Sentenza o decisione senza scheda
Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 L'istante è stato dipendente della convenuta ininterrottamente per trentacinque anni, fino ad assumere la posizione di condirettore con firma collettiva a due. Mentre il contratto di lavoro avrebbe cessato ogni suo effetto al 30 giugno 1997, egli è stato esonerato dalla presenza in banca già con la fine del 1996. Tuttavia le parti sono addivenute a un accordo in base al quale, oltre al regolare versamento dello stipendio per il primo semestre del 1997, il lavoratore avrebbe avuto diritto al bonus annuale riferito al 1996, pagato in due rate, ovvero con il salario di febbraio 1997, rispettivamente con il salario di aprile. La lite verte sul versamento di quest'ultima rata, contestata dalla banca la quale rimprovera all'istante di essersi comportato in contrasto con gli impegni presi, in particolare dirottando suoi clienti sulla __________ (in seguito: __________). Con la risposta la convenuta ha presentato una domanda riconvenzionale intesa a ottenere il risarcimento dei danni arrecati alla banca dal signor __________.
E. 2 Ordinata la disgiunzione della riconvenzionale dalla domanda principale, il Segretario assessore, contestualmente alla decisione sull'ammissione delle prove proposte dalle parti, ha respinto la domanda di edizione da terzi, ossia dalla __________, presentata dalla banca convenuta. Con la stessa essa ha proposto l'assunzione all'incarto della seguente documentazione:
- contratto di lavoro __________ / __________;
- copia lettere di conferma assunzione e corrispondenza precedente con lo stesso __________;
- organigramma relativo alla posizione del signor __________ all'interno della banca;
- conteggio stipendi dal 1. gennaio 1997 al 31 novembre 1998;
- qualifiche del signor __________ nel corso di tutto il 1997;
- copia ordinazione e fattura relativa alla stampa dei biglietti da visita del signor __________
- copia ordinazione formulari di annuncio dell'ingresso del signor __________ tra il personale presso la fondazione LPP, così come presso la Cassa di compensazione AVS a cui è affiliata la __________ e fotocopia dei conteggi stipendi e dei pagamenti dei premi relativamente al signor __________ dal 1. gennaio 1997 al 31 dicembre 1997;
- copia dell'elenco nominativo (avente diritto economico e numero del conto cifrato) con relativi importi dei clienti passati dalla ____________________gestiti in passato o tuttora dal signor __________ nel periodo 1. gennaio 1997 - 31 novembre 1998;
- documenti di apertura dei succitati conti con le relative condizioni di apertura. All'istanza si è opposta __________ con allegato 13 gennaio 1999, sollevando eccezioni di cui si dirà, se necessario, nel seguito.
E. 3 Il segretario assessore ha motivato la reiezione dell'istanza in esame, rilevando anzitutto il carattere investigativo della stessa in quanto tesa alla verifica dell'esistenza di elementi sufficienti per eventualmente introdurre una causa creditoria nei confronti dell'istante. Inoltre, considera che i mezzi di prova indicati nell'istanza non hanno relazione alcuna con il contestato diritto al bonus, vantato dal lavoratore. Da ultimo osserva che mancano i presupposti previsti dalla procedura: in particolare in relazione alla proprietà dei documenti e alla sussidiarietà dell'edizione da terzi rispetto all'edizione dalla controparte. Con l'appello __________ sostiene che i risultati della prova proposta non concernono l'eventualità di una causa futura, ma l'azione pendente poiché interessano il comportamento dell'istante sia durante il primo semestre del 1997, sia durante il 1996, ossia quando era ancora attivo presso di lei: ne consegue che le prove richieste sono rilevanti anche nell'ambito dell'azione principale. Comunque sostiene che essa si oppone al pagamento del bonus litigioso anche a dipendenza dell'attività anticontrattuale svolta dall'istante durante il 1997. Per quanto concerne lo scopo delle prove, afferma che esse permetterebbero anche di suffragare (assieme ad altri elementi) il danno da lei patito. Contesta -quo alla sussidiarietà dell'edizione da terzo rispetto all'edizione da controparte- che parte almeno dei documenti elencati nella sua istanza possano essere richiesti all'istante. Dissente pure dal concetto di documento comune, così come inteso dal primo giudice nel decreto impugnato. Delle osservazioni all'appello si dirà, se necessario, nel seguito.
E. 4 Nel
novero delle vie per assumere all'incarto prove documentali il nostro codice di
rito civile prevede la possibilità per le parti di produrre esse stesse
documentazione propria o in loro possesso, di richiamare documenti da pubbliche
autorità alle condizioni descritte all'art. 215 CPC, e di chiedere l'edizione
di documenti dalla controparte, rispettivamente da terzi (art. 206 segg. CPC).
La procedura di edizione da una terza persona vuole garantirle il diritto di
esprimersi al proposito e quindi anche di opporsi alla richiesta della parte;
nel caso in cui, accogliendo l'istanza, il giudice facesse ordine al terzo di
produrre documentazione in suo possesso, gli è riservato un diritto autonomo
d'impugnare il decreto d'edizione (
Cocchi /
Trezzini
, CPC, art.
211, n. 2).
Per
quanto riguarda i presupposti processuali, l'edizione da terzi non si
differenzia dall'edizione dalla controparte, tant'è che l'art. 211 rinvia
esplicitamente agli art. 206 e 207 CPC. Anche l'istanza di edizione da terzi
deve pertanto indicare la designazione, almeno approssimativa, del documento o
del suo contenuto, le circostanze di fatto che col medesimo s'intendono
provare, nonché la legittimità della domanda di edizione così come descritta dall'art.
206 CPC. Oltre alla proprietà o comproprietà del documento a carico della parte
richiesta, il giudice deve accertare che si tratti di documenti redatti per un
interesse comune alle parti o attestanti i loro reciproci diritti ed obblighi;
le corrispondenze relative a un affare comune o fra le parti e un
intermediario. La giurisprudenza sorta nell'ambito di queste norme indica che
il concetto di documento comune non permette interpretazioni estensive; concede
tuttavia di considerare tale il documento di cui una parte abbia partecipato
alla formazione e che costituisca così una fonte o prova comune di diritti (
Cocchi
/
Trezzini
, CPC, art. 206, n. 2 e 4). Relativamente allo scopo
perseguito dal richiedente -ciò che si confonde con l'ammissibilità della prova
in sé- non è possibile postulare l'edizione di documenti a scopo esplorativo,
ossia per scoprire se presso la controparte o presso terzi si trovino documenti
atti a costituire prova nella causa (
Cocchi / Trezzini
, idem, n. 3); a
fortiori non sarà ammissibile una tale indagine ai fini di una causa futura o
comunque estranea a quella in cui l'istanza è stata presentata.
E. 5 Nel
caso concreto è anzitutto opportuno verificare i limiti della contestazione.
Contrariamente a quanto si potrebbe pensare sulla base dell'ordinanza di cui a
pagina 2 del verbale 25 novembre 1998, la banca convenuta non deve più
presentare un
allegato
introduttivo della domanda riconvenzionale poiché l'ha già fatto con l'allegato
scritto di risposta e riconvenzionale prodotto -per quanto riguarda la
risposta- con l'esplicito accordo del giudice e della controparte, così come si
legge introduttivamente al verbale 16 settembre 1997. I termini della vertenza
sono pertanto chiari: relativamente all'azione principale, lo scambio degli
allegati (prescindendo dalle incidentali decise nel frattempo) si è completato
con l'esposizione di replica e di duplica nel corso dell'udienza 25 novembre
1998 (verbale, p. 2-4). Per quanto riguarda la riconvenzionale, sono note, come
già osservato, almeno le tesi petizionali di __________. La posizione di questa
parte nelle due procedure è diversa: nell'azione principale essa sostiene che -prima
ancora di disdire il contratto di lavoro (ossia prima del 20 dicembre 1996:
doc. E)- l'istante aveva dirottato clientela verso la sua futura datrice di
lavoro. Tenuto conto di queste circostanze e a dipendenza del fatto che il
bonus litigioso, riferito al 1996, non era garantito come parte integrante del
salario, ma dipendeva dalle prestazioni e dalla collaborazione dimostrata dal
lavoratore, non vi sarebbe motivo per riconoscerlo, rispettivamente per
riconoscerlo nell'importo richiesto. D'altra parte, poiché l'attività anticontrattuale
dell'istante è continuata durante il primo semestre del 1997, nemmeno si pone
il problema del riconoscimento di qualsiasi gratifica per quello stesso anno
(richiesta non formulata dall'istante, ma cui è fatto cenno -per il momento- a
titolo eventuale).
Con
la domanda riconvenzionale invece __________ chiede alla controparte il risarcimento
dei danni che le sono stati cagionati dalla perdita di clientela: essa calcola
questo pregiudizio sulla base del valore complessivo del portafoglio dei nove
clienti che hanno trasferito le proprie relazioni bancarie alla __________
durante i primi sei mesi del 1997, pari a fr.
16.8 Mio.; giacché nella prassi bancaria la mancata gestione di patrimoni viene
di regola stimata nell'1‰ del totale, la perdita annua sarebbe di fr. 16'800.-
Ciò che per cinque anni assomma a fr. 84'000.-, importo di cui viene chiesto il
pagamento a __________ in via principale; subordinatamente la richiesta della
banca è ridotta a fr. 64'184.-, ossia nell'eventualità che il credito di
controparte venga interamente riconosciuto ed estinto per compensazione.
E. 6 A dipendenza di quanto fin qui esposto risulta che tutto quanto attiene alla quantificazione del preteso pregiudizio della banca non rientra nell'ambito dell'azione principale e non può quindi giustificare l'ammissione di prove al riguardo. D'altra parte, dando seguito all'ordinanza 11 febbraio 1999 (punto 1.2.), l'istante ha già prodotto fotocopia del suo contratto di lavoro presso __________ con inizio al 1. luglio 1997; inoltre la banca convenuta afferma lei stessa di sapere quanti sono i clienti che l'avrebbero abbandonata su intervento dell'istante, producendo le rispettive lettere di disdetta delle relazioni bancarie, tutte datate dei primi sei mesi del 1997 (plico doc. 8), nonché due memorandum interni, relativi allo stesso periodo (doc. 9 e 10). Esplicitamente la convenuta motiva la richiesta edizione degli ultimi due pacchetti di documenti (consid. 2) al fine di provare "il passaggio di clientela e la conseguente consistenza finanziaria operata dal signor __________ a discapito della ____________________Ciò che esula dalla causa in corso, ma potrebbe semmai ricadere nell'ambito della riconvenzionale. Di tutti gli altri documenti, essa assume l'idoneità per dimostrare "quando de facto o giuridicamente il signor __________ ha effettivamente iniziato a lavorare per la __________ ossia nell'ipotesi che dagli stessi emergano atti preparatori (altro non potrebbe risultare a dipendenza del tipo di documenti indicati) alla conclusione del contratto di lavoro con la nuova datrice di lavoro. Sennonché quella circostanza -in relazione alle rispettive allegazioni delle parti- non appare rilevante nella lite, né costituisce fatto contestato: già per questi motivi la prova non può essere ammessa (art. 184 cpv. 1 e cpv. 2 CPC). Per quanto attiene in modo specifico all'edizione (art. 206 n. 2 CPC), tutti i documenti richiesti non concernono nemmeno indirettamente i rapporti fra le parti in causa, ma esclusivamente i rapporti interni fra l'istante e la sua nuova datrice di lavoro: così le trattative per la sua assunzione, la sua collocazione nell'ambito della banca, il suo nuovo stipendio, le sue qualifiche professionali, la stampa dei biglietti da visita come collaboratore di __________ e le formalità concernenti la previdenza professionale come dipendente di quella banca. Devono pertanto essere condivise le conclusioni del primo giudice sull'estraneità delle prove proposte nella vertenza sul bonus 1996. Ma anche in merito alla sussidiarietà della richiesta, dal momento che almeno parte della documentazione indicata può molto verosimilmente essere chiesta all'istante. Né può essere rimproverato al segretario assessore di aver apprezzato sommariamente le intenzioni della banca, dal momento che lei stessa, nello scritto 4 gennaio 1999 alla Pretura, considerava che l'esito dell'istanza di edizione, se non determinante, sarebbe stato importante per "valutare l'inoltro della propria petizione creditoria a seguito dell'ordinanza di disgiunzione delle due azioni ...". Per tutti questi motivi, richiamati per le spese l'art. 417 lett. e CPC e la TOA pronuncia: 1. L'appello
1. marzo 1999 __________ è respinto. 2. Non si prelevano spese né tassa di giustizia. L'appellante verserà sia alla controparte, sia a __________, la somma di fr. 350.- a titolo di ripetibili. 3. Intimazione: - __________ Comunicazione alla Pretura di Mendrisio-Sud. Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello Il presidente: Il segretario:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 25.05.1999 12.1999.52
Sentenza o decisione senza scheda
Incarto n. 12.99.00052 Lugano 25 maggio 1999 /fb In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Cocchi, presidente Chiesa e Zali segretario: Petrini sedente per statuire nella causa a procedura speciale in materia di contratto di lavoro, (inc. DI.97.155 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud) promossa con istanza 31 luglio 1997 da __________ rappr. dall'avv. ____________________ contro __________ rappr. dall'avv. __________ chiedente la condanna della convenuta al versamento della somma di fr. 19'816.- e accessori a titolo di saldo sul bonus relativo allo stipendio del 1996; causa in cui, opponendosi all'istanza, la convenuta ha anche presentato domanda riconvenzionale 16 settembre 1997 con cui postula la condanna di __________ al pagamento di un risarcimento danni di fr. 84'000.-, pari al mancato guadagno della banca per l'attività concorrenziale favorita dall'ex-dipendente presso altro istituto bancario; ed ora sulla domanda di edizione da terzi, presentata il 25 novembre 1998 dalla banca convenuta, relativamente a determinata documentazione concernente il rapporto fra l'istante e la banca sua nuova datrice di lavoro, che il segretario assessore della pretura ha respinto con decreto 11 febbraio 1999; appellante la convenuta con allegato 1. marzo 1999 con cui postula la riforma del decreto impugnato e l'accoglimento dell'istanza di edizione; lette le osservazioni all'appello: 12 marzo 1999 della banca richiesta, __________; rispettivamente 15 marzo 1999 della parte istante; richiamata la decisione 2 marzo 1999 del Segretario assessore che ha concesso effetto sospensivo all'appello; considera in fatto e in diritto: 1. L'istante è stato dipendente della convenuta ininterrottamente per trentacinque anni, fino ad assumere la posizione di condirettore con firma collettiva a due. Mentre il contratto di lavoro avrebbe cessato ogni suo effetto al 30 giugno 1997, egli è stato esonerato dalla presenza in banca già con la fine del 1996. Tuttavia le parti sono addivenute a un accordo in base al quale, oltre al regolare versamento dello stipendio per il primo semestre del 1997, il lavoratore avrebbe avuto diritto al bonus annuale riferito al 1996, pagato in due rate, ovvero con il salario di febbraio 1997, rispettivamente con il salario di aprile. La lite verte sul versamento di quest'ultima rata, contestata dalla banca la quale rimprovera all'istante di essersi comportato in contrasto con gli impegni presi, in particolare dirottando suoi clienti sulla __________ (in seguito: __________). Con la risposta la convenuta ha presentato una domanda riconvenzionale intesa a ottenere il risarcimento dei danni arrecati alla banca dal signor __________. 2. Ordinata la disgiunzione della riconvenzionale dalla domanda principale, il Segretario assessore, contestualmente alla decisione sull'ammissione delle prove proposte dalle parti, ha respinto la domanda di edizione da terzi, ossia dalla __________, presentata dalla banca convenuta. Con la stessa essa ha proposto l'assunzione all'incarto della seguente documentazione:
- contratto di lavoro __________ / __________;
- copia lettere di conferma assunzione e corrispondenza precedente con lo stesso __________;
- organigramma relativo alla posizione del signor __________ all'interno della banca;
- conteggio stipendi dal 1. gennaio 1997 al 31 novembre 1998;
- qualifiche del signor __________ nel corso di tutto il 1997;
- copia ordinazione e fattura relativa alla stampa dei biglietti da visita del signor __________
- copia ordinazione formulari di annuncio dell'ingresso del signor __________ tra il personale presso la fondazione LPP, così come presso la Cassa di compensazione AVS a cui è affiliata la __________ e fotocopia dei conteggi stipendi e dei pagamenti dei premi relativamente al signor __________ dal 1. gennaio 1997 al 31 dicembre 1997;
- copia dell'elenco nominativo (avente diritto economico e numero del conto cifrato) con relativi importi dei clienti passati dalla ____________________gestiti in passato o tuttora dal signor __________ nel periodo 1. gennaio 1997 - 31 novembre 1998;
- documenti di apertura dei succitati conti con le relative condizioni di apertura. All'istanza si è opposta __________ con allegato 13 gennaio 1999, sollevando eccezioni di cui si dirà, se necessario, nel seguito. 3. Il segretario assessore ha motivato la reiezione dell'istanza in esame, rilevando anzitutto il carattere investigativo della stessa in quanto tesa alla verifica dell'esistenza di elementi sufficienti per eventualmente introdurre una causa creditoria nei confronti dell'istante. Inoltre, considera che i mezzi di prova indicati nell'istanza non hanno relazione alcuna con il contestato diritto al bonus, vantato dal lavoratore. Da ultimo osserva che mancano i presupposti previsti dalla procedura: in particolare in relazione alla proprietà dei documenti e alla sussidiarietà dell'edizione da terzi rispetto all'edizione dalla controparte. Con l'appello __________ sostiene che i risultati della prova proposta non concernono l'eventualità di una causa futura, ma l'azione pendente poiché interessano il comportamento dell'istante sia durante il primo semestre del 1997, sia durante il 1996, ossia quando era ancora attivo presso di lei: ne consegue che le prove richieste sono rilevanti anche nell'ambito dell'azione principale. Comunque sostiene che essa si oppone al pagamento del bonus litigioso anche a dipendenza dell'attività anticontrattuale svolta dall'istante durante il 1997. Per quanto concerne lo scopo delle prove, afferma che esse permetterebbero anche di suffragare (assieme ad altri elementi) il danno da lei patito. Contesta -quo alla sussidiarietà dell'edizione da terzo rispetto all'edizione da controparte- che parte almeno dei documenti elencati nella sua istanza possano essere richiesti all'istante. Dissente pure dal concetto di documento comune, così come inteso dal primo giudice nel decreto impugnato. Delle osservazioni all'appello si dirà, se necessario, nel seguito. 4. Nel novero delle vie per assumere all'incarto prove documentali il nostro codice di rito civile prevede la possibilità per le parti di produrre esse stesse documentazione propria o in loro possesso, di richiamare documenti da pubbliche autorità alle condizioni descritte all'art. 215 CPC, e di chiedere l'edizione di documenti dalla controparte, rispettivamente da terzi (art. 206 segg. CPC). La procedura di edizione da una terza persona vuole garantirle il diritto di esprimersi al proposito e quindi anche di opporsi alla richiesta della parte; nel caso in cui, accogliendo l'istanza, il giudice facesse ordine al terzo di produrre documentazione in suo possesso, gli è riservato un diritto autonomo d'impugnare il decreto d'edizione (Cocchi / Trezzini, CPC, art. 211, n. 2). Per quanto riguarda i presupposti processuali, l'edizione da terzi non si differenzia dall'edizione dalla controparte, tant'è che l'art. 211 rinvia esplicitamente agli art. 206 e 207 CPC. Anche l'istanza di edizione da terzi deve pertanto indicare la designazione, almeno approssimativa, del documento o del suo contenuto, le circostanze di fatto che col medesimo s'intendono provare, nonché la legittimità della domanda di edizione così come descritta dall'art. 206 CPC. Oltre alla proprietà o comproprietà del documento a carico della parte richiesta, il giudice deve accertare che si tratti di documenti redatti per un interesse comune alle parti o attestanti i loro reciproci diritti ed obblighi; le corrispondenze relative a un affare comune o fra le parti e un intermediario. La giurisprudenza sorta nell'ambito di queste norme indica che il concetto di documento comune non permette interpretazioni estensive; concede tuttavia di considerare tale il documento di cui una parte abbia partecipato alla formazione e che costituisca così una fonte o prova comune di diritti (Cocchi / Trezzini, CPC, art. 206, n. 2 e 4). Relativamente allo scopo perseguito dal richiedente -ciò che si confonde con l'ammissibilità della prova in sé- non è possibile postulare l'edizione di documenti a scopo esplorativo, ossia per scoprire se presso la controparte o presso terzi si trovino documenti atti a costituire prova nella causa (Cocchi / Trezzini, idem, n. 3); a fortiori non sarà ammissibile una tale indagine ai fini di una causa futura o comunque estranea a quella in cui l'istanza è stata presentata. 5. Nel caso concreto è anzitutto opportuno verificare i limiti della contestazione. Contrariamente a quanto si potrebbe pensare sulla base dell'ordinanza di cui a pagina 2 del verbale 25 novembre 1998, la banca convenuta non deve più presentare un allegato introduttivo della domanda riconvenzionale poiché l'ha già fatto con l'allegato scritto di risposta e riconvenzionale prodotto -per quanto riguarda la risposta- con l'esplicito accordo del giudice e della controparte, così come si legge introduttivamente al verbale 16 settembre 1997. I termini della vertenza sono pertanto chiari: relativamente all'azione principale, lo scambio degli allegati (prescindendo dalle incidentali decise nel frattempo) si è completato con l'esposizione di replica e di duplica nel corso dell'udienza 25 novembre 1998 (verbale, p. 2-4). Per quanto riguarda la riconvenzionale, sono note, come già osservato, almeno le tesi petizionali di __________. La posizione di questa parte nelle due procedure è diversa: nell'azione principale essa sostiene che -prima ancora di disdire il contratto di lavoro (ossia prima del 20 dicembre 1996: doc. E)- l'istante aveva dirottato clientela verso la sua futura datrice di lavoro. Tenuto conto di queste circostanze e a dipendenza del fatto che il bonus litigioso, riferito al 1996, non era garantito come parte integrante del salario, ma dipendeva dalle prestazioni e dalla collaborazione dimostrata dal lavoratore, non vi sarebbe motivo per riconoscerlo, rispettivamente per riconoscerlo nell'importo richiesto. D'altra parte, poiché l'attività anticontrattuale dell'istante è continuata durante il primo semestre del 1997, nemmeno si pone il problema del riconoscimento di qualsiasi gratifica per quello stesso anno (richiesta non formulata dall'istante, ma cui è fatto cenno -per il momento- a titolo eventuale). Con la domanda riconvenzionale invece __________ chiede alla controparte il risarcimento dei danni che le sono stati cagionati dalla perdita di clientela: essa calcola questo pregiudizio sulla base del valore complessivo del portafoglio dei nove clienti che hanno trasferito le proprie relazioni bancarie alla __________ durante i primi sei mesi del 1997, pari a fr. 16.8 Mio.; giacché nella prassi bancaria la mancata gestione di patrimoni viene di regola stimata nell'1‰ del totale, la perdita annua sarebbe di fr. 16'800.- Ciò che per cinque anni assomma a fr. 84'000.-, importo di cui viene chiesto il pagamento a __________ in via principale; subordinatamente la richiesta della banca è ridotta a fr. 64'184.-, ossia nell'eventualità che il credito di controparte venga interamente riconosciuto ed estinto per compensazione. 6. A dipendenza di quanto fin qui esposto risulta che tutto quanto attiene alla quantificazione del preteso pregiudizio della banca non rientra nell'ambito dell'azione principale e non può quindi giustificare l'ammissione di prove al riguardo. D'altra parte, dando seguito all'ordinanza 11 febbraio 1999 (punto 1.2.), l'istante ha già prodotto fotocopia del suo contratto di lavoro presso __________ con inizio al 1. luglio 1997; inoltre la banca convenuta afferma lei stessa di sapere quanti sono i clienti che l'avrebbero abbandonata su intervento dell'istante, producendo le rispettive lettere di disdetta delle relazioni bancarie, tutte datate dei primi sei mesi del 1997 (plico doc. 8), nonché due memorandum interni, relativi allo stesso periodo (doc. 9 e 10). Esplicitamente la convenuta motiva la richiesta edizione degli ultimi due pacchetti di documenti (consid. 2) al fine di provare "il passaggio di clientela e la conseguente consistenza finanziaria operata dal signor __________ a discapito della ____________________Ciò che esula dalla causa in corso, ma potrebbe semmai ricadere nell'ambito della riconvenzionale. Di tutti gli altri documenti, essa assume l'idoneità per dimostrare "quando de facto o giuridicamente il signor __________ ha effettivamente iniziato a lavorare per la __________ ossia nell'ipotesi che dagli stessi emergano atti preparatori (altro non potrebbe risultare a dipendenza del tipo di documenti indicati) alla conclusione del contratto di lavoro con la nuova datrice di lavoro. Sennonché quella circostanza -in relazione alle rispettive allegazioni delle parti- non appare rilevante nella lite, né costituisce fatto contestato: già per questi motivi la prova non può essere ammessa (art. 184 cpv. 1 e cpv. 2 CPC). Per quanto attiene in modo specifico all'edizione (art. 206 n. 2 CPC), tutti i documenti richiesti non concernono nemmeno indirettamente i rapporti fra le parti in causa, ma esclusivamente i rapporti interni fra l'istante e la sua nuova datrice di lavoro: così le trattative per la sua assunzione, la sua collocazione nell'ambito della banca, il suo nuovo stipendio, le sue qualifiche professionali, la stampa dei biglietti da visita come collaboratore di __________ e le formalità concernenti la previdenza professionale come dipendente di quella banca. Devono pertanto essere condivise le conclusioni del primo giudice sull'estraneità delle prove proposte nella vertenza sul bonus 1996. Ma anche in merito alla sussidiarietà della richiesta, dal momento che almeno parte della documentazione indicata può molto verosimilmente essere chiesta all'istante. Né può essere rimproverato al segretario assessore di aver apprezzato sommariamente le intenzioni della banca, dal momento che lei stessa, nello scritto 4 gennaio 1999 alla Pretura, considerava che l'esito dell'istanza di edizione, se non determinante, sarebbe stato importante per "valutare l'inoltro della propria petizione creditoria a seguito dell'ordinanza di disgiunzione delle due azioni ...". Per tutti questi motivi, richiamati per le spese l'art. 417 lett. e CPC e la TOA pronuncia: 1. L'appello
1. marzo 1999 __________ è respinto. 2. Non si prelevano spese né tassa di giustizia. L'appellante verserà sia alla controparte, sia a __________, la somma di fr. 350.- a titolo di ripetibili. 3. Intimazione: - __________ Comunicazione alla Pretura di Mendrisio-Sud. Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello Il presidente: Il segretario: