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12.1999.124

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1999-08-17 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen (1 Absätze)

E. 20 maggio 1998 citata, in cui sono stati computati fr. 250.-- all’ora); che nemmeno l’indicazione da parte del Segretario assessore di un dispendio di tempo di sole 3 ore -neppure sufficienti alla redazione dell’allegato di risposta- può essere condivisa; dovendosi considerare che l’attività del resistente non si è limitata al solo allegato introduttivo e alla presenza all’udienza preliminare, ma ha necessariamente comportato il pregresso studio del merito della vertenza ed almeno un colloquio con il mandante; che sulla base degli atti il dispendio orario può pertanto essere quantificato in circa 8 ore; che l’onorario ad horam è perciò di fr. 1’760.--; che nella commisurazione dell’onorario ad valorem il convenuto critica l’applicazione della percentuale minima del 5% di cui all’art. 9 TOA, ritenendo che la problematica relativa all’applicazione dell’art. 85a LEF e la complessità della fattispecie giustificherebbero invece l’applicazione della percentuale media del 6,5%; che le argomentazioni del convenuto sono infondate, stante l’ampio potere di apprezzamento di cui dispone il giudice; che va in effetti considerato che il valore di causa di fr. 500’000.-- costituisce l’importo massimo al quale si applicano le percentuali comprese tra il 5% e l’8% di cui all’art. 9 TOA; che quindi con un valore di causa anche solo di un franco superiore l’onorario si sarebbe situato tra il 4% e il 7%; che in tal caso il 5% costituirebbe un onorario medio, compatibile con le particolarità della causa; che ciò conferma l’assunto per cui in presenza di valori massimi è opportuno applicare aliquote minime, o prossime al minimo; che va quindi confermato l’onorario ad valorem di fr. 25’000.-- ritenuto dal Segretario assessore; che l’applicazione dell’art. 11 TOA conduce su queste basi ad un importo per ripetibili di fr. 3’300.--; che le irrilevanti argomentazioni del ricorrente circa un presunto trattamento preferenziale che sarebbe stato riservato all’attore dalla Pretura di Mendrisio-Nord o dal Segretario assessore non trovano riscontro alcuno negli atti, e costituiscono pertanto solo l’espressione di riprovevole maldicenza da parte del convenuto; che la parte ed il suo patrocinatore sono formalmente diffidati dall’esprimere in futuro simili gratuite accuse; che l’appello è parzialmente accolto ai sensi dei considerandi che precedono; che le spese e le ripetibili di questa procedura seguono la preponderante soccombenza del resistente (art. 148 CPC); Per i quali motivi visti, per le spese, gli art. 148 e seg. CPC e la vigente TG dichiara e pronuncia I. L’appello 1° giugno 1999 __________ è parzialmente accolto e di conseguenza il dispositivo 2. del decreto 21 maggio 1999 del Segretario Assessore della pretura di Mendrisio-Nord viene così riformato: 2. Non si prelevano né spese né tasse di giustizia. L’attore rifonderà alla controparte fr. 3’300.-- per ripetibili. II. Le spese della procedura d’appello consistenti in fr. 180.- di tassa di giustizia e in fr. 20.- di spese (totale fr. 200.-), già anticipati dall’appellante, restano a suo carico per 1/3 e per 2/3 sono a carico dell’attore, che rifonderà a controparte fr. 100.-- par parte di ripetibili di appello. III. Intimazione a:      - __________ Comunicazione alla Pretura di Mendrisio-Nord. Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello Il presidente                                                           Il segretario

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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 17.08.1999 12.1999.124

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 12.99.00124 Lugano 17 agosto 1999 /fb In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Cocchi, presidente Chiesa e Zali segretario: Petrini sedente per giudicare nella causa appellabile in procedura accelerata OA.99.7 della Pretura di Mendrisio-Nord, promossa con petizione 20 gennaio 1999 da __________ rappr. dall'avv. __________                                        contro __________ rappr. dallo studio legale __________ con cui l’attore ha chiesto ex art. 85a LEF l’annullamento dell’esecuzione n. __________ dell’UEF di Mendrisio; Causa ritirata il 20 maggio 1999 dall’attore e stralciata dal ruolo dal Segretario assessore con decreto 21 maggio 1999, con cui ha attribuito al convenuto fr. 750.-- per ripetibili; Appellante il convenuto, che con gravame del 1° giugno 1999 chiede l’aumento dell’indennità ripetibile a fr. 4’120.--; Gravame al quale l’attore con osservazioni 16 luglio 1999 si oppone; Letti ed esaminati gli atti, Ritenuto in fatto che con la petizione fondata sull’art. 85a LEF l’attore ha chiesto l’annullamento dell’esecuzione n. __________ dell’UEF di Mendrisio di cui al PE del 29 ottobre 1996 per fr. 500’000.-- oltre interessi; che il convenuto si è opposto a tale domanda con risposta 1° febbraio 1999; che il 14 aprile 1999 ha avuto luogo l’udienza preliminare; che il 20 maggio 1999, prima del compimento di altri incombenti, il patrocinatore dell’attore, alla luce della recente sentenza DTF 125 III 149, ha dichiarato di ritirare l’azione, destinata all’insuccesso; che il 21 maggio 1999 il Segretario assessore ha stralciato la causa dai ruoli, gravando il procedente di fr. 750.-- di ripetibili, calcolate secondo la nota formula che media l’onorario ad valorem con quello ad horam; che contro tale indennità insorge l’appellante, postulandone l’aumento a fr. 4’120.--; che egli, adducendo un trattamento preferenziale da parte della Pretura nei confronti dell’attore, invoca l’applicazione di una tariffa oraria di fr. 220.-- e con un dispendio di tempo di 10 ore; che l’attore nelle proprie osservazioni del 16 luglio 1999 si oppone al gravame; Considerato in diritto che a questo stadio della causa è del tutto pacifica la soccombenza dell’attore quo all’azione da lui incoata, e conseguentemente il suo obbligo alla corresponsione di adeguate ripetibili (art. 77 cpv. 2 e 3 CPC; II CCA 20 maggio 1998 in re S. e llcc/W., 10 novembre 1997 in re A. SA in fallimento/S. SA); che il motivo di opportunità che spinge la parte procedente al ritiro dell’azione è infatti ininfluente ai fini della determinazione della sua soccombenza, che va stabilita sulla sola base del prefato art. 77 CPC (II CCA 27 agosto 1998 in re S. SA/D.); che a giusta ragione, stante la prematura cessazione della lite a seguito della desistenza dell’attore, il Segretario assessore, in applicazione dell’art. 11 TOA, si è avvalso nel computo delle ripetibili della nota formula con cui l’onorario ad valorem viene mediato con quello ad horam (II CCA 9 luglio 1998 in re G./N. SA, 20 maggio 1998 citata); che il Segretario assessore ha in concreto accordato un onorario orario di soli fr. 150.--; che tale importo viene giustamente criticato dal ricorrente, non essendo più il minimo della TOA consono alle odierne circostanze; che può invece essere accolta la proposta dell’appellante di un onorario di fr. 220.-- all’ora, importo sostanzialmente in linea con la recente giurisprudenza di questa Camera in materia di ripetibili (II CCA 9 luglio 1998 citata, 20 maggio 1998 citata, in cui sono stati computati fr. 250.-- all’ora); che nemmeno l’indicazione da parte del Segretario assessore di un dispendio di tempo di sole 3 ore -neppure sufficienti alla redazione dell’allegato di risposta- può essere condivisa; dovendosi considerare che l’attività del resistente non si è limitata al solo allegato introduttivo e alla presenza all’udienza preliminare, ma ha necessariamente comportato il pregresso studio del merito della vertenza ed almeno un colloquio con il mandante; che sulla base degli atti il dispendio orario può pertanto essere quantificato in circa 8 ore; che l’onorario ad horam è perciò di fr. 1’760.--; che nella commisurazione dell’onorario ad valorem il convenuto critica l’applicazione della percentuale minima del 5% di cui all’art. 9 TOA, ritenendo che la problematica relativa all’applicazione dell’art. 85a LEF e la complessità della fattispecie giustificherebbero invece l’applicazione della percentuale media del 6,5%; che le argomentazioni del convenuto sono infondate, stante l’ampio potere di apprezzamento di cui dispone il giudice; che va in effetti considerato che il valore di causa di fr. 500’000.-- costituisce l’importo massimo al quale si applicano le percentuali comprese tra il 5% e l’8% di cui all’art. 9 TOA; che quindi con un valore di causa anche solo di un franco superiore l’onorario si sarebbe situato tra il 4% e il 7%; che in tal caso il 5% costituirebbe un onorario medio, compatibile con le particolarità della causa; che ciò conferma l’assunto per cui in presenza di valori massimi è opportuno applicare aliquote minime, o prossime al minimo; che va quindi confermato l’onorario ad valorem di fr. 25’000.-- ritenuto dal Segretario assessore; che l’applicazione dell’art. 11 TOA conduce su queste basi ad un importo per ripetibili di fr. 3’300.--; che le irrilevanti argomentazioni del ricorrente circa un presunto trattamento preferenziale che sarebbe stato riservato all’attore dalla Pretura di Mendrisio-Nord o dal Segretario assessore non trovano riscontro alcuno negli atti, e costituiscono pertanto solo l’espressione di riprovevole maldicenza da parte del convenuto; che la parte ed il suo patrocinatore sono formalmente diffidati dall’esprimere in futuro simili gratuite accuse; che l’appello è parzialmente accolto ai sensi dei considerandi che precedono; che le spese e le ripetibili di questa procedura seguono la preponderante soccombenza del resistente (art. 148 CPC); Per i quali motivi visti, per le spese, gli art. 148 e seg. CPC e la vigente TG dichiara e pronuncia I. L’appello 1° giugno 1999 __________ è parzialmente accolto e di conseguenza il dispositivo 2. del decreto 21 maggio 1999 del Segretario Assessore della pretura di Mendrisio-Nord viene così riformato: 2. Non si prelevano né spese né tasse di giustizia. L’attore rifonderà alla controparte fr. 3’300.-- per ripetibili. II. Le spese della procedura d’appello consistenti in fr. 180.- di tassa di giustizia e in fr. 20.- di spese (totale fr. 200.-), già anticipati dall’appellante, restano a suo carico per 1/3 e per 2/3 sono a carico dell’attore, che rifonderà a controparte fr. 100.-- par parte di ripetibili di appello. III. Intimazione a:      - __________ Comunicazione alla Pretura di Mendrisio-Nord. Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello Il presidente                                                           Il segretario