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12.2000.205

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 2001-05-14 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen (5 Absätze)

E. 4 L'appellante critica questa decisione. Premesso che l'onere probatorio relativo all'avvenimento di un furto è di regola limitato alla verosimiglianza, considera di avervi fatto fronte sulla base della denuncia alla competente autorità italiana, sulla base della propria corrispondenza versata all'incarto, con le dichiarazioni di __________ in sede di interrogatorio formale, con le risultanze dell'inchiesta penale richiamata e sul mancato ritrovamento dell'automezzo, malgrado le ricerche messe in opera anche dalla compagnia convenuta. In particolare nega di aver tenuto un comportamento contraddittorio. Delle osservazioni all'appello si dirà, se necessario, nel seguito.

E. 5 Per quanto riguarda l'avvenimento di un furto, dottrina e giurisprudenza sono unanimi nel ritenere sufficiente una prova indiziaria, considerato che prova piena di un fatto simile sia possibile soltanto se l'agente è sorpreso in flagrante. In genere basta quindi un grado di probabilità elevato secondo l'andamento generale delle cose e l'umana esperienza, mentre il furto può essere in genere escluso se appare solo come una delle possibili cause del danno (Suter H.R ., L'assurance des choses, Zurigo 1984, pag. 178; Hauswirth / Suter, Sachversicherung, Berna 1990, pag. 271; II CCTF 23 maggio 1986 in re Assurances Générales de France / K., consid. 2; II CCA 12 giugno 1990 in re M. SA / __________ Assicurazioni, in Sentenze di tribunali civili svizzeri nelle contestazioni di diritto privato in materia d'assicurazione, XVIII, n. 31). All'assicurato incombe tuttavia, oltre alla tempestiva notifica all'assicuratore, l'obbligo di avvertire dell'accaduto le autorità di polizia affinché venga avviata un'inchiesta sul furto (Hauswirth / Suter, op. cit., pag. 272; Maurer A., Schweizerisches Privatversicherungsrecht, ed. 2, Berna 1986, pag. 497). La sua reazione immediata in tal senso rappresenta indizio della realtà del furto, mentre l'assenza di un'inchiesta penale indebolisce la tesi del furto. La semplice ipotesi di tale avvenimento -senza indizi particolari- è insufficiente, mentre l'onere probatorio dell'assicurato deve avvicinarsi tanto più alla prova certa, quanto più le circostanze del furto appaiono contraddittorie, rispettivamente quando l'assicuratore è in grado di portare elementi contrari (Carré O., Loi fédérale sur le contrat d'assurance, Losanna 2000, art. 39, pag. 286 e 289).

E. 6 In concreto, la compagnia d'assicurazioni, negli allegati di

causa, ha espresso perplessità sulla realtà del furto, particolarmente a

dipendenza del fatto che il rimorchio trainato dal veicolo rubato, e risultato

in seguito non coperto dall'assicurazione, è stato ritrovato due mesi dopo il

furto nei pressi di __________, peraltro non dalla forza pubblica ma da un ex

dipendente dell'attrice; perché il signor __________, avuta informazione che il

veicolo si trovava in __________, vi si è recato personalmente per compiere

vane indagini personali, omettendo tuttavia di darne notizia all'autorità di

polizia; e perché l'attrice -cui incombeva l'onere della prova- non ha ritenuto

si sentire come teste l'autista __________. La sentenza impugnata, richiamando

anche motivi che concernerebbero piuttosto il tema dell'eventuale riduzione

delle prestazioni assicurative (e che qui non vengono pertanto menzionati), ha

deciso negativamente il quesito sulla verosimiglianza del furto, sia

considerando tardiva la denuncia presso la stazione dei Carabinieri, sia

rilevando le discordanze fra il contenuto di tale denuncia e la versione dei

fatti di cui alla lettera dell'attrice (doc. 1) e ancora osservando come,

malgrado l'inserimento di un dispositivo antifurto, nessuno si sia accorto

della sottrazione del veicolo. Si tratta tuttavia, come osserva l'appellante di

aspetti insufficienti per rendere dubbio l'avvenimento in sé. Anzitutto si

osserva che la legge (né la giurisprudenza) non impone che la denuncia alle

autorità competenti avvenga nel minor lasso di tempo possibile; che in concreto

ciò sia avvenuto dopo più di tre ore da quando l'autista ha avvertito la

mancanza del veicolo non appare come indizio di alcunché e -poiché la denuncia

è stata sporta dall'autista stesso- il preteso ritardo si collocherebbe

piuttosto nel particolare atteggiamento di questi e ricadrebbe semmai nel tema della

possibile riduzione delle prestazioni assicurative. Né appaiono in oggettiva

contraddizione la fattispecie così come descritta ai Carabinieri da __________

(doc. C), rispettivamente quella di __________ (doc. 1); in particolare, è evidente

lo scopo di quest'ultimo scritto che non vuol fornire una diversa versione

dell'accaduto, ma intende comprovare, a conferma dell'atteggiamento sospetto

dell'autista (secondo la stessa attrice) la sua carente credibilità a

dipendenza di inesattezze nell'esposto dei fatti: sennonché il contenuto della

scritto della signora __________ né contraddice, in buona sostanza, la fattispecie

di cui al verbale dei Carabinieri, né riferisce fatti oggettivamente comprovati

e giuridicamente rilevanti, ma soltanto informazioni raccolte qua e là fra

persone del luogo, più o meno attente alla presenza del veicolo nelle ore

serali e notturne del 12 gennaio 1996; informazioni comunque che non sono state

accertate in istruttoria. Infine, per quanto riguarda il particolare del

dispositivo antifurto, si osserva che le parti non ne hanno fatto motivo di

contraddittorio, così che non v'è agli atti nessun accertamento né sulla sua

presenza sul veicolo, né sul suo esatto funzionamento, all'infuori di ciò che

risulta (ed è indifferente) dalle indagini condotte dai periti italiani della

__________ (doc. 10, pto. 12.2.): non è pertanto possibile trarre alcun

giudizio dalla circostanza per cui nessuno si sarebbe accorto del furto. Comunque,

se ne potrebbe soltanto concludere che nessuna delle parti ha tentato di

dimostrare ciò che al proposito avrebbe dovuto.

Di

diverso peso (già perché sicuramente attinenti all'avvenimento del furto) potrebbero

essere invece le eccezioni sollevate dalla convenuta e disattese dal primo

giudice. Perplessità potrebbero sorgere sul ritrovamento -dopo due mesi dal

furto- del rimorchio non assicurato, ma diversi potrebbero essere i motivi che

hanno condotto a questo esito così che un esame oggettivo della fattispecie non

permette di trarne conclusioni a carico della ditta assicurata. D'altra parte,

il rimprovero rivolto dalla Compagnia d'assicurazione all'assicurata -malgrado

l'onere di verifica del furto in sé- di non aver proposto la prova testimoniale

di __________, può essere facilmente ribaltato sulla stessa convenuta la quale,

ipotizzando altra fattispecie, avrebbe avuto il relativo onere della prova e

fors'anche un proprio interesse a sentire lo stesso teste __________.

E. 7 Determinanti sono invece le rivelazioni del signor __________ in

sede di interrogatorio formale che descrivono le sue personali ricerche del

veicolo, le indicazioni avute in Italia sul Paese in cui esso si sarebbe

trovato, la sua successiva trasferta in __________ e l'esito negativo delle sue

ricerche personali svoltevi. Tutto ciò dev'essere considerato a dipendenza del

fatto che, a fronte di tale situazione del tutto particolare e verosimilmente

sorprendente per l'attrice, essa non ha ritenuto né di informarne i Carabinieri

(già in possesso della prima denuncia), né altra autorità interna o estera che

potesse attivarsi nelle ricerche del veicolo e nell'indagine sulla fattispecie.

Infatti, dev'essere osservato che la denuncia del furto da parte

dell'assicurato alle autorità di polizia, ancorché non sia sottoposta a

particolari esigenze di contenuto, è considerata sì anche per l'effetto

psicologico di porre l'assicurato di fronte alla seria alternativa di

confermare o no l'avvenuto furto a mezzo di un atto formale come la denuncia all'autorità,

ma anzitutto come atto indispensabile per chiarire la fattispecie e in

particolare per risalire agli autori del furto o per rintracciare gli oggetti

scomparsi (

Maurer

, op.

cit., pag. 497;

Hauswirth / Suter

,

op. cit., pag. 272). In concreto, l'omissione di informazioni all'autorità di

polizia su fatti nuovi e certamente importanti e inattesi della fattispecie che

ne avrebbero costituito una naturale integrazione corrisponde a un comportamento

equivoco dell'assicurato che, messo a parte di informazioni eventualmente

determinanti per il ricupero del veicolo, ha preferito agire privatamente,

trattare con persone rimaste ignote (e verosimilmente a parte di contatti con

gli stessi autori del furto) e, in altre parole, rimettersi alla clandestinità

di quei contatti, pretendendo però di sostenere in causa l'ipotesi del furto in

base, tutto sommato, alla sola denuncia 13 gennaio 1996. Denuncia che tuttavia

-proprio sulla base di questi fatti nuovi- appare in sé strumento ampiamente incompleto

affinché l'autorità di polizia potesse affrontare concretamente il caso. Né l'attrice

potrebbe sostenere l'irrilevanza delle informazioni avute chissà da chi sulla

collocazione del veicolo dal momento che, su quella stessa base, il signor

__________ si è addirittura recato in __________ dove è rimasto per una settimana.

Egli quindi ha preso seriamente quelle indicazioni, mentre il fatto che le sue

inverosimili ricerche siano state vane non può stupire più di quel tanto, già

perché quel Paese, senza ulteriori indicazioni di dettaglio, appare come un

territorio di ricerca quasi illimitato. Tutto ciò ha per conseguenza che la

verosimiglianza del furto, che in base alla denuncia dell'autista avrebbe

potuto fors'anche essere data in misura sufficiente, viene a mancare poiché, a

causa della sua sostanziale incompletezza dovuta alla successiva reticenza

dell'attrice, dev'essere ormai considerata come un atto puramente formale,

ossia non sufficientemente vincolato a una concreta volontà dell'assicurata di

fornire elementi oggettivamente rilevanti per l'indagine sul furto. Né può

supplire a tale mancata comunicazione il fatto che i Carabinieri già sapessero

che sul veicolo si trovava

l'autorizzazione CEMT per il trasporto

internazionale di merci

(cfr. complemento di verbale 13 gennaio 1996

nell'inc. richiamato dalla Regione Carabinieri Lombarda, Stazione di

__________), rispettivamente che tale

permesso dà la possibilità di attraversare

tutti i Paesi d'Europa senza limitazione

e che pertanto il veicolo avrebbe

potuto trovarsi all'estero (cfr. scritto 16 febbraio 1996 dell'attrice alla

stessa autorità: doc. richiamati III), trattandosi di un'ipotesi e non di un

fatto concreto come avrebbe costituito l'informazione che l'automezzo si

trovava in __________. La pretesa collaborazione con le autorità inquirenti,

cui fa riferimento l'appellante, non si è pertanto attuata nella giusta

direzione, né alcun significato può avere il richiamo alla procedura penale

(con riferimento agli atti del Ministero pubblico), dal momento che la stessa

sembra essersi arrestata alla denuncia dell'attrice, denuncia che altro non è

se non una fotocopia di data 23 aprile 1996 dello scritto (doc. 1) firmato

dalla signora __________. In conclusione, l'atteggiamento dell'assicurata è

stato tale non solo da togliere credibilità all'ipotesi del furto, ma da

indurre a considerare la stessa non sufficientemente più probabile, rispettivamente

molto più probabile, dell'ipotesi contraria (

Carré

, op. cit., art. 39, pag. 286;

JT

1997 I 812,

n. 52 e 54;

Hauswirth / Suter

,

op. cit., pag. 271).

Situazione

a fronte della quale appare ininfluente l'argomento, riproposto in appello,

secondo cui l'assicurata ha sempre espresso seri sospetti di coinvolgimento nel

furto nei confronti di __________. Si tratterebbe infatti -come già accennato-

della fattispecie prevista dall'art. 14 cpv. 3 LCA che si riferisce a sinistri

cagionati intenzionalmente o per colpa grave da persone che convivono con lo

stipulante o con l'avente diritto, rispettivamente da persone di cui gli stessi

sono responsabili, ad esempio sulla base di un contratto di lavoro (come nel caso

in esame). Si tratta tuttavia di una norma speciale che -scostandosi dai

principi generali sulla responsabilità di cui agli art. 55, rispettivamente 101

CO- non comporta l'esclusione della responsabilità dell'assicuratore, ma sempre

soltanto la riduzione delle prestazioni (

Maurer

,

op. cit., pag. 341;

Roelli / Keller

,

Kommentar zum Schweizerischen Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag, vol.

I, Berna 1968, pag. 266 - 268). Esula pertanto dal tema qui esaminato.

E. 8 Mancando nella misura indicata la prova dell'evento assicurato, ossia dell'intervento del rischio contemplato dal contratto assicurativo, non sono dati i presupposti per la responsabilità dell'assicuratore (Maurer, op .cit., pag. 307). Ancorché per motivi diversi da quelli su cui si è fondato il primo giudice, la sua pronuncia merita pertanto conferma. Il giudizio sulla tassa di giustizia e sulle ripetibili segue la soccombenza. Motivi per i quali, richiamati per le spese l'art. 148 CPC, la LTG e la TOA pronuncia: 1. L'appello 27 ottobre 2000 di __________ è respinto. 2. Le spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 3'000.--, anticipati dall'appellante, restano a suo carico con l'obbligo di rifondere alla controparte la somma di fr. 4'000.-- a titolo di ripetibili. - Intimazione a: __________; Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud. Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello Il presidente                                                          Il segretario

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 14.05.2001 12.2000.205

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 12.2000.00205 Lugano 14 maggio 2001 /dp In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Cocchi, presidente, Chiesa e Rusca segretario: Petrini sedente per statuire nella causa a procedura ordinaria (inc. OA.96.127 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud) promossa con petizione 2 ottobre 1996 da __________ rappr. dall’avv. __________ Contro __________ rappr. dall’avv. __________ chiedente la condanna della convenuta al pagamento della somma di fr. 189'000.-- a titolo di copertura assicurativa per il furto di un veicolo e di fr. 10'000.-- quale indennità a parziale risarcimento degli inconvenienti subiti in seguito al medesimo atto; domanda avversata dalla convenuta che in via principale ne postula la reiezione, mentre subordinatamente ammette l'accoglimento della petizione limitatamente all'importo di fr. 64'250.--; petizione respinta dal pretore con decisione 12 settembre 2000; appellante l'attrice che, in riforma della sentenza impugnata, chiede l'integrale accoglimento della petizione; lette le osservazioni della convenuta che concludono per la reiezione dell'appello; esaminati gli atti e i documenti dell'incarto; considerato in fatto e in diritto: 1. L'attrice ha postulato l'intervento risarcitorio della __________ in virtù di un contratto d'assicurazione casco totale, valido dal 1° gennaio 1996, comprensivo anche del rischio di furto, relativamente al veicolo a motore per trasporto di cose, marca Renault, targato __________ (polizza: doc. B). Il veicolo, già carico di merce in vista del trasporto dell'indomani, è stato rubato la notte tra il 12 e il 13 gennaio 1996 mentre si trovava parcheggiato in territorio del Comune di __________ in via __________, località dove abitava il suo autista __________, in via ai __________ (doc. C). 2. La contestazione della convenuta ha riguardato diversi aspetti della fattispecie. Anzitutto, in particolare a dipendenza di seri dubbi sul coinvolgimento dell'autista nel furto del veicolo, essa ha proposto la reiezione della petizione per insufficiente verosimiglianza sull'evento assicurato. Subordinatamente ha contestato il valore del veicolo e ha chiesto inoltre la riduzione della prestazione risarcitoria del 50% in applicazione dell'art. 14 cpv. 3 LCA. 3. Il pretore ha respinto la petizione, considerando che -controverso essendo il furto in sé- la ditta attrice non è riuscita a rendere la sua tesi sufficientemente verosimile. E ciò all'appoggio di vari elementi di fatto: poiché la denuncia del fatto è avvenuta soltanto dopo tre ore e mezzo, perché l'attrice ha fornito versioni discordanti dell'accaduto, e inoltre a causa del comportamento dell'autista che la stessa attrice considera sospetto. Il primo giudice ha rilevato in particolare come __________ si sia imprudentemente sottratto alla possibilità di parcheggiare il veicolo carico nel deposito della ditta e come nessuno si sia accorto del preteso furto, malgrado l'affermato inserimento dell'impianto antifurto. 4. L'appellante critica questa decisione. Premesso che l'onere probatorio relativo all'avvenimento di un furto è di regola limitato alla verosimiglianza, considera di avervi fatto fronte sulla base della denuncia alla competente autorità italiana, sulla base della propria corrispondenza versata all'incarto, con le dichiarazioni di __________ in sede di interrogatorio formale, con le risultanze dell'inchiesta penale richiamata e sul mancato ritrovamento dell'automezzo, malgrado le ricerche messe in opera anche dalla compagnia convenuta. In particolare nega di aver tenuto un comportamento contraddittorio. Delle osservazioni all'appello si dirà, se necessario, nel seguito. 5. Per quanto riguarda l'avvenimento di un furto, dottrina e giurisprudenza sono unanimi nel ritenere sufficiente una prova indiziaria, considerato che prova piena di un fatto simile sia possibile soltanto se l'agente è sorpreso in flagrante. In genere basta quindi un grado di probabilità elevato secondo l'andamento generale delle cose e l'umana esperienza, mentre il furto può essere in genere escluso se appare solo come una delle possibili cause del danno (Suter H.R ., L'assurance des choses, Zurigo 1984, pag. 178; Hauswirth / Suter, Sachversicherung, Berna 1990, pag. 271; II CCTF 23 maggio 1986 in re Assurances Générales de France / K., consid. 2; II CCA 12 giugno 1990 in re M. SA / __________ Assicurazioni, in Sentenze di tribunali civili svizzeri nelle contestazioni di diritto privato in materia d'assicurazione, XVIII, n. 31). All'assicurato incombe tuttavia, oltre alla tempestiva notifica all'assicuratore, l'obbligo di avvertire dell'accaduto le autorità di polizia affinché venga avviata un'inchiesta sul furto (Hauswirth / Suter, op. cit., pag. 272; Maurer A., Schweizerisches Privatversicherungsrecht, ed. 2, Berna 1986, pag. 497). La sua reazione immediata in tal senso rappresenta indizio della realtà del furto, mentre l'assenza di un'inchiesta penale indebolisce la tesi del furto. La semplice ipotesi di tale avvenimento -senza indizi particolari- è insufficiente, mentre l'onere probatorio dell'assicurato deve avvicinarsi tanto più alla prova certa, quanto più le circostanze del furto appaiono contraddittorie, rispettivamente quando l'assicuratore è in grado di portare elementi contrari (Carré O., Loi fédérale sur le contrat d'assurance, Losanna 2000, art. 39, pag. 286 e 289). 6. In concreto, la compagnia d'assicurazioni, negli allegati di causa, ha espresso perplessità sulla realtà del furto, particolarmente a dipendenza del fatto che il rimorchio trainato dal veicolo rubato, e risultato in seguito non coperto dall'assicurazione, è stato ritrovato due mesi dopo il furto nei pressi di __________, peraltro non dalla forza pubblica ma da un ex dipendente dell'attrice; perché il signor __________, avuta informazione che il veicolo si trovava in __________, vi si è recato personalmente per compiere vane indagini personali, omettendo tuttavia di darne notizia all'autorità di polizia; e perché l'attrice -cui incombeva l'onere della prova- non ha ritenuto si sentire come teste l'autista __________. La sentenza impugnata, richiamando anche motivi che concernerebbero piuttosto il tema dell'eventuale riduzione delle prestazioni assicurative (e che qui non vengono pertanto menzionati), ha deciso negativamente il quesito sulla verosimiglianza del furto, sia considerando tardiva la denuncia presso la stazione dei Carabinieri, sia rilevando le discordanze fra il contenuto di tale denuncia e la versione dei fatti di cui alla lettera dell'attrice (doc. 1) e ancora osservando come, malgrado l'inserimento di un dispositivo antifurto, nessuno si sia accorto della sottrazione del veicolo. Si tratta tuttavia, come osserva l'appellante di aspetti insufficienti per rendere dubbio l'avvenimento in sé. Anzitutto si osserva che la legge (né la giurisprudenza) non impone che la denuncia alle autorità competenti avvenga nel minor lasso di tempo possibile; che in concreto ciò sia avvenuto dopo più di tre ore da quando l'autista ha avvertito la mancanza del veicolo non appare come indizio di alcunché e -poiché la denuncia è stata sporta dall'autista stesso- il preteso ritardo si collocherebbe piuttosto nel particolare atteggiamento di questi e ricadrebbe semmai nel tema della possibile riduzione delle prestazioni assicurative. Né appaiono in oggettiva contraddizione la fattispecie così come descritta ai Carabinieri da __________ (doc. C), rispettivamente quella di __________ (doc. 1); in particolare, è evidente lo scopo di quest'ultimo scritto che non vuol fornire una diversa versione dell'accaduto, ma intende comprovare, a conferma dell'atteggiamento sospetto dell'autista (secondo la stessa attrice) la sua carente credibilità a dipendenza di inesattezze nell'esposto dei fatti: sennonché il contenuto della scritto della signora __________ né contraddice, in buona sostanza, la fattispecie di cui al verbale dei Carabinieri, né riferisce fatti oggettivamente comprovati e giuridicamente rilevanti, ma soltanto informazioni raccolte qua e là fra persone del luogo, più o meno attente alla presenza del veicolo nelle ore serali e notturne del 12 gennaio 1996; informazioni comunque che non sono state accertate in istruttoria. Infine, per quanto riguarda il particolare del dispositivo antifurto, si osserva che le parti non ne hanno fatto motivo di contraddittorio, così che non v'è agli atti nessun accertamento né sulla sua presenza sul veicolo, né sul suo esatto funzionamento, all'infuori di ciò che risulta (ed è indifferente) dalle indagini condotte dai periti italiani della __________ (doc. 10, pto. 12.2.): non è pertanto possibile trarre alcun giudizio dalla circostanza per cui nessuno si sarebbe accorto del furto. Comunque, se ne potrebbe soltanto concludere che nessuna delle parti ha tentato di dimostrare ciò che al proposito avrebbe dovuto. Di diverso peso (già perché sicuramente attinenti all'avvenimento del furto) potrebbero essere invece le eccezioni sollevate dalla convenuta e disattese dal primo giudice. Perplessità potrebbero sorgere sul ritrovamento -dopo due mesi dal furto- del rimorchio non assicurato, ma diversi potrebbero essere i motivi che hanno condotto a questo esito così che un esame oggettivo della fattispecie non permette di trarne conclusioni a carico della ditta assicurata. D'altra parte, il rimprovero rivolto dalla Compagnia d'assicurazione all'assicurata -malgrado l'onere di verifica del furto in sé- di non aver proposto la prova testimoniale di __________, può essere facilmente ribaltato sulla stessa convenuta la quale, ipotizzando altra fattispecie, avrebbe avuto il relativo onere della prova e fors'anche un proprio interesse a sentire lo stesso teste __________. 7. Determinanti sono invece le rivelazioni del signor __________ in sede di interrogatorio formale che descrivono le sue personali ricerche del veicolo, le indicazioni avute in Italia sul Paese in cui esso si sarebbe trovato, la sua successiva trasferta in __________ e l'esito negativo delle sue ricerche personali svoltevi. Tutto ciò dev'essere considerato a dipendenza del fatto che, a fronte di tale situazione del tutto particolare e verosimilmente sorprendente per l'attrice, essa non ha ritenuto né di informarne i Carabinieri (già in possesso della prima denuncia), né altra autorità interna o estera che potesse attivarsi nelle ricerche del veicolo e nell'indagine sulla fattispecie. Infatti, dev'essere osservato che la denuncia del furto da parte dell'assicurato alle autorità di polizia, ancorché non sia sottoposta a particolari esigenze di contenuto, è considerata sì anche per l'effetto psicologico di porre l'assicurato di fronte alla seria alternativa di confermare o no l'avvenuto furto a mezzo di un atto formale come la denuncia all'autorità, ma anzitutto come atto indispensabile per chiarire la fattispecie e in particolare per risalire agli autori del furto o per rintracciare gli oggetti scomparsi (Maurer, op. cit., pag. 497; Hauswirth / Suter, op. cit., pag. 272). In concreto, l'omissione di informazioni all'autorità di polizia su fatti nuovi e certamente importanti e inattesi della fattispecie che ne avrebbero costituito una naturale integrazione corrisponde a un comportamento equivoco dell'assicurato che, messo a parte di informazioni eventualmente determinanti per il ricupero del veicolo, ha preferito agire privatamente, trattare con persone rimaste ignote (e verosimilmente a parte di contatti con gli stessi autori del furto) e, in altre parole, rimettersi alla clandestinità di quei contatti, pretendendo però di sostenere in causa l'ipotesi del furto in base, tutto sommato, alla sola denuncia 13 gennaio 1996. Denuncia che tuttavia -proprio sulla base di questi fatti nuovi- appare in sé strumento ampiamente incompleto affinché l'autorità di polizia potesse affrontare concretamente il caso. Né l'attrice potrebbe sostenere l'irrilevanza delle informazioni avute chissà da chi sulla collocazione del veicolo dal momento che, su quella stessa base, il signor __________ si è addirittura recato in __________ dove è rimasto per una settimana. Egli quindi ha preso seriamente quelle indicazioni, mentre il fatto che le sue inverosimili ricerche siano state vane non può stupire più di quel tanto, già perché quel Paese, senza ulteriori indicazioni di dettaglio, appare come un territorio di ricerca quasi illimitato. Tutto ciò ha per conseguenza che la verosimiglianza del furto, che in base alla denuncia dell'autista avrebbe potuto fors'anche essere data in misura sufficiente, viene a mancare poiché, a causa della sua sostanziale incompletezza dovuta alla successiva reticenza dell'attrice, dev'essere ormai considerata come un atto puramente formale, ossia non sufficientemente vincolato a una concreta volontà dell'assicurata di fornire elementi oggettivamente rilevanti per l'indagine sul furto. Né può supplire a tale mancata comunicazione il fatto che i Carabinieri già sapessero che sul veicolo si trovava l'autorizzazione CEMT per il trasporto internazionale di merci (cfr. complemento di verbale 13 gennaio 1996 nell'inc. richiamato dalla Regione Carabinieri Lombarda, Stazione di __________), rispettivamente che tale permesso dà la possibilità di attraversare tutti i Paesi d'Europa senza limitazione e che pertanto il veicolo avrebbe potuto trovarsi all'estero (cfr. scritto 16 febbraio 1996 dell'attrice alla stessa autorità: doc. richiamati III), trattandosi di un'ipotesi e non di un fatto concreto come avrebbe costituito l'informazione che l'automezzo si trovava in __________. La pretesa collaborazione con le autorità inquirenti, cui fa riferimento l'appellante, non si è pertanto attuata nella giusta direzione, né alcun significato può avere il richiamo alla procedura penale (con riferimento agli atti del Ministero pubblico), dal momento che la stessa sembra essersi arrestata alla denuncia dell'attrice, denuncia che altro non è se non una fotocopia di data 23 aprile 1996 dello scritto (doc. 1) firmato dalla signora __________. In conclusione, l'atteggiamento dell'assicurata è stato tale non solo da togliere credibilità all'ipotesi del furto, ma da indurre a considerare la stessa non sufficientemente più probabile, rispettivamente molto più probabile, dell'ipotesi contraria (Carré, op. cit., art. 39, pag. 286; JT 1997 I 812,

n. 52 e 54; Hauswirth / Suter, op. cit., pag. 271). Situazione a fronte della quale appare ininfluente l'argomento, riproposto in appello, secondo cui l'assicurata ha sempre espresso seri sospetti di coinvolgimento nel furto nei confronti di __________. Si tratterebbe infatti -come già accennato- della fattispecie prevista dall'art. 14 cpv. 3 LCA che si riferisce a sinistri cagionati intenzionalmente o per colpa grave da persone che convivono con lo stipulante o con l'avente diritto, rispettivamente da persone di cui gli stessi sono responsabili, ad esempio sulla base di un contratto di lavoro (come nel caso in esame). Si tratta tuttavia di una norma speciale che -scostandosi dai principi generali sulla responsabilità di cui agli art. 55, rispettivamente 101 CO- non comporta l'esclusione della responsabilità dell'assicuratore, ma sempre soltanto la riduzione delle prestazioni (Maurer, op. cit., pag. 341; Roelli / Keller, Kommentar zum Schweizerischen Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag, vol. I, Berna 1968, pag. 266 - 268). Esula pertanto dal tema qui esaminato. 8. Mancando nella misura indicata la prova dell'evento assicurato, ossia dell'intervento del rischio contemplato dal contratto assicurativo, non sono dati i presupposti per la responsabilità dell'assicuratore (Maurer, op .cit., pag. 307). Ancorché per motivi diversi da quelli su cui si è fondato il primo giudice, la sua pronuncia merita pertanto conferma. Il giudizio sulla tassa di giustizia e sulle ripetibili segue la soccombenza. Motivi per i quali, richiamati per le spese l'art. 148 CPC, la LTG e la TOA pronuncia: 1. L'appello 27 ottobre 2000 di __________ è respinto. 2. Le spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 3'000.--, anticipati dall'appellante, restano a suo carico con l'obbligo di rifondere alla controparte la somma di fr. 4'000.-- a titolo di ripetibili. - Intimazione a: __________; Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud. Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello Il presidente                                                          Il segretario