Sentenza o decisione senza scheda
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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 06.03.2001 12.2001.43
Sentenza o decisione senza scheda
Incarto n. 12.2001.00043 Lugano 6 marzo 2001 /fb In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Cocchi, presidente Chiesa e Rusca segretario: Petrini sedente per statuire nella causa inc. no. OA.1998.00010 della Pretura del Distretto di Blenio promossa con petizione 4/9 giugno 1998 da __________ rappr. dall'avv. __________ contro __________ rappr. dall'avv. __________ in materia di risarcimento del danno extracontrattuale, con la quale l'attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento dell'importo di Fr. 125'767.35 oltre interessi al 5% dal 12 giugno 1997. Ed ora sull'appello 27 febbraio 2001 dell'attore nei confronti della decisione 6 febbraio 2001 del Pretore in materia di assunzione di prove Letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa Considerato in fatto ed in diritto che la procedura che ci occupa è allo stadio dell'istruttoria, in occasione della quale sono già stati sentiti alcuni testimoni, che, con scritto 28/30 novembre 2000, l'attore ha chiesto al Pretore che la prova di sopralluogo fosse esperita solo dopo la nomina del perito in modo da potervi procedere in sua presenza come pure alla presenza dei testi __________ e __________, già sentiti ma da riassumere in quell'occasione; che il Pretore, con la decisione 6 febbraio 2001 qui impugnata, ha respinto la richiesta sia che la stessa potesse essere considerata quale assunzione suppletoria di prove dell'art. 192 CPC oppure quale domanda di restituzione in intero dell'art. 138 CPC oppure, ancora, quale invito al giudice a procedere all'assunzione di prove come all'art. 88 CPC; che, con l'appello, l'attore chiarisce e conferma che la sua richiesta del 28 novembre 2000 non era assolutamente né un'istanza per assunzione suppletoria di prove né una domanda di restituzione in intero ma semplicemente un invito al giudice, viste le risultanze delle testimonianze, a voler riassumere alcuni testi in sede di sopralluogo, in applicazione dell'art. 88 litt. b) CPC ed a far partecipare a questo incombente probatorio anche il perito giudiziario da designarsi; che i provvedimenti che l'attore ha chiesto fossero adottati dal giudice servono a disciplinare l'istruttoria di causa e ricadono nel campo di questioni che riguardano controversie di natura procedurale che sono decise con ordinanza (Cocchi/Trezzini, CPC-TI ad art. 94 m. 2) ed altrettanto vale per le prove che il giudice assume d'ufficio (art. 88 CPC; Cocchi/Trezzini, op. cit., loc. cit., n. 356); che le ordinanze non sono appellabili (art. 95 cpv. 1 CPC); che ne discende l'irricevibilità dell'appello all'esame; che, per economia di giudizio, tale esito dell'appello è sanzionato in sede di esame preliminare dell'art. 313bis CPC, prescindendo così dall'intimazione dell'appello alla controparte per osservazioni; Per i quali motivi vista, per le spese, la vigente TG pronuncia 1. L'appello 27 febbraio 2001 di __________ è irricevibile. 2. La tassa di giudizio in Fr. 100.- e le spese in Fr. 30.- (totale Fr. 130.-) sono a carico dell'appellante. 3. Intimazione a: - __________ Comunicazione alla Pretura del distretto di Blenio Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello Il presidente Il segretario