locazione - appello tardivo - stralcio
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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 10.07.2006 12.2006.130
locazione - appello tardivo - stralcio
Incarto n. 12.2006.130 Lugano 10 luglio 2006 /fb In nome della Repubblica e Cantone Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Cocchi, presidente, Epiney-Colombo e Walser segretaria: Bianchi sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2006.40 della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 14 febbraio 2006, da AO 1 e AO 2 rappr. da RA 1 contro e __________ AP 1 in materia di contratto di locazione che il Pretore, con sentenza 12 giugno 2006, ha parzialmente accolto condannando i convenuti a pagare, per pigioni arretrate e per quelle sino alla fine della locazione, accertata a fine maggio 2006, l’importo di Fr. 10'924.45. Ed ora sullo scritto 2 luglio 2006, spedito il successivo 5 luglio, alla Pretura con il quale i convenuti dichiarano il loro disaccordo con la decisione e che è stato trasmesso a questo Tribunale a valere quale atto d’appello. Letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa Considerato in fatto ed in diritto che, nelle procedure in materia di locazione, il termine per ricorrere contro una sentenza del Pretore è di 10 giorni (art. 411 cpv. 2 CPC); che la sentenza del Pretore è stata spedita il 13 giugno 2006 ed il relativo plico raccomandato distribuito al domicilio dei signori AP 2 il 14 giugno 2006 (cfr www.posta.ch/trackandtrace con riferimento alla spedizione 98.00.650051.00188743); che, di conseguenza, il termine per proporre l’appello scadeva il 26 giugno 2006 e l’impugnazione dei convenuti, impostata il 5 luglio 2006, è ampiamente tardiva e quindi irricevibile; che, a dipendenza della tardività del ricorso, non torna conto esaminare se la lettera dei ricorrenti adempie ai requisiti minimi di forma e di argomentazione, per un ricorso, così come prescritti dall’art. 309 CPC, in particolare se contiene i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda; Per i quali motivi pronuncia 1. L’appello 2/5 luglio 2006 di AP 1e AP 2 è irricevibile perché tardivo. 2. Non si prelevano tasse o spese. 3. Intimazione: - - - Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona terzi implicati Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello Il presidente La segretaria