azione revocatoria
Erwägungen (7 Absätze)
E. 6 La
revocazione ha per scopo di assoggettare all’esecuzione i beni che le sono
stati sottratti dal debitore (art. 285 LEF), segnatamente quelli sottratti nei
5 anni precedenti il pignoramento o la dichiarazione di fallimento, nei casi in
cui esso ha agito con l’intenzione, riconoscibile, di recar pregiudizio ai suoi
creditori o di favorirne alcuni a detrimento di altri (art. 285, 288 LEF).
L’applicazione dell’art. 288 LEF presuppone che l’atto contestato abbia causato
un pregiudizio effettivo ai creditori, ciò che è il caso qualora lo stesso
abbia comportato una diminuzione dei beni assoggettati all’esecuzione forzata a
vantaggio di certuni creditori o comunque a detrimento di altri, oppure che
abbia aggravato la posizione dei creditori nell’ambito dell’esecuzione (DTF
5C.261/2002).
Affinché
l’atto pregiudizievole possa essere revocato, è necessario che il debitore
abbia agito dolosamente, con l’intenzione di arrecare pregiudizio ai creditori.
Per costante giurisprudenza del Tribunale federale è in tal senso sufficiente
la negligenza, talché l’intenzione è reputata data già quando il debitore
poteva o doveva prevedere che l’atto impugnato avrebbe causato un pregiudizio
ai creditori. Non è poi necessario che l’azione sia stata intrapresa allo scopo
diretto di arrecare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente che il danno
sia una conseguenza naturale dell’atto (DTF 4C.262/2002;
Peter
, Commentaire Romand, n. 10 ad
art. 288 LEF;
Staehelin
, Basler
Kommentar, n. 16 ad art. 288 LEF;
Gilliéron
, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite, ni 32 segg. ad art. 288 LEF). Da ultimo, è ancora necessaria la
connivenza del terzo beneficiato, data allorquando egli avrebbe potuto,
prestando l’attenzione che le circostanze imponevano, prevedere che l’atto
controverso avrebbe avuto quale conseguenza naturale di arrecare pregiudizio ai
creditori (DTF 99 III 89).
E. 7 Il Segretario
assessore ha ritenuto che con le donazioni di cui trattasi AO 2 ha
deliberatamente sottratto ai propri creditori il valore residuo degli immobili
trapassati alla figlia, creando loro un danno. L’appellante contesta che le
donazioni abbiano provocato un -neppure dimostrato- danno ai creditori. Adduce
in proposito che nella definizione dei valori degli immobili non sarebbe da
tener conto del loro valore di mercato nell’ambito di una normale trattativa di
compravendita, bensì del possibile ricavo, notevolmente inferiore, ottenibile
mediante vendita ai pubblici incanti. Rileva poi che gli ulteriori immobili di
proprietà del defunto, veduti appunto mediante asta pubblica, avrebbero
fruttato un ricavo ben inferiore - in media del 28%- ai valori stabiliti dalle
stime peritali. Tenendo conto di questa circostanza il valore complessivo degli
immobili oggetto di donazione sarebbe quindi di fr. 6'476’911.- in luogo dei fr.
9'009'475.- attribuitogli dal perito dell’UEF, insufficiente per soddisfare i
crediti assistititi da pegno, ammontanti a complessivamente fr. 7'878'000.-. Di
conseguenza gli altri creditori non avrebbero tratto alcun beneficio dalla
vendita agli incanti degli immobili e quindi la donazione non avrebbe causato
loro alcun danno.
Il perito ing. G__________,
così incaricato dall’UEF, ha stabilito il valore delle particelle n. __________
e __________ RFD di __________ e __________ RFD di __________, donate dal
defunto alla qui convenuta, calcolandolo in base a entità metriche e valori
medi unitari e in base al reddito, indicando valori di fr. 4'285'000.- per la
particella n. __________ RFD di __________, fr. 4'370'000.- per la particella
n. __________ RFD di __________ (doc. HH) e fr. 354'475.- per il fondo n. __________
RFD di __________ (doc. MM). Questi valori, posti dagli appellati alla base
delle proprie considerazioni nella valutazione del danno, non sono mai stati
contestati prima d’ora dall’appellante. In prima istanza essa aveva sì negato
che le donazioni fossero avvenute a danno dei creditori, argomentando che la riorganizzazione
delle attività del donante aveva permesso di ridurre i di lui debiti privati di
oltre 6,8 milioni di franchi e quelli aziendali di oltre 10 milioni -peraltro
senza considerare che a fronte di tale riduzione dei debiti vi è anche una, consistente,
riduzione degli attivi, che, nel caso dei debiti privati, supera il valore dei
debiti- senza però mai mettere in dubbio i valori di stima peritali. Poiché
il tema della lite è fissato e limitato dalle domande ed eccezioni
formulate dalle parti nella petizione e risposta, rispettivamente replica e
duplica, le contestazioni che la convenuta non ha sollevato in modo preciso
nella risposta, rispettivamente nella duplica, non sono proponibili nelle
conclusioni e tantomeno in sede di appello (
Cocchi/Trezzini
,
CPC-TI, m. 22, 23 e 28 ad art. 78). Fatti, domande e eccezioni proposti dopo
questo limite sono per principio tardivi, inammissibili dal profilo procedurale
e pertanto da respingere in ordine, e sfuggono ad un esame di merito. Di
conseguenza, rilevato come la contestazione relativa al valore degli immobili
sia stata sollevata per la prima volta in sede di appello, la stessa non va
esaminata, essendo esclusa in sede d’appello la facoltà di addurre nuovi fatti,
prove ed eccezioni (art. 321 CPC).
E. 8 L’appellante censura il giudizio impugnato nella misura in cui il Segretario assessore ha accertato la volontà del di lei padre di agire in danno dei creditori, rilevando che le donazioni sono avvenute nel contesto di una radicale riorganizzazione dell’azienda -che sino a quel momento rivestiva la forma di una ditta individuale- che prevedeva di convogliarne le attività in varie società anonime, ciò che avrebbe permesso anche la auspicata partecipazione di terze persone, separando nel contempo l’attività aziendale da quella privata. Essa contesta poi che al momento delle donazioni il donante si trovasse in una situazione d’insolvenza.
E. 8.1 La
difficile situazione economica di AO 2 all’epoca dei fatti emerge in modo netto
dall’istruttoria. Dal rapporto dell’ispettorato fiscale di Bellinzona,
allestito il 13 novembre 1996, le difficoltà sono ampiamente illustrate. Gli
ispettori rilevano infatti che dopo il 1989 era iniziata una flessione costante
degli utili, riconducibile d’una parte alla crisi nel settore in cui l’azienda
operava, e dall’altra alle iniziative volte al conseguimento di lavori
all’estero, in particolare Spagna e Russia, che avevano causato ingenti
perdite. Altro elemento negativo era stato individuato nella costruzione dello
stabile aziendale “C__________ T__________”, che avrebbe dovuto consentire la
razionalizzazione del lavoro, ma che si era rivelato un investimento troppo
elevato per rapporto alla forza economica della ditta e causa di oneri
finanziari insostenibili. Il rapporto rileva pure che “nel complesso il
contribuente si trova ora in una situazione estremamente precaria: costretto da
un lato a realizzare una cifra d’affari molto alta per le necessità di
liquidità causata dagli elevati costi fissi (che porta a volte lavorare a
prezzo di costo) ed in balia dei creditori che, qualora volessero rientrare con
il credito, porterebbero la ditta ad una sicura liquidazione se non al
fallimento, ipotesi d’altronde già avanzata dal fiduciario signor C__________
della __________ secondo cui, dai suoi calcoli, non sarebbe neppure
ipotizzabile un concordato in particolare a causa della difficile
commerciabilità del __________” (Rapporto dell’ispettorato fiscale, Bellinzona,
del 13 novembre 1996, nell’incarto richiamato dall’UT). La difficile situazione
finanziaria è confermata anche dai funzionari degli istituti di credito dei
quali __________ C__________ era cliente. Così __________, funzionario
dell’UBS, il quale ha ricordato che __________ C__________ aveva una situazione
delicata e a rischio, tanto che il suo incarto era trattato dal servizio
crediti in sofferenza, ufficio al quale le pratiche vengono trasmesse quando la
situazione comincia a destare preoccupazioni e vi sono per la banca rischi
concreti di perdita (verbale 28 ottobre 2003, pag. 6; verbale 2 maggio 2001,
inc. OA.2000.301 della Pretura di Lugano, sez. 4). Il teste __________ P__________,
funzionario del CS, riferisce che anche presso questa banca la posizione di __________
C__________ era gestita dal settore “recovering” (verbale 28 ottobre 2003, pag.
2). Dall’estratto dell’UEF risulta infine che nel 1997 vi erano numerose
esecuzioni in corso, per un importo totale di oltre fr. 250'000.-, a cui se ne
sono aggiunte altre, nel 1998, per circa mezzo milione di franchi ed altre
ancora nel 1999, fino al decesso di __________ C__________, per oltre fr.
300'000.- (doc. E). L’apprezzamento del Segretario assessore che ha ritenuto
precaria la situazione economica di__________ C__________ al momento in cui ha
fatto le donazioni va pertanto confermato.
E. 8.2 La
sentenza impugnata resiste alle critiche anche in merito all’accertamento
dell’elemento soggettivo in capo a __________ C__________. Prima della cessione
degli immobili, __________ C__________ ha messo ordine nell’intricata
situazione ipotecaria, che interessava vari istituti bancari, i cui crediti
ipotecari si intrecciavano in vari ranghi e nei vari immobili, e coinvolgeva
anche l’attività aziendale. Dopo la donazione, la posizione ipotecaria relativa
ai due immobili di Lugano è uscita dalla situazione difficile in cui si
trovava, uscendo dal “recovering” per essere trattata al fronte (testi __________
P__________, verbale cit., pag. 2, e __________ B__________, verbale cit., pag.
6 e verbale 2 maggio 2001, inc. OA.2000.301 della Pretura di Lugano, sez. 4).
Con la
donazione della particella n. __________ di __________ e __________ RFD di __________
AP 1 ha ricevuto due immobili: il primo del valore commerciale valutato in fr.
4'285'000.-, gravato da debiti ipotecari per fr. 4'050’00.- (doc. H), l’altro del
valore di fr. 354'475.- e gravato da ipoteche per fr. 278'000.- (doc. LL). Di
conseguenza la prestazione (donazione degli immobili) e la controprestazione
(assunzione dei debiti gravanti gli immobili) non erano equivalenti e quindi
l’operazione non era certo neutra dal profilo finanziario. Nella situazione
economica perlomeno difficile in cui versava, __________ C__________ avrebbe
potuto prevedere che le donazioni erano suscettibili di causare un pregiudizio
ai creditori, ritenuto che egli non si liberava di ingenti debiti ipotecari,
bensì anche degli immobili che garantivano tali debiti e li superavano per
valore. Vero è che uno degli elementi che ha permesso di valorizzare l’immobile
di Lugano è la rinuncia di __________ C__________ al proprio diritto di
usufrutto. A ragione qui il Segretario assessore osserva -e ciò peraltro
neppure è stato contestato in questa sede- che non v’è alcuna prova che la di
lei rinuncia al diritto di usufrutto fosse condizionata alla donazione degli
immobili all’appellante.
In tale
situazione ben si deve ammettere l’agire in danno dei creditori, senza che sia
necessario esaminare se ed eventualmente in che misura la ristrutturazione dei
debiti garantiti dagli immobili abbia avvantaggiato gli istituti di credito al
beneficio delle garanzie ipotecarie rispetto ad altri creditori.
E. 8.3 A mente dell’appellante, le donazioni sarebbero state una conseguenza della ristrutturazione messa in atto da __________ C__________, che intendeva così sgravarsi degli oneri connessi con gli immobili. Al proposito va rilevato che la riorganizzazione del patrimonio e la separazione tra privato e azienda imponeva certamente di scegliere se i beni immobili dovevano far parte dell’una o dell’altra categoria, ma non è dato di comprendere per quale ragione ciò imponesse a __________ C__________ di privarsi degli attivi privati mediante la donazione alla figlia. Se è vero è che, mediante le donazioni, egli si “liberava” di debiti per oltre 6 milioni, è però anche vero che egli si privava non solo della parte del proprio patrimonio che quei debiti garantiva, ma anche del margine di attivo.
E. 9 Il Segretario assessore ha ammesso che l’intenzione del debitore di arrecare pregiudizio ai creditori era riconoscibile alla convenuta, ciò a dipendenza dello stretto rapporto di parentela tra donante e donataria, indizio questo atto a rendere verosimile una connivenza tra i due. L’appellante nega che al momento della donazione le fosse in qualche modo riconoscibile l’intenzione del padre di agire in danno dei creditori, ritenuto che la di lui situazione finanziaria non aveva nulla di preoccupante. Va qui ricordato che, come rettamente rilevato dal primo giudice, lo stretto legame di parentela tra donante e donatario -padre e figlia- fa nascere una presunzione naturale che il beneficiario sia a conoscenza della cattiva precaria situazione finanziaria del debitore (Staehelin, Basler Kommentar, vol III, n. 20 ad art. 288 LEF; Peter, op. cit. n. 16 ad art. 288 LEF). Presunzione questa avvalorata in concreto dalla circostanza che l’appellante sapeva che il padre aveva difficoltà finanziarie, seppur riconducendole a mancanza di liquidità generate da ritardi nei pagamenti da parte dei clienti, che a loro volta causavano dei ritardi nel far fronte agli impegni nei confronti di fornitori e dipendenti (interrogatorio formale di AP 1, verbale 20 aprile 2004, ad 2, pag. 2, 3). Di conseguenza anche su questo punto la sentenza impugnata va confermata. Ne discende la reiezione dell’appello. Le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC). per i quali motivi pronuncia: 1. L’appello 25 aprile 2005 di AP 1 è respinto. 2. Le spese della procedura d’appello consistenti in: Tassa di giustizia fr. 1'100.- Spese fr. 50.- Totale fr. 1'150.- già anticipate dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di versare agli appellati complessivi fr. 1’500.- per ripetibili di appello. 3. Intimazione: - - Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5 terzi implicati Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello Il presidente Il segretario
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 18.08.2006 12.2005.91
azione revocatoria
Incarto n. 12.2005.91 Lugano 18 agosto 2006 /lw In nome della Repubblica e Cantone Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Cocchi, presidente, Epiney-Colombo e Walser segretario: Bettelini, vicecancelliere sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2001.454 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5 promossa con petizione 28 giugno 2001 da AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 tutti patrocinati dallo RA 4 contro AP 1 rappr. dall RA 3 chiedente la retrocessione da AP 1 all’eredità giacente C__________ __________ __________ dei fondi particelle n. __________ RFD di __________ e __________ RFD di __________, alla quale la convenuta si è opposta e che il Segretario assessore ha accolto con sentenza 24 marzo 2005; appellante la convenuta con atto 25 aprile 2005 con il quale chiede la riforma della sentenza impugnata nel senso di respingere la petizione; mentre con osservazioni 14 giugno 2005 le parti appellate postulano la reiezione del gravame; ritenuto in fatto: 1. Il 28 maggio 1999 è deceduto __________ __________ C__________, titolare di un’attività imprenditoriale nel settore dell’impiantistica sanitaria e del riscaldamento. Il 25 giugno 1999 gli eredi legali del defunto (la vedova __________ C__________ ed i figli A__________ e D__________), rilevata la grave situazione economica in cui versava la ditta individuale del defunto, hanno chiesto la liquidazione d’ufficio dell’eredità, che è stata ordinata dal Pretore con decreto 1 luglio 1999, incaricandone l’Ufficio fallimenti di Lugano. Nella graduatoria, che fa stato di passivi per oltre 34 milioni di franchi, figurano, tra altri, la AO 1, Urdorf (fr. 50'664.-), AO 2, Bellinzona (fr. 58'356.-), AO 3, Lugano (fr. 403'835.05) e il Dipartimento finanze e economia, Bellinzona (fr. 157'493.-). 2. Con petizione 28 giugno 2001 AO 1, AO 2, AO 3 e il Dipartimento finanze e economia, agenti quali cessionari per l’art. 260 LEF delle pretese della massa, invocando l’art. 285 LEF hanno chiesto la revoca della donazione delle particelle n. __________ RFD di __________ e 881 RFD di __________ da __________ e la retrocessione dei fondi all’eredità giacente fu __________. Gli attori rilevano che all’epoca della donazione la situazione finanziaria di __________ era precaria. Nell’ambito della ristrutturazione del proprio patrimonio, egli avrebbe costituito, rispettivamente acquisito alcune società, nelle quali sarebbero poi state convogliate le varie attività aziendali. Contestualmente egli avrebbe altresì donato alla figlia D__________, il 2 agosto 1996, la casa di vacanza di Leontica e, il 14 gennaio 1998, gli stabili di reddito A__________ e G__________ (mappali n. __________ e 1927 RFD di __________), il cui valore sarebbe stato superiore agli oneri ipotecari -assunti dalla donataria- gravanti gli immobili medesimi. Alla morte di __________ sarebbero così rimasti a far parte dell’eredità unicamente i beni immobili oberati da debiti ed alcuni altri attivi, valutati in circa fr. 12 milioni, a fronte di passivi per circa 34 milioni. A mente degli attori sarebbero pertanto verificati gli estremi degli art. 285 seg. LEF per ottenere la revoca delle donazioni di cui trattasi, con tali atti il defunto avendo disposto di suoi attivi ai danni dei creditori. 3. Con risposta 19 ottobre 2001 la convenuta ha chiesto la reiezione della petizione, contestando l’esistenza degli estremi di legge per la revoca della donazione. Adduce che all’inizio del 1996 la situazione finanziaria di __________ C__________ non era disastrata, mentre gli interventi intesi a ristrutturare le sue attività avrebbero permesso di ridurre in modo importante la situazione debitoria. Non corrisponderebbe quindi al vero che la riorganizzazione aziendale e le donazioni avrebbero peggiorato la sua situazione finanziaria ledendo gli interessi dei creditori. Inoltre, non solo non vi sarebbe un pregiudizio per i creditori, ma neppure vi sarebbe stata l’intenzione del donante di agire a discapito degli interessi dei creditori, così come la riconoscibilità di tale circostanza da parte della donataria. Con le rispettive conclusioni entrambe le parti hanno ribadito le proprie domande. 4. Con sentenza 24 marzo 2005 il Segretario assessore, statuendo in luogo e vece del Pretore, ha accolto la petizione, ordinando la postulata retrocessione degli immobili, caricando spese e ripetibili alla convenuta. 5. Con appello 25 aprile 2005 la convenuta postula la riforma della sentenza impugnata nel senso di respingere la petizione, mentre gli appellanti ne chiedono la reiezione. Considerato In diritto: 6. La revocazione ha per scopo di assoggettare all’esecuzione i beni che le sono stati sottratti dal debitore (art. 285 LEF), segnatamente quelli sottratti nei 5 anni precedenti il pignoramento o la dichiarazione di fallimento, nei casi in cui esso ha agito con l’intenzione, riconoscibile, di recar pregiudizio ai suoi creditori o di favorirne alcuni a detrimento di altri (art. 285, 288 LEF). L’applicazione dell’art. 288 LEF presuppone che l’atto contestato abbia causato un pregiudizio effettivo ai creditori, ciò che è il caso qualora lo stesso abbia comportato una diminuzione dei beni assoggettati all’esecuzione forzata a vantaggio di certuni creditori o comunque a detrimento di altri, oppure che abbia aggravato la posizione dei creditori nell’ambito dell’esecuzione (DTF 5C.261/2002). Affinché l’atto pregiudizievole possa essere revocato, è necessario che il debitore abbia agito dolosamente, con l’intenzione di arrecare pregiudizio ai creditori. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale è in tal senso sufficiente la negligenza, talché l’intenzione è reputata data già quando il debitore poteva o doveva prevedere che l’atto impugnato avrebbe causato un pregiudizio ai creditori. Non è poi necessario che l’azione sia stata intrapresa allo scopo diretto di arrecare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente che il danno sia una conseguenza naturale dell’atto (DTF 4C.262/2002; Peter, Commentaire Romand, n. 10 ad art. 288 LEF; Staehelin, Basler Kommentar, n. 16 ad art. 288 LEF; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, ni 32 segg. ad art. 288 LEF). Da ultimo, è ancora necessaria la connivenza del terzo beneficiato, data allorquando egli avrebbe potuto, prestando l’attenzione che le circostanze imponevano, prevedere che l’atto controverso avrebbe avuto quale conseguenza naturale di arrecare pregiudizio ai creditori (DTF 99 III 89). 7. Il Segretario assessore ha ritenuto che con le donazioni di cui trattasi AO 2 ha deliberatamente sottratto ai propri creditori il valore residuo degli immobili trapassati alla figlia, creando loro un danno. L’appellante contesta che le donazioni abbiano provocato un -neppure dimostrato- danno ai creditori. Adduce in proposito che nella definizione dei valori degli immobili non sarebbe da tener conto del loro valore di mercato nell’ambito di una normale trattativa di compravendita, bensì del possibile ricavo, notevolmente inferiore, ottenibile mediante vendita ai pubblici incanti. Rileva poi che gli ulteriori immobili di proprietà del defunto, veduti appunto mediante asta pubblica, avrebbero fruttato un ricavo ben inferiore - in media del 28%- ai valori stabiliti dalle stime peritali. Tenendo conto di questa circostanza il valore complessivo degli immobili oggetto di donazione sarebbe quindi di fr. 6'476’911.- in luogo dei fr. 9'009'475.- attribuitogli dal perito dell’UEF, insufficiente per soddisfare i crediti assistititi da pegno, ammontanti a complessivamente fr. 7'878'000.-. Di conseguenza gli altri creditori non avrebbero tratto alcun beneficio dalla vendita agli incanti degli immobili e quindi la donazione non avrebbe causato loro alcun danno. Il perito ing. G__________, così incaricato dall’UEF, ha stabilito il valore delle particelle n. __________ e __________ RFD di __________ e __________ RFD di __________, donate dal defunto alla qui convenuta, calcolandolo in base a entità metriche e valori medi unitari e in base al reddito, indicando valori di fr. 4'285'000.- per la particella n. __________ RFD di __________, fr. 4'370'000.- per la particella
n. __________ RFD di __________ (doc. HH) e fr. 354'475.- per il fondo n. __________ RFD di __________ (doc. MM). Questi valori, posti dagli appellati alla base delle proprie considerazioni nella valutazione del danno, non sono mai stati contestati prima d’ora dall’appellante. In prima istanza essa aveva sì negato che le donazioni fossero avvenute a danno dei creditori, argomentando che la riorganizzazione delle attività del donante aveva permesso di ridurre i di lui debiti privati di oltre 6,8 milioni di franchi e quelli aziendali di oltre 10 milioni -peraltro senza considerare che a fronte di tale riduzione dei debiti vi è anche una, consistente, riduzione degli attivi, che, nel caso dei debiti privati, supera il valore dei debiti- senza però mai mettere in dubbio i valori di stima peritali. Poiché il tema della lite è fissato e limitato dalle domande ed eccezioni formulate dalle parti nella petizione e risposta, rispettivamente replica e duplica, le contestazioni che la convenuta non ha sollevato in modo preciso nella risposta, rispettivamente nella duplica, non sono proponibili nelle conclusioni e tantomeno in sede di appello (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 22, 23 e 28 ad art. 78). Fatti, domande e eccezioni proposti dopo questo limite sono per principio tardivi, inammissibili dal profilo procedurale e pertanto da respingere in ordine, e sfuggono ad un esame di merito. Di conseguenza, rilevato come la contestazione relativa al valore degli immobili sia stata sollevata per la prima volta in sede di appello, la stessa non va esaminata, essendo esclusa in sede d’appello la facoltà di addurre nuovi fatti, prove ed eccezioni (art. 321 CPC). 8. L’appellante censura il giudizio impugnato nella misura in cui il Segretario assessore ha accertato la volontà del di lei padre di agire in danno dei creditori, rilevando che le donazioni sono avvenute nel contesto di una radicale riorganizzazione dell’azienda -che sino a quel momento rivestiva la forma di una ditta individuale- che prevedeva di convogliarne le attività in varie società anonime, ciò che avrebbe permesso anche la auspicata partecipazione di terze persone, separando nel contempo l’attività aziendale da quella privata. Essa contesta poi che al momento delle donazioni il donante si trovasse in una situazione d’insolvenza. 8.1 La difficile situazione economica di AO 2 all’epoca dei fatti emerge in modo netto dall’istruttoria. Dal rapporto dell’ispettorato fiscale di Bellinzona, allestito il 13 novembre 1996, le difficoltà sono ampiamente illustrate. Gli ispettori rilevano infatti che dopo il 1989 era iniziata una flessione costante degli utili, riconducibile d’una parte alla crisi nel settore in cui l’azienda operava, e dall’altra alle iniziative volte al conseguimento di lavori all’estero, in particolare Spagna e Russia, che avevano causato ingenti perdite. Altro elemento negativo era stato individuato nella costruzione dello stabile aziendale “C__________ T__________”, che avrebbe dovuto consentire la razionalizzazione del lavoro, ma che si era rivelato un investimento troppo elevato per rapporto alla forza economica della ditta e causa di oneri finanziari insostenibili. Il rapporto rileva pure che “nel complesso il contribuente si trova ora in una situazione estremamente precaria: costretto da un lato a realizzare una cifra d’affari molto alta per le necessità di liquidità causata dagli elevati costi fissi (che porta a volte lavorare a prezzo di costo) ed in balia dei creditori che, qualora volessero rientrare con il credito, porterebbero la ditta ad una sicura liquidazione se non al fallimento, ipotesi d’altronde già avanzata dal fiduciario signor C__________ della __________ secondo cui, dai suoi calcoli, non sarebbe neppure ipotizzabile un concordato in particolare a causa della difficile commerciabilità del __________” (Rapporto dell’ispettorato fiscale, Bellinzona, del 13 novembre 1996, nell’incarto richiamato dall’UT). La difficile situazione finanziaria è confermata anche dai funzionari degli istituti di credito dei quali __________ C__________ era cliente. Così __________, funzionario dell’UBS, il quale ha ricordato che __________ C__________ aveva una situazione delicata e a rischio, tanto che il suo incarto era trattato dal servizio crediti in sofferenza, ufficio al quale le pratiche vengono trasmesse quando la situazione comincia a destare preoccupazioni e vi sono per la banca rischi concreti di perdita (verbale 28 ottobre 2003, pag. 6; verbale 2 maggio 2001, inc. OA.2000.301 della Pretura di Lugano, sez. 4). Il teste __________ P__________, funzionario del CS, riferisce che anche presso questa banca la posizione di __________ C__________ era gestita dal settore “recovering” (verbale 28 ottobre 2003, pag. 2). Dall’estratto dell’UEF risulta infine che nel 1997 vi erano numerose esecuzioni in corso, per un importo totale di oltre fr. 250'000.-, a cui se ne sono aggiunte altre, nel 1998, per circa mezzo milione di franchi ed altre ancora nel 1999, fino al decesso di __________ C__________, per oltre fr. 300'000.- (doc. E). L’apprezzamento del Segretario assessore che ha ritenuto precaria la situazione economica di__________ C__________ al momento in cui ha fatto le donazioni va pertanto confermato. 8.2 La sentenza impugnata resiste alle critiche anche in merito all’accertamento dell’elemento soggettivo in capo a __________ C__________. Prima della cessione degli immobili, __________ C__________ ha messo ordine nell’intricata situazione ipotecaria, che interessava vari istituti bancari, i cui crediti ipotecari si intrecciavano in vari ranghi e nei vari immobili, e coinvolgeva anche l’attività aziendale. Dopo la donazione, la posizione ipotecaria relativa ai due immobili di Lugano è uscita dalla situazione difficile in cui si trovava, uscendo dal “recovering” per essere trattata al fronte (testi __________ P__________, verbale cit., pag. 2, e __________ B__________, verbale cit., pag. 6 e verbale 2 maggio 2001, inc. OA.2000.301 della Pretura di Lugano, sez. 4). Con la donazione della particella n. __________ di __________ e __________ RFD di __________ AP 1 ha ricevuto due immobili: il primo del valore commerciale valutato in fr. 4'285'000.-, gravato da debiti ipotecari per fr. 4'050’00.- (doc. H), l’altro del valore di fr. 354'475.- e gravato da ipoteche per fr. 278'000.- (doc. LL). Di conseguenza la prestazione (donazione degli immobili) e la controprestazione (assunzione dei debiti gravanti gli immobili) non erano equivalenti e quindi l’operazione non era certo neutra dal profilo finanziario. Nella situazione economica perlomeno difficile in cui versava, __________ C__________ avrebbe potuto prevedere che le donazioni erano suscettibili di causare un pregiudizio ai creditori, ritenuto che egli non si liberava di ingenti debiti ipotecari, bensì anche degli immobili che garantivano tali debiti e li superavano per valore. Vero è che uno degli elementi che ha permesso di valorizzare l’immobile di Lugano è la rinuncia di __________ C__________ al proprio diritto di usufrutto. A ragione qui il Segretario assessore osserva -e ciò peraltro neppure è stato contestato in questa sede- che non v’è alcuna prova che la di lei rinuncia al diritto di usufrutto fosse condizionata alla donazione degli immobili all’appellante. In tale situazione ben si deve ammettere l’agire in danno dei creditori, senza che sia necessario esaminare se ed eventualmente in che misura la ristrutturazione dei debiti garantiti dagli immobili abbia avvantaggiato gli istituti di credito al beneficio delle garanzie ipotecarie rispetto ad altri creditori. 8.3 A mente dell’appellante, le donazioni sarebbero state una conseguenza della ristrutturazione messa in atto da __________ C__________, che intendeva così sgravarsi degli oneri connessi con gli immobili. Al proposito va rilevato che la riorganizzazione del patrimonio e la separazione tra privato e azienda imponeva certamente di scegliere se i beni immobili dovevano far parte dell’una o dell’altra categoria, ma non è dato di comprendere per quale ragione ciò imponesse a __________ C__________ di privarsi degli attivi privati mediante la donazione alla figlia. Se è vero è che, mediante le donazioni, egli si “liberava” di debiti per oltre 6 milioni, è però anche vero che egli si privava non solo della parte del proprio patrimonio che quei debiti garantiva, ma anche del margine di attivo. 9. Il Segretario assessore ha ammesso che l’intenzione del debitore di arrecare pregiudizio ai creditori era riconoscibile alla convenuta, ciò a dipendenza dello stretto rapporto di parentela tra donante e donataria, indizio questo atto a rendere verosimile una connivenza tra i due. L’appellante nega che al momento della donazione le fosse in qualche modo riconoscibile l’intenzione del padre di agire in danno dei creditori, ritenuto che la di lui situazione finanziaria non aveva nulla di preoccupante. Va qui ricordato che, come rettamente rilevato dal primo giudice, lo stretto legame di parentela tra donante e donatario -padre e figlia- fa nascere una presunzione naturale che il beneficiario sia a conoscenza della cattiva precaria situazione finanziaria del debitore (Staehelin, Basler Kommentar, vol III, n. 20 ad art. 288 LEF; Peter, op. cit. n. 16 ad art. 288 LEF). Presunzione questa avvalorata in concreto dalla circostanza che l’appellante sapeva che il padre aveva difficoltà finanziarie, seppur riconducendole a mancanza di liquidità generate da ritardi nei pagamenti da parte dei clienti, che a loro volta causavano dei ritardi nel far fronte agli impegni nei confronti di fornitori e dipendenti (interrogatorio formale di AP 1, verbale 20 aprile 2004, ad 2, pag. 2, 3). Di conseguenza anche su questo punto la sentenza impugnata va confermata. Ne discende la reiezione dell’appello. Le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC). per i quali motivi pronuncia: 1. L’appello 25 aprile 2005 di AP 1 è respinto. 2. Le spese della procedura d’appello consistenti in: Tassa di giustizia fr. 1'100.- Spese fr. 50.- Totale fr. 1'150.- già anticipate dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di versare agli appellati complessivi fr. 1’500.- per ripetibili di appello. 3. Intimazione: - - Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5 terzi implicati Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello Il presidente Il segretario