Sentenza o decisione senza scheda
Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 Il contratto di appalto conosce solamente due tipi di mercede dell’appaltatore: quella preventivamente determinata a corpo (art. 373 CO), e quella che non è preventivamente stata stabilita, o che lo è stata solo in via approssimativa (art. 374 CO).
E. 1.1 Nel caso in esame, la disputa relativa al genere di mercede che le parti avrebbero originariamente pattuito è, a ben vedere, del tutto sterile. Dopo la prima stipula sono infatti intervenute numerose modifiche del contratto, nel senso che è stata fornita un’opera in più punti diversa da quella prevista. Le modifiche apportate non hanno però comportato la rinegoziazione della mercede dovuta, prova ne è il fatto che l’attrice per computare il proprio credito ha fatto capo ad un sistema empirico, consistente nel prendere quale punto di partenza la mercede originaria di fr. 327’000.-- per aggiungervi il valore delle prestazioni suppletive e dedurre quello dei lavori non eseguiti o il minor costo dei materiali utilizzati in luogo di quelli previsti (cfr. doc. F inc. DI.96.135). In tal senso, fatto salvo il discorso dei lavori a regia, è corretto affermare che il risultato finale non è quello di una mercede a corpo, e che pertanto (sia pure partendo dall’importo predefinito di fr. 327’000.--) esso è in definitiva stato calcolato (anche) in base al valore del lavoro e del materiale effettivamente impiegati, ossia, in definitiva, secondo i parametri dell’art. 374 CO.
E. 1.2 La
conseguenza di questo accertamento non può nella fattispecie in alcun caso
essere quella semplicisticamente auspicata dai convenuti, ossia quella per cui
l’attrice, stanti le contestazioni dei committenti, avrebbe dovuto dimostrare
l’avvenuta fornitura e posa di ogni singolo elemento dell’opera, e che avendo
fallito questa prova nulla le sarebbe dovuto.
Infatti,
anche se a livello generale è indiscutibile il principio per cui l’appaltatore
sopporta l’onere della prova quo all’esistenza e all’entità della propria
pretesa, deve comunque essere mantenuta la preminenza del principio
dell’affidamento, valido anche in ambito processuale, in virtù del quale al
committente va preclusa la possibilità di revocare in dubbio senza motivazione
oggettiva, ovvero con finalità palesemente defatigatorie, circostanze che
risultavano acquisite prima dell’avvio della causa.
Con
riferimento alla pretesa in esame, ciò comporta la necessità di rilevare che
nella fase preprocessuale le contestazioni dei committenti avverso la fattura
dell’attrice al 19 settembre 1995, data della lettera doc. I, risultavano
circoscritte alla sola questione della difettosità della vasca da bagno (doc. I
inc. DI.96.135, punto 1) e alla pretesa di fr. 7’000.-- per le “spese di
consulenza tecnica” per l’allestimento definitivo del progetto (doc. I inc.
DI.96.135, punto 2; cfr. anche la deposizione dell’arch. __________, pag. 3
“Fin dopo 2/3 mesi dall’invio della fatturazione finale le uniche circostanze
oggetto di contestazione da parte __________ sono state quelle indicate nella
lettera doc. I”).
Ciò
comporta che l’attrice poteva in buona fede attendersi che, in assenza di
elementi nuovi (che non scaturiscono dalle generiche contestazioni fatte in
causa dai committenti o dalla semplice invocazione delle regole sull’onere
della prova), anche nella presente causa la litiscontestatio fosse limitata a
questi punti, oppure, se si preferisce, può anche essere sostenuto che nella
predetta lettera doc. I dei committenti, oltretutto controfirmata dal
progettista, va ravvisata nell’ottica della libera valutazione delle prove (art.
90 CPC) una precisa ammissione preprocessuale del benfondato della fattura
dell’attrice (con la prefata riserva di non verificatisi elementi nuovi in
favore dei committenti), motivo per cui -salve le obiezioni di cui al doc. I- andrebbe
comunque ritenuta dimostrata la pretesa per mercedi della procedente.
E. 2 I
convenuti ribadiscono poi la difettosità dell’opera dell’attrice, pretendendo
per questo motivo una deduzione di fr. 9’551.-- dalla pretesa
dell’appaltatrice.
La
doglianza è infondata.
E’
ben vero che il giudizio impugnato risulta errato laddove, riferendosi allo
scritto doc. I, situa solo al 19 settembre 1995 la notifica del difetto,
dovendosi invece dedurre dal doc. L che la questione era stata sollevata già
prima del 4 novembre 1994, come confermato dal teste arch. __________ (“Il
difetto relativo alla vasca da bagno è stato subito notificato alla ditta
__________, in presenza dei coniugi __________, del sottoscritto e del sig.
__________ ”), dal che va dedotta l’esistenza di una tempestiva notifica in
forma orale.
Il
pronunciato pretorile non può inoltre essere condiviso nemmeno sulla questione
della responsabilità per il difetto. Il Pretore non ha in effetti addebitato
all’attrice le conseguenze del difetto per il motivo che altri artigiani
avrebbero lavorato nel bagno, creando così il rischio del danneggiamento della
vasca, e che i convenuti non avrebbero comprovato l’imputabilità del danno al
comportamento dell’attrice.
Il
corretto approccio al problema è invece quello per cui ai committenti è stata
consegnata un’opera difettosa, del che risponde di principio l’appaltatrice, a
meno che essa non riesca a dimostrare di essere esente da colpe, prova che in
effetti è stata fornita, il che rende priva di conseguenze pratiche
l’inversione dell’onere della prova ritenuta dal Pretore.
Risulta
infatti che l’attrice ha posato correttamente la vasca, provvedendo
adeguatamente alla sua protezione dal momento che i lavori nella casa non erano
ancora terminati (doc. L inc. DI.96.135, rimasto incontestato), e risulta
altresì che, in maniera assai discutibile, sulla vasca da bagno in questione, e
meglio su di un’asse posta di traverso sopra di essa, transitavano i muratori
per accedere ai ponteggi esterni.
Il
danno è stato attribuito dal perito (pag. 4) all’azione di capocchie di chiodi
conficcati in un’asse da ponteggio, e perciò non vi è chi non veda che la
responsabilità del danno ricade in primo luogo sulla direzione lavori, che ha
fatto posare la vasca salvo poi permettere che essa divenisse un punto di
transito per gli operai, ed inoltre sugli operai che materialmente hanno
arrecato il danno, mentre vi sono sufficienti elementi per ammettere il
corretto adempimento da parte dell’attrice.
E’
perciò solo a titolo abbondanziale che si rileva che quand’anche fosse stata
ritenuta la responsabilità dell’attrice, la conseguenza non sarebbe comunque
stata quella auspicata dai convenuti dell’attribuzione in loro favore di fr.
9’551.-- pari alla spesa necessaria alla sostituzione della vasca, avendo il
perito (pag. 4) chiaramente indicato la possibilità di riparare il difetto con
una spesa di fr. 700.--, importo che costituirebbe perciò il limite
dell’eventuale responsabilità dell’appaltatrice.
E. 3 La terza questione sollevata dagli appellanti è quella della retribuzione di opere a regia per fr. 6’719.15, contestata per il motivo che non vi sarebbero i relativi bollettini di lavoro controfirmati dal committente, sicché per tali opere non esisterebbe alcun contratto di appalto. La censura è ampiamente pretestuosa. Il primo rilievo che si impone è quello per cui le opere supplementari in questione non sono di certo state eseguite all’insaputa dei committenti, ma al contrario sono state fornite alla costante presenza del signor __________, che secondo il teste arch. __________ era quotidianamente in cantiere, ed è del tutto pacifico che l’esecuzione delle opere supplementari è avvenuta senza alcuna opposizione e contestazione da parte del committente. In siffatte circostanze, atteso che secondo l’ordinario andamento delle cose non vi è da attendersi che una ditta inizi di propria iniziativa ad eseguire delle opere esulanti da quelle oggetto del contratto, dall’incontestata tolleranza dell’esecuzione dei lavori, per loro natura riconoscibili come supplementari, si deve ritenere provata l’esistenza di un almeno concludente consenso del committente all’esecuzione di tali opere, e questo in conferma della costante giurisprudenza di questa Camera (II CCA
E. 7 dicembre 1998 in re M. sagl/R., 1° settembre 1997 in re R. e C./B., 15 luglio 1996 in re V. SA/C.). Ai convenuti rimane perciò proprio solo l’invocazione della formale questione della mancata firma dei bollettini, laddove la tesi del mancato contratto, limitatamente a tali opere, è risibile, mentre la funzione probatoria che tali bollettini, se sottoscritti, dovevano esplicare quo all’esecuzione medesima delle opere risulta superata dagli accertamenti peritali, con il che il giudizio pretorile merita piena conferma anche su questo punto. 4. Quo, infine, alla questione della tempestività della procedura di iscrizione dell’ipoteca legale degli artigiani, si prende atto del fatto che i convenuti a questo stadio della causa abbandonano la tesi sostenuta nel primo processo secondo cui l’iscrizione provvisoria sarebbe stata richiesta dopo 3 mesi dalla fine dei lavori (risposta, punto 8, pag. 7), questione che deve perciò essere ritenuta acquisita. Essi, invece, affermano qui la diversa tesi secondo cui la richiesta di iscrizione definitiva sarebbe tardiva per essere stata inoltrata dopo i 90 giorni assegnati dal Pretore nel giudizio sull’iscrizione provvisionale. La tesi è manifestamente infondata, decorrendo con ogni evidenza il termine per l’azione di iscrizione definitiva solo dal momento della crescita in giudicato della decisione sull’iscrizione cautelare, così come esplicitamente precisato dal Segretario assessore all’attrice in data 30 ottobre 1996 con scritto che vale quale precisazione del dispositivo n. 2 del decreto di iscrizione provvisoria dell'ipoteca legale, e che gli appellanti non hanno allora contraddetto. La buona fede processuale della ditta attrice va così protetta. Ne discende, ai sensi dei considerandi, la reiezione dell’intero gravame. Tassa di giustizia, spese e ripetibili, seguono la soccombenza (art. 148 CPC). Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG dichiara e pronuncia I. L’appello
E. 8 maggio 1999 di __________ ed __________ è respinto. II. Le spese della procedura d’appello consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 950.-- b) spese fr. 50.-- T o t a l e fr. 1’000.-- già anticipati dagli appellanti, restano a loro carico, con l’obbligo solidale di rifondere all’attrice fr. 2’500.-- per di ripetibili di appello. III. Intimazione: - __________ Comunicazione alla Pretura di Mendrisio-Nord. Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello Il presidente Il segretario
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 23.07.1999 12.1999.97
Sentenza o decisione senza scheda
Incarto n. 12.99.00097 Lugano 23 luglio 1999 /fb In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Cocchi, presidente Chiesa e Zali segretario: Petrini sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.97.51 della Pretura di Mendrisio-Nord, promossa con petizione 23 aprile 1997 da __________ rappr. dall'avv. __________ contro __________ __________ rappr. dallo studio legale __________ con cui l’attrice ha chiesto la condanna dei convenuti in solido al pagamento di fr. 47’490.-- oltre interessi a titolo di mercede dell’appaltatrice e l’iscrizione in via definitiva per tale importo di un’ipoteca legale degli artigiani a carico del fondo n. __________ di __________, di proprietà dei convenuti; Domande avversate dai convenuti e accolte dal Pretore con sentenza 16 aprile 1999; Appellanti i convenuti, che con atto di appello dell’8 maggio 1999 chiedono la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione; Mentre l’attrice con osservazioni del 9 giugno 1999 postula la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili; Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti, posti a giudizio i seguenti punti di questione 1.
- se deve essere accolto l’appello 2.
- tassa di giustizia e ripetibili Ritenuto in fatto: A. L’attrice sostiene di avere effettuato su incarico dei convenuti le opere di sanitario e la posa dell’impianto di riscaldamento nell’ambito dell’edificazione di una casa bifamiliare sul fondo n. __________ di __________ contro una mercede forfetaria di fr. 327’000.--. In sede di consuntivo l’importo dovuto, dopo modifiche dell’opera inizialmente pattuita, risulterebbe essere di fr. 297’490.--, ragione per cui, stante il pagamento di acconti per fr. 250’000.--, vi sarebbe un credito dell’attrice di fr. 47’490.--, oggetto della presente causa. B. __________ ha preliminarmente eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, sostenendo di non avere stipulato alcun contratto con l’attrice. I convenuti si sono per il resto opposti alla petizione negando l’esistenza della pattuizione di una mercede forfetaria, contestando la fatturazione dell’attrice e adducendo la difettosità di una vasca da bagno, mentre sarebbe stata tardiva la richiesta di iscrizione dell’ipoteca legale. C. Il Pretore, respinta l’eccezione di carenza di legittimazione passiva, ha ritenuto provata sulla scorta della deposizione dell’arch. __________ la pattuizione di una mercede forfetaria di fr. 327’000.--. Risulterebbero inoltre dovuti i richiesti supplementi di fr. 7’000.-- per spese di progettazione di modifiche richieste dai committenti, di fr. 21’698.20 per le opere a regia, di modo che la petizione meriterebbe integrale tutela, ivi compresa la richiesta dell’iscrizione dell’ipoteca legale definitiva, tempestivamente postulata dall’appaltatrice. D. Con l’appello i convenuti ribadiscono la contestazione della pattuizione di una mercede forfetaria in favore di quella di prezzi unitari, e non avendo l’attrice dimostrato la quantità utilizzata per ogni unità iscritta nel capitolato, essa avrebbe fallito l’onere della prova a suo carico e non potrebbe perciò vantare alcun credito residuo. Il Pretore avrebbe inoltre negato a torto la responsabilità dell’attrice per la scalfittura sul bordo superiore della vasca da bagno principale, danno ammontante a fr. 9’551.--. Anche il giudizio sulle opere a regia non potrebbe essere condiviso, trattandosi nel caso dei bollettini non firmati di lavori eseguiti senza l’autorizzazione del committente e per i quali non sarebbe dovuta la richiesta mercede di fr. 6’719.15, ed infine sarebbe tardiva la richiesta di iscrizione definitiva dell’ipoteca legale, avendo l’attrice atteso oltre i 90 giorni assegnati dal Pretore con la sentenza 4 settembre 1996 per l’introduzione della presente causa. E. Delle osservazioni dell’attrice al gravame, del quale chiede la reiezione con protesta di spese e ripetibili, si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi. Considerato in diritto: 1. Il contratto di appalto conosce solamente due tipi di mercede dell’appaltatore: quella preventivamente determinata a corpo (art. 373 CO), e quella che non è preventivamente stata stabilita, o che lo è stata solo in via approssimativa (art. 374 CO). 1.1 Nel caso in esame, la disputa relativa al genere di mercede che le parti avrebbero originariamente pattuito è, a ben vedere, del tutto sterile. Dopo la prima stipula sono infatti intervenute numerose modifiche del contratto, nel senso che è stata fornita un’opera in più punti diversa da quella prevista. Le modifiche apportate non hanno però comportato la rinegoziazione della mercede dovuta, prova ne è il fatto che l’attrice per computare il proprio credito ha fatto capo ad un sistema empirico, consistente nel prendere quale punto di partenza la mercede originaria di fr. 327’000.-- per aggiungervi il valore delle prestazioni suppletive e dedurre quello dei lavori non eseguiti o il minor costo dei materiali utilizzati in luogo di quelli previsti (cfr. doc. F inc. DI.96.135). In tal senso, fatto salvo il discorso dei lavori a regia, è corretto affermare che il risultato finale non è quello di una mercede a corpo, e che pertanto (sia pure partendo dall’importo predefinito di fr. 327’000.--) esso è in definitiva stato calcolato (anche) in base al valore del lavoro e del materiale effettivamente impiegati, ossia, in definitiva, secondo i parametri dell’art. 374 CO. 1.2 La conseguenza di questo accertamento non può nella fattispecie in alcun caso essere quella semplicisticamente auspicata dai convenuti, ossia quella per cui l’attrice, stanti le contestazioni dei committenti, avrebbe dovuto dimostrare l’avvenuta fornitura e posa di ogni singolo elemento dell’opera, e che avendo fallito questa prova nulla le sarebbe dovuto. Infatti, anche se a livello generale è indiscutibile il principio per cui l’appaltatore sopporta l’onere della prova quo all’esistenza e all’entità della propria pretesa, deve comunque essere mantenuta la preminenza del principio dell’affidamento, valido anche in ambito processuale, in virtù del quale al committente va preclusa la possibilità di revocare in dubbio senza motivazione oggettiva, ovvero con finalità palesemente defatigatorie, circostanze che risultavano acquisite prima dell’avvio della causa. Con riferimento alla pretesa in esame, ciò comporta la necessità di rilevare che nella fase preprocessuale le contestazioni dei committenti avverso la fattura dell’attrice al 19 settembre 1995, data della lettera doc. I, risultavano circoscritte alla sola questione della difettosità della vasca da bagno (doc. I inc. DI.96.135, punto 1) e alla pretesa di fr. 7’000.-- per le “spese di consulenza tecnica” per l’allestimento definitivo del progetto (doc. I inc. DI.96.135, punto 2; cfr. anche la deposizione dell’arch. __________, pag. 3 “Fin dopo 2/3 mesi dall’invio della fatturazione finale le uniche circostanze oggetto di contestazione da parte __________ sono state quelle indicate nella lettera doc. I”). Ciò comporta che l’attrice poteva in buona fede attendersi che, in assenza di elementi nuovi (che non scaturiscono dalle generiche contestazioni fatte in causa dai committenti o dalla semplice invocazione delle regole sull’onere della prova), anche nella presente causa la litiscontestatio fosse limitata a questi punti, oppure, se si preferisce, può anche essere sostenuto che nella predetta lettera doc. I dei committenti, oltretutto controfirmata dal progettista, va ravvisata nell’ottica della libera valutazione delle prove (art. 90 CPC) una precisa ammissione preprocessuale del benfondato della fattura dell’attrice (con la prefata riserva di non verificatisi elementi nuovi in favore dei committenti), motivo per cui -salve le obiezioni di cui al doc. I- andrebbe comunque ritenuta dimostrata la pretesa per mercedi della procedente. 2. I convenuti ribadiscono poi la difettosità dell’opera dell’attrice, pretendendo per questo motivo una deduzione di fr. 9’551.-- dalla pretesa dell’appaltatrice. La doglianza è infondata. E’ ben vero che il giudizio impugnato risulta errato laddove, riferendosi allo scritto doc. I, situa solo al 19 settembre 1995 la notifica del difetto, dovendosi invece dedurre dal doc. L che la questione era stata sollevata già prima del 4 novembre 1994, come confermato dal teste arch. __________ (“Il difetto relativo alla vasca da bagno è stato subito notificato alla ditta __________, in presenza dei coniugi __________, del sottoscritto e del sig. __________ ”), dal che va dedotta l’esistenza di una tempestiva notifica in forma orale. Il pronunciato pretorile non può inoltre essere condiviso nemmeno sulla questione della responsabilità per il difetto. Il Pretore non ha in effetti addebitato all’attrice le conseguenze del difetto per il motivo che altri artigiani avrebbero lavorato nel bagno, creando così il rischio del danneggiamento della vasca, e che i convenuti non avrebbero comprovato l’imputabilità del danno al comportamento dell’attrice. Il corretto approccio al problema è invece quello per cui ai committenti è stata consegnata un’opera difettosa, del che risponde di principio l’appaltatrice, a meno che essa non riesca a dimostrare di essere esente da colpe, prova che in effetti è stata fornita, il che rende priva di conseguenze pratiche l’inversione dell’onere della prova ritenuta dal Pretore. Risulta infatti che l’attrice ha posato correttamente la vasca, provvedendo adeguatamente alla sua protezione dal momento che i lavori nella casa non erano ancora terminati (doc. L inc. DI.96.135, rimasto incontestato), e risulta altresì che, in maniera assai discutibile, sulla vasca da bagno in questione, e meglio su di un’asse posta di traverso sopra di essa, transitavano i muratori per accedere ai ponteggi esterni. Il danno è stato attribuito dal perito (pag. 4) all’azione di capocchie di chiodi conficcati in un’asse da ponteggio, e perciò non vi è chi non veda che la responsabilità del danno ricade in primo luogo sulla direzione lavori, che ha fatto posare la vasca salvo poi permettere che essa divenisse un punto di transito per gli operai, ed inoltre sugli operai che materialmente hanno arrecato il danno, mentre vi sono sufficienti elementi per ammettere il corretto adempimento da parte dell’attrice. E’ perciò solo a titolo abbondanziale che si rileva che quand’anche fosse stata ritenuta la responsabilità dell’attrice, la conseguenza non sarebbe comunque stata quella auspicata dai convenuti dell’attribuzione in loro favore di fr. 9’551.-- pari alla spesa necessaria alla sostituzione della vasca, avendo il perito (pag. 4) chiaramente indicato la possibilità di riparare il difetto con una spesa di fr. 700.--, importo che costituirebbe perciò il limite dell’eventuale responsabilità dell’appaltatrice. 3. La terza questione sollevata dagli appellanti è quella della retribuzione di opere a regia per fr. 6’719.15, contestata per il motivo che non vi sarebbero i relativi bollettini di lavoro controfirmati dal committente, sicché per tali opere non esisterebbe alcun contratto di appalto. La censura è ampiamente pretestuosa. Il primo rilievo che si impone è quello per cui le opere supplementari in questione non sono di certo state eseguite all’insaputa dei committenti, ma al contrario sono state fornite alla costante presenza del signor __________, che secondo il teste arch. __________ era quotidianamente in cantiere, ed è del tutto pacifico che l’esecuzione delle opere supplementari è avvenuta senza alcuna opposizione e contestazione da parte del committente. In siffatte circostanze, atteso che secondo l’ordinario andamento delle cose non vi è da attendersi che una ditta inizi di propria iniziativa ad eseguire delle opere esulanti da quelle oggetto del contratto, dall’incontestata tolleranza dell’esecuzione dei lavori, per loro natura riconoscibili come supplementari, si deve ritenere provata l’esistenza di un almeno concludente consenso del committente all’esecuzione di tali opere, e questo in conferma della costante giurisprudenza di questa Camera (II CCA 7 dicembre 1998 in re M. sagl/R., 1° settembre 1997 in re R. e C./B., 15 luglio 1996 in re V. SA/C.). Ai convenuti rimane perciò proprio solo l’invocazione della formale questione della mancata firma dei bollettini, laddove la tesi del mancato contratto, limitatamente a tali opere, è risibile, mentre la funzione probatoria che tali bollettini, se sottoscritti, dovevano esplicare quo all’esecuzione medesima delle opere risulta superata dagli accertamenti peritali, con il che il giudizio pretorile merita piena conferma anche su questo punto. 4. Quo, infine, alla questione della tempestività della procedura di iscrizione dell’ipoteca legale degli artigiani, si prende atto del fatto che i convenuti a questo stadio della causa abbandonano la tesi sostenuta nel primo processo secondo cui l’iscrizione provvisoria sarebbe stata richiesta dopo 3 mesi dalla fine dei lavori (risposta, punto 8, pag. 7), questione che deve perciò essere ritenuta acquisita. Essi, invece, affermano qui la diversa tesi secondo cui la richiesta di iscrizione definitiva sarebbe tardiva per essere stata inoltrata dopo i 90 giorni assegnati dal Pretore nel giudizio sull’iscrizione provvisionale. La tesi è manifestamente infondata, decorrendo con ogni evidenza il termine per l’azione di iscrizione definitiva solo dal momento della crescita in giudicato della decisione sull’iscrizione cautelare, così come esplicitamente precisato dal Segretario assessore all’attrice in data 30 ottobre 1996 con scritto che vale quale precisazione del dispositivo n. 2 del decreto di iscrizione provvisoria dell'ipoteca legale, e che gli appellanti non hanno allora contraddetto. La buona fede processuale della ditta attrice va così protetta. Ne discende, ai sensi dei considerandi, la reiezione dell’intero gravame. Tassa di giustizia, spese e ripetibili, seguono la soccombenza (art. 148 CPC). Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG dichiara e pronuncia I. L’appello 8 maggio 1999 di __________ ed __________ è respinto. II. Le spese della procedura d’appello consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 950.-- b) spese fr. 50.-- T o t a l e fr. 1’000.-- già anticipati dagli appellanti, restano a loro carico, con l’obbligo solidale di rifondere all’attrice fr. 2’500.-- per di ripetibili di appello. III. Intimazione: - __________ Comunicazione alla Pretura di Mendrisio-Nord. Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello Il presidente Il segretario