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12.2003.180

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 2003-12-09 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 09.12.2003 12.2003.180

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 12.2003.180 Lugano 9 dicembre 2003 /fb In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Cocchi, presidente, Chiesa e Epiney-Colombo segretario: Bettelini, vicecancelliere sedente per statuire nelle cause a procedura speciale in materia di locazione -inc. n. LA.2003.50 e LA.2003.55 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 4- promosse con istanze 14 maggio 2003 da __________ __________ entrambi rappr. dall'avv. __________ contro __________ rappr. dall'avv. __________ ed ora sulla domanda di assistenza giudiziaria presentata il 25 luglio 2003 dalla convenuta, che il Pretore con decisione 10 ottobre 2003 ha accolto; appellanti gli istanti con atto di appello 17 ottobre 2003, con cui chiedono la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la domanda, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi; mentre la convenuta, con osservazioni 10 novembre 2003, corredate da una richiesta di assistenza giudiziaria per la procedura d'appello, postula la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili; letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti ritenuto in fatto e in diritto: che con il querelato giudizio il Pretore ha accolto la domanda di assistenza giudiziaria inoltrata dalla convenuta; che con l'appello che qui ci occupa, avversato dalla controparte, gli istanti hanno chiesto di riformare la decisione di prime cure nel senso di respingere la domanda di assistenza giudiziaria; che il gravame dev'essere dichiarato irricevibile, in quanto l'art. 35 cpv. 1 Lag prevede unicamente la facoltà di impugnare le decisioni di rifiuto o di revoca del beneficio dell'assistenza giudiziaria, non invece quelle che accolgono la domanda; che la tassa di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC); che, appurata documentalmente l'esistenza di uno stato d'indigenza a carico della convenuta, la sua domanda di assistenza giudiziaria per la procedura d'appello dev'essere accolta, con il gratuito patrocinio dell'avv. __________, fermo restando che le ripetibili poste a carico della controparte con il presente giudizio già coprono lo sforzo profuso per l'allestimento delle osservazioni, che, stante la chiarezza della situazione, avrebbero potuto essere limitate ai soli aspetti d'ordine; Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG dichiara e pronuncia I. L’appello 17 ottobre 2003 di __________ e __________ è irricevibile. II. Gli oneri processuali di complessivi fr. 200.- (tassa di giustizia di fr. 180.- e spese di fr. 20.-), da anticipare dagli istanti in solido, restano a loro carico, con l’obbligo di rifondere alla convenuta fr. 200.- per ripetibili d'appello. III. La domanda di assistenza giudiziaria per la procedura d'appello 10 novembre 2003 di __________ è accolta ai sensi dei considerandi. IV. Intimazione a:      -   avv. __________

-   avv. __________ Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 4 Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello Il presidente                                                           Il segretario