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12.1999.33

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1999-06-24 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 La

presente vertenza si colloca nell'ambito di un contratto d'appalto in base al

quale gli attori hanno incaricato il convenuto di eseguire gli impianti

sanitari e di riscaldamento nella loro costruenda casa d'abitazione. Sulla

liquidazione finale di fr. 48'000.- i committenti hanno trattenuto fr. 2'000.-,

lamentando un'infiltrazione d'acqua, verosimilmente dovuta al montaggio difettoso

di un wc con vaschetta di risciacquamento nella parete, che provocava

l'apparizione di macchie sul soffitto di locali sottostanti. Essi sostengono

che controparte non ha voluto provvedere alle necessarie riparazioni, così che

essi sono stati costretti a rivolgersi ad altra ditta del ramo dopo aver

ottenuto un referto peritale a chiarimento delle cause dei difetti

all'immobile. Hanno così chiesto in causa, oltre al riconoscimento di

un'indennità di fr. 500.- per torto morale, il risarcimento delle spese da loro

affrontate per porre rimedio agli inconvenienti descritti, in particolare per

lavori da idraulico, da muratore, da pittore e da piastrellista, oltre

all'intervento del perito __________ e dell'arch. __________ come incaricato

della direzione lavori.

Il

convenuto si è opposto alla petizione, sostenendo che non corrisponde al vero

che non ha dato seguito alle interpellazioni dei committenti per riparare i

difetti, mentre attribuisce alla carente disponibilità dei signori __________

le difficoltà di incontro e di intervento

sulle installazioni. Per quanto riguarda un appuntamento fissato dai

committenti al 15 giugno 1990 e da loro ritenuto inderogabile, allega di essere

stato convocato per esami in ospedale e di avere reso nota la circostanza alla

controparte. In genere rimprovera agli attori ingiustificata intransigenza al momento

di fissare date e orari degli incontri: in tal modo essi non gli hanno reso

possibile la constatazione dei pregiudizi e l'eventuale esecuzione delle

riparazioni auspicate. Negando pure forza probatoria agli accertamenti

effettuati prima dell'intervento della ditta __________, contesta il diritto

dei committenti ad aver fatto capo alla stessa e quindi a chiedere in causa il

risarcimento dei costi provocati dagli interventi di riparazione. Quanto alla

constatazione dello stato delle cose, il convenuto lamenta di non aver avuto la

possibilità di intervenirvi in contraddittorio, ciò che sarebbe avvenuto se i

signori __________

avessero chiesto una

prova a futura memoria. Sostiene infine che la fattura esposta dalla ditta

__________

contempla lavori estranei

alla riparazione dei pretesi difetti.

E. 2 Nella sentenza impugnata, ricordate le norme applicabili alla fattispecie ed ammessa la tempestività della notifica dei difetti, il pretore considera anzitutto che l'istruttoria ha accertato come le macchie d'umidità riscontrate sul soffitto di un locale siano causate a perdite d'acqua dai wc istallati dal convenuto al piano superiore. Esclude per contro l'esclusiva responsabilità dello stesso per la posa di un bidet. Per quanto riguarda la riparazione dei difetti ai wc, il primo giudice ha concluso alla mancanza di volontà del convenuto di intervenire per ovviarvi, se non alle sue condizioni, inaccettabili per la controparte; comportamento che è stato interpretato come un rifiuto di far fronte ai suoi obblighi contrattuali a conferma del diritto dei committenti di far capo a terzi per correggere l'opera difettosa. In merito al calcolo del danno si dirà, se necessario nel seguito.

E. 3 L'appello di __________ si fonda su tre argomenti fondamentali. Egli sostiene anzitutto di non essere responsabile per i difetti in esame: in particolare afferma che il processo ha dimostrato che le macchie di umidità segnalate dagli attori sono state prodotte esclusivamente dalla posa non corretta di un bidet da parte di terzi; che l'istruttoria, contrariamente alle conclusioni pretorili, non ha permesso di accertare che la causa delle infiltrazioni sia dovuta alla posa dei wc, rispettivamente che i wc siano stati montati in modo scorretto. In secondo luogo, contesta comunque che controparte gli abbia offerto una reale possibilità d'intervento anche soltanto a verifica delle cause d'infiltrazione: ciò che esclude il diritto di controparte di far capo a terzi e di chiedere un risarcimento dei danni. Da ultimo dissente dalla quantificazione del credito operata dal primo giudice. Delle osservazioni dei resistente si dirà, se necessario, nel seguito.

E. 4 Il

diritto applicabile non è contestato. Pacifica la natura del contratto, risulta

univocamente che le parti -in base all'offerta 15 ottobre 1987 (doc. A)- hanno

sottoscritto il contratto d'appalto 9 novembre 1987 (doc. B) che rinvia

esplicitamente alle norme SIA 118 edizione 1977. Stabilita l'importanza del

collaudo per l'accettazione dell'opera (art. 157 segg.), esse indicano dettagliatamente

i diritti del committente in caso di difetti (art. 169): dapprima il diritto

all'eliminazione del difetto da parte dell'imprenditore entro un termine

conveniente e -subordinatamente- la scelta di tre diverse soluzioni,

(corrispondenti almeno in parte alle alternative offerte dall'art. 368 CO): la

recessione dal contratto, la riduzione del prezzo corrispondente al minor

valore dell'opera, l'esecuzione in proprio delle migliorie, rispettivamente da

parte dell'imprenditore, o di terzi. Per eliminazione dei difetti s'intende non

soltanto la riparazione dei medesimi, ma anche tutte le opere di preparazione e

di completa esecuzione che sono connesse con la presentazione dell'opera

riparata (

Gauch P

., Kommentar zur SIA-Norm 118, art. 169, N. 4). Questo

primo diritto a disposizione del committente dev'essere esercitato in modo tale

da offrire l'effettiva possibilità all'imprenditore di procedere alla riparazione;

per contro, il committente agisce a costi propri e a proprio rischio se -contrariamente

a quanto prevede l'art. 169 cpv. 1 delle Norme- non fissa alla controparte un

termine adeguato e non attende la fine del medesimo (

Gauch

, op. cit.,

ibidem, N. 7). Il capoverso 2 della norma in esame precisa però che, se l'imprenditore

si rifiuta espressamente o risulta chiaramente incapace di procedere alla

miglioria, il committente può esercitare i diritti previsti al capoverso 1

cifra 1-3 già prima della scadenza del termine per la miglioria. L'onere della

prova relativamente all'esistenza di difetti incombe di regola al committente (

Gauch

, op. cit., ibidem, N. 2).

E. 5 Il

difetto per il quale gli attori procedono in causa è indubitabilmente quello

indicato negli allegati introduttivi degli attori, ossia una perdita d'acqua al

wc del locale doccia che si manifestava come macchia d'umidità nel locale wc

sottostante (petizione, p. 2), dovuta in particolare ("errore più

clamoroso") al fatto che "le giunzioni tra i diversi segmenti di tubi

erano disassate, sicché la tenuta non era stagna: da ciò una costante

infiltrazione d'acqua nel muro" (replica, p. 4). Per contro "la

questione del bidet (per quanto riguarda l'apparecchio come tale) non è oggetto

di causa" (replica, p. 2); ma gli attori nemmeno ipotizzano altra origine

alle denunciate infiltrazioni d'acqua. E' di questo difetto che essi hanno

chiesto l'eliminazione all'imprenditore e, avendo fatto capo a un'altra ditta

per la riparazione, postulano la rifusione di spese e il risarcimento di danni.

Il loro onere probatorio deve portare alla conferma che gli inconvenienti

lamentati (formazione di macchie al soffitto dei vani sottostanti il locale

doccia) erano dovuti al carente intervento della ditta __________

al momento della posa del wc in quella

stanza.

Al

proposito le indicazione dell'istruttoria non sono univoche. Effettivamente già

in vista del collaudo che avrebbe avuto luogo pochi giorni dopo, l'arch.

__________

(DL) segnalava al convenuto,

fra altri difetti, una perdita d'acqua relativa al "vaso wc doccia"

(doc. D), ripreso sul formulario relativo al

Collaudo generale

con

l'indicazione del 23 marzo 1989 come termine per la riparazione (doc. E). Dopo

un silenzio di qualche mese, dello stesso inconveniente si riparla soltanto nel

successivo autunno, in sede di liquidazione dell'appalto, quando la DL propone

ai committenti il pagamento a saldo della fattura finale e questi fanno

presente all'architetto la presenza della macchia sul soffitto indicandone

l'origine nel wc del locale doccia (doc. G). Sennonché, rivolgendosi al

convenuto l'arch. __________ gli fissa un ulteriore termine scadente a fine

novembre per sistemare altre questioni, mentre afferma che "i committenti

si riservano ... di valutare nel tempo la situazione relativa alle macchie di

umidità apparse sul soffitto e sulle pareti del locale wc, in seguito al disperdimento

d'acqua nella sovrastante doccia avvenuto durante le operazioni di sostituzione

del bidet" (doc. H). Tale è la nuova versione dei fatti pervenuta al

convenuto da parte del rappresentante degli attori, salvo poi tornare sui suoi

passi in data 24 gennaio 1990, in un ulteriore scritto a __________, dal quale

sembra di capire che il difetto riscontrato nel wc del locale doccia è stato

eliminato, mentre identico difetto si verifica al wc del locale bagno (doc. I).

A fine aprile 1990, ricevuti i risultati di un collaudo / perizia di tutto

l'impianto sanitario e di riscaldamento effettuato dallo Studio tecnico

__________

per conto dei signori

__________, la DL ha fissato un ulteriore termine al convenuto per tutta una

serie di interventi, in parte almeno fino ad allora fuori discussione;

nell'ambito di quello scritto (doc. R) si accenna all'inconveniente in

questione nei termini seguenti: "E' stata riscontrata un'anomala posa

della vaschetta di risciacquamento del wc sospeso (doccia primo piano) la quale

risulta spostata rispetto alla mezzeria del vaso sottostante. L'anomalo

spostamento sotto muro del tubo di scarico della vaschetta potrebbe essere la

causa delle perdite d'acqua che ancora si riscontrano sul soffitto e sulla

parete del wc di servizio sottostante. I committenti effettueranno delle prove

con appositi liquidi coloranti rivelatori". Ma, come dirà al proposito il

teste arch. __________ a quel momento che la causa dell'infiltrazione stesse

nella posa del wc costituiva solo un'ipotesi (teste __________). D'altra parte,

la prova con i rivelatori non è mai stata eseguita. L'incertezza delle cause

del difetto è condivisa anche dagli attori personalmente laddove il 28 maggio

1990 postulano un sopralluogo prima di fine mese "in particolare per

definire la provenienza della perdita di acqua (soffitto e pareti wc piano

terra" (doc. S). Né lo stesso rapporto __________

del 22 giugno 1990 indica alcunché di nuovo oltre al fatto che,

sia nel locale doccia, sia nell'attiguo locale bagno, nella posa di entrambi i

vasi wc non è stata rispettata la mezzeria tra la cassetta di risciacquamento e

la relativa condotta, né tra i bulloni di sostegno della tazza e le condotte di

allacciamento; osserva al proposito tutta una serie di interventi correttivi,

ma non afferma che le carenze descritte siano causa di infiltrazioni d'acqua

(doc. AA, punto 2 e 3). Né lo espone nel riassunto delle sue constatazioni del

E. 6 Il

primo giudice (con riferimento esplicito al doc. 25) ha ritenuto che il

convenuto si sarebbe dichiarato disposto a procedere a determinati interventi

riparatori "unicamente dopo il versamento del saldo della fattura doc.

C" e ha giudicato tale posizione come l'espressione dell'inequivocabile

"assoluta mancanza di volontà" da parte sua di ovviare ai problemi

lamentati dagli attori (sentenza, punto 4). Anche questo aspetto della

fattispecie merita di essere approfondito. Va innanzitutto precisato che l'interpretazione

attribuita dal primo giudice allo scritto di __________ 17 agosto 1990

all'arch. ____________________ (doc. 25) non è esatta. Egli così si esprime:

"Alfine di chiudere la pendenza bonalmente eravamo d'accordo di

intervenire sui wc, ma questo se i signori __________

avessero accettato il pagamento della nostra fattura. ....se

non riceveremo una lettera di accordo da parte dei signori __________

non potremo intervenire" (doc. 25). Ciò

che si spiega in base a uno scritto dello stesso convenuto di qualche giorno prima

alla stessa DL: "Alfine di chiudere la pendenza bonalmente, non potendo

più sapere quanto successo" (dopo un primo intervento della ditta

__________) "eravamo d'accordo di assumere la spesa per .... . Questo con

l'impegno da parte dei signori __________

di

versarci la somma di fr. 2'000.- rispettivamente 2'410.- al termine dei lavori

e dopo collaudo. .... . Se i signori __________

non si impegneranno a versarci la somma a noi dovuta .... ci vedremo

costretti a non dar seguito alla pratica" (doc. FF). Orbene, in generale

si potrebbe obiettare che non spettava al convenuto porre condizioni; tuttavia,

egli non intendeva condizionale il suo intervento al pagamento dello scoperto,

ma al solo impegno di pagare dopo le riparazioni.

Comunque,

se a carico dell'imprenditore può essere individuato un atteggiamento poco

incline a intervenire con decisione a individuare dapprima e a riparare poi gli

inconvenienti pur connessi alle installazioni di sua esclusiva competenza,

vanno parimenti considerate le incertezze oggettive (di cui s'è detto al

considerando precedente) nella ricerca dell'origine del difetto qui in

discussione che certamente non hanno contribuito a chiarire di volta in volta

gli interventi richiesti all'imprenditore e che hanno comportato la fissazione

da parte dei committenti di tutta una serie di termini successivi, regolarmente

superati senza conseguenza alcuna sul merito della controversia. Inoltre, egli

è stato confrontato con i rapidi e continui cambiamenti di programma messi in

atto dai committenti che possono persino suscitare l'impressione di voler

ostacolare anche le scarse iniziative del convenuto. Così, in seguito al

collaudo generale, la DL aveva fissato un termine al 23 marzo 1989 per la

sistemazione della perdita wc (doc. E, foglio 2); il 15 novembre i committenti

si riservavano però una valutazione della situazione, peraltro in

quell'occasione attribuita al bidet (doc. H); il 24 gennaio 1990 veniva

assegnato al convenuto un ulteriore "ultimo termine" scadente il 9

febbraio per eliminare la perdita di acqua al

wc bagno

, mentre il

wc

doccia

risultava già "sostituito" (doc. I); ma pochi giorni dopo,

il 29 gennaio, i committenti comunicavano a __________ di voler verificare la

natura delle contestazioni irrisolte relative ai lavori da lui svolti,

incaricando allo scopo il tecnico signor __________

(doc. L); nel mese di marzo, ai solleciti dell'imprenditore per

poter "sigillare il wc" (doc. N, O, P), i committenti rispondevano il

giorno 14: "Vi faremo sapere noi quando sigillare il wc" (doc. Q);

nel seguito, conosciuto il primo rapporto __________, la DL fissava

all'imprenditore un altro termine scadente il 15 maggio 1990 per effettuare una

serie di interventi di miglioria, ma verosimilmente non la riparazione del wc,

dal momento che contestualmente si faceva sapere l'intenzione dei committenti

di procedere alle già ricordate prove coi coloranti (doc. R), mentre i

committenti stessi, in data 28 maggio (con riferimento esplicito allo scritto

della DL) chiedevano un sopralluogo entro il 1. giugno per stabilire il

programma d'intervento, in particolare per definire la causa "della

perdita di acqua (soffitto e pareti wc piano terra)" e indicavano al contempo

che i lavori avrebbero dovuto essere effettuati tra il 12 e il 27 giugno, in

giorni da concordare (doc. S). Superati poi i disguidi connessi con

l'organizzazione di un incontro per la pianificazione degli interventi

(giustificata l'assenza del convenuto dal sopralluogo del 15 giugno: cfr. doc.

11), esso è avvenuto l'11 luglio 1990: in conseguenza di quell'incontro l'imprenditore

si è impegnato a "smontare la cassetta wc doccia, il bidet e relativo wc

per poter mettere la cassetta in mezzaria con lo scarico wc doccia e permettere

la costruzione del muretto, visto che non ci sono più piastrelle. La posa degli

apparecchi citati dopo la posa delle piastrelle" (doc. CC, terzo foglio);

lavori (evidentemente connessi con la descrizione delle irregolarità annotate

dal tecnico ____________________ di cui i committenti hanno preso atto,

chiedendo la loro esecuzione solo entro il 15 settembre 1990 (doc. DD). Gli

interventi descritti nel doc. CC corrispondono alla distinta 24 luglio 1990

allestita all'attenzione di __________

dalla

DL alla voce

Apparecchi wc doccia e bagno 1. piano

(doc. EE). Sennonché,

ben prima del termine del 15 settembre, ossia con raccomandata 3 agosto 1990

(doc. HH), considerando che con scritto 30 luglio il convenuto avesse inteso

non più essere d'accordo con gli impegni presi nei loro confronti, i

committenti l'hanno informato di voler rivolgersi ad altra ditta,

addebitandogli tutte le spese che ne sarebbero derivate. Ma, ancora una volta,

l'inconciliabilità fra le tesi dei partners contrattuali non può essere

interpretata in modo svantaggioso per l'imprenditore, ossia considerata come

volontà di non porre riparo a determinati difetti: infatti, lo scritto 30

luglio di __________, ancorché oggettivamente non sia un esempio di chiarezza,

pur lamentando un certo peggioramento della situazione in seguito

all'intervento della ditta __________

(forse

ai fini dell'indagine condotta da __________), non esprime la mancata volontà

d'intervenire, così come interpretata dalla controparte. Tant'è che egli descrive

nuovamente quegli interventi: è vero che usa il verbo all'imperfetto

("eravamo d'accordo"), ma -poiché si pone un problema di piastrelle

in seguito alla ridefinizione del muro- chiede pur sempre di inviargli un

campione delle stesse con il numero di articolo; unica condizione, mai

accettata dai committenti, quella di impegnarsi nei suoi confronti a pagare il

saldo della fattura

dopo l'esecuzione dei lavori richiesti

(doc. FF). A

questo punto vengono interrotti i rapporti fra le parti, ossia quando i committenti,

ignorando la richiesta dell'imprenditore e considerando senz'altro

"evidente di non poter ottenere da parte vostra un'esecuzione a regola

d'arte dei lavori deliberativi", gli chiedono di controfirmare entro l'8

agosto la distinta degli interventi allestita dalla DL in segno di ulteriore

conferma della sua volontà (doc. HH). Il convenuto, avrebbe sì ancora potuto o

dovuto acconsentire alla proposta, ma va considerato che effettivamente, fino a

quel momento, la ditta __________

(ancorché

non per la riparazione definitiva) era già intervenuta sui wc almeno in due

occasioni (cfr. fattura doc. SS) e che la trattenuta di fr. 2'000.- cui accenna

ripetutamente l'imprenditore è in esubero rispetto alla trattenuta di legge

prevista dal contratto SIA (art. 149 segg.). L'atteggiamento dei signori

__________

risulta pertanto dissuasivo e

fondato su considerazioni in parte errate, intese ad ostacolare l'imprenditore

nel dar seguito all'obbligo di intervenire in conformità con l'art. 169 cpv. 1

delle norme SIA; rispettivamente lo stesso comportamento appare inteso ad

interpretare ogni mossa della controparte come un suo rifiuto almeno tacito a

procedere alla miglioria, così da poter far capo al altra ditta prima del

trascorrere del termine del 15 settembre, ossia ai sensi dell'art. 169 cpv. 2

delle norme SIA 118.

Anche

per questo motivo -in accoglimento dell'appello- l'azione non può essere

accolta, senza che sia più necessario esaminare la questione della

quantificazione del credito. La decisione su spese e ripetibili segue la

soccombenza.

Per tutti questi

motivi,

richiamati per le

spese l'art. 148 CPC, la LTG e la TOA

pronuncia:

I.

L'appello

4 febbraio 1999 __________ è accolto.

Di

conseguenza la sentenza 31 dicembre 1998 del Pretore del distretto di Lugano è

così riformata:

1.    La

petizione 27 giugno 1991 __________ è repinta.

2.    La

tassa di giustizia in complessivi fr. 900.- e le spese, da anticipare come di

rito, sono poste a carico degli attori. Essi rifonderanno al convenuto

l'importo di fr. 1'000.- a titolo di ripetibili.

II.

Le

spese e la tassa di giustizia, per complessivi fr. 500.-, anticipati

dall'appellante, sono posti a carico dei signori __________. Essi verseranno

inoltre all'appellante la somma di fr. 600.- come ripetibili d'appello.

III.

Intimazione:       __________

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.

Per la seconda

Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            Il

segretario

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 24.06.1999 12.1999.33

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 12.99.00033 Lugano 24 giugno 1999 /fb In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Cocchi, presidente, Chiesa, Zali segretario: Petrini sedente per statuire nella causa a procedura ordinaria (inc. OA 95.169 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2) promossa con petizione 27 giugno 1991 da ____________________ rappr.ti dall'avv. __________ contro __________ rappr. dall'avv. __________ chiedente la condanna del convenuto al pagamento dell'importo di fr. 11'102.30 (aumentato in sede di replica a fr. 11'446.30) oltre accessori; domanda avversata dal convenuto ma accolta dal pretore limitatamente alla somma di fr. 8'440.20 con sentenza 31 dicembre 1998; appellante il convenuto con allegato 4 febbraio 1999 che, in riforma del giudizio impugnato, postula la reiezione della petizione; lette le osservazioni all'appello di data 15 marzo 1999; esaminati gli atti e i documenti dell'incarto; considera in fatto e in diritto: 1. La presente vertenza si colloca nell'ambito di un contratto d'appalto in base al quale gli attori hanno incaricato il convenuto di eseguire gli impianti sanitari e di riscaldamento nella loro costruenda casa d'abitazione. Sulla liquidazione finale di fr. 48'000.- i committenti hanno trattenuto fr. 2'000.-, lamentando un'infiltrazione d'acqua, verosimilmente dovuta al montaggio difettoso di un wc con vaschetta di risciacquamento nella parete, che provocava l'apparizione di macchie sul soffitto di locali sottostanti. Essi sostengono che controparte non ha voluto provvedere alle necessarie riparazioni, così che essi sono stati costretti a rivolgersi ad altra ditta del ramo dopo aver ottenuto un referto peritale a chiarimento delle cause dei difetti all'immobile. Hanno così chiesto in causa, oltre al riconoscimento di un'indennità di fr. 500.- per torto morale, il risarcimento delle spese da loro affrontate per porre rimedio agli inconvenienti descritti, in particolare per lavori da idraulico, da muratore, da pittore e da piastrellista, oltre all'intervento del perito __________ e dell'arch. __________ come incaricato della direzione lavori. Il convenuto si è opposto alla petizione, sostenendo che non corrisponde al vero che non ha dato seguito alle interpellazioni dei committenti per riparare i difetti, mentre attribuisce alla carente disponibilità dei signori __________ le difficoltà di incontro e di intervento sulle installazioni. Per quanto riguarda un appuntamento fissato dai committenti al 15 giugno 1990 e da loro ritenuto inderogabile, allega di essere stato convocato per esami in ospedale e di avere reso nota la circostanza alla controparte. In genere rimprovera agli attori ingiustificata intransigenza al momento di fissare date e orari degli incontri: in tal modo essi non gli hanno reso possibile la constatazione dei pregiudizi e l'eventuale esecuzione delle riparazioni auspicate. Negando pure forza probatoria agli accertamenti effettuati prima dell'intervento della ditta __________, contesta il diritto dei committenti ad aver fatto capo alla stessa e quindi a chiedere in causa il risarcimento dei costi provocati dagli interventi di riparazione. Quanto alla constatazione dello stato delle cose, il convenuto lamenta di non aver avuto la possibilità di intervenirvi in contraddittorio, ciò che sarebbe avvenuto se i signori __________ avessero chiesto una prova a futura memoria. Sostiene infine che la fattura esposta dalla ditta __________ contempla lavori estranei alla riparazione dei pretesi difetti. 2. Nella sentenza impugnata, ricordate le norme applicabili alla fattispecie ed ammessa la tempestività della notifica dei difetti, il pretore considera anzitutto che l'istruttoria ha accertato come le macchie d'umidità riscontrate sul soffitto di un locale siano causate a perdite d'acqua dai wc istallati dal convenuto al piano superiore. Esclude per contro l'esclusiva responsabilità dello stesso per la posa di un bidet. Per quanto riguarda la riparazione dei difetti ai wc, il primo giudice ha concluso alla mancanza di volontà del convenuto di intervenire per ovviarvi, se non alle sue condizioni, inaccettabili per la controparte; comportamento che è stato interpretato come un rifiuto di far fronte ai suoi obblighi contrattuali a conferma del diritto dei committenti di far capo a terzi per correggere l'opera difettosa. In merito al calcolo del danno si dirà, se necessario nel seguito. 3. L'appello di __________ si fonda su tre argomenti fondamentali. Egli sostiene anzitutto di non essere responsabile per i difetti in esame: in particolare afferma che il processo ha dimostrato che le macchie di umidità segnalate dagli attori sono state prodotte esclusivamente dalla posa non corretta di un bidet da parte di terzi; che l'istruttoria, contrariamente alle conclusioni pretorili, non ha permesso di accertare che la causa delle infiltrazioni sia dovuta alla posa dei wc, rispettivamente che i wc siano stati montati in modo scorretto. In secondo luogo, contesta comunque che controparte gli abbia offerto una reale possibilità d'intervento anche soltanto a verifica delle cause d'infiltrazione: ciò che esclude il diritto di controparte di far capo a terzi e di chiedere un risarcimento dei danni. Da ultimo dissente dalla quantificazione del credito operata dal primo giudice. Delle osservazioni dei resistente si dirà, se necessario, nel seguito. 4. Il diritto applicabile non è contestato. Pacifica la natura del contratto, risulta univocamente che le parti -in base all'offerta 15 ottobre 1987 (doc. A)- hanno sottoscritto il contratto d'appalto 9 novembre 1987 (doc. B) che rinvia esplicitamente alle norme SIA 118 edizione 1977. Stabilita l'importanza del collaudo per l'accettazione dell'opera (art. 157 segg.), esse indicano dettagliatamente i diritti del committente in caso di difetti (art. 169): dapprima il diritto all'eliminazione del difetto da parte dell'imprenditore entro un termine conveniente e -subordinatamente- la scelta di tre diverse soluzioni, (corrispondenti almeno in parte alle alternative offerte dall'art. 368 CO): la recessione dal contratto, la riduzione del prezzo corrispondente al minor valore dell'opera, l'esecuzione in proprio delle migliorie, rispettivamente da parte dell'imprenditore, o di terzi. Per eliminazione dei difetti s'intende non soltanto la riparazione dei medesimi, ma anche tutte le opere di preparazione e di completa esecuzione che sono connesse con la presentazione dell'opera riparata (Gauch P ., Kommentar zur SIA-Norm 118, art. 169, N. 4). Questo primo diritto a disposizione del committente dev'essere esercitato in modo tale da offrire l'effettiva possibilità all'imprenditore di procedere alla riparazione; per contro, il committente agisce a costi propri e a proprio rischio se -contrariamente a quanto prevede l'art. 169 cpv. 1 delle Norme- non fissa alla controparte un termine adeguato e non attende la fine del medesimo (Gauch, op. cit., ibidem, N. 7). Il capoverso 2 della norma in esame precisa però che, se l'imprenditore si rifiuta espressamente o risulta chiaramente incapace di procedere alla miglioria, il committente può esercitare i diritti previsti al capoverso 1 cifra 1-3 già prima della scadenza del termine per la miglioria. L'onere della prova relativamente all'esistenza di difetti incombe di regola al committente (Gauch, op. cit., ibidem, N. 2). 5. Il difetto per il quale gli attori procedono in causa è indubitabilmente quello indicato negli allegati introduttivi degli attori, ossia una perdita d'acqua al wc del locale doccia che si manifestava come macchia d'umidità nel locale wc sottostante (petizione, p. 2), dovuta in particolare ("errore più clamoroso") al fatto che "le giunzioni tra i diversi segmenti di tubi erano disassate, sicché la tenuta non era stagna: da ciò una costante infiltrazione d'acqua nel muro" (replica, p. 4). Per contro "la questione del bidet (per quanto riguarda l'apparecchio come tale) non è oggetto di causa" (replica, p. 2); ma gli attori nemmeno ipotizzano altra origine alle denunciate infiltrazioni d'acqua. E' di questo difetto che essi hanno chiesto l'eliminazione all'imprenditore e, avendo fatto capo a un'altra ditta per la riparazione, postulano la rifusione di spese e il risarcimento di danni. Il loro onere probatorio deve portare alla conferma che gli inconvenienti lamentati (formazione di macchie al soffitto dei vani sottostanti il locale doccia) erano dovuti al carente intervento della ditta __________ al momento della posa del wc in quella stanza. Al proposito le indicazione dell'istruttoria non sono univoche. Effettivamente già in vista del collaudo che avrebbe avuto luogo pochi giorni dopo, l'arch. __________ (DL) segnalava al convenuto, fra altri difetti, una perdita d'acqua relativa al "vaso wc doccia" (doc. D), ripreso sul formulario relativo al Collaudo generale con l'indicazione del 23 marzo 1989 come termine per la riparazione (doc. E). Dopo un silenzio di qualche mese, dello stesso inconveniente si riparla soltanto nel successivo autunno, in sede di liquidazione dell'appalto, quando la DL propone ai committenti il pagamento a saldo della fattura finale e questi fanno presente all'architetto la presenza della macchia sul soffitto indicandone l'origine nel wc del locale doccia (doc. G). Sennonché, rivolgendosi al convenuto l'arch. __________ gli fissa un ulteriore termine scadente a fine novembre per sistemare altre questioni, mentre afferma che "i committenti si riservano ... di valutare nel tempo la situazione relativa alle macchie di umidità apparse sul soffitto e sulle pareti del locale wc, in seguito al disperdimento d'acqua nella sovrastante doccia avvenuto durante le operazioni di sostituzione del bidet" (doc. H). Tale è la nuova versione dei fatti pervenuta al convenuto da parte del rappresentante degli attori, salvo poi tornare sui suoi passi in data 24 gennaio 1990, in un ulteriore scritto a __________, dal quale sembra di capire che il difetto riscontrato nel wc del locale doccia è stato eliminato, mentre identico difetto si verifica al wc del locale bagno (doc. I). A fine aprile 1990, ricevuti i risultati di un collaudo / perizia di tutto l'impianto sanitario e di riscaldamento effettuato dallo Studio tecnico __________ per conto dei signori __________, la DL ha fissato un ulteriore termine al convenuto per tutta una serie di interventi, in parte almeno fino ad allora fuori discussione; nell'ambito di quello scritto (doc. R) si accenna all'inconveniente in questione nei termini seguenti: "E' stata riscontrata un'anomala posa della vaschetta di risciacquamento del wc sospeso (doccia primo piano) la quale risulta spostata rispetto alla mezzeria del vaso sottostante. L'anomalo spostamento sotto muro del tubo di scarico della vaschetta potrebbe essere la causa delle perdite d'acqua che ancora si riscontrano sul soffitto e sulla parete del wc di servizio sottostante. I committenti effettueranno delle prove con appositi liquidi coloranti rivelatori". Ma, come dirà al proposito il teste arch. __________ a quel momento che la causa dell'infiltrazione stesse nella posa del wc costituiva solo un'ipotesi (teste __________). D'altra parte, la prova con i rivelatori non è mai stata eseguita. L'incertezza delle cause del difetto è condivisa anche dagli attori personalmente laddove il 28 maggio 1990 postulano un sopralluogo prima di fine mese "in particolare per definire la provenienza della perdita di acqua (soffitto e pareti wc piano terra" (doc. S). Né lo stesso rapporto __________ del 22 giugno 1990 indica alcunché di nuovo oltre al fatto che, sia nel locale doccia, sia nell'attiguo locale bagno, nella posa di entrambi i vasi wc non è stata rispettata la mezzeria tra la cassetta di risciacquamento e la relativa condotta, né tra i bulloni di sostegno della tazza e le condotte di allacciamento; osserva al proposito tutta una serie di interventi correttivi, ma non afferma che le carenze descritte siano causa di infiltrazioni d'acqua (doc. AA, punto 2 e 3). Né lo espone nel riassunto delle sue constatazioni del 6 giugno 1991 ai committenti (doc. LL) in cui si legge: "Condotte di collegamento vaschette di risciacquamento al vaso non perpendicolare con conseguente svasatura guarnizione manicotto. Perdita di acqua manicotto di collegamento bidet, dovuto a un internamento eccessivo rispetto alla muratura, ...". Se ne deve concludere che il difetto lamentato, ossia le macchie di umidità al pian terreno dovute a perdite dai wc al piano superiore, non è stato provato: l'ipotesi è ben stata formulata, ma la perizia privata al riguardo è silente pur avendo notato certe irregolarità nella posa dei vasi; e nemmeno può essere taciuto l'intervento di altra causa, ossia la perdita d'acqua da un bidet, accertata dallo stesso perito __________, che tuttavia -attribuibile o no all'intervento del convenuto- è estranea alla presente vertenza, ancorché il primo giudice abbia ritenuto di esprimersi al riguardo. Miglior prova non si evince dalle testimonianze assunte in causa. I dipendenti della ditta __________, intervenuti in fase di esplorazione e di eliminazione dei difetti riferiscono entrambi di perdite a un wc e a un bidé (testi __________ e __________). La deposizione dell'arch. __________, da parte sua, non è determinante per la prova dei fatti poiché il teste soprattutto esprime la propria personale sicurezza (ma è una pura opinione) che l'inconveniente provenisse dal wc del locale doccia, mentre -contrariamente a quanto egli stesso aveva in un primo tempo riferito in forma scritta (doc. H)- ignora le perdite del bidet. Da parte sua __________, dopo aver puntualizzato l'importanza di un'indagine approfondita per stabilire la causa della perdita, ha -per così dire- integrato i suoi referti scritti, aggiungendo la constatazione, riguardo al tubo di raccordo del wc, che "colava comunque acqua", malgrado l'utilizzazione di mastice da parte dell'idraulico. Posto di fronte al suo esposto, silente su questo punto (doc. AA), si limita ad affermare che durante quel primo sopralluogo "non mi era stato evidenziato il problema della perdita d'acqua": ciò che è poco credibile se si pon mente agli scopi per cui è stato richiesto il suo intervento da parte dei signori __________ (doc. L) e l'attenzione da lui dedicata al problema dei wc che può giustificarsi soltanto nell'ambito di un'indagine per scoprire la causa di determinati inconvenienti. Relativamente alla seconda ispezione, quando si è proceduto all'apertura del muro, precisa quanto già descritto nel suo riassunto d'intervento (doc. LL), ossia che "nella parte inferiore del tubo di scarico del bidet correva un filo di acqua (un rigagnolo) dovuto ad una perdita che partiva dal punto dove era stato inserito il manicotto nel corpo in porcellana del bidet". Una perdita importante quindi, descritta dal teste in termini inequivocabili, che se non costituiva l'unica causa delle macchie di umidità, ne era almeno una concausa importante. L'istruttoria ha così dimostrato che almeno un wc è stato montato in modo non conforme alle regole dell'arte. La tesi dell'appellante dev'essere condivisa laddove sostiene che, per contro, non è provato che tale carenza sia stata all'origine delle macchie d'umidità lamentate dai committenti, non foss'altro che a causa dell'accertata esistenza di un'altra perdita d'acqua, interna alla muratura, da un apparecchio sanitario collocato nello stesso locale doccia, accanto al wc. Manca pertanto un presupposto all'azione in esame, ovvero la prova del difetto lamentato dai committenti. 6. Il primo giudice (con riferimento esplicito al doc. 25) ha ritenuto che il convenuto si sarebbe dichiarato disposto a procedere a determinati interventi riparatori "unicamente dopo il versamento del saldo della fattura doc. C" e ha giudicato tale posizione come l'espressione dell'inequivocabile "assoluta mancanza di volontà" da parte sua di ovviare ai problemi lamentati dagli attori (sentenza, punto 4). Anche questo aspetto della fattispecie merita di essere approfondito. Va innanzitutto precisato che l'interpretazione attribuita dal primo giudice allo scritto di __________ 17 agosto 1990 all'arch. ____________________ (doc. 25) non è esatta. Egli così si esprime: "Alfine di chiudere la pendenza bonalmente eravamo d'accordo di intervenire sui wc, ma questo se i signori __________ avessero accettato il pagamento della nostra fattura. ....se non riceveremo una lettera di accordo da parte dei signori __________ non potremo intervenire" (doc. 25). Ciò che si spiega in base a uno scritto dello stesso convenuto di qualche giorno prima alla stessa DL: "Alfine di chiudere la pendenza bonalmente, non potendo più sapere quanto successo" (dopo un primo intervento della ditta __________) "eravamo d'accordo di assumere la spesa per .... . Questo con l'impegno da parte dei signori __________ di versarci la somma di fr. 2'000.- rispettivamente 2'410.- al termine dei lavori e dopo collaudo. .... . Se i signori __________ non si impegneranno a versarci la somma a noi dovuta .... ci vedremo costretti a non dar seguito alla pratica" (doc. FF). Orbene, in generale si potrebbe obiettare che non spettava al convenuto porre condizioni; tuttavia, egli non intendeva condizionale il suo intervento al pagamento dello scoperto, ma al solo impegno di pagare dopo le riparazioni. Comunque, se a carico dell'imprenditore può essere individuato un atteggiamento poco incline a intervenire con decisione a individuare dapprima e a riparare poi gli inconvenienti pur connessi alle installazioni di sua esclusiva competenza, vanno parimenti considerate le incertezze oggettive (di cui s'è detto al considerando precedente) nella ricerca dell'origine del difetto qui in discussione che certamente non hanno contribuito a chiarire di volta in volta gli interventi richiesti all'imprenditore e che hanno comportato la fissazione da parte dei committenti di tutta una serie di termini successivi, regolarmente superati senza conseguenza alcuna sul merito della controversia. Inoltre, egli è stato confrontato con i rapidi e continui cambiamenti di programma messi in atto dai committenti che possono persino suscitare l'impressione di voler ostacolare anche le scarse iniziative del convenuto. Così, in seguito al collaudo generale, la DL aveva fissato un termine al 23 marzo 1989 per la sistemazione della perdita wc (doc. E, foglio 2); il 15 novembre i committenti si riservavano però una valutazione della situazione, peraltro in quell'occasione attribuita al bidet (doc. H); il 24 gennaio 1990 veniva assegnato al convenuto un ulteriore "ultimo termine" scadente il 9 febbraio per eliminare la perdita di acqua al wc bagno, mentre il wc doccia risultava già "sostituito" (doc. I); ma pochi giorni dopo, il 29 gennaio, i committenti comunicavano a __________ di voler verificare la natura delle contestazioni irrisolte relative ai lavori da lui svolti, incaricando allo scopo il tecnico signor __________ (doc. L); nel mese di marzo, ai solleciti dell'imprenditore per poter "sigillare il wc" (doc. N, O, P), i committenti rispondevano il giorno 14: "Vi faremo sapere noi quando sigillare il wc" (doc. Q); nel seguito, conosciuto il primo rapporto __________, la DL fissava all'imprenditore un altro termine scadente il 15 maggio 1990 per effettuare una serie di interventi di miglioria, ma verosimilmente non la riparazione del wc, dal momento che contestualmente si faceva sapere l'intenzione dei committenti di procedere alle già ricordate prove coi coloranti (doc. R), mentre i committenti stessi, in data 28 maggio (con riferimento esplicito allo scritto della DL) chiedevano un sopralluogo entro il 1. giugno per stabilire il programma d'intervento, in particolare per definire la causa "della perdita di acqua (soffitto e pareti wc piano terra)" e indicavano al contempo che i lavori avrebbero dovuto essere effettuati tra il 12 e il 27 giugno, in giorni da concordare (doc. S). Superati poi i disguidi connessi con l'organizzazione di un incontro per la pianificazione degli interventi (giustificata l'assenza del convenuto dal sopralluogo del 15 giugno: cfr. doc. 11), esso è avvenuto l'11 luglio 1990: in conseguenza di quell'incontro l'imprenditore si è impegnato a "smontare la cassetta wc doccia, il bidet e relativo wc per poter mettere la cassetta in mezzaria con lo scarico wc doccia e permettere la costruzione del muretto, visto che non ci sono più piastrelle. La posa degli apparecchi citati dopo la posa delle piastrelle" (doc. CC, terzo foglio); lavori (evidentemente connessi con la descrizione delle irregolarità annotate dal tecnico ____________________ di cui i committenti hanno preso atto, chiedendo la loro esecuzione solo entro il 15 settembre 1990 (doc. DD). Gli interventi descritti nel doc. CC corrispondono alla distinta 24 luglio 1990 allestita all'attenzione di __________ dalla DL alla voce Apparecchi wc doccia e bagno 1. piano (doc. EE). Sennonché, ben prima del termine del 15 settembre, ossia con raccomandata 3 agosto 1990 (doc. HH), considerando che con scritto 30 luglio il convenuto avesse inteso non più essere d'accordo con gli impegni presi nei loro confronti, i committenti l'hanno informato di voler rivolgersi ad altra ditta, addebitandogli tutte le spese che ne sarebbero derivate. Ma, ancora una volta, l'inconciliabilità fra le tesi dei partners contrattuali non può essere interpretata in modo svantaggioso per l'imprenditore, ossia considerata come volontà di non porre riparo a determinati difetti: infatti, lo scritto 30 luglio di __________, ancorché oggettivamente non sia un esempio di chiarezza, pur lamentando un certo peggioramento della situazione in seguito all'intervento della ditta __________ (forse ai fini dell'indagine condotta da __________), non esprime la mancata volontà d'intervenire, così come interpretata dalla controparte. Tant'è che egli descrive nuovamente quegli interventi: è vero che usa il verbo all'imperfetto ("eravamo d'accordo"), ma -poiché si pone un problema di piastrelle in seguito alla ridefinizione del muro- chiede pur sempre di inviargli un campione delle stesse con il numero di articolo; unica condizione, mai accettata dai committenti, quella di impegnarsi nei suoi confronti a pagare il saldo della fattura dopo l'esecuzione dei lavori richiesti (doc. FF). A questo punto vengono interrotti i rapporti fra le parti, ossia quando i committenti, ignorando la richiesta dell'imprenditore e considerando senz'altro "evidente di non poter ottenere da parte vostra un'esecuzione a regola d'arte dei lavori deliberativi", gli chiedono di controfirmare entro l'8 agosto la distinta degli interventi allestita dalla DL in segno di ulteriore conferma della sua volontà (doc. HH). Il convenuto, avrebbe sì ancora potuto o dovuto acconsentire alla proposta, ma va considerato che effettivamente, fino a quel momento, la ditta __________ (ancorché non per la riparazione definitiva) era già intervenuta sui wc almeno in due occasioni (cfr. fattura doc. SS) e che la trattenuta di fr. 2'000.- cui accenna ripetutamente l'imprenditore è in esubero rispetto alla trattenuta di legge prevista dal contratto SIA (art. 149 segg.). L'atteggiamento dei signori __________ risulta pertanto dissuasivo e fondato su considerazioni in parte errate, intese ad ostacolare l'imprenditore nel dar seguito all'obbligo di intervenire in conformità con l'art. 169 cpv. 1 delle norme SIA; rispettivamente lo stesso comportamento appare inteso ad interpretare ogni mossa della controparte come un suo rifiuto almeno tacito a procedere alla miglioria, così da poter far capo al altra ditta prima del trascorrere del termine del 15 settembre, ossia ai sensi dell'art. 169 cpv. 2 delle norme SIA 118. Anche per questo motivo -in accoglimento dell'appello- l'azione non può essere accolta, senza che sia più necessario esaminare la questione della quantificazione del credito. La decisione su spese e ripetibili segue la soccombenza. Per tutti questi motivi, richiamati per le spese l'art. 148 CPC, la LTG e la TOA pronuncia: I. L'appello 4 febbraio 1999 __________ è accolto. Di conseguenza la sentenza 31 dicembre 1998 del Pretore del distretto di Lugano è così riformata:

1.    La petizione 27 giugno 1991 __________ è repinta.

2.    La tassa di giustizia in complessivi fr. 900.- e le spese, da anticipare come di rito, sono poste a carico degli attori. Essi rifonderanno al convenuto l'importo di fr. 1'000.- a titolo di ripetibili. II. Le spese e la tassa di giustizia, per complessivi fr. 500.-, anticipati dall'appellante, sono posti a carico dei signori __________. Essi verseranno inoltre all'appellante la somma di fr. 600.- come ripetibili d'appello. III. Intimazione:       __________ Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2. Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello Il presidente                                                            Il segretario