Sentenza o decisione senza scheda
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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 16.05.2003 12.2003.88
Sentenza o decisione senza scheda
Incarto n. 12.2003.88 Lugano 16 maggio 2003 /fb In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Cocchi, presidente, Chiesa e Epiney-Colombo segretario: Bettelini, vicecancelliere sedente per statuire nella causa inc. n. CL.2003.9 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 promossa con istanza 4 febbraio 2003 da __________ rappr. dall'__________ contro __________ rappr. dal __________ in materia di contratto di lavoro (differenza tra salario percepito e quello previsto dal CCNL) che il Pretore, con decisione 30 aprile 2003, ha integralmente accolto condannando il convenuto a versare all'istante l'importo di Fr. 11'900.- lordi. Appellante il convenuto il quale, con atto d'appello 12 maggio 2003, chiede la riforma del primo giudizio nel senso di respingere l'istanza. Considerato in fatto ed in diritto che l'appello è sottoscritto, in qualità di rappresentante del convenuto __________, dal __________ di __________ nella persona del signor __________; che, nelle controversie in materia di lavoro, la rappresentanza delle parti al processo è riconosciuta, oltre che agli avvocati iscritti nel registro cantonale (art. 64 CPC) anche ai rappresentanti o agli impiegati di associazioni professionali o di categoria (art. 64a e art. 417 litt. b CPC); che il __________ che, come appare dalla sua carta da lettera si qualifica quale "__________", non risulta essere un'organizzazione professionale, perché in tale veste assolutamente non conosciuto e perché i suoi pretesi scopi di assistenza si rivolgono a tutti i cittadini in genere e quindi non riguardano la tutela di una determinata professione o categoria; che non potendosi ammettere la facoltà di rappresentanza in giudizio del __________, siccome estraneo alle organizzazioni previste dagli art. 64a e 417 litt. b) CPC, non torna nemmeno conto esaminare se il suo rappresentante __________ adempie i requisiti dell'art. 64a cpv. 2 litt. b) e c); che tra i presupposti processuali che il giudice esamina d'ufficio e in ogni stadio di causa vi è quello della capacità delle parti e della legittimazione dei loro rappresentanti (art. 97 cifra 4 CPC), quest'ultima, come visto, non data; che quindi, in considerazione della sanzione della nullità prevista dall'art. 142 cpv. 1 litt. a) CPC, l'appello presentato dal __________ - e per esso da __________ - per conto di __________ è nullo per carenza di legittimazione del rappresentante (Rep. 1986, 97 e Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 64 m. 5 e n. 208); che, in tale situazione, torna opportuno decidere in via preliminare ai sensi dell'art. 313bis CPC senza necessità di intimare l'appello alla controparte per le sue osservazioni; Per i quali motivi richiamate le norme di legge citate dichiara e pronuncia 1. L'appello 12 maggio 2003 di __________ è nullo. 2. Non si prelevano tasse o spese. 3. Intimazione:
- __________ Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello Il presidente Il segretario