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12.1999.61

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1999-03-17 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 17.03.1999 12.1999.61

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 12.99.00061 Lugano 17 marzo 1999 /fb In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Cocchi, presidente Chiesa e Zali segretario: Petrini sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.96.9 della Pretura di Mendrisio-Sud, promossa con petizione 17 gennaio 1996 da __________                                                          __________ __________ tutti rappr. dall'avv. __________                                                                                 contro __________ rappr. dall'avv. __________ con cui gli attori hanno chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 517’737.30 oltre interessi; E ora sulla domanda di interpretazione / revisione 15 marzo 1999 degli attori riguardante la sentenza 26 febbraio 1999 di questa Camera in tema di edizione di documenti; Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti, Considerato in fatto ed in diritto

-   che il 30 settembre 1996, in occasione dell’udienza preliminare, gli attori hanno, tra l’altro, formulato istanza di edizione nei confronti di __________ e __________

-   che il Pretore ha respinto le domande di edizione;

-   che questa Camera nella sentenza 26 febbraio 1999 ha parzialmente accolto le doglianze degli attori, riformando i pronunciati pretorili nel senso di fare ordine a __________ di produrre la documentazione richiesta (lista dei clienti e copia delle fatture emesse) a far tempo dal 16 settembre 1994, data della sua costituzione, e nel senso di fare ordine a __________ di produrre la medesima documentazione a contare dal 6 giugno 1994, data della firma della convenzione il cui asserito mancato rispetto ha dato origine alla causa;

-   che con l’istanza in rassegna gli attori lamentano delle imprecisioni del giudizio di appello relativo all’edizione da __________: l’edizione sarebbe stata richiesta solo dall’inizio del 1994 e non dalla costituzione della società, l’indirizzo del terzo sarebbe “__________, __________ ” e non “via __________, __________ ”, ed inoltre l’edizione andrebbe accordata dall’inizio del 1994 e non solo dal 6 giugno 1994, che sarebbe comunque solo la data della firma della bozza della convenzione, e non della convenzione vera e propria, sottoscritta il 1° luglio 1994;

-   che per l’art. 333 CPC l’istituto dell’interpretazione concerne “dispositivi ambigui od oscuri”;

-   che questo non è il caso dei dispositivi in questione, né gli attori del resto lo pretendono;

-   che l’art. 340 CPC disciplina i casi di revisione;

-   che nessuno di essi ricorre nella specie, e del resto gli attori non ne invocano alcuno;

-   che l’istanza va perciò disattesa, senza necessità di intimarla a controparte per osservazioni (art. 313bis CPC);

-   che l’eventuale errata indicazione del recapito di __________, all’interno del medesimo Comune, non è fonte di equivoco circa l’identità del terzo designato e non dovrebbe ostare al buon fine della procedura di edizione;

-   che inoltre questa Camera ha volutamente vincolato l’edizione di documenti da __________ alla data della convenzione in base alla considerazione del fatto che la causa deriva dal preteso inadempimento di tale convenzione, così che non è dato di capire come tale inadempienza potrebbe risultare da fatture emesse prima della sua firma, ossia prima dell’assunzione degli impegni che il convenuto avrebbe in seguito disatteso;

-   che tale impostazione risultava chiaramente anche dall’appello degli attori (punti 1 e 2, pag. 3), che sono ora malvenuti nell’affermare che occorrerebbe loro documentazione risalente a 6 mesi prima della firma della convenzione;

-   che l’eventuale errore sulla data della firma della convenzione ha semmai favorito, e non danneggiato gli attori;

-   che per tali questioni gli attori, stante la mancanza di fondamento delle presenti istanze, sono perciò rinviati ai rimedi offerti dall’Autorità federale;

-   che le spese di questa procedura sono a carico degli attori in solido; Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 e 313bis CPC dichiara e pronuncia I. La domanda di interpretazione / revisione 15 marzo 1999 di __________, __________ e __________ è respinta II. Le spese di questa decisione, consistenti in fr. 180.-- di tassa di giustizia e di fr. 20.-- di spese per un totale di fr. 200.--, sono a carico degli istanti in solido. III. Intimazione:    - __________ Comunicazione alla Pretura di Mendrisio-Sud. Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello Il presidente                                                           Il segretario