Sentenza o decisione senza scheda
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Il ricorso (recte appello) 13 novembre 2000 di __________ è nullo e di conseguenza irricevibile .
E. 2 Non si prelevano tasse o spese.
E. 3 Intimazione a: - __________ Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3. Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello Il presidente Il segretario
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 17.11.2000 12.2000.214
Sentenza o decisione senza scheda
Incarto n. 12.2000.00214 Lugano 17 novembre 2000 /fb In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Cocchi, presidente Chiesa e Zali segretario: Petrini sedente per statuire nella causa inc. no. OA.99.0616 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 promossa con petizione 1 settembre 1999 da __________ contro __________ rappr. dal __________ con la quale si chiede la condanna della parte convenuta al pagamento dell'importo di Fr. 200'000.- oltre interessi e spese che il Pretore, con sentenza 23 ottobre 2000, ha integralmente respinto. Appellante la parte attrice la quale, con ricorso (recte appello) 13 novembre 2000 chiede a giudicare: La decisione 23 ottobre 2000 del Pretore Sezione 3 Lugano nella causa __________ c/ __________ è annullata. Il presente ricorso è accolto. Si contestano le spese a titolo di ripetibili. Letti ed esaminati gli atti Considerato in fatto e in diritto che l'art. 309 cpv. 2 CPC impone che l'atto di appello, pena la sua nullità (art. 309 cpv. 5 CPC), contenga le domande (lit. e) e i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda (lit. f); che la domanda di giudizio dell'appello è unicamente quella della declaratoria di nullità del giudizio impugnato così come indicato in ingresso della presente decisione; che l'appellante non invoca tuttavia alcun motivo di nullità; che per costante giurisprudenza è considerato inammissibile l'appello che si limita a chiedere che la sentenza pretorile sia annullata senza, per questo, invocare particolari motivi di annullamento (II CCA 11 febbraio 2000 in re L./A. SA, 9 settembre 1998 in re M./G., Cocchi/Trezzini, CPC-TI ad art. 307,
m. 1); che le domande d'appello devono essere, infatti, intese alla modifica della sentenza impugnata alfine di ottenere un giudicato favorevole alla parte che appella (Cocchi/Trezzini, ibidem); che la formulazione chiara delle domande è imprescindibile poiché esse delimitano la portata dell'appello, poiché in seconda sede l'autorità giudicante è vincolata dalle domande di parte, pena la nullità della sua sentenza (ICCTF 7 marzo 1997 in re C./C.); che l'applicazione della nullità del gravame non configura pertanto eccesso di formalismo (ICCTF citata); che la sanzione della nullità dell'appello può essere decisa, per economia di giudizio, ai sensi dell'art. 313bis CPC; Per i quali motivi pronuncia 1. Il ricorso (recte appello) 13 novembre 2000 di __________ è nullo e di conseguenza irricevibile . 2. Non si prelevano tasse o spese. 3. Intimazione a: - __________ Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3. Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello Il presidente Il segretario