Sentenza o decisione senza scheda
Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 In base all'art. 337 cpv. 1 CO, norma sostanzialmente immutata anche dopo la riforma legislativa in vigore dal 1° gennaio 1989, il datore di lavoro e il lavoratore possono in ogni tempo recedere immediatamente dal rapporto di lavoro per cause gravi. Presupposto è l’esistenza di un motivo grave, cioè di un motivo che renda oggettivamente intollerabile la prosecuzione del contratto fino al normale termine di disdetta, secondo il principio generale della buona fede (art. 337 cpv. 2 CO; Streiff/Von Känel, Arbeitsvertrag, Zurigo 1992, N. 2 ad art. 337 CO; DTF 111 II 245). In linea di principio, dottrina e giurisprudenza ammettono l’esistenza di "cause gravi", tali da permettere una rescissione in tronco del contratto di lavoro ai sensi dell'art. 337 CO, quando viene commesso un atto illecito nei confronti del partner contrattuale, oppure ancora in presenza di gravi violazioni del rapporto contrattuale. Non si può tuttavia escludere che anche mancanze lievi possano giustificare la rescissione immediata del rapporto di lavoro: la loro ripetizione deve però portare a una situazione oggettivamente insostenibile e grave per quanto riguarda la fiducia su cui deve fondarsi il rapporto contrattuale (DTF 116 II 150; Rehbinder, Schweizerisches Arbeitsrecht, 13. ed., Berna 1997, p. 135 e seg.). Inoltre il datore di lavoro deve preventivamente aver avvertito, senza successo, il lavoratore delle conseguenze del suo agire anticontrattuale (Rapp, Die fristlose Kündigung des Arbeitsvertrages, in BJM 1978, p. 176; Decurtins, Die fristlose Entlassung, Muri bei Bern 1981, p. 27). In altre parole, per l'applicazione dell'art. 337 CO, vale la regola per cui, quanto più lievi sono le infrazioni, tanto più altri elementi devono concorrere a rendere oggettivamente insostenibile la situazione fra le parti: in particolare la ripetitività e una chiara minaccia da parte del datore di lavoro (DTF 117 II 561, 116 II 150, 112 II 50; IICCA 1° febbraio 1991 in re G. SA/C.). Le circostanze invocate per il licenziamento in tronco -per l’esistenza delle quali il disdicente è gravato dell’onere della prova (Rehbinder, op. cit., p. 137; JAR 1989, 139; IICCA
E. 3 L’esistenza di un’azione concertata da parte dell’attore e del vicedirettore __________ intesa a danneggiare la convenuta, per cui le due posizioni non potrebbero essere scisse e le eventuali colpe ascrivibili all’uno andrebbero riportate all’altro, non è stata assolutamente provata -l’appellante del resto non ha saputo indicare con precisione da quale atto istruttorio si potesse evincere tale connivenza- ed è in definitiva rimasta allo stadio di pura ipotesi. Ad ogni modo, la circostanza fosse anche provata, va rilevato che con separato giudizio di data odierna -a cui espressamente si rinvia- questa Camera ha confermato il carattere ingiustificato del licenziamento immediato del vicedirettore __________ (inc. 12.99.00039), così che in questa sede ci si può limitare ad esaminare gli episodi che concernono il solo attore.
E. 4 L’appellante ritiene che la testimonianza __________ (doc. 7) inchioderebbe senz’ombra di dubbio l’attore alle sue responsabilità. A torto. La teste ha in sostanza dichiarato di aver sentito l’attore dire a dei clienti che egli avrebbe lasciato la convenuta e che poi avrebbe detto loro dove sarebbe andato. Ebbene, da tale testimonianza non si evince l’intenzione dell’attore di accaparrarsi la clientela (ZR 1951 Nr. 197; IICCA 11 febbraio 1994 in re G./B. SA), ma unicamente la sua volontà di comunicare ai clienti, da lui per altro conosciuti personalmente in quanto oggetto di visite regolari da parte sua (teste __________), dove potevano trovarlo in seguito. In assenza di ulteriori riscontri -il teste __________, pur accennando al fatto che prima della sottoscrizione del contratto con l’attore, poi non andato in porto, erano stati allacciati alcuni contatti con clienti che quest’ultimo avrebbe portato alla nuova ditta, non ha in effetti saputo precisare in che cosa consistessero quei contatti rispettivamente se gli stessi non si fossero limitati alla semplice comunicazione ai clienti, come riferito dalla teste __________ - questa Camera non ritiene (ancora) che l’attore con il suo agire abbia effettivamente inteso accaparrarsi la clientela della convenuta.
E. 5 gennaio 1995 in re R./R., 27 aprile 1995 in re H./G., 11 agosto 1995 in re V./C., 3 gennaio 1996 in re T./J. SA, 15 marzo 1996 in re R. SA/F., 23 settembre 1996 in re T./D. SA e lc., 30 ottobre 1997 in re J./C., 14 luglio 1998 in re I./R., 22 luglio 1998 in re B./F. SA, 30 settembre 1998 in re C./A., 4 novembre 1998 in re M./B. SA) che ad alcuni clienti sarebbe stato chiesto di rivolgersi in futuro alla ditta concorrente, poiché sembrava che la convenuta dovesse chiudere: sennonché, a parte la teste __________ -della cui testimonianza già si è detto nel precedente considerando- nessuno è stato in grado di confermare tali voci, rispettivamente che alla base delle stesse vi fosse direttamente o indirettamente -con una sua eventuale responsabilità quale mandante- l’attore.
E. 6 Dovendosi con ciò confermare l’illiceità del licenziamento in tronco, ne discende, atteso che nell’appello non è stato contestato l’ammontare delle pretese salariali e dell’indennità per licenziamento ingiustificato dovute all’attore, la conferma del giudizio pretorile e la reiezione del gravame. La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di questa sede seguono la soccombenza (art. 148 CPC). Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG dichiara e pronuncia I. L’appello 15 febbraio 1999 __________ è respinto. II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 480.-
b) spese fr. 20.- Totale fr. 500.- da anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere alla parte appellata fr. 500.- per ripetibili. III. Intimazione a: - __________ Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud. Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello Il presidente Il segretario
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 18.05.1999 12.1999.38
Sentenza o decisione senza scheda
Incarto n. 12.99.00038 Lugano 18 maggio 1999 /fb In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Cocchi, presidente Chiesa e Zali segretario: Petrini sedente per statuire nella causa - inc. no. OA.97.00012 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud- promossa con petizione 17 febbraio 1997 da __________ rappr. dall’avv. __________ contro __________ rappr. dall’avv. __________ con cui l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 35’465.- oltre interessi in conseguenza di un licenziamento in tronco; domanda avversata dalla controparte, che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con sentenza 7 gennaio 1999 ha accolto per fr. 12’662.90; appellante la convenuta con atto di appello 15 febbraio 1999, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi; mentre l’attore, con osservazioni 29 marzo 1999, postula la reiezione del gravame, protestando spese e ripetibili; letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti ritenuto in fatto A. Nel 1994 __________, proveniente dalla __________ è stato assunto dalla __________ Trasporti Internazionali, ditta che si occupa di import - export di merci di vario genere, in qualità di acquisitore del settore “moda”. Nell’agosto 1996 egli ha informato la datrice di lavoro della sua intenzione di trasferirsi presso una ditta concorrente ed ha perciò disdetto il contratto per il 1° dicembre di quell’anno. Con lettera 18 ottobre 1996 __________ lo ha licenziato con effetto immediato insieme al vicedirettore __________, rimproverandogli -come meglio precisato l’8 novembre- di aver cercato di accaparrare clientela a favore del loro nuovo datore di lavoro e di aver gettato discredito sulla ditta. B. Ritenendo ingiustificato il provvedimento, con la petizione in rassegna __________ ha chiesto che __________ fosse condannata a rifondergli quanto egli avrebbe guadagnato nel periodo di disdetta ordinaria (fr. 8’495.-) nonché a versargli un’indennità per licenziamento ingiustificato pari a sei salari mensili (fr. 26’970.-). La convenuta si è opposta alle richieste di controparte, ribadendo il ben fondato del licenziamento immediato. C. Con la sentenza qui impugnata il Pretore ha accolto la petizione per fr. 12’662.90 più interessi. Il giudice di prime cure ha in sostanza ritenuto che la convenuta non avesse sufficientemente provato le circostanze giustificanti un licenziamento in tronco e di conseguenza ha riconosciuto all’attore il diritto a fr. 8’167.90 per salari dovuti fino allo scadere del termine di disdetta ordinario e a fr. 4’495.- a titolo di indennità per licenziamento ingiustificato. D. Con l’appello la convenuta, invocando un arbitrario apprezzamento delle prove -segnatamente della testimonianza __________ (doc. 7)- ed evidenziando che la posizione dell’attore non poteva essere scissa da quella del vicedirettore di __________ ribadisce nuovamente la legittimità del licenziamento e chiede pertanto in riforma del primo giudizio che la petizione sia integralmente respinta. Delle osservazioni con cui l’attore postula la reiezione del gravame si dirà, se necessario, nei successivi considerandi. Considerando in diritto 1. In base all'art. 337 cpv. 1 CO, norma sostanzialmente immutata anche dopo la riforma legislativa in vigore dal 1° gennaio 1989, il datore di lavoro e il lavoratore possono in ogni tempo recedere immediatamente dal rapporto di lavoro per cause gravi. Presupposto è l’esistenza di un motivo grave, cioè di un motivo che renda oggettivamente intollerabile la prosecuzione del contratto fino al normale termine di disdetta, secondo il principio generale della buona fede (art. 337 cpv. 2 CO; Streiff/Von Känel, Arbeitsvertrag, Zurigo 1992, N. 2 ad art. 337 CO; DTF 111 II 245). In linea di principio, dottrina e giurisprudenza ammettono l’esistenza di "cause gravi", tali da permettere una rescissione in tronco del contratto di lavoro ai sensi dell'art. 337 CO, quando viene commesso un atto illecito nei confronti del partner contrattuale, oppure ancora in presenza di gravi violazioni del rapporto contrattuale. Non si può tuttavia escludere che anche mancanze lievi possano giustificare la rescissione immediata del rapporto di lavoro: la loro ripetizione deve però portare a una situazione oggettivamente insostenibile e grave per quanto riguarda la fiducia su cui deve fondarsi il rapporto contrattuale (DTF 116 II 150; Rehbinder, Schweizerisches Arbeitsrecht, 13. ed., Berna 1997, p. 135 e seg.). Inoltre il datore di lavoro deve preventivamente aver avvertito, senza successo, il lavoratore delle conseguenze del suo agire anticontrattuale (Rapp, Die fristlose Kündigung des Arbeitsvertrages, in BJM 1978, p. 176; Decurtins, Die fristlose Entlassung, Muri bei Bern 1981, p. 27). In altre parole, per l'applicazione dell'art. 337 CO, vale la regola per cui, quanto più lievi sono le infrazioni, tanto più altri elementi devono concorrere a rendere oggettivamente insostenibile la situazione fra le parti: in particolare la ripetitività e una chiara minaccia da parte del datore di lavoro (DTF 117 II 561, 116 II 150, 112 II 50; IICCA 1° febbraio 1991 in re G. SA/C.). Le circostanze invocate per il licenziamento in tronco -per l’esistenza delle quali il disdicente è gravato dell’onere della prova (Rehbinder, op. cit., p. 137; JAR 1989, 139; IICCA 3 agosto 1993 in re M./P. SA, 5 marzo 1996 in re S./A., 25 novembre 1997 in V.A./G. SA)- devono essere esaminate dal giudice secondo il suo libero apprezzamento, tenendo conto della singola fattispecie ed in particolare in rapporto alla qualifica del lavoratore, alla natura e alla durata del contratto, come pure al genere e alla gravità delle mancanze che hanno dato luogo al provvedimento (art. 337 cpv. 3 CO; DTF 108 II 446; Rep . 1985 p. 130). Il giudice non deve inoltre prendere in considerazione il sentire soggettivo di colui che recede con effetto immediato dal contratto, bensì la situazione oggettiva venutasi a creare (Rapp, op. cit., p. 171 e segg.; Brühwiler, Handkommentar zum Einzelarbeitsvertrag, Berna 1978, p. 201), ed esaminare se fosse o meno impensabile esigere da colui che recede dal contratto la continuazione dello stesso sino al prossimo termine di disdetta (Guhl, Das Schweizerische Obligationenrecht, 8. ed., Zurigo 1991, p. 464). 2. Nel caso di specie all’attore è stato unicamente rimproverato il tentativo di accaparrare la clientela della convenuta in favore della ditta concorrente, sua futura datrice di lavoro, rispettivamente di aver denigrato la convenuta davanti ai clienti, il tutto d’accordo con il vicedirettore __________ e. Tali rimproveri non sono tuttavia stati provati. 3. L’esistenza di un’azione concertata da parte dell’attore e del vicedirettore __________ intesa a danneggiare la convenuta, per cui le due posizioni non potrebbero essere scisse e le eventuali colpe ascrivibili all’uno andrebbero riportate all’altro, non è stata assolutamente provata -l’appellante del resto non ha saputo indicare con precisione da quale atto istruttorio si potesse evincere tale connivenza- ed è in definitiva rimasta allo stadio di pura ipotesi. Ad ogni modo, la circostanza fosse anche provata, va rilevato che con separato giudizio di data odierna -a cui espressamente si rinvia- questa Camera ha confermato il carattere ingiustificato del licenziamento immediato del vicedirettore __________ (inc. 12.99.00039), così che in questa sede ci si può limitare ad esaminare gli episodi che concernono il solo attore. 4. L’appellante ritiene che la testimonianza __________ (doc. 7) inchioderebbe senz’ombra di dubbio l’attore alle sue responsabilità. A torto. La teste ha in sostanza dichiarato di aver sentito l’attore dire a dei clienti che egli avrebbe lasciato la convenuta e che poi avrebbe detto loro dove sarebbe andato. Ebbene, da tale testimonianza non si evince l’intenzione dell’attore di accaparrarsi la clientela (ZR 1951 Nr. 197; IICCA 11 febbraio 1994 in re G./B. SA), ma unicamente la sua volontà di comunicare ai clienti, da lui per altro conosciuti personalmente in quanto oggetto di visite regolari da parte sua (teste __________), dove potevano trovarlo in seguito. In assenza di ulteriori riscontri -il teste __________, pur accennando al fatto che prima della sottoscrizione del contratto con l’attore, poi non andato in porto, erano stati allacciati alcuni contatti con clienti che quest’ultimo avrebbe portato alla nuova ditta, non ha in effetti saputo precisare in che cosa consistessero quei contatti rispettivamente se gli stessi non si fossero limitati alla semplice comunicazione ai clienti, come riferito dalla teste __________ - questa Camera non ritiene (ancora) che l’attore con il suo agire abbia effettivamente inteso accaparrarsi la clientela della convenuta. 5. Per il resto, nemmeno le altre testimonianze agli atti, a cui l’appellante ha fatto un -invero generico- riferimento nel gravame, permettono di sovvertire tale stato di fatto. Nessun teste ha in effetti affermato che l’attore sia stato sorpreso ad accaparrare clienti o a parlar male della convenuta. I testi __________ e __________ (doc.
7) hanno invero dichiarato, non però per cognizione diretta ma solo per sentito dire (il che rende priva di rilevanza probatoria la loro testimonianza su quei fatti: Cocchi/Trezzini, op. cit., N. 9 ad art. 90; IICCA 5 gennaio 1995 in re R./R., 27 aprile 1995 in re H./G., 11 agosto 1995 in re V./C., 3 gennaio 1996 in re T./J. SA, 15 marzo 1996 in re R. SA/F., 23 settembre 1996 in re T./D. SA e lc., 30 ottobre 1997 in re J./C., 14 luglio 1998 in re I./R., 22 luglio 1998 in re B./F. SA, 30 settembre 1998 in re C./A., 4 novembre 1998 in re M./B. SA) che ad alcuni clienti sarebbe stato chiesto di rivolgersi in futuro alla ditta concorrente, poiché sembrava che la convenuta dovesse chiudere: sennonché, a parte la teste __________ -della cui testimonianza già si è detto nel precedente considerando- nessuno è stato in grado di confermare tali voci, rispettivamente che alla base delle stesse vi fosse direttamente o indirettamente -con una sua eventuale responsabilità quale mandante- l’attore. 6. Dovendosi con ciò confermare l’illiceità del licenziamento in tronco, ne discende, atteso che nell’appello non è stato contestato l’ammontare delle pretese salariali e dell’indennità per licenziamento ingiustificato dovute all’attore, la conferma del giudizio pretorile e la reiezione del gravame. La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di questa sede seguono la soccombenza (art. 148 CPC). Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG dichiara e pronuncia I. L’appello 15 febbraio 1999 __________ è respinto. II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 480.-
b) spese fr. 20.- Totale fr. 500.- da anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere alla parte appellata fr. 500.- per ripetibili. III. Intimazione a: - __________ Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud. Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello Il presidente Il segretario