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12.2000.139

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 2001-04-04 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 Prima di entrare nel merito dell'appello, è necessario evadere le richieste con cui l'appellante postula in questa sede l'assunzione di una nuova perizia giudiziaria e il suo interrogatorio formale. Entrambe devono essere disattese. Quanto alla richiesta di una nuova perizia giudiziaria, la stessa deve già essere respinta in base al principio della buona fede processuale, atteso che la parte non ha instato nella sede pretorile per la designazione di un nuovo perito (Cocchi/ Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m. 11 ad art. 322; IICCA 30 ottobre 1997 in re I. S.p.A./Z, 7 marzo 2001 in re M./B.). La richiesta dell'appellante, formulata all'indirizzo della scrivente Camera, di ordinare il suo interrogatorio formale ai sensi dell'art. 322  lett. a CPC non può a sua volta trovare accoglimento: a prescindere dalla chiara irricevibilità della stessa, che per giurisprudenza non può formare oggetto di un'istanza di parte (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 7 ad art. 322), va in effetti ricordato che l'assunzione di nuove prove in appello costituisce una semplice facoltà conferita alla Corte, che vi farà capo con estrema prudenza, in quanto eccezione del divieto generale di nova in appello (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 2 ad art. 322), se e nella misura in cui dovesse ritenerlo utile per la formazione del suo convincimento (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 1 e 6 ad art. 322), ciò che nella fattispecie non è tuttavia il caso.

E. 2 Ai sensi dell'art. 47 CO nel caso di morte di un uomo o di lesione corporale, il giudice, tenuto conto delle particolari circostanze, potrà attribuire al danneggiato o ai congiunti dell'ucciso un'equa indennità pecuniaria a titolo di riparazione. La riparazione del torto morale presuppone da un punto di vista oggettivo una lesione dei diritti della personalità del danneggiato quali la vita o l'integrità fisica, imputabile al danneggiante (Brehm, Berner Kommentar, N. 12  e segg. ad art. 47 CO; Schnyder, Basler Kommentar, N. 5 e 7 ad art. 47 CO), mentre dal punto di vista soggettivo deve risultare dalle particolari circostanze una sofferenza fisica o morale del danneggiato o, in caso di sua morte, dei suoi congiunti, di considerevole entità (Brehm, op. cit., N. 21 e segg. ad art. 47 CO; Schnyder, op. cit., N. 6, 9 e segg. ad art. 47 CO; IICCA 23 aprile 1993 in re G./H. e lc., 16 agosto 1994 in re I. llcc./A. llcc.). Secondo il principio generale di cui all'art. 8 CC, l'onere della prova circa l'esistenza delle condizioni per l'ottenimento di tale indennità incombe alla parte che la fa valere.

E. 3 L'attrice,

con il gravame, cerca di mettere in dubbio la valenza del referto del perito

giudiziario medico, evidenziando come quest'ultimo nella sua valutazione

sarebbe partito da premesse fattuali errate. Sennonché, la parte non si avvede

che, la sua critica fosse anche per ipotesi fondata, ciò non gioverebbe in

alcun modo alla sua posizione processuale: in effetti, quand'anche si dovesse

concludere per l'inattendibilità delle conclusioni peritali, essa non avrebbe

ancora provato positivamente l'esistenza dei presupposti per l'applicazione

dell'art. 47 CO, segnatamente la responsabilità dei convenuti per la morte del

marito. Come vedremo, in ogni caso l'esame dell'incarto permette tutto sommato

di confermare pienamente la rilevanza probatoria e la valenza del referto

peritale.

a)   Non

corrisponde innanzitutto al vero che il perito sarebbe partito dal presupposto

che il convenuto dr. __________ avrebbe prescritto l'ospedalizzazione già il 18

ottobre: tale circostanza, riportata  nelle risposte peritali 9 e 11 (p. 7 e

8), senza per altro che il perito ne abbia tratto alcuna conclusione pratica, è

stata in effetti corretta nel prosieguo dell'esposizione peritale nel senso che

tale prescrizione era in realtà avvenuta il 19 ottobre (p. 3, risposta 15 p. 9,

23 p. 11, 10 p. 17; complemento perizia p. 3), così che essa rimane in

definitiva priva di rilevanza pratica.

b)   Vero è per

contro che il perito avrebbe affermato che i due medici convenuti si sarebbero

consultati tra loro durante l'iter terapeutico (complemento perizia risposta 8

p. 7), ciò che però non risulta dall'incarto. La questione, del tutto

marginale, tanto che nemmeno era stata menzionata negli allegati preliminari -

l'attrice non pretende del resto che tale circostanza sia in qualche modo

causale per la morte del paziente - non ha tuttavia influenzato in alcun modo

l'esito della perizia e risulta quindi irrilevante.

c)   Tutt'altro

che errato è il giudizio con cui il perito ha considerato che il convenuto dr.

__________ abbia svolto nell'occasione il ruolo di semplice sostituto del

convenuto dr. __________. Non risulta in ogni caso - l'attrice ne è del resto

cosciente (appello p. 42) - che, stante questo suo ruolo, il suo agire sia

stato giudicato dal perito con maggior benevolenza: quest'ultimo ha anzi

precisato che entrambi i medici, indipendentemente dal loro ruolo, erano tenuti

a fornire al paziente la cura ottimale (perizia, risposta 10 p. 7).

d)   La presunta

contraddizione evidenziata dall'attrice tra la dichiarata impossibilità del

perito di esprimere un pronostico in caso di tempestiva ospedalizzazione e

nondimeno la sua formulazione di una previsione negativa per il paziente non è

in realtà tale. Il perito nell'occasione si è in effetti limitato a precisare

che anche senza i problemi alle vie respiratorie intervenuti nell'ottobre 1990

le affezioni di cui soffriva il paziente avrebbero influito negativamente sulla

durata della sua vita (risposta 3 p. 12, 1c p. 13); egli non è però stato in

grado di stabilire con certezza - e in ciò non si ravvisa alcuna contraddizione

- se una tempestiva ospedalizzazione avrebbe comportato la sua sopravvivenza

oltre il 20 ottobre.

e)   Nemmeno può

essere censurato il fatto che il perito abbia ritenuto che i convenuti avessero

consigliato l'ospedalizzazione del paziente già il 15/16 ottobre

rispettivamente che il mancato ricovero il 19 ottobre non fosse loro

imputabile. Assodato che entrambe le tesi fattuali fatte proprie dal perito si

fondavano sull'esito degli interrogatori formali dei convenuti e segnatamente

di quello del dr. __________, si tratta in concreto di esaminare, circostanza

contestata dall'attrice, se agli stessi possa essere attribuita una rilevanza:

come vedremo, al quesito deve essere data risposta affermativa.

L'art.

276 cpv. 1 CPC stabilisce che il giudice valuta l'interrogatorio secondo il

proprio convincimento (

IICCA

13 giugno 1995 in re S./G.). La

giurisprudenza ha in parte attenuato tale principio, stabilendo segnatamente

con riferimento alle dichiarazioni che una parte fa in suo favore, che le

stesse costituiscono semplici indizi, che risultano dunque rilevanti se e nella

misura in cui hanno trovato conferma in altre circostanze agli atti (

Cocchi/Trezzini

,

op. cit., n. 764 ad art. 276;

IICCA

11 ottobre 2000 in re D./B). Nel

caso di specie, è doveroso rilevare che con la morte di __________ - l'unica

persona che, assieme alla moglie, avrebbe potuto confermare o meno l'esatto

svolgimento dei fatti - la prova diretta in merito a tali circostanze risulta

alquanto ardua (la stessa attrice, a p. 53 dell'appello, ammette che ci si

trovi in uno stato di "Beweisnotstand", pur imputando la circostanza

alla controparte), di modo che appare senz'altro giustificato far capo alla

prova indiziaria (

Cocchi/ Trezzini

, op. cit., m. 10 ad art. 90;

IICCA

15 marzo 2001 in re D./M. SA) e dunque  in concreto fare affidamento alle

risultanze dell'interrogatorio formale. Contrariamente a quanto ritenuto

dall'attrice, l'esposizione fattuale fornita dai convenuti in sede di

interrogatorio formale non è del resto contraddetta da altre risultanze

istruttorie. Innanzitutto il fatto che il dr. __________ a fronte del rifiuto

del paziente, o per esso della moglie, non abbia intrapreso alcunché per

mettere in atto il consiglio di ospedalizzazione non costituisce affatto un

comportamento contraddittorio. La distruzione della cartella medica del

paziente da parte del dr. __________, avvenuta in chiara violazione delle norme

di legge nel maggio 1991 (doc. 1.1) - non è per contro provato che

l'eliminazione di ulteriori atti medici, attorno al dicembre 1992 (teste

__________ p. 31), avesse avuto per oggetto la cartella di __________ - non

inficia a sua volta la bontà degli accertamenti effettuati in sede di

interrogatorio formale: intanto si osserva che la distruzione è avvenuta ad

oltre 6 mesi di distanza dalla morte del paziente, senza che in precedenza i

famigliari di quest'ultimo avessero chiesto al medico eventuali informazioni

sul suo decesso rispettivamente di poterla visionare; è inoltre tutt'altro che

evidente che il consiglio di ospedalizzazione del 15/16 ottobre rispettivamente

il mancato ricovero del 19 ottobre, circostanze in gran parte discusse con la

moglie del paziente, sarebbero state menzionate nella cartella medica, ove,

stando alla testimonianza dell'aiuto medico del dr. __________ (teste

__________ p. 32) veniva unicamente riportato quanto al medico veniva

direttamente detto dal paziente; a conferma della sostanziale pretestuosità

della censura d'appello, si rileva infine che la stessa attrice ha in ogni caso

ammesso (appello p. 12) che la valenza probatoria di un'eventuale cartella

medica nemmeno sarebbe stata certa.

f)   L'attrice

contesta pure l'accertamento fattuale del perito, secondo cui il consiglio dei

medici circa l'ospedalizzazione sarebbe stato accompagnato, come era usuale,

dall'informazione in merito ai rischi in caso di mancato ricovero. Anche tale

censura si rivela infondata.

Malgrado

agli atti non vi sia alcuna prova circa l'avvenuta o non avvenuta informazione

del paziente rispettivamente della moglie in merito ai rischi di un mancato

ricovero in ospedale, questa Camera non ritiene che nell'occasione ai medici

possa essere imputata una violazione di tale obbligo di informazione: nel caso

di specie non si tratta in effetti di fornire un'informazione circa i rischi di

un'eventuale ospedalizzazione, che devono forzatamente essere chiariti dallo

specialista; non occorre infatti essere degli specialisti per sapere quali

siano i rischi per una persona anziana come il marito dell'attrice, già affetta

da importanti malattie e in uno stato di salute sostanzialmente ridotto

(problemi circolatori, cardiovascolari e cervicali, arteriosclerosi, morbo di

Parkinson, depressione; cfr. lo stato diagnostico prima dei fatti, perizia p. 1

e 2), confrontata con un'affezione alle vie respiratorie, tanto più se i medici

curanti a più riprese ne avevano consigliato il ricovero; che il paziente rispettivamente

la moglie fossero coscienti della gravità della situazione è del resto provato

dalle continue telefonate in quei giorni ai vari medici.

Dovendosi

con ciò ammettere la sostanziale correttezza delle premesse fattuali che il

perito ha posto alla base della sua valutazione, e non essendo per il resto

contestate le sue conclusioni mediche (appello p. 9), può senz'altro essere

confermato il suo giudizio, fatto proprio dal Pretore, che concludeva per

l'assenza di errori diagnostici e terapeutici da parte dei due medici convenuti

e ciò anche con riferimento alla tematica della mancata ospedalizzazione.

E. 4 Un

capitolo a sé merita la questione del nesso causale.

L'attrice,

partendo dal presupposto che i convenuti fossero responsabili della tardiva ospedalizzazione,

ha in effetti ritenuto che tra la stessa e la morte del marito vi fosse un

nesso causale adeguato, atteso che con il loro agire essi di fatto lo avessero

privato di una chance di sopravvivenza.

Ora, già

si è detto al considerando precedente che i convenuti non sono in realtà

responsabili per la mancata o tardiva ospedalizzazione del paziente, il che

rende del tutto accademica ogni disquisizione in merito al nesso causale. Ad

ogni buon conto, se per ipotesi si volesse anche ammettere una loro

responsabilità per omissione, non è assolutamente provato che la stessa sarebbe

stata causale per l'infausto evento, non essendo sufficiente, in base alla

dottrina e alla giurisprudenza, la quale esige piuttosto una verosimiglianza

prossima alla certezza, la semplice possibilità che l'omissione possa aver

provocato l'evento dannoso (

Brehm

, op. cit., N. 119 ad art. 41 CO con

rif.): il perito giudiziario, le cui conclusioni mediche - lo rammentiamo - non

sono contestate, ha in effetti dichiarato che tra le eventuali omissioni

mediche e la morte del paziente non era possibile stabilire un nesso di

causalità (risposta 21 p. 10, cfr. pure 23 p. 11), in particolare, a suo dire,

se una tempestiva ospedalizzazione del paziente avrebbe forse potuto aumentare

le sue chance di sopravvivenza (risposta 6 p. 6, 11 p. 8, 15 p. 9, 21 p. 10),

ciò nella fattispecie era tutt'altro che sicuro (risposta 1 p. 5, 6 p. 6, 19 p.

10, 22 p. 10, 4 p. 12, p. 18; complemento perizia p. 8); ciò posto, egli ha in

definitiva concluso di non essere in grado di risolvere in maniera univoca la

questione (risposta 4 p. 12), che doveva perciò rimanere indecisa (risposta 5

p. 6, complemento perizia p. 8), il che implica anche per questo motivo a

reiezione della petizione dell'attrice, cui - come detto - incombeva l'onere

della prova.

E. 5 Da quanto precede, si ha che l'appello deve essere respinto e il giudizio di prime cure confermato, senza che sia necessario esaminare se i problemi coniugali intervenuti nel 1987 (teste dr. __________ p. 46 e rapporto dr. __________ 6.7.1988 nella cartella clinica doc. 2) fossero eventualmente tali da ridurre o addirittura escludere il diritto dell'attrice all'indennità ex art. 47 CO (cfr. Brehm, op. cit., N. 32 ad art. 47 CO). Tassa di giustizia, spese e ripetibili dei questa sede seguono la soccombenza (art. 148 CPC). Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG dichiara e pronuncia I. L’appello 4 settembre 2000 di __________ è respinto. II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:

a) tassa di giustizia                                    fr.    980.-

b) spese                                                      fr. 20.- Totale                                                           fr. 1'000.- da anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere agli appellati fr. 1'000.- ciascuno a titolo di ripetibili. III. Intimazione a:      -   __________ Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello Il presidente                                                           Il segretario

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 04.04.2001 12.2000.139

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 12.2000.00139 Lugano 4 aprile 2001 /rgc In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Cocchi, presidente Chiesa e Rusca segretario: Petrini sedente per statuire nella causa - inc. no. OA.1996.00171 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città - promossa con petizione 16 luglio 1991 da __________ rappr. dall'avv. __________ contro __________ rappr. dall'avv. __________ __________ rappr. dall'avv. __________ con cui l’attrice ha chiesto la condanna dei convenuti al pagamento di fr. 20'000.- oltre interessi il primo e di fr. 10'000.- oltre interessi il secondo a titolo di torto morale; domande avversate dai convenuti che hanno postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con sentenza 23 giugno 2000 ha integralmente respinto; appellante l'attrice, con atto di appello 4 settembre 2000, che, previa l'assunzione di una nuova perizia giudiziaria e del suo interrogatorio formale, chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi; mentre i convenuti, con osservazioni 6 ottobre 2000 rispettivamente 9 ottobre 2000, postulano la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili; letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti ritenuto in fatto: A. La notte del __________, all'età di quasi 83 anni, decedeva a __________, presso l'Ospedale "__________", __________. Egli era stato ricoverato nel nosocomio la mattina stessa tramite ambulanza su indicazione del suo medico dr. __________. La morte del paziente era intervenuta in uno stato di choc associato a un'insufficienza respiratoria globale, a sua volta conseguente ad uno scompenso cardiaco associato ad una assai probabile infezione polmonare (polmonite estesa). B. Nei giorni precedenti la morte, __________ aveva avuto modo di rivolgersi in diverse occasioni ai suoi medici di fiducia. Il 15 ottobre egli, con la moglie __________, si era recato presso lo studio del dr. __________, suo medico curante, per conoscere l'esito di precedenti esami: quel giorno egli appariva affranto, depresso, affaticato, con un po' di mal di gola, senza febbre e con tosse. Nel pomeriggio, per telefono, la moglie segnalava al dr. __________ che il marito aveva 38.5° di febbre, al che gli veniva prescritto un antibiotico (__________). Il giorno seguente, 16 ottobre, la moglie, sempre per telefono, informava il medico che la situazione del marito non era migliorata e quest'ultimo ribadiva di continuare con l'antibiotico. Non avendo potuto reperire il dr. __________, la moglie richiese in seguito l'intervento del dr. __________, altro medico presso il quale il marito era già stato in cura: il 18 ottobre questi visitò il paziente al suo domicilio e diagnosticò una bronchite spastica, escludendo tuttavia un'infezione ai polmoni; oltre a consigliare la continuazione della cura antibiotica, egli prescrisse un nuovo antitussivo (__________), un broncospasmolitico (__________) nonché, in caso di persistenza della febbre, delle aspirine. Il mattino del 19 ottobre, informato, sempre telefonicamente, del peggioramento delle condizioni del paziente, egli consigliò l'ospedalizzazione tramite il dr. __________. Per motivi che verranno ripresi più oltre, quel giorno il ricovero, concordato tra la moglie e il dr. __________, non avvenne, cosicché il paziente poté raggiungere l'ospedale solo al mattino del 20 ottobre. C. Con la petizione in rassegna, inizialmente proposta anche dai figli __________ e __________ jr. che hanno poi desistito, __________ chiede la condanna del dr. __________ e del dr. __________ al pagamento di fr. 20'000.- il primo e di fr. 10'000.- il secondo a titolo di indennità per torto morale. Essa rimprovera in sostanza ai due medici di aver commesso gravi errori diagnostici e terapeutici e in ogni caso di non aver messo in atto quanto necessario per salvaguardare la vita del marito. I convenuti si sono opposti alla petizione, contestando di aver in qualche modo violato le regole dell'arte medica. D. Il Pretore, con il giudizio qui impugnato, ha respinto la petizione. Il giudice di prime cure, sulla base del referto del perito giudiziario dr. med. __________, ha innanzitutto accertato che ai convenuti non potevano essere rimproverate violazioni delle regole dell'arte, segnatamente per quanto riguardava le misure diagnostiche e terapeutiche messe in atto. Provato da una parte, grazie all'interrogatorio formale dei due medici, che essi già a partire dal 15/16 ottobre avevano consigliato un ricovero in ospedale rispettivamente che il mancato ricovero del 19 ottobre non era loro imputabile, e dall'altra non potendosi ravvisare una violazione da parte loro del dovere d'informazione circa i rischi di una mancata ospedalizzazione, egli ha senz'altro escluso una loro responsabilità per la morte di __________, tanto più che nemmeno era provato con certezza che una tempestiva ospedalizzazione avrebbe potuto salvare la vita del paziente. In via abbondanziale il giudice ha evidenziato che l'attrice non aveva provato le circostanze da cui si potesse ritenere la sua grave sofferenza. E. Con l'appello che ci occupa l'attrice chiede, previa l'assunzione di una nuova perizia giudiziaria ed il suo interrogatorio formale, quest'ultimo da ordinarsi d'ufficio, di accogliere la petizione. A suo giudizio, il giudice di prime cure avrebbe a torto fatto affidamento alla perizia giudiziaria, nonostante la stessa partisse da presupposti fattuali del tutto errati o comunque non provati: erronea, siccome fondata unicamente sugli interrogatori formali dei convenuti, in realtà privi di rilevanza probatoria in quanto contraddetti da altre circostanze agli atti, era in particolare la decisione con cui il perito aveva ritenuto che i convenuti avessero consigliato a più riprese l'ospedalizzazione del paziente. In ogni caso, contrariamente a quanto ritenuto dal Pretore, i convenuti erano senz'altro responsabili per non aver informato la controparte circa i rischi di una mancata ospedalizzazione; inoltre vi era senz'altro un nesso causale adeguato tra quest'ultima e la morte del paziente; l'attrice, infine, aveva esposto correttamente le circostanze comprovanti la sua particolare sofferenza. F. Delle osservazioni con cui i convenuti chiedono la reiezione del gravame si dirà, se necessario, nei prossimi considerandi. considerando in diritto: 1. Prima di entrare nel merito dell'appello, è necessario evadere le richieste con cui l'appellante postula in questa sede l'assunzione di una nuova perizia giudiziaria e il suo interrogatorio formale. Entrambe devono essere disattese. Quanto alla richiesta di una nuova perizia giudiziaria, la stessa deve già essere respinta in base al principio della buona fede processuale, atteso che la parte non ha instato nella sede pretorile per la designazione di un nuovo perito (Cocchi/ Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m. 11 ad art. 322; IICCA 30 ottobre 1997 in re I. S.p.A./Z, 7 marzo 2001 in re M./B.). La richiesta dell'appellante, formulata all'indirizzo della scrivente Camera, di ordinare il suo interrogatorio formale ai sensi dell'art. 322  lett. a CPC non può a sua volta trovare accoglimento: a prescindere dalla chiara irricevibilità della stessa, che per giurisprudenza non può formare oggetto di un'istanza di parte (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 7 ad art. 322), va in effetti ricordato che l'assunzione di nuove prove in appello costituisce una semplice facoltà conferita alla Corte, che vi farà capo con estrema prudenza, in quanto eccezione del divieto generale di nova in appello (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 2 ad art. 322), se e nella misura in cui dovesse ritenerlo utile per la formazione del suo convincimento (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 1 e 6 ad art. 322), ciò che nella fattispecie non è tuttavia il caso. 2. Ai sensi dell'art. 47 CO nel caso di morte di un uomo o di lesione corporale, il giudice, tenuto conto delle particolari circostanze, potrà attribuire al danneggiato o ai congiunti dell'ucciso un'equa indennità pecuniaria a titolo di riparazione. La riparazione del torto morale presuppone da un punto di vista oggettivo una lesione dei diritti della personalità del danneggiato quali la vita o l'integrità fisica, imputabile al danneggiante (Brehm, Berner Kommentar, N. 12  e segg. ad art. 47 CO; Schnyder, Basler Kommentar, N. 5 e 7 ad art. 47 CO), mentre dal punto di vista soggettivo deve risultare dalle particolari circostanze una sofferenza fisica o morale del danneggiato o, in caso di sua morte, dei suoi congiunti, di considerevole entità (Brehm, op. cit., N. 21 e segg. ad art. 47 CO; Schnyder, op. cit., N. 6, 9 e segg. ad art. 47 CO; IICCA 23 aprile 1993 in re G./H. e lc., 16 agosto 1994 in re I. llcc./A. llcc.). Secondo il principio generale di cui all'art. 8 CC, l'onere della prova circa l'esistenza delle condizioni per l'ottenimento di tale indennità incombe alla parte che la fa valere. 3. L'attrice, con il gravame, cerca di mettere in dubbio la valenza del referto del perito giudiziario medico, evidenziando come quest'ultimo nella sua valutazione sarebbe partito da premesse fattuali errate. Sennonché, la parte non si avvede che, la sua critica fosse anche per ipotesi fondata, ciò non gioverebbe in alcun modo alla sua posizione processuale: in effetti, quand'anche si dovesse concludere per l'inattendibilità delle conclusioni peritali, essa non avrebbe ancora provato positivamente l'esistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 47 CO, segnatamente la responsabilità dei convenuti per la morte del marito. Come vedremo, in ogni caso l'esame dell'incarto permette tutto sommato di confermare pienamente la rilevanza probatoria e la valenza del referto peritale.

a)   Non corrisponde innanzitutto al vero che il perito sarebbe partito dal presupposto che il convenuto dr. __________ avrebbe prescritto l'ospedalizzazione già il 18 ottobre: tale circostanza, riportata  nelle risposte peritali 9 e 11 (p. 7 e 8), senza per altro che il perito ne abbia tratto alcuna conclusione pratica, è stata in effetti corretta nel prosieguo dell'esposizione peritale nel senso che tale prescrizione era in realtà avvenuta il 19 ottobre (p. 3, risposta 15 p. 9, 23 p. 11, 10 p. 17; complemento perizia p. 3), così che essa rimane in definitiva priva di rilevanza pratica.

b)   Vero è per contro che il perito avrebbe affermato che i due medici convenuti si sarebbero consultati tra loro durante l'iter terapeutico (complemento perizia risposta 8

p. 7), ciò che però non risulta dall'incarto. La questione, del tutto marginale, tanto che nemmeno era stata menzionata negli allegati preliminari - l'attrice non pretende del resto che tale circostanza sia in qualche modo causale per la morte del paziente - non ha tuttavia influenzato in alcun modo l'esito della perizia e risulta quindi irrilevante.

c)   Tutt'altro che errato è il giudizio con cui il perito ha considerato che il convenuto dr. __________ abbia svolto nell'occasione il ruolo di semplice sostituto del convenuto dr. __________. Non risulta in ogni caso - l'attrice ne è del resto cosciente (appello p. 42) - che, stante questo suo ruolo, il suo agire sia stato giudicato dal perito con maggior benevolenza: quest'ultimo ha anzi precisato che entrambi i medici, indipendentemente dal loro ruolo, erano tenuti a fornire al paziente la cura ottimale (perizia, risposta 10 p. 7).

d)   La presunta contraddizione evidenziata dall'attrice tra la dichiarata impossibilità del perito di esprimere un pronostico in caso di tempestiva ospedalizzazione e nondimeno la sua formulazione di una previsione negativa per il paziente non è in realtà tale. Il perito nell'occasione si è in effetti limitato a precisare che anche senza i problemi alle vie respiratorie intervenuti nell'ottobre 1990 le affezioni di cui soffriva il paziente avrebbero influito negativamente sulla durata della sua vita (risposta 3 p. 12, 1c p. 13); egli non è però stato in grado di stabilire con certezza - e in ciò non si ravvisa alcuna contraddizione

- se una tempestiva ospedalizzazione avrebbe comportato la sua sopravvivenza oltre il 20 ottobre.

e)   Nemmeno può essere censurato il fatto che il perito abbia ritenuto che i convenuti avessero consigliato l'ospedalizzazione del paziente già il 15/16 ottobre rispettivamente che il mancato ricovero il 19 ottobre non fosse loro imputabile. Assodato che entrambe le tesi fattuali fatte proprie dal perito si fondavano sull'esito degli interrogatori formali dei convenuti e segnatamente di quello del dr. __________, si tratta in concreto di esaminare, circostanza contestata dall'attrice, se agli stessi possa essere attribuita una rilevanza: come vedremo, al quesito deve essere data risposta affermativa. L'art. 276 cpv. 1 CPC stabilisce che il giudice valuta l'interrogatorio secondo il proprio convincimento (IICCA 13 giugno 1995 in re S./G.). La giurisprudenza ha in parte attenuato tale principio, stabilendo segnatamente con riferimento alle dichiarazioni che una parte fa in suo favore, che le stesse costituiscono semplici indizi, che risultano dunque rilevanti se e nella misura in cui hanno trovato conferma in altre circostanze agli atti (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 764 ad art. 276; IICCA 11 ottobre 2000 in re D./B). Nel caso di specie, è doveroso rilevare che con la morte di __________ - l'unica persona che, assieme alla moglie, avrebbe potuto confermare o meno l'esatto svolgimento dei fatti - la prova diretta in merito a tali circostanze risulta alquanto ardua (la stessa attrice, a p. 53 dell'appello, ammette che ci si trovi in uno stato di "Beweisnotstand", pur imputando la circostanza alla controparte), di modo che appare senz'altro giustificato far capo alla prova indiziaria (Cocchi/ Trezzini, op. cit., m. 10 ad art. 90; IICCA 15 marzo 2001 in re D./M. SA) e dunque  in concreto fare affidamento alle risultanze dell'interrogatorio formale. Contrariamente a quanto ritenuto dall'attrice, l'esposizione fattuale fornita dai convenuti in sede di interrogatorio formale non è del resto contraddetta da altre risultanze istruttorie. Innanzitutto il fatto che il dr. __________ a fronte del rifiuto del paziente, o per esso della moglie, non abbia intrapreso alcunché per mettere in atto il consiglio di ospedalizzazione non costituisce affatto un comportamento contraddittorio. La distruzione della cartella medica del paziente da parte del dr. __________, avvenuta in chiara violazione delle norme di legge nel maggio 1991 (doc. 1.1) - non è per contro provato che l'eliminazione di ulteriori atti medici, attorno al dicembre 1992 (teste __________ p. 31), avesse avuto per oggetto la cartella di __________ - non inficia a sua volta la bontà degli accertamenti effettuati in sede di interrogatorio formale: intanto si osserva che la distruzione è avvenuta ad oltre 6 mesi di distanza dalla morte del paziente, senza che in precedenza i famigliari di quest'ultimo avessero chiesto al medico eventuali informazioni sul suo decesso rispettivamente di poterla visionare; è inoltre tutt'altro che evidente che il consiglio di ospedalizzazione del 15/16 ottobre rispettivamente il mancato ricovero del 19 ottobre, circostanze in gran parte discusse con la moglie del paziente, sarebbero state menzionate nella cartella medica, ove, stando alla testimonianza dell'aiuto medico del dr. __________ (teste __________ p. 32) veniva unicamente riportato quanto al medico veniva direttamente detto dal paziente; a conferma della sostanziale pretestuosità della censura d'appello, si rileva infine che la stessa attrice ha in ogni caso ammesso (appello p. 12) che la valenza probatoria di un'eventuale cartella medica nemmeno sarebbe stata certa.

f)   L'attrice contesta pure l'accertamento fattuale del perito, secondo cui il consiglio dei medici circa l'ospedalizzazione sarebbe stato accompagnato, come era usuale, dall'informazione in merito ai rischi in caso di mancato ricovero. Anche tale censura si rivela infondata. Malgrado agli atti non vi sia alcuna prova circa l'avvenuta o non avvenuta informazione del paziente rispettivamente della moglie in merito ai rischi di un mancato ricovero in ospedale, questa Camera non ritiene che nell'occasione ai medici possa essere imputata una violazione di tale obbligo di informazione: nel caso di specie non si tratta in effetti di fornire un'informazione circa i rischi di un'eventuale ospedalizzazione, che devono forzatamente essere chiariti dallo specialista; non occorre infatti essere degli specialisti per sapere quali siano i rischi per una persona anziana come il marito dell'attrice, già affetta da importanti malattie e in uno stato di salute sostanzialmente ridotto (problemi circolatori, cardiovascolari e cervicali, arteriosclerosi, morbo di Parkinson, depressione; cfr. lo stato diagnostico prima dei fatti, perizia p. 1 e 2), confrontata con un'affezione alle vie respiratorie, tanto più se i medici curanti a più riprese ne avevano consigliato il ricovero; che il paziente rispettivamente la moglie fossero coscienti della gravità della situazione è del resto provato dalle continue telefonate in quei giorni ai vari medici. Dovendosi con ciò ammettere la sostanziale correttezza delle premesse fattuali che il perito ha posto alla base della sua valutazione, e non essendo per il resto contestate le sue conclusioni mediche (appello p. 9), può senz'altro essere confermato il suo giudizio, fatto proprio dal Pretore, che concludeva per l'assenza di errori diagnostici e terapeutici da parte dei due medici convenuti e ciò anche con riferimento alla tematica della mancata ospedalizzazione. 4. Un capitolo a sé merita la questione del nesso causale. L'attrice, partendo dal presupposto che i convenuti fossero responsabili della tardiva ospedalizzazione, ha in effetti ritenuto che tra la stessa e la morte del marito vi fosse un nesso causale adeguato, atteso che con il loro agire essi di fatto lo avessero privato di una chance di sopravvivenza. Ora, già si è detto al considerando precedente che i convenuti non sono in realtà responsabili per la mancata o tardiva ospedalizzazione del paziente, il che rende del tutto accademica ogni disquisizione in merito al nesso causale. Ad ogni buon conto, se per ipotesi si volesse anche ammettere una loro responsabilità per omissione, non è assolutamente provato che la stessa sarebbe stata causale per l'infausto evento, non essendo sufficiente, in base alla dottrina e alla giurisprudenza, la quale esige piuttosto una verosimiglianza prossima alla certezza, la semplice possibilità che l'omissione possa aver provocato l'evento dannoso (Brehm, op. cit., N. 119 ad art. 41 CO con rif.): il perito giudiziario, le cui conclusioni mediche - lo rammentiamo - non sono contestate, ha in effetti dichiarato che tra le eventuali omissioni mediche e la morte del paziente non era possibile stabilire un nesso di causalità (risposta 21 p. 10, cfr. pure 23 p. 11), in particolare, a suo dire, se una tempestiva ospedalizzazione del paziente avrebbe forse potuto aumentare le sue chance di sopravvivenza (risposta 6 p. 6, 11 p. 8, 15 p. 9, 21 p. 10), ciò nella fattispecie era tutt'altro che sicuro (risposta 1 p. 5, 6 p. 6, 19 p. 10, 22 p. 10, 4 p. 12, p. 18; complemento perizia p. 8); ciò posto, egli ha in definitiva concluso di non essere in grado di risolvere in maniera univoca la questione (risposta 4 p. 12), che doveva perciò rimanere indecisa (risposta 5

p. 6, complemento perizia p. 8), il che implica anche per questo motivo a reiezione della petizione dell'attrice, cui - come detto - incombeva l'onere della prova. 5. Da quanto precede, si ha che l'appello deve essere respinto e il giudizio di prime cure confermato, senza che sia necessario esaminare se i problemi coniugali intervenuti nel 1987 (teste dr. __________ p. 46 e rapporto dr. __________ 6.7.1988 nella cartella clinica doc. 2) fossero eventualmente tali da ridurre o addirittura escludere il diritto dell'attrice all'indennità ex art. 47 CO (cfr. Brehm, op. cit., N. 32 ad art. 47 CO). Tassa di giustizia, spese e ripetibili dei questa sede seguono la soccombenza (art. 148 CPC). Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG dichiara e pronuncia I. L’appello 4 settembre 2000 di __________ è respinto. II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:

a) tassa di giustizia                                    fr.    980.-

b) spese                                                      fr. 20.- Totale                                                           fr. 1'000.- da anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere agli appellati fr. 1'000.- ciascuno a titolo di ripetibili. III. Intimazione a:      -   __________ Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello Il presidente                                                           Il segretario