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12.2005.78

appello - stralcio per desistenza

Ticino · 2007-01-31 · Italiano TI
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Incarto n.12.2005.78

Lugano

31 gennaio 2007/fb

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Walser e Lardelli

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2004.213 della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione 21 ottobre 2004 da

AP 1

contro

AO 1

con cui l’attrice ha chiesto di pronunciare l’esclusione della convenuta dalla società in nome collettivo __________, subordinatamente di ordinare la liquidazione della società, domanda che la convenuta ha proposto di dichiarare priva di oggetto e che il Pretore ha stralciato dai ruoli con decreto 18 marzo 2005;

appellante l’attrice, la quale, con atto di appello 1° aprile 2005 chiede l’annullamento del decreto di stralcio, mentre la convenuta con le osservazioni del 4 maggio 2005 ha proposto la reiezione del gravame, previa adozione di misure supercautelari;

preso atto che con lettera 15 gennaio 2007 l’appellante ha comunicato di ritirare l’appello;

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Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        Il segretario

Rimedi giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.