Sentenza o decisione senza scheda
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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 22.10.1999 12.1999.160
Sentenza o decisione senza scheda
Incarto n. 12.1999.00160 Lugano 22 ottobre 1999 /kc In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Cocchi, presidente Chiesa e Zali segretario: Petrini sedente per statuire nella causa inc. no. OA.99.00118 della Pretura di Lugano promossa con petizione 15 febbraio 1999 da contro __________ per ottenere il pagamento dell’importo di Fr. 59’985.85 oltre interessi e spese che il Pretore, con decreto 23 agosto 1999, ha stralciato dai ruoli caricando alla parte convenuta la tassa di giustizia e le spese per complessivi Fr. 300.- . Appellante la parte convenuta la quale, con atto di opposizione (recte appello) 3 settembre 1999, chiede la riforma del giudizio riguardante le spese nel senso che non sia tenuta a pagare tasse e spese di giudizio; mentre la parte attrice non ha presentato osservazioni all’appello. Letti ed esaminati gli atti di causa Considerato in fatto ed in diritto che, nel caso concreto, lo stralcio della causa è avvenuto a seguito della comunicazione con la quale la parte attrice ha dichiarato di ritirare la causa motivando tale sua decisione con il fatto che la parte convenuta aveva provveduto a pagare il dovuto; che, per quanto riguarda le spese dello stralcio, il Pretore ha ritenuto che, avendo pagato, la parte convenuta risultava acquiescente in causa e quindi debitrice degli oneri processuali; che quest’ultima si oppone al pagamento di tali spese; che la decisione che, con il decreto di stralcio, decide su spese e ripetibili è appellabile (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 352 n. 12); che l'istante che ha inoltrato una causa creditoria ed ottenuto successivamente il pagamento da parte del convenuto deve, per ottenere la rifusione di spese e ripetibili, chiedere l'accoglimento della sua azione per acquiescenza (rappresentata dal pagamento) e non limitarsi a ritirare l'istanza poiché in tal caso risulta recedente e quindi soccombente (CCC 28 ottobre 1996 S.
c. Immobiliare C. SA); che la parte attrice ha semplicemente ritirato la propria domanda e la giustificazione del suo atteggiamento non sorretta da precisa domanda di condanna per acquiescenza non permette di obbligare la controparte al pagamento delle spese che vanno invece lasciate a carico della parte, che con il proprio atteggiamento processuale, si è dimostrata desistente; Per i quali motivi visti gli art. 77 e 352 CPC pronuncia: 1. L’appello 3 settembre 1999 __________ è accolto e di conseguenza il dispositivo 2 del decreto di stralcio 23 agosto 1999 del Pretore di Lugano viene così riformato:
2. La tassa di giudizio e le spese in complessivi Fr. 300.-, già anticipate dalla parte attrice, rimangono a suo carico. 2. Non si prelevano tasse o spese per questo giudizio. 3. Intimazione a: - __________ Comunicazione alla Pretura di Lugano, sez. 2. Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello Il presidente Il segretario