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12.2000.101

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 2000-09-04 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 Risulta processualmente opportuno esaminare dapprima l'argomentazione

degli appellanti secondo cui sarebbe addirittura evidente che il contratto tra

le parti andrebbe interpretato nel senso che il diritto del convenuto al

pagamento del primo acconto sul proprio onorario contrattuale era subordinato all'ottenimento

di una licenza edilizia "valida a tutti gli effetti" (punto 9, pag.

6), il che non sarebbe il caso per la licenza rilasciata il 7 ottobre 1997 dal

Municipio di __________, essendo questa -a mente dei ricorrenti- viziata da

nullità per i motivi di cui ai punti 9a, 9b e 9c del gravame (pag. 7 e 8).

Siffatta

tesi, a non averne dubbi, è del tutto infondata.

La

corretta interpretazione del contratto deve infatti in questo caso considerare

quelli che sono i ruoli delle parti contrattuali, e di conseguenza la precisa

natura e il contenuto delle rispettive prestazioni.

Riportata

nel suo giusto contesto, la clausola contrattuale che rende esigibile una parte

della mercede alla data della licenza edilizia significa che il progettista è

tenuto a compiere le prestazioni necessarie all'ottenimento di

quell'autorizzazione, ovvero a presentare dei progetti consoni alle norme

edilizie vigenti nella zona di pianificazione in cui gli viene comunicato

trovarsi il fondo sul quale si vuole edificare.

In

concreto non è litigioso il fatto che il progetto del convenuto è rispettoso

dei parametri edificatori in funzione dei quali esso è stato allestito (ossia

quelli dell'apposita zona di quartiere ZQZ), prova ne è proprio il rilascio

della licenza edilizia da parte del Municipio, così come il fatto che nessuna

autorità superiore ha avuto alcunché da eccepire circa le scelte progettuali

del convenuto per rapporto ai criteri di edificabilità.

Gli

attori pongono invece il ben diverso problema secondo cui un progetto conforme

alla zona di pianificazione per cui è stato concepito non sarebbe in concreto

realizzabile per il motivo che il fondo destinato ad ospitarlo si troverebbe in

realtà in una diversa zona di pianificazione, non essendo stata validamente

svolta la procedura per modificarne la destinazione.

Questa

circostanza, quand'anche avverata, esula però manifestamente dalle mansioni

contrattualmente a carico del progettista, e nelle circostanze date ricade

invece nella sfera di rischio dei mandanti. E' in altri termini un problema dei

mandanti quello di far sì che il fondo destinato ad essere edificato sia

edificabile, mentre che il progettista è per sua parte unicamente tenuto con la

propria opera al rispetto degli ipotetici criteri di edificabilità che gli

vengono comunicati, cosa che in concreto, lo si ripete, è puntualmente avvenuta.

Rimane

riservato il caso in cui il progettista abbia preventivamente avuto conoscenza

del vizio e che i committenti ne siano invece stati ignari, situazione assai

lontana da quella che si avvera nella fattispecie, in cui sembra piuttosto che

i committenti medesimi, perfettamente in chiaro sin dall'inizio sulla

situazione pianificatoria, si siano attivati per revocare in dubbio l'efficacia

della licenza edilizia (doc. F, H, L), nel verosimile intento di riuscire ad

ottenere così una giustificazione per la mancata concretizzazione del progetto

edilizio.

Se

ne deve concludere che il convenuto è perfettamente adempiente ai suoi obblighi

contrattuali determinati in base al principio dell'affidamento, mentre che gli

attori commettono un manifesto abuso di diritto invocando un vizio di pianificazione

che essi stessi hanno provveduto a fare accertare nonostante la presenza di una

licenza edilizia cresciuta in giudicato (decisione 6 luglio 1999 del Consiglio

di Stato, pag. 10), che nessuno -tranne che gli attori stessi- intendeva mettere

in dubbio.

E. 2 Accertato il senso che deve essere dato agli accordi contrattuali, e ribadita così la correttezza dell'adempimento del convenuto, va conseguentemente respinta la richiesta dell'assunzione in questa sede della deposizione del teste ing. __________, della Sezione pianificazione urbanistica, e dell'edizione dal convenuto di tutta la documentazione relativa alle "verifiche effettuate per accertarsi della compatibilità dell'intervento con l'art. 49 NAPR", siccome riferita a prove del tutto irrilevanti ai fini del giudizio (art. 184 CPC).

E. 3 Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello Il presidente Il segretario

E. 3.1 Un eventuale ritardo nel compimento delle prestazioni non ha la conseguenza dell'estinzione, o anche solo dell'inesigibilità della pretesa per onorari del progettista, ma comporta semmai l'obbligo per lui di risarcire il danno che ne dovesse derivare. Se solo si pone mente al fatto che gli attori a tutt'oggi nemmeno hanno acquisito la proprietà del sedime da edificare, e che inoltre essi hanno in buona sostanza presentato dei ricorsi aventi lo scopo di inibire la validità della licenza edilizia, appare evidente la pretestuosità dell'adduzione di un presunto ritardo del progettista, essendo manifesto che agli attori non ne è derivato pregiudizio di sorta.

E. 3.2 Addirittura incomprensibile è l'eccezione di inadempimento, secondo la quale il convenuto non avrebbe effettuato le prestazioni contrattualmente a suo carico: atteso che è in discussione la fase del contratto che si conclude con il rilascio della licenza edilizia (doc. E, punti 2, 4 e 7), e che detta licenza è stata ottenuta, è pacifico che il convenuto ha effettuato tutte le prestazioni necessarie al conseguimento di questo risultato. Infondate sono perciò le obiezioni riguardanti il preteso mancato allestimento dei capitolati d'opera -il documento contrattuale non vi fa alcun esplicito riferimento per rapporto all'esigibilità del 1° acconto- oppure il fatto che il progetto allestito non sarebbe "definitivo", dovendosi al contrario, nello spirito del contratto, ritenere tale il progetto atto a far conseguire la licenza edilizia. Nulla può pertanto essere imputato al convenuto, né -alla luce del chiaro testo contrattuale- è dato di vedere quale altra prova egli avrebbe dovuto fornire, e di conseguenza, nuovamente, risultano irrilevanti la richiesta dell'edizione dal convenuto di "tutti i documenti dai quali risultano i lavori eseguiti come a contratto e anche all'infuori del contratto, ed il tempo impegnato" e di "tutti i capitolati che il convenuto ha dichiarato di aver allestito per la stesura dei preventivi" (appello, pag. 2). Tanto basta a determinare, ai sensi dei considerandi, la reiezione del gravame, del tutto infondato. Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza degli appellanti. Per i quali motivi, richiamati l’art.148 CPC e la TG dichiara e pronuncia: I. L’appello 6 giugno 2000 dell'arch. __________ e di __________ è respinto. II. Le spese della procedura di appello, consistenti in: a) tassa di giustizia                                                 fr.     2'450.-- b) spese                                                                    fr.          50.-- Totale                                                                        fr.     2'500.-- già anticipati dagli appellanti, restano a loro carico, con l'obbligo solidale di rifondere all'attore fr. 3'000.-- per ripetibili di appello. III. Intimazione a:     - __________ Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, sezione

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 04.09.2000 12.2000.101

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 12.2000.00101 Lugano 4 settembre 2000 /dp In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Cocchi, presidente Chiesa e Zali segretario: Petrini sedente per giudicare nella causa appellabile di disconoscimento del debito inc. OA.99.305 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione 22 aprile 1999 da __________ __________ rappr. dall’avv. __________ contro __________ rappr. dall’avv. __________ con cui gli attori hanno chiesto il disconoscimento di un debito di fr. 117'760.-- oltre accessori; petizione avversata dal convenuto e che il Pretore con sentenza 16 maggio 2000 ha respinto; appellanti gli attori, che con atto di appello del 6 giugno 2000 chiedono la riforma del querelato giudizio nel senso dell'accoglimento della petizione; mentre il convenuto con osservazioni 7 luglio 2000 postula la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili. Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti, posti a giudizio i seguenti punti di questione

1.  - se deve essere accolto l’appello

2.  - tassa di giustizia e ripetibili Ritenuto in fatto: A. Il convenuto ha escusso gli attori per fr. 118'962.-- oltre accessori sulla base del "Contratto di mandato per prestazioni dell'architetto" stipulato dalle parti (doc. E), ed in particolare della sua clausola n. 7, che stabiliva il pagamento in suo favore di un primo acconto di fr. 117'760.-- "entro 10 giorni dopo la data della licenza edilizia", ottenendo per quell'importo (oltre interessi) in data 14 luglio 1998 il rigetto provvisorio delle opposizioni interposte dagli attori ai precetti esecutivi loro intimati (doc. 4 e 5), decisioni confermate il 26 marzo 1999 dalla Camera di Esecuzione e Fallimenti di questo Tribunale (doc. 6). B. Con la petizione in rassegna gli attori hanno chiesto il disconoscimento di tale debito, sostenendo che il convenuto non avrebbe fornito le proprie prestazioni in conformità al contratto di mandato, non avendo egli allestito un progetto definitivo relativo all'edificazione delle previste 14 case d'abitazione sul fondo n. __________ di __________. La procedura per la licenza di costruzione sarebbe comunque stata posta in atto con notevole ritardo rispetto agli accordi. Gli attori, per motivi indipendenti dalla loro volontà, non avrebbero inoltre potuto acquisire la proprietà del fondo in questione dal Comune di __________, mentre che la licenza edilizia ottenuta non sarebbe valevole, riguardando un fondo posto in zona adibita ad attrezzature ed edifici pubblici, e perciò non edificabile senza una modifica del piano regolatore. Prevedendo il contratto che gli onorari del progettista divengono esigibili dopo la data della licenza edilizia, le parti avrebbero inteso stabilire che la mercede sarebbe stata pagata solo al momento dell'effettiva possibilità di edificare le 14 case unifamiliari, facoltà che non sussisterebbe e che non potrebbe verificarsi nemmeno in futuro, avendo il Comune rinunciato alla creazione di un'apposita zona di quartiere per consentire la realizzazione del progetto in questione. Dal che l'inesistenza, oppure l'inesigibilità del credito in esame. C. Il convenuto si è opposto alla petizione, sostenendo la totale correttezza del proprio operato e rilevando che la compravendita del fondo non sarebbe avvenuta per esclusiva colpa degli attori. La licenza edilizia sarebbe del tutto valida, e sarebbero gli stessi attori a metterne in dubbio l'efficacia -a 9 mesi di distanza dal suo rilascio- al solo scopo di non pagare il dovuto al progettista, la cui pretesa sarebbe pertanto pacificamente esigibile. D. Le parti hanno in seguito sostanzialmente confermato le rispettive tesi e domande, contestando nel contempo quelle della parte avversaria. Nel giudizio qui impugnato il Pretore, riassunti i fatti rilevanti, ha fatto proprie le argomentazioni del convenuto, respingendo perciò integralmente la petizione. Delle argomentazioni degli appellanti -che, previa assunzione di determinate prove, chiedono la riforma della sentenza pretorile nel senso dell'accoglimento della petizione- e di quelle del resistente -che postula la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili- si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi. Considerato in diritto: 1. Risulta processualmente opportuno esaminare dapprima l'argomentazione degli appellanti secondo cui sarebbe addirittura evidente che il contratto tra le parti andrebbe interpretato nel senso che il diritto del convenuto al pagamento del primo acconto sul proprio onorario contrattuale era subordinato all'ottenimento di una licenza edilizia "valida a tutti gli effetti" (punto 9, pag. 6), il che non sarebbe il caso per la licenza rilasciata il 7 ottobre 1997 dal Municipio di __________, essendo questa -a mente dei ricorrenti- viziata da nullità per i motivi di cui ai punti 9a, 9b e 9c del gravame (pag. 7 e 8). Siffatta tesi, a non averne dubbi, è del tutto infondata. La corretta interpretazione del contratto deve infatti in questo caso considerare quelli che sono i ruoli delle parti contrattuali, e di conseguenza la precisa natura e il contenuto delle rispettive prestazioni. Riportata nel suo giusto contesto, la clausola contrattuale che rende esigibile una parte della mercede alla data della licenza edilizia significa che il progettista è tenuto a compiere le prestazioni necessarie all'ottenimento di quell'autorizzazione, ovvero a presentare dei progetti consoni alle norme edilizie vigenti nella zona di pianificazione in cui gli viene comunicato trovarsi il fondo sul quale si vuole edificare. In concreto non è litigioso il fatto che il progetto del convenuto è rispettoso dei parametri edificatori in funzione dei quali esso è stato allestito (ossia quelli dell'apposita zona di quartiere ZQZ), prova ne è proprio il rilascio della licenza edilizia da parte del Municipio, così come il fatto che nessuna autorità superiore ha avuto alcunché da eccepire circa le scelte progettuali del convenuto per rapporto ai criteri di edificabilità. Gli attori pongono invece il ben diverso problema secondo cui un progetto conforme alla zona di pianificazione per cui è stato concepito non sarebbe in concreto realizzabile per il motivo che il fondo destinato ad ospitarlo si troverebbe in realtà in una diversa zona di pianificazione, non essendo stata validamente svolta la procedura per modificarne la destinazione. Questa circostanza, quand'anche avverata, esula però manifestamente dalle mansioni contrattualmente a carico del progettista, e nelle circostanze date ricade invece nella sfera di rischio dei mandanti. E' in altri termini un problema dei mandanti quello di far sì che il fondo destinato ad essere edificato sia edificabile, mentre che il progettista è per sua parte unicamente tenuto con la propria opera al rispetto degli ipotetici criteri di edificabilità che gli vengono comunicati, cosa che in concreto, lo si ripete, è puntualmente avvenuta. Rimane riservato il caso in cui il progettista abbia preventivamente avuto conoscenza del vizio e che i committenti ne siano invece stati ignari, situazione assai lontana da quella che si avvera nella fattispecie, in cui sembra piuttosto che i committenti medesimi, perfettamente in chiaro sin dall'inizio sulla situazione pianificatoria, si siano attivati per revocare in dubbio l'efficacia della licenza edilizia (doc. F, H, L), nel verosimile intento di riuscire ad ottenere così una giustificazione per la mancata concretizzazione del progetto edilizio. Se ne deve concludere che il convenuto è perfettamente adempiente ai suoi obblighi contrattuali determinati in base al principio dell'affidamento, mentre che gli attori commettono un manifesto abuso di diritto invocando un vizio di pianificazione che essi stessi hanno provveduto a fare accertare nonostante la presenza di una licenza edilizia cresciuta in giudicato (decisione 6 luglio 1999 del Consiglio di Stato, pag. 10), che nessuno -tranne che gli attori stessi- intendeva mettere in dubbio. 2. Accertato il senso che deve essere dato agli accordi contrattuali, e ribadita così la correttezza dell'adempimento del convenuto, va conseguentemente respinta la richiesta dell'assunzione in questa sede della deposizione del teste ing. __________, della Sezione pianificazione urbanistica, e dell'edizione dal convenuto di tutta la documentazione relativa alle "verifiche effettuate per accertarsi della compatibilità dell'intervento con l'art. 49 NAPR", siccome riferita a prove del tutto irrilevanti ai fini del giudizio (art. 184 CPC). 3. Gli attori adducono poi (punto 8, pag. 5 e 6) l'inadempienza del convenuto per il motivo che egli non avrebbe rispettato i termini contrattuali e non avrebbe effettuato le prestazioni contrattualmente promesse. Si tratta anche in questo caso di censure ingiustificate. 3.1 Un eventuale ritardo nel compimento delle prestazioni non ha la conseguenza dell'estinzione, o anche solo dell'inesigibilità della pretesa per onorari del progettista, ma comporta semmai l'obbligo per lui di risarcire il danno che ne dovesse derivare. Se solo si pone mente al fatto che gli attori a tutt'oggi nemmeno hanno acquisito la proprietà del sedime da edificare, e che inoltre essi hanno in buona sostanza presentato dei ricorsi aventi lo scopo di inibire la validità della licenza edilizia, appare evidente la pretestuosità dell'adduzione di un presunto ritardo del progettista, essendo manifesto che agli attori non ne è derivato pregiudizio di sorta. 3.2 Addirittura incomprensibile è l'eccezione di inadempimento, secondo la quale il convenuto non avrebbe effettuato le prestazioni contrattualmente a suo carico: atteso che è in discussione la fase del contratto che si conclude con il rilascio della licenza edilizia (doc. E, punti 2, 4 e 7), e che detta licenza è stata ottenuta, è pacifico che il convenuto ha effettuato tutte le prestazioni necessarie al conseguimento di questo risultato. Infondate sono perciò le obiezioni riguardanti il preteso mancato allestimento dei capitolati d'opera -il documento contrattuale non vi fa alcun esplicito riferimento per rapporto all'esigibilità del 1° acconto- oppure il fatto che il progetto allestito non sarebbe "definitivo", dovendosi al contrario, nello spirito del contratto, ritenere tale il progetto atto a far conseguire la licenza edilizia. Nulla può pertanto essere imputato al convenuto, né -alla luce del chiaro testo contrattuale- è dato di vedere quale altra prova egli avrebbe dovuto fornire, e di conseguenza, nuovamente, risultano irrilevanti la richiesta dell'edizione dal convenuto di "tutti i documenti dai quali risultano i lavori eseguiti come a contratto e anche all'infuori del contratto, ed il tempo impegnato" e di "tutti i capitolati che il convenuto ha dichiarato di aver allestito per la stesura dei preventivi" (appello, pag. 2). Tanto basta a determinare, ai sensi dei considerandi, la reiezione del gravame, del tutto infondato. Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza degli appellanti. Per i quali motivi, richiamati l’art.148 CPC e la TG dichiara e pronuncia: I. L’appello 6 giugno 2000 dell'arch. __________ e di __________ è respinto. II. Le spese della procedura di appello, consistenti in: a) tassa di giustizia                                                 fr.     2'450.-- b) spese                                                                    fr.          50.-- Totale                                                                        fr.     2'500.-- già anticipati dagli appellanti, restano a loro carico, con l'obbligo solidale di rifondere all'attore fr. 3'000.-- per ripetibili di appello. III. Intimazione a:     - __________ Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 3. Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello Il presidente Il segretario