Sentenza o decisione senza scheda
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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 11.10.1999 12.1999.131
Sentenza o decisione senza scheda
Incarto n. 12.1999.00131 Lugano 11 ottobre 1999 /fb In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Cocchi, presidente Chiesa e Zali segretario: Petrini sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile (inc. OA.98.00020 della Pretura del distretto di Riviera) promossa con petizione 26 marzo 1999 da __________ patr. dall'avv. __________ contro __________ patr. dall'avv. __________ con cui l'attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 44'538.10.- oltre interessi, nonché il rigetto definitivo dell'opposizione interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo n. __________ dell'UEF di Riviera; Domanda avversata dalla convenuta che, in ordine, ne ha pure chiesto la reiezione per carenza di legittimazione dei rappresentanti dell'attrice, eccezione che il Pretore ha respinto con decreto 26 maggio 1999; Appellante la parte convenuta la quale, con appello 17 giugno 1999 chiede che in riforma del querelato giudizio venga riconosciuta la carenza del citato presupposto processuale con conseguente reiezione della petizione; Mentre l'attrice, con osservazioni 23 agosto 1999 chiede la reiezione dell'appello; Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti, considerato in fatto e in diritto: 1. Con precetto esecutivo n. __________ del 7 gennaio 1998 l'attrice, per il tramite della sua succursale di __________, ha escusso la società convenuta per il pagamento di fr. 44'538.10.- oltre interessi, a seguito del mancato rimborso di parte di un credito d'esercizio concesso in data 4 settembre 1985. In seguito all'opposizione interposta dall'escussa, l'attrice ha inoltrato la presente azione tendente alla condanna della convenuta al pagamento dell'importo posto in esecuzione. Con i propri allegati introduttivi la convenuta, oltre a contestare il merito della petizione, ha eccepito la carenza di legittimazione dei rappresentanti della banca attrice, avvocati __________ e __________ del servizio giuridico del gruppo __________, che hanno firmato la petizione; a sostegno della sua tesi, essa afferma che gli stessi sono funzionari dell'istituto di credito senza alcun potere di rappresentanza poiché sprovvisti della qualità di organo; d'altra parte essi non sono iscritti all'albo cantonale degli avvocati. La parte attrice, contestando l'eccezione, ha argomentato che gli avvocati in questione sono stati autorizzati a rappresentare la banca nel processo da parte di membri della Direzione con regolare diritto di firma, ossia da organi della società; al proposito richiama una sentenza cantonale (CEF 22 aprile 1996 in re U. c./ R. N.) secondo la quale "una persona giuridica è validamente rappresentata quando un organo autorizzi, nelle forme statutarie, una persona fisica alle dipendenze della persona giuridica a rappresentarla in giudizio"; ne deduce la legittimazione degli avvocati __________ e __________ a rappresentarla validamente nel presente processo. 2. Pronunciandosi limitatamente alla menzionata eccezione, il Pretore ha anzitutto constatato che, mentre l'avv. __________ gode di un limitato potere di rappresentanza della banca, essendo iscritto a Registro di commercio con diritto di firma collettiva a due, l'avv. __________ non vi figura; stando quindi alle risultanze di registro, la firma congiunta dei due legali non può vincolare la banca attrice, né conferire validità ad atti processuali compiuti da quest'ultima. D'altra parte a loro non può essere conferita procura da parte della banca, non essendo iscritti all'albo cantonale degli avvocati. Il primo giudice ha tuttavia respinto l'eccezione della convenuta, considerando l'avv. __________, da solo, organo di fatto di __________, ciò che basta per riconoscere in suo favore la rappresentanza processuale. A titolo abbondan-ziale considera contraddittorio l'atteggiamento della convenuta che, in una precedente vertenza non aveva eccepito che la procura di patrocinio conferita dalla stessa banca a un avvocato esterno era stata sottoscritta dagli avv. __________ e __________, né ha obiettato alcunché ad analoghe situazioni verificatesi nella stessa presente causa. 3. Con l'appello la convenuta si riconferma nelle proprie argomentazioni, esposte in prima sede. Inoltre, contesta le conclusioni del pretore laddove considera l'avv. __________ organo di fatto della __________, rilevando la differenza sostanziale fra il concetto di organo di cui all'art. 55 CC da quello sviluppato dalla dottrina e dalla giurisprudenza nell'ambito dell'art. 754 cpv. 1 CO. Della risposta all'appello si dirà, se necessario, nel seguito. 4. A prescindere dai casi particolari previsti dall'art. 64 bis CPC che pacificamente non attengono alla presente vertenza, la rappresentanza processuale è regolata dall'art. 64 CPC. Esso stabilisce anzitutto che solo gli avvocati ammessi al libero esercizio della professione nel Cantone possono fungere quali patrocinatori (cpv. 1, prima frase); ammissione al libero esercizio che formalmente è attestata dall'iscrizione nell'Albo degli avvocati di cui una delle premesse è lo svolgimento dell'attività in modo indipendente, oppure come collaboratore di altro avvocato a sua volta iscritto all'Albo (art. 1 e 3 LAvv). Nel caso concreto, non è contestato che gli avv. __________ e __________, in quanto dipendenti di una banca, non sono iscritti all'Albo degli avvocati del Canton Ticino e quindi non possono assumere mandati di patrocinio processuale: da nessuno, quindi né da terze persone, né dalla banca presso la quale svolgono funzione di consulenti. Ne consegue che le dichiarazioni prodotte dall'attrice in base alle quali organi della banca hanno autorizzato l'avv. __________ (doc. O), rispettivamente l'avv. __________ (doc. P), quali condirettore e consulente del servizio giuridico del __________ per il __________ -il primo- e collaboratrice del medesimo servizio -la seconda- a rappresentare la banca "in ogni procedura giudiziaria, civile e in tema di esecuzione e fallimenti presso tutte le istanze e tribunali del Canton Ticino" non rappresentano affatto valide procure processuali. Infatti, esse sono indirizzate ad avvocati non iscritti all'Albo e non possono creare un rapporto di rappresentanza processuale, così come previsto dall'art. 64 CPC (Cocchi / Trezzini, art. 64 CPC, n. 1). I documenti in esame possono assumere al più il carattere di delega interna, fors'anche valida agli occhi di chi l'ha conferita, ma certamente non per il giudice, tenuto soltanto a consultare l'Albo aggiornato degli avvocati. Peraltro (ma la questione riveste qui carattere abbondanziale) le pretese procure hanno un contenuto difficilmente conciliabile con le esigenze del processo; infatti, la procura processuale dev'essere una procura speciale dalla quale emerga, in modo chiaro e inequivocabile, l'esplicita volontà della mandante di stare in lite nei confronti di una ben determinata controparte per una fattispecie altrettanto chiara (Cocchi / Trezzini, art. 65 CPC, n. 7): elementi che mancano nelle dichiarazioni doc. O e doc. P. 5. Sempre in virtù dell'art. 64 cpv. 1 CPC (seconda frase) possono rappresentare una parte nel processo civile anche coloro che detengono una rappresentanza legale: così -come indica esplicitamente la norma- il curatore in favore del curatelato (art. 392 CC), l'amministratore di un'eredità in favore della successione (art. 554 CC), ecc., nonché gli organi di una persona giuridica in favore della stessa (art. 55 CC). E' così che le persone giuridiche esplicano la loro capacità processuale, ossia la capacità di procedere in una vertenza con atti propri (art. 39 cpv. 1 CPC), riservata a ogni persona avente l'esercizio dei diritti civili, nonché alle società in nome collettivo e a quelle in accomandita (art. 38 cpv. 1 CPC). Chi detiene una rappresentanza legale, ancorché di principio possa agire giudizialmente senza una formale procura, deve comunque dimostrare di essere nella situazione che gli permetta di procedere in nome altrui (Guldener M ., Schweizerisches Zivilprozessrecht, Zurigo 1979, p. 136). I membri del consiglio di amministrazione di una società anonima sono organi (formali) della persona giuridica; possono essere invece considerati organi di fatto coloro che, senza una designazione formale, partecipano in maniera determinante alla formazione della volontà sociale, esercitando autonomamente funzioni societarie (Forstmoser / Maier-Hayoz / Nobel, Schweizerisches Aktienrecht, Berna 1996, p 175 n. 17 segg., p. 441 n. 3 segg. e cit. ivi). 6. Per quanto riguarda gli organi formali, può essere precisato che -nei confronti dei terzi- la società è rappresentata dal consiglio d'amministrazione, con possibilità di delega a uno o più amministratori delegati o a direttori (art. 718 CO); il modo nel quale una società anonima si fa rappresentare, rispettivamente i nomi degli amministratori e delle persone autorizzate alla rappresentanza devono essere iscritti a Registro di commercio (art. 641 n. 8 e 9 CO). Nel caso concreto, diversamente da quanto appare dall'estratto del Registro di commercio 9 aprile 1998 concernente la sola succursale di __________ di __________ (doc. N), il primo giudice ha accertato che l'avv. __________ è iscritto a Registro di commercio delle sedi principali dell'attrice -__________ e __________ - con facoltà di firma collettiva a due. Sennonché, proprio questa limitazione (e il giudizio impugnato su questo punto è conforme alla giurisprudenza cantonale: per tutte I CCA 19.8.1996 in re A.B e llcc. / B. C. SA), avrebbe imposto che egli compisse ogni atto processuale con altro rappresentante iscritto a registro di commercio: ciò che pacificamente non è il caso dell'avv. __________. 7. L'appello s'incentra sulla qualifica di organo di fatto attribuita dal pretore all'avv. __________. Al proposito va precisato che tale ruolo costituisce l'eccezione alla regola dell'iscrizione a registro ed è pertanto riconosciuto da dottrina e giurisprudenza sulla base di presupposti sostanziali ben determinati. In particolare, come avverte il pretore, non basta per essere considerato organo di fatto che il preteso rappresentante sia considerato "all'interno della banca ... come un funzionario dirigente per tutto quanto attiene al contenzioso giudiziario" (sentenza, consid. 10). Tenuto conto dell'attività sociale di __________ -che non è nemmeno di consulenza o di protezione giuridica- non è provato, né affermato dalla stessa attrice che l'avv. __________, pur svolgendo una funzione di indubitabile responsabilità nel settore specifico, partecipi in maniera determinante alla formazione della volontà sociale, rispettivamente che sia chiamato a prendere decisioni di portata fondamentale per la gestione della società (Forstmoser / Maier-Hayoz / Nobel, op. cit., p. 176; DTF 107 II 353-354 e dottrina cit.). D'altra parte, la banca stessa non ha preteso di poter partecipare al processo, rappresentata unicamente dall'avv. __________, ossia riconoscendo in lui un organo di fatto: tant'è che la petizione non reca la sola firma di questi. Da tutto ciò si deve concludere che egli non può essere considerato organo di fatto di __________; stando così le cose, può restare irrisolta la questione di fondo, a sapere cioè se a un organo di fatto di una società anonima debba essere riconosciuta la rappresentanza processuale della stessa, oppure se -come afferma l'appellante- questa figura non appartenga piuttosto al capitolo della responsabilità per l'amministrazione, la gestione e la liquidazione della società anonima (art. 754 CO; cfr. anche Forstmoser P ., Die aktienrechtliche Verantwortlichkeit, Zurigo 1987, N. 657 segg.). 8. Dovendosi accogliere l'appello in seguito all'accertata carenza -rilevabile d'ufficio- di un presupposto processuale com'è la capacità di una parte e la legittimazione dei suoi rappresentanti (art. 97 n. 4 CPC), la riforma della sentenza impugnata comporta la declaratoria di nullità degli atti processuali compiuti irritualmente da __________, come prevede l'art. 142 cpv. 1 litt. a CPC, e in primis della petizione. Il giudizio sulle spese segue la soccombenza della banca resistente che anche in questa sede ha sostenuto la validità della sua rappresentanza processuale, così come messa in atto nel presente contenzioso. Per questi motivi, richiamati per le spese l'art. 148 CPC, la TG e la TOA pronuncia I. L'appello 17 giugno 1999 __________ è accolto . Di conseguenza la sentenza 26 maggio 1999 del Pretore del distretto di Riviera è così riformata: 1. La petizione 26 marzo 1998 __________ è nulla. 2. La tassa di fr. 500.- e le spese di fr. 50.-, da anticipare dalla parte convenuta, sono poste a carico dell'attrice. Essa verserà inoltre alla controparte l'importo di fr. 1'500.- a titolo di ripetibili. II. Le spese e la tassa di giustizia dell'appello, per complessivi fr. 400.-, anticipati dall'appellante, sono posti a carico di __________. Essa verserà a __________ l'importo di fr. 700.- a titolo di ripetibili della sede d'appello. III. Intimazione a: - __________ Comunicazione alla Pretura del distretto di Riviera Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello Il presidente Il segretario