opencaselaw.ch

12.1999.230

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 2000-01-13 · Italiano TI
Fonte Original Esporta Word PDF BibTeX RIS

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen (7 Absätze)

E. 1 L'istante è stato assunto come chef di cucina presso l'osteria __________ di __________ a far data dal 1. luglio 1994. Il contratto (doc. 1) è stato concluso con la società convenuta come datrice di lavoro e prevedeva oltre a un salario mensile lordo di fr. 5'400.-, una durata indeterminata e un termine di disdetta di 3 mesi per la fine di un mese. Il rapporto di lavoro è stato interrotto sulla base di uno scritto 28 luglio 1995 della convenuta, destinato all'istante e a sua moglie __________, che indicava la fine del loro contratto per il 31 ottobre successivo. In seguito, con lettera 15 ottobre 1995, destinata a tutti i dipendenti, veniva loro reso noto: che il ristorante avrebbe chiuso i battenti il 22 ottobre 1995 alle ore 24.00, che tutti i contratti di lavoro erano disdetti per il 30 ottobre o comunque per la prima data utile, che tali decisioni volevano evitare il rischio "di continuare a farvi lavorare senza poter essere in grado di assicurare i salari dei prossimi mesi" e che, oltre le giornate da dedicare alla pulizia dei locali, i rimanenti giorni di ottobre sarebbero stati considerati come vacanze (doc. C).

E. 2 Con l'istanza in esame il lavoratore ha chiesto il pagamento di fr. 4'110.75 quale differenza di salario per il mese di ottobre e quale quota parte della tredicesima mensilità, nonché di fr. 10'620.- per giorni di libero non goduti dall'inizio alla fine del rapporto di lavoro, per un totale di 59 giorni. La convenuta si è opposta in particolare al riconoscimento di questa seconda parte del credito, contestando il valore probante del conteggio prodotto dalla controparte (doc. F) e osservando che i coniugi __________, durante il contratto -in particolare alla fine del 1994- non hanno mai vantato pretese per vacanze non godute. Comunque il ristorante ha sempre rispettato la chiusura settimanale di due giorni (la domenica e il lunedì fino a mezzogiorno) e i signori __________ hanno sempre regolato a loro piacimento la presenza presso l'esercizio pubblico.

E. 3 Il pretore ha anzitutto preso atto che la convenuta, in sede conclusiva, ha riconosciuto all'istante un credito di fr. 3'198.80 netti a titolo di stipendio impagato e di tredicesima mensilità pro rata temporis. Per quanto riguarda questa posta il giudice ha riconosciuto all'istante anche fr. 360.- a titolo di assegni familiari e fr. 550.- quale indennità per vestiario di lavoro. In merito ai giorni di libero non goduti, rimprovera alla convenuta di non aver provato il numero dei giorni in discussione, deducendone la correttezza del conteggio allestito dall'istante.

E. 4 La società appellante limita esplicitamente la sua impugnativa al credito per giorni di libero non goduti. In particolare sostiene, conformemente alla tesi avanzata in prima sede, che il lavoratore deve far valere questi eventuali crediti al momento del versamento del salario mensile, rispettivamente dopo un breve periodo di riflessione e non alla fine del contratto. Rileva inoltre incongruità nel computo prodotto in causa come documento F. Con le osservazioni all'appello l'istante chiede in sostanza che venga integralmente confermata la sentenza pretorile.

E. 5 Per quanto riguarda i giorni settimanali di libero, previsti dall'art. 329 CO, l'art. 64 del Contratto collettivo nazionale di lavoro dell'industria alberghiera e della ristorazione (esplicitamente richiamato nel contratto individuale di lavoro) fa carico al datore di lavoro di allestire alla fine di ogni mese un conteggio dei giorni di riposo. Questa disposizione tiene conto di due principi: il primo è quello per cui l'onere della prova circa l'effettuazione o meno dei giorni liberi da parte del lavoratore incombe per principio al datore di lavoro che, meglio d'ogni altro, può esserne al corrente, disponendo -o quanto meno dovendo disporre- di tutta una serie di mezzi di controllo (Streiff / von Kaenel, Arbeitsvertrag, Zurigo 1992, art. 329 CO, N. 4; JAR 1990, 443; ZR 1983 N. 107 p. 226; II CCA

E. 9 maggio 1995 in re S./M. SA e 9 novembre 1995 in re S. SA/M.); il

secondo impone una liquidazione rapida delle vertenze di questo genere, così

come quelle riguardanti il rimborso di spese di viaggio (

DTF

91 II 386)

o la retribuzione di ore supplementari, ciò che presuppone la notifica

tempestiva del credito da parte del lavoratore in accordo col principio

dell'affidamento, ovvero affinché sia salvaguardata la sicurezza delle

relazioni in materia di contratto di lavoro (

DTF

101 II 289).

6.

Nel

caso concreto, va osservato anzitutto che, contrariamente alle indicazioni del

CCNL, non esistono conteggi mensili dei giorni liberi goduti o no dai

dipendenti della convenuta: la ricapitolazione doc. F (il cui contenuto è

tutt'altro che chiaro e confonde i giorni di libero con i giorni di ferie) dà

indicazioni apparentemente di dettaglio per il 1995, mentre indica un solo

totale di 24,32 giorni (?) per il 1994. D'altra parte, dev'essere evidenziata

la posizione dell'istante nei rapporti con la controparte. Egli infatti, ha

iniziato la propria attività di cuoco insieme alla moglie, assunta come gerente

del ristorante (cfr. inc. CL.1997.6, doc. 1) la quale si è sempre occupata

della gestione dell'esercizio pubblico, registrava gli incassi giornalieri,

effettuava i pagamenti delle fatture dei fornitori, come pure allestiva i vari

conteggi riguardanti gli stipendi e gli oneri sociali dei dipendenti; la

documentazione da lei allestita veniva poi consegnata alla fiduciaria per la

contabilità (testi __________ e __________). I coniugi __________ ben si può

dire che gestissero insieme il ristorante, pur con compiti diversi:

l'amministrazione corrente, rispettivamente la cucina: al proposito, il teste

__________ ricorda come "i signori __________" (insieme) siano stati

invitati a più riprese "a mutare l'impronta del ristorante" e come

essi trattassero i problemi gestionali direttamente con l'amministrazione.

D'altra parte essi furono licenziati insieme, per lo stesso termine, e i loro

rapporti di lavoro (formalmente distinti) furono considerati insieme,

separatamente da quelli degli altri dipendenti (testi __________ e __________).

Non solo quindi essi si trovavano nella posizione di poter organizzare il

lavoro come meglio credevano e quindi di non sottostare a nessuna imposizione

di orario, né ad alcun controllo (teste __________), ma erano essi stessi (in

particolare la signora __________) a dover tenere i conteggi dei giorni di

libero (goduti e non) di tutti i dipendenti, quindi anche nei confronti di loro

stessi. Sono pertanto malvenuti nel rimproverare alla controparte di non aver

provato l'effettuazione da parte loro di giorni liberi, già perché la datrice

di lavoro non disponeva dei mezzi di controllo adeguati (cfr.

II CCA

25

novembre 1997 in re v.A. / G. SA). Né, al dilà di ogni considerazione sui loro

diritti, è possibile conferire specifica forza probante al sommario conteggio

da loro prodotto in causa: in tal senso la decisione pretorile non può essere

condivisa. Né all'incarto esistono elementi o indizi per considerare in qualche

modo accertato il diritto in questione: non solo risulta che essi abbiano

goduto di periodi di vacanze (teste __________), ma -come già osservato- a

dipendenza della loro collocazione nell'organizzazione del ristorante, era di

loro competenza di riservarsi i giorni di libero previsti, oppure -fosse stato

difficile o impossibile attenersi a quella regola per ragioni di gestione

dell'esercizio pubblico- di notificare tempestivamente il fatto alla datrice di

lavoro, così come impone il CCNL. Poiché l'istante non ha dimostrato il suo

credito, esso non può essere ammesso e in tale limite la sentenza impugnata

dev'essere riformata.

7.

Per

quanto riguarda l'importo litigioso in questa sede, va precisato che il primo

giudice ha considerato i crediti posti a giudizio al netto dei contributi

sociali. Quindi, il credito di fr. 10'620.- per giorni di libero non goduti

(sentenza impugnata, consid. 5) è stato accolto dal pretore in realtà per soli

fr. 9'701.35. Deducendo questo importo dal totale di fr. 13'810.10 si ottiene

una differenza di fr. 4'108.75, importo superiore al credito riconosciuto

dall'appellante. Ma poiché per la differenza non v'è impugnativa, la convenuta

dev'essere condannata al pagamento dell'importo superiore. Ciò non ostante la

soccombenza in appello dell'istante può essere considerata integrale.

Per

questi motivi,

richiamati

per le spese l'art. 417 lett. e CPC e la TOA

pronuncia:

I.

L'appello

25 ottobre 1999 di __________ è accolto. Di conseguenza la sentenza la sentenza

E. 13 ottobre 1999 del Pretore di Lugano, Sezione 2, è così riformata: 1. L'istanza è parzialmente accolta. Di conseguenza __________, è condannata a versare a __________, l'importo di fr. 4'108.75 più interessi al 5% a far tempo dal 31 ottobre 1995, oltre a fr. 100.- per spese PE. 2. Limitatamente a questo importo viene rigettata in via definitiva l'opposizione interposta al PE __________ UE di Lugano. 3. Non si prelevano né tasse né spese, la procedura essendo gratuita; __________ verserà a __________ la somma di fr. 400.- a titolo di ripetibili parziali. II. Non si prelevano spese, né tassa di giustizia. __________ verserà all'appellante la somma di fr. 300.- a titolo di ripetibili d'appello. III. Intimazione:

- __________ Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2. Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello Il presidente                                                           Il segretario

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 13.01.2000 12.1999.230

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 12.1999.00230 Lugano 13 gennaio 2000 /fb In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Cocchi, presidente Chiesa e Zali segretario: Petrini sedente per statuire nella causa civile a procedura speciale per azioni derivanti da contratto di lavoro (inc. CL.1997.8 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2) promossa con istanza 14 gennaio 1997 da __________ rappr. dall'__________ contro __________ rappr. dall'avv. __________ chiedente la condanna della convenuta al pagamento di fr. 14'730.75 quali salari impagati, tredicesima mensilità e indennità per giorni di libero non goduti nel periodo 1994/1995 a liquidazione di un contratto di lavoro; domanda che la convenuta ha integralmente contestato e che il pretore, con decisione 14 ottobre 1999, ha accolto limitatamente a fr. 13'810.10 oltre interessi e spese esecutive; appellante la convenuta che, con allegato 25 ottobre 1999, chiede la riforma della sentenza impugnata e riconosce il credito dell'istante per fr. 3'198.80 oltre interessi; richiamata la decisione del vicepresidente della Camera che ha concesso effetto sospensivo all'appello; lette le osservazioni all'appello, presentate dall'istante in data 10 dicembre 1999; esaminati gli atti della causa; considera in fatto e in diritto: 1. L'istante è stato assunto come chef di cucina presso l'osteria __________ di __________ a far data dal 1. luglio 1994. Il contratto (doc. 1) è stato concluso con la società convenuta come datrice di lavoro e prevedeva oltre a un salario mensile lordo di fr. 5'400.-, una durata indeterminata e un termine di disdetta di 3 mesi per la fine di un mese. Il rapporto di lavoro è stato interrotto sulla base di uno scritto 28 luglio 1995 della convenuta, destinato all'istante e a sua moglie __________, che indicava la fine del loro contratto per il 31 ottobre successivo. In seguito, con lettera 15 ottobre 1995, destinata a tutti i dipendenti, veniva loro reso noto: che il ristorante avrebbe chiuso i battenti il 22 ottobre 1995 alle ore 24.00, che tutti i contratti di lavoro erano disdetti per il 30 ottobre o comunque per la prima data utile, che tali decisioni volevano evitare il rischio "di continuare a farvi lavorare senza poter essere in grado di assicurare i salari dei prossimi mesi" e che, oltre le giornate da dedicare alla pulizia dei locali, i rimanenti giorni di ottobre sarebbero stati considerati come vacanze (doc. C). 2. Con l'istanza in esame il lavoratore ha chiesto il pagamento di fr. 4'110.75 quale differenza di salario per il mese di ottobre e quale quota parte della tredicesima mensilità, nonché di fr. 10'620.- per giorni di libero non goduti dall'inizio alla fine del rapporto di lavoro, per un totale di 59 giorni. La convenuta si è opposta in particolare al riconoscimento di questa seconda parte del credito, contestando il valore probante del conteggio prodotto dalla controparte (doc. F) e osservando che i coniugi __________, durante il contratto -in particolare alla fine del 1994- non hanno mai vantato pretese per vacanze non godute. Comunque il ristorante ha sempre rispettato la chiusura settimanale di due giorni (la domenica e il lunedì fino a mezzogiorno) e i signori __________ hanno sempre regolato a loro piacimento la presenza presso l'esercizio pubblico. 3. Il pretore ha anzitutto preso atto che la convenuta, in sede conclusiva, ha riconosciuto all'istante un credito di fr. 3'198.80 netti a titolo di stipendio impagato e di tredicesima mensilità pro rata temporis. Per quanto riguarda questa posta il giudice ha riconosciuto all'istante anche fr. 360.- a titolo di assegni familiari e fr. 550.- quale indennità per vestiario di lavoro. In merito ai giorni di libero non goduti, rimprovera alla convenuta di non aver provato il numero dei giorni in discussione, deducendone la correttezza del conteggio allestito dall'istante. 4. La società appellante limita esplicitamente la sua impugnativa al credito per giorni di libero non goduti. In particolare sostiene, conformemente alla tesi avanzata in prima sede, che il lavoratore deve far valere questi eventuali crediti al momento del versamento del salario mensile, rispettivamente dopo un breve periodo di riflessione e non alla fine del contratto. Rileva inoltre incongruità nel computo prodotto in causa come documento F. Con le osservazioni all'appello l'istante chiede in sostanza che venga integralmente confermata la sentenza pretorile. 5. Per quanto riguarda i giorni settimanali di libero, previsti dall'art. 329 CO, l'art. 64 del Contratto collettivo nazionale di lavoro dell'industria alberghiera e della ristorazione (esplicitamente richiamato nel contratto individuale di lavoro) fa carico al datore di lavoro di allestire alla fine di ogni mese un conteggio dei giorni di riposo. Questa disposizione tiene conto di due principi: il primo è quello per cui l'onere della prova circa l'effettuazione o meno dei giorni liberi da parte del lavoratore incombe per principio al datore di lavoro che, meglio d'ogni altro, può esserne al corrente, disponendo -o quanto meno dovendo disporre- di tutta una serie di mezzi di controllo (Streiff / von Kaenel, Arbeitsvertrag, Zurigo 1992, art. 329 CO, N. 4; JAR 1990, 443; ZR 1983 N. 107 p. 226; II CCA 9 maggio 1995 in re S./M. SA e 9 novembre 1995 in re S. SA/M.); il secondo impone una liquidazione rapida delle vertenze di questo genere, così come quelle riguardanti il rimborso di spese di viaggio (DTF 91 II 386) o la retribuzione di ore supplementari, ciò che presuppone la notifica tempestiva del credito da parte del lavoratore in accordo col principio dell'affidamento, ovvero affinché sia salvaguardata la sicurezza delle relazioni in materia di contratto di lavoro (DTF 101 II 289). 6. Nel caso concreto, va osservato anzitutto che, contrariamente alle indicazioni del CCNL, non esistono conteggi mensili dei giorni liberi goduti o no dai dipendenti della convenuta: la ricapitolazione doc. F (il cui contenuto è tutt'altro che chiaro e confonde i giorni di libero con i giorni di ferie) dà indicazioni apparentemente di dettaglio per il 1995, mentre indica un solo totale di 24,32 giorni (?) per il 1994. D'altra parte, dev'essere evidenziata la posizione dell'istante nei rapporti con la controparte. Egli infatti, ha iniziato la propria attività di cuoco insieme alla moglie, assunta come gerente del ristorante (cfr. inc. CL.1997.6, doc. 1) la quale si è sempre occupata della gestione dell'esercizio pubblico, registrava gli incassi giornalieri, effettuava i pagamenti delle fatture dei fornitori, come pure allestiva i vari conteggi riguardanti gli stipendi e gli oneri sociali dei dipendenti; la documentazione da lei allestita veniva poi consegnata alla fiduciaria per la contabilità (testi __________ e __________). I coniugi __________ ben si può dire che gestissero insieme il ristorante, pur con compiti diversi: l'amministrazione corrente, rispettivamente la cucina: al proposito, il teste __________ ricorda come "i signori __________" (insieme) siano stati invitati a più riprese "a mutare l'impronta del ristorante" e come essi trattassero i problemi gestionali direttamente con l'amministrazione. D'altra parte essi furono licenziati insieme, per lo stesso termine, e i loro rapporti di lavoro (formalmente distinti) furono considerati insieme, separatamente da quelli degli altri dipendenti (testi __________ e __________). Non solo quindi essi si trovavano nella posizione di poter organizzare il lavoro come meglio credevano e quindi di non sottostare a nessuna imposizione di orario, né ad alcun controllo (teste __________), ma erano essi stessi (in particolare la signora __________) a dover tenere i conteggi dei giorni di libero (goduti e non) di tutti i dipendenti, quindi anche nei confronti di loro stessi. Sono pertanto malvenuti nel rimproverare alla controparte di non aver provato l'effettuazione da parte loro di giorni liberi, già perché la datrice di lavoro non disponeva dei mezzi di controllo adeguati (cfr. II CCA 25 novembre 1997 in re v.A. / G. SA). Né, al dilà di ogni considerazione sui loro diritti, è possibile conferire specifica forza probante al sommario conteggio da loro prodotto in causa: in tal senso la decisione pretorile non può essere condivisa. Né all'incarto esistono elementi o indizi per considerare in qualche modo accertato il diritto in questione: non solo risulta che essi abbiano goduto di periodi di vacanze (teste __________), ma -come già osservato- a dipendenza della loro collocazione nell'organizzazione del ristorante, era di loro competenza di riservarsi i giorni di libero previsti, oppure -fosse stato difficile o impossibile attenersi a quella regola per ragioni di gestione dell'esercizio pubblico- di notificare tempestivamente il fatto alla datrice di lavoro, così come impone il CCNL. Poiché l'istante non ha dimostrato il suo credito, esso non può essere ammesso e in tale limite la sentenza impugnata dev'essere riformata. 7. Per quanto riguarda l'importo litigioso in questa sede, va precisato che il primo giudice ha considerato i crediti posti a giudizio al netto dei contributi sociali. Quindi, il credito di fr. 10'620.- per giorni di libero non goduti (sentenza impugnata, consid. 5) è stato accolto dal pretore in realtà per soli fr. 9'701.35. Deducendo questo importo dal totale di fr. 13'810.10 si ottiene una differenza di fr. 4'108.75, importo superiore al credito riconosciuto dall'appellante. Ma poiché per la differenza non v'è impugnativa, la convenuta dev'essere condannata al pagamento dell'importo superiore. Ciò non ostante la soccombenza in appello dell'istante può essere considerata integrale. Per questi motivi, richiamati per le spese l'art. 417 lett. e CPC e la TOA pronuncia: I. L'appello 25 ottobre 1999 di __________ è accolto. Di conseguenza la sentenza la sentenza 13 ottobre 1999 del Pretore di Lugano, Sezione 2, è così riformata: 1. L'istanza è parzialmente accolta. Di conseguenza __________, è condannata a versare a __________, l'importo di fr. 4'108.75 più interessi al 5% a far tempo dal 31 ottobre 1995, oltre a fr. 100.- per spese PE. 2. Limitatamente a questo importo viene rigettata in via definitiva l'opposizione interposta al PE __________ UE di Lugano. 3. Non si prelevano né tasse né spese, la procedura essendo gratuita; __________ verserà a __________ la somma di fr. 400.- a titolo di ripetibili parziali. II. Non si prelevano spese, né tassa di giustizia. __________ verserà all'appellante la somma di fr. 300.- a titolo di ripetibili d'appello. III. Intimazione:

- __________ Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2. Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello Il presidente                                                           Il segretario