Sentenza o decisione senza scheda
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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 08.01.2004 12.2004.1
Sentenza o decisione senza scheda
Incarto n. 12.2004.1 Lugano 8 gennaio 2004 /fb In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Cocchi, presidente, Chiesa e Epiney-Colombo segretario: Bettelini, vicecancelliere sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2003.251 della Pretura della giurisdizione di __________ promossa con istanza 4 novembre 2003 da __________ rappr. dall'avv. __________ contro Comunione ereditaria fu __________, composta da:
1. __________
2. __________
3. __________
4. __________ tutti rappr. dall'avv. __________ intesa ad assumere, quale prova a futura memoria ai sensi degli art. 446 e seg. CPC, la deposizione testimoniale del signor __________ che il Pretore, con decreto 19 dicembre 2003, ha accolto. Appellanti i convenuti, i quali, con atto d'appello 29 dicembre 2003, chiedono la riforma del primo giudizio nel senso di respingere l'istanza a futura a memoria. Letti ed esaminati gli atti della causa. Considerato in fatto ed in diritto che l'art. 451 CPC prevede che i decreti che ammettono la prova a futura memoria sono inappellabili; che, di conseguenza, l'appello in questione, che si aggrava contro una decisione del Pretore che ammette la prova a futuro, è irricevibile e come tale può essere deciso già all'esame preliminare dell'art. 313bis CPC, senza necessità di intimazione alla controparte; che l'appello, come intendono i ricorrenti, non può nemmeno essere considerato formulato a titolo prudenziale ai sensi dell'art. 96 CPC e trattato con la prima appellazione sospensiva della causa di merito che eventualmente seguirà l'assunzione della prova a futuro; che, infatti, la procedura di prova a futura memoria e quella di merito, come appare dalla sistematica della legge, sono due procedure ben distinte ed indipendenti tra loro (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 446 m. 5), e ciò sia quando la prova a futuro è chiesta prima che quando lo è pendente la causa di merito; che la parte appellante sopporta la tassa e le spese di giudizio mentre non sono assegnate ripetibili alla controparte che non ha dovuto esprimersi sull'appello; Per i quali motivi visti gli art. 446 e seg. CPC e, per le spese, la vigente TG dichiara e pronuncia 1. L'appello 29 dicembre 2003 è irricevibile. 2. La tassa di giudizio di Fr. 100.- e le spese di Fr. 50.- (totale Fr. 150.-) sono a carico degli appellanti. 3. Intimazione:
- avv. __________,
- avv. __________ Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di __________ terzi implicati Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello Il presidente Il segretario