Sentenza o decisione senza scheda
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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 17.11.2000 12.2000.214
Sentenza o decisione senza scheda
Incarto n. 12.2000.00214 Lugano 17 novembre 2000 /fb In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Cocchi, presidente Chiesa e Zali segretario: Petrini sedente per statuire nella causa inc. no. OA.99.0616 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 promossa con petizione 1 settembre 1999 da __________ contro __________ rappr. dal __________ con la quale si chiede la condanna della parte convenuta al pagamento dell'importo di Fr. 200'000.- oltre interessi e spese che il Pretore, con sentenza 23 ottobre 2000, ha integralmente respinto. Appellante la parte attrice la quale, con ricorso (recte appello) 13 novembre 2000 chiede a giudicare: La decisione 23 ottobre 2000 del Pretore Sezione 3 Lugano nella causa __________ c/ __________ è annullata. Il presente ricorso è accolto. Si contestano le spese a titolo di ripetibili. Letti ed esaminati gli atti Considerato in fatto e in diritto che l'art. 309 cpv. 2 CPC impone che l'atto di appello, pena la sua nullità (art. 309 cpv. 5 CPC), contenga le domande (lit. e) e i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda (lit. f); che la domanda di giudizio dell'appello è unicamente quella della declaratoria di nullità del giudizio impugnato così come indicato in ingresso della presente decisione; che l'appellante non invoca tuttavia alcun motivo di nullità; che per costante giurisprudenza è considerato inammissibile l'appello che si limita a chiedere che la sentenza pretorile sia annullata senza, per questo, invocare particolari motivi di annullamento (II CCA 11 febbraio 2000 in re L./A. SA, 9 settembre 1998 in re M./G., Cocchi/Trezzini, CPC-TI ad art. 307,
m. 1); che le domande d'appello devono essere, infatti, intese alla modifica della sentenza impugnata alfine di ottenere un giudicato favorevole alla parte che appella (Cocchi/Trezzini, ibidem); che la formulazione chiara delle domande è imprescindibile poiché esse delimitano la portata dell'appello, poiché in seconda sede l'autorità giudicante è vincolata dalle domande di parte, pena la nullità della sua sentenza (ICCTF 7 marzo 1997 in re C./C.); che l'applicazione della nullità del gravame non configura pertanto eccesso di formalismo (ICCTF citata); che la sanzione della nullità dell'appello può essere decisa, per economia di giudizio, ai sensi dell'art. 313bis CPC; Per i quali motivi pronuncia 1. Il ricorso (recte appello) 13 novembre 2000 di __________ è nullo e di conseguenza irricevibile . 2. Non si prelevano tasse o spese. 3. Intimazione a: - __________ Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3. Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello Il presidente Il segretario