opencaselaw.ch

12.1999.209

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1999-10-26 · Italiano TI
Fonte Original Esporta Word PDF BibTeX RIS

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 26.10.1999 12.1999.209

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 12.1999.00209 Lugano 26 ottobre 1999 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Cocchi, presidente Chiesa e Zali segretario: Petrini sedente per statuire nella causa inc. no. OA.99.00068 della Pretura di Lugano, sez. 3    promossa con petizione 29 gennaio 1999 da __________ rappr. dall’avv. __________ contro 1. __________ 2. __________ 3. __________ rappr. da: __________ ano in materia di risarcimento a dipendenza di incidente della circolazione che è stata stralciata dai ruoli, con decreto 27 luglio 1999, a seguito di transazione tra le parti. Ed ora sull’appello 22 ottobre 1999 di __________ nei confronti della decisione 12 ottobre 1999 del Pretore di tassazione di conto d’assistenza giudiziaria. Letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti Considerato in fatto ed in diritto che l’appellante ha anche presentato ricorso, contro la decisione di tassazione di conto di assistenza giudiziaria, al Consiglio di moderazione; che egli ritiene, cautelativamente, giustificato anche l’appello contro quella stessa decisione, rispettivamente contro la decisione di concessione di assistenza giudiziaria del 5 maggio 1999 che nulla aveva evidenziato al proposito del momento di inizio (presentazione della relativa domanda) del beneficio dell’assistenza che solo dalle motivazioni della decisione di tassazione ha conosciuto; che infatti in questa sede contesta la limitazione del beneficio dell’assistenza giudiziaria a far tempo unicamente dal momento della presentazione della relativa domanda e non da quando ha iniziato ad occuparsi della vicenda del cliente rispettivamente dall’inoltro della procedura giudiziaria; che al proposito cita la giurisprudenza del Tribunale federale in DTF 120 Ia consid. 3e in fine; che la limitazione di tempo entro il quale l’appellante può beneficiare dell’assistenza giudiziaria è oggetto di precisa motivazione della decisione di tassazione e come tale contribuisce alla determinazione dell’onorario e delle spese dovute al patrocinatore come stabilite in quel pronunciato; che di conseguenza anche questa censura deve formare oggetto del ricorso al Consiglio di moderazione; che diversa sarebbe stata la situazione qualora la decisione di ammissione all’assistenza giudiziaria del 5 maggio 1999 si fosse pronunciata anche sull’inizio della decorrenza del beneficio - ciò che non è però avvenuto - con possibilità allora, trattandosi di rifiuto parziale dell’assistenza, di proporre appello ai sensi dell’art. 158 cpv. 2 CPC; che l’appello, allo stadio attuale della procedura, si rivela così irricevibile e come tale può essere giudicato già all’esame preliminare dell’art. 313bis CPC; che l’incarto va trasmesso al Consiglio di moderazione per la completazione degli atti di sua competenza; Per i quali motivi pronuncia 1. L’appello 22 ottobre 1999 è irricevibile . §. Gli atti relativi sono trasmessi per competenza al Consiglio di moderazione. 2. Non si prelevano tasse o spese. 3. Intimazione __________ Comunicazione al Consiglio di moderazione e alla Pretura di Lugano, sez. 3 Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello Il Presidente                                                           Il segretario