadente il 13 giugno 2007per effettuare sul c.c.p. 69-10370-9 del Tribunale d’appello -introiti AGITI- un deposito difr.300.-a titolo di anticipo per le presunte spese giudiziarie, con la comminatoria che, in caso di mancato versamento dell'importo entro il termine fissato, il ricorso sarebbe stato dichiarato deserto ai sensi dell'art. 312 CPC;

preso atto come il termine in questione sia infruttuosamente trascorso;

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Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        Il segretario

Rimedi giuridici

Premesso che il valore di causa litigioso in sede cantonale è di fr. 72'000.-, contro il presente decreto di stralcio è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,  1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).