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12.2006.127

stralcio per radiazione di società dal registro di commercio in corso di procedura

Ticino · 2006-11-28 · Italiano TI
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stralcio per radiazione di società dal registro di commercio in corso di procedura

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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 28.11.2006 12.2006.127

stralcio per radiazione di società dal registro di commercio in corso di procedura

Incarto n. 12.2006.127 Lugano 28 novembre 2006 /lw In nome della Repubblica e Cantone Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Epiney-Colombo, presidente, Walser e Lardelli segretario: Bettelini, vicecancelliere sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2001.232 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 promossa con petizione 4 aprile 2001 da AO 1 rappr. dall’RA 1 contro AP 1 rappr. dall’RA 2 con cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 12'028.40 oltre interessi al 5% dal 5 marzo 1997, domanda avversata dalla convenuta, e che il Segretario assessore ha accolto con sentenza 31 maggio 2006 limitatamente all’importo di fr. 12'028.40 oltre interessi al 5% dal 3 novembre 2000; appellante la convenuta con atto di appello 21 giugno 2006, con cui chiede di riformare il giudizio impugnato nel senso di respingere la petizione, e in subordine di riformarlo nel senso di ridurre a fr. 8'780.85 oltre interessi al 5% dal 3 novembre 2000 l’importo dovuto, con conseguente diversa ripartizione degli oneri processuali e delle ripetibili, il tutto protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi; mentre l'attrice non ha presentato osservazioni all’appello; letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti ritenuto in fatto e in diritto: che il 24 novembre 2006 l’appellante ha chiesto lo stralcio della procedura dai ruoli, l’appellata AO 1 essendo stata radiata d’ufficio dal Registro di commercio in applicazione dell’art. 89 ORC il 14 novembre 2006; che la parte appellata è ormai sprovvista di personalità giuridica (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 38 m. 35; II CCA 6 aprile 2004 inc. n. 12.2003.72, 8 aprile 2004 inc. n. 12.2003.125); che la tassa e le spese di giudizio vanno percepite a carico dell'anticipo già prestato dall'appellante mentre non vi sono ripetibili da assegnare, già per il fatto che non sono state presentate osservazioni all’appello; Per i quali motivi, vista, per le spese, la vigente TG pronuncia 1. L’appello 21 giugno 2006 di AP 1 è stralciato dai ruoli. 2. La tassa di giudizio di fr. 150.- e le spese di fr. 50.- (totale fr. 200.-) sono prelevate dall’anticipo versato all’inizio della procedura d’appello. 3. Intimazione: - - Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 terzi implicati Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello La presidente                                                        Il segretario