Sentenza o decisione senza scheda
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Nell’azione di disconoscimento del debito l’onere della prova circa l’esistenza della pretesa posta in esecuzione incombe di regola al creditore che vi viene convenuto e non all’attore (IICCA
E. 4 dicembre 1997 in re M./P., 16 dicembre 1997 in re H./G. AG; Amonn, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrecht, 5. ed., p. 147). Se però, come nella fattispecie, il debitore si limita a sollevare l’eccezione di compensazione con una contropretesa a lui spettante, si deve ritenere l’implicita ammissione della pretesa attorea, la cui prova è perciò da ritenere così fornita dal creditore (IICCA 22 settembre 1997 in re T./W., 16 dicembre 1997 in re H./G. AG, 4 febbraio 1999 in re R./B. SA e lc.), mentre il debitore è per sua parte tenuto a fornire la prova concreta dell’esistenza e dell’ammontare della pretesa compensatoria (IICCA
E. 7 agosto 1995 in re C./A., 14 marzo 1997 in re P./T. SA).
2.1
È manifestamente a torto che l'attrice afferma che nell'occasione
essa non era tenuta a comprovare il danno, visto come la controparte, non
avendolo contestato puntualmente in sede di risposta, lo avrebbe implicitamente
ammesso.
Se il
convenuto con la risposta (p. 10 ad 14) si è limitato ad obiettare che "in
realtà, l'attrice non è e non sarà in grado di comprovare l'esistenza di tutte
le condizioni legali necessarie per la condanna del convenuto al contestato
risarcimento" aggiungendo in seguito che il contenuto del doc. W era interamente
contestato, ciò è dovuto al fatto che l'attrice a sua volta con la petizione
(ad 14 p. 6) era stata estremamente succinta nella sua presa di posizione,
laddove si era limitata ad indicare che "il danno minimo subito
dall'attrice ammonta a fr. 110'591.50, comprensivo delle poste menzionate nel
doc. W, che documenta i costi sopportati … per correggere e riparare le
inefficienze e i difetti riscontrati". Ora, a parte il fatto che con la
duplica (ad 14 p. 10 e 11) il convenuto ha comunque provveduto a contestare nel
dettaglio tutte le pretese poste in compensazione dall'attrice (validamente:
cfr.
Cocchi/Trezzini
, CPC, N. 1 ad art. 176;
IICCA
27 giugno 1996
in re M./M. SA) con il che la censura d'appello va respinta già per questo
motivo, non può essere sottaciuto che a sua volta già la contestazione operata
con la risposta era tutto sommato consona alla particolare
"litiscontestatio" esposta in petizione.
Anzi, ci
si potrebbe addirittura chiedere se l'attrice -patrocinata da un avvocato
professionista- formulando in quei termini la propria pretesa compensatoria,
senza cioè indicare nell'allegato petizionale quali fossero le singole
posizioni di danno su cui fondava il suo diritto e limitandosi invece a far
riferimento a quanto specificato nel doc. W, abbia validamente adempiuto al suo
obbligo di allegazione e non abbia piuttosto violato il disposto di cui
all'art. 165 lett. d CPC (
IICCA
21 gennaio 1999 in re T./W.). Tale
quesito può tuttavia rimanere indeciso, atteso che la petizione e con ciò
l'appello devono già essere respinti per altri motivi.
2.2
Nel caso che ci occupa, l'esame degli atti permette in effetti di
affermare che l'attrice non ha fornito la prova certa né riguardo all'ammontare
del pregiudizio subito, né in merito all'esistenza di un nesso di causalità
adeguata tra l'agire del convenuto e l'insorgere di tale danno.
Come
detto, il danno era stato quantificato dall'attrice in complessivi fr.
110'591.50 (fr. 30'000.- per supplementi programmazione prima versione
statistiche, fr. 10'610.- per fatture __________ per interventi sulle
statistiche fino al 31.7.1994, fr. 20'000.- per supplemento per nuova
realizzazione delle statistiche, fr. 26'881.- per differenza fatturazione
__________ per raffronto al budget, fr. 1'912.50 per fattura __________ - errore
__________, fr. 21'188.- per altre prestazioni __________ dal 1.5 al
31.7.1994), il tutto sulla base di un memorandum (doc. W), allestito da
__________, consulente esterno scelto a suo tempo dall'attrice per affiancare
il convenuto nei lavori di sostituzione del sistema informatico.
In realtà
quel documento -pur essendo stato confermato in sede testimoniale dal suo
estensore- altro non è che una perizia di parte, la cui efficacia probatoria
non è maggiore ad una semplice allegazione di parte (
Cocchi/Trezzini
,
op. cit., N. 11,14 e 15 ad art. 90;
IICCA
3 maggio 1994 in re B.
SA/T.SA): tale è infatti la natura giuridica dello scritto in questione, che il
consulente esterno era stato richiesto di allestire all'attenzione del legale
dell'attrice, con copia per conoscenza al direttore e all'ufficio di revisione
di quest'ultima, oltretutto in epoca decisamente sospetta, e meglio il 22
agosto 1994, ovvero immediatamente dopo la ricezione da parte dell'attrice, il
16 agosto, di una lettera con cui il convenuto aveva sollecitato la
corresponsione del salario di luglio (doc. X); il tutto allo scopo di
consentire al medesimo legale di giustificare alla controparte, con lettera 5
settembre (doc. Y), quella trattenuta. Ad ulteriormente ridurre la -già nulla-
forza probatoria di quel documento vi è inoltre da una parte la circostanza che
l'estensore dello stesso non disponeva della necessaria indipendenza nei
confronti dell'attrice, che in effetti costituiva una delle sue più importanti
ed affezionate clienti (teste __________
p.
3), e dall'altra la circostanza che egli stesso, se non fosse risultata una
responsabilità del convenuto per gli inconvenienti riscontrati, avrebbe a sua
volta potuto essere reso responsabile dall'attrice per presunte carenze nella
sua attività a fianco del convenuto rispettivamente avrebbe rischiato di non
vedersi riconoscere alcune delle spese supplementari, pure comprese nel doc. W,
da lui fatturate a nome della __________
-di
cui egli era l'amministratore unico (doc. 1)- in particolare quelle emesse dopo
che il convenuto aveva rassegnato, il 27 maggio (doc. Q), le sue dimissioni (ma
anche quelle precedenti, cfr. interrogatorio formale __________, risposta 36
e).
L'ammontare
del danno, così come risulta dal doc. W, non è neppure stato confermato da
nessun altro atto istruttorio: il teste __________, cui è stato ostenso il doc.
W, ha in effetti dichiarato di non aver potuto verificare in dettaglio i costi
e le fatture rilevate in quel documento, di modo che la sua successiva
affermazione secondo cui egli avrebbe nondimeno viste registrate in contabilità
alcune di quelle fatture -ritenendo perciò corretto il conteggio- rimane in
definitiva senza conseguenze pratiche; in tali circostanze, non essendo egli
stato in grado di precisare di quali fatture si trattasse, non è in effetti
possibile stabilire, nemmeno in via equitativa, in quale misura il credito
posto in compensazione costituisse effettivamente un danno. Per il resto, non
avendo l'attrice provveduto a versare agli atti nemmeno una delle fatture
indicate in quel documento, né a richiamarle dai terzi, né essendosi curata di
produrre la sua contabilità ove le stesse avrebbero dovuto essere registrate,
omettendo inoltre di chiedere l'erezione di una perizia giudiziaria sulla
particolare tematica, se ne deve gioco forza concludere che l'ammontare del
danno non è stato sufficientemente provato.
2.3
Analoghe considerazioni valgono per quanto riguarda il nesso
causale. Nulla agli atti, se non il doc. W e la testimonianza __________
-della cui rilevanza probatoria già si è
detto- consente infatti di accertare se ed eventualmente in quale misura le
spese poste in compensazione fossero ascrivibili ad un comportamento o ad
omissioni anticontrattuali del convenuto e non piuttosto ad interventi che
avrebbero dovuto essere a carico dell'attrice (in quanto ulteriori
personalizzazioni, adattamenti, migliorie o quant'altro) o imputabili alla
ditta che aveva allestito i programmi oppure ancora al consulente esterno.
3.
Ne discende, per i motivi che precedono, la reiezione del
gravame, senza che sia necessario passare in rassegna gli ulteriori argomenti
sollevati con l'appello.
La tassa
di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I.
L’appello 28 maggio 1999 __________
è respinto.
II.
Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 780.-
b) spese fr.
20.-
Totale fr.
800.-
da
anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere
alla parte appellata fr. 1'200.- per ripetibili.
III.
Intimazione a: - __________
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 2
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 30.11.1999 12.1999.117
Sentenza o decisione senza scheda
Incarto n. 12.1999.00117 Lugano 30 novembre 1999 /fb In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Cocchi, presidente Chiesa e Zali segretario: Petrini sedente per statuire nella causa -inc. no. OA.95.01128 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 2- promossa con petizione 14 giugno 1995 da __________ rappr. dall'avv. __________ contro __________ rappr. dallo studio legale __________ con cui l’attrice ha chiesto il disconoscimento di un debito di fr. 29'466.90 oltre interessi di cui all'esecuzione n. __________dell'UE di Lugano, domanda avversata dal convenuto, e che il Pretore, con sentenza 10 maggio 1999 ha integralmente respinto; appellante l’attrice, con atto di appello 28 maggio 1999, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione, con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi; mentre il convenuto con osservazioni 6 luglio 1999 ha postulato la reiezione del gravame, protestando spese e ripetibili; letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti, ritenuto in fatto A. __________ è stato alle dipendenze della __________ (in seguito semplicemente: __________) in qualità di caposervizio del settore finanziario, amministrativo e informatico dal 15 aprile 1993 al 31 agosto 1994, data per la quale ha rassegnato le sue dimissioni. Nel periodo in questione egli si è tra l'altro occupato del rinnovo delle strutture informatiche della ditta, operazione che si è rivelata più laboriosa del previsto e che ha provocato, in una prima fase, vari inconvenienti contabili, amministrativi e gestionali. B. Preso atto che il salario degli ultimi due mesi e la quota parte della tredicesima non gli erano stati corrisposti, il lavoratore ha escusso la datrice di lavoro con il PE n. __________dell'UE di Lugano per la somma di fr. 33'187.- oltre accessori. La precettata avendo interposto opposizione, egli ne ha chiesto il rigetto in via provvisoria, ottenendolo limitatamente a fr. 29'466.90 più interessi. C. Con la petizione in rassegna __________ ha chiesto il disconoscimento di quel debito. Essa ritiene in sostanza che gli inconvenienti di cui si è detto fossero in realtà imputabili al convenuto, il quale avrebbe gestito l'operazione senza la necessaria cura e diligenza: l'attrice ha dunque posto in compensazione il danno da lei subito nell'occasione, che ammontava ad almeno fr. 110'591.50, somma spesa per ovviare alle inefficienze ed ai difetti a suo tempo riscontrati (doc. W). Il convenuto si è opposto alla petizione, contestando sia la sua responsabilità per i problemi che si sono verificati sia le singole posizioni di danno. D. Il Pretore, con il giudizio qui impugnato, ha respinto la petizione. Il giudice di prime cure ha premesso che la pretesa attorea non avrebbe in ogni caso potuto essere accolta integralmente già per il fatto che non era stato provato che il convenuto avesse agito intenzionalmente (art. 323b cpv. 2 CO). Ad ogni buon conto la petizione andava senz'altro respinta in quanto l'attrice non aveva minimamente provato l'ammontare del danno da lei subito, il doc. W nelle particolari circostanze non essendo sufficiente allo scopo; in via abbondanziale, quand'anche si volessero ammettere delle inadempienze a carico del convenuto, neppure il requisito della colpa era realizzato, l'attrice dovendo da un lato sapere che egli non era uno specialista in informatica e il lavoratore essendo dall'altro sottoposto a un'importante pressione di tempo. E. Con l'appello l'attrice chiede la riforma del giudizio pretorile nel senso di accogliere integralmente la petizione. A suo giudizio, l'art. 323b cpv. 2 CO non era applicabile nella fattispecie, essendo incontestato che la compensazione non comprometteva il minimo vitale del convenuto. Nel merito, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, i requisiti del danno -quest'ultimo per altro nemmeno contestato dalla controparte- e della colpa erano in concreto perfettamente adempiuti, il che le consentiva di porre validamente in compensazione l'importo di fr. 110'591.50. F. Delle osservazioni con cui il convenuto postula la reiezione del gravame si dirà, se necessario, nei successivi considerandi. considerando in diritto 1. Nell’azione di disconoscimento del debito l’onere della prova circa l’esistenza della pretesa posta in esecuzione incombe di regola al creditore che vi viene convenuto e non all’attore (IICCA 4 dicembre 1997 in re M./P., 16 dicembre 1997 in re H./G. AG; Amonn, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrecht, 5. ed., p. 147). Se però, come nella fattispecie, il debitore si limita a sollevare l’eccezione di compensazione con una contropretesa a lui spettante, si deve ritenere l’implicita ammissione della pretesa attorea, la cui prova è perciò da ritenere così fornita dal creditore (IICCA 22 settembre 1997 in re T./W., 16 dicembre 1997 in re H./G. AG, 4 febbraio 1999 in re R./B. SA e lc.), mentre il debitore è per sua parte tenuto a fornire la prova concreta dell’esistenza e dell’ammontare della pretesa compensatoria (IICCA 7 marzo 1994 in re C. & Co/S., 27 maggio 1994 in re M./F., 24 febbraio 1995 in re B. SA/I., 25 gennaio 1996 in re M./F., 8 maggio 1996 in re A. AG/S. SA, 22 settembre 1997 in re C. SA/W., 10 novembre 1997 in re G./S., 12 novembre 1997 in re V./P. & Co, 31 marzo 1998 in re F./S. SA, 11 settembre 1998 in re V. S.p.A./D.F.). Nel caso concreto l'attrice, pur essendosi dilungata a rimproverare al convenuto tutta una serie di violazioni contrattuali, si è invero limitata a chiedere ai sensi dell'art. 321e CO il risarcimento per il presunto danno da lei subito per aver dovuto correggere rispettivamente riparare le inefficienze e i difetti riscontrati nei nuovi programmi installati, il tutto come meglio risulta dal doc. W, così che in definitiva solo quest'ultimo aspetto può essere oggetto di disamina. 2. Giusta l’art. 321e CO il lavoratore è responsabile del danno che cagiona intenzionalmente o per negligenza al datore di lavoro (cpv. 1); la misura della diligenza dovuta dal lavoratore si determina secondo la natura del singolo rapporto di lavoro, avuto riguardo al rischio professionale, al grado dell’istruzione o alle cognizioni tecniche che il lavoro richiede, nonché alle capacità e attitudini del lavoratore, quali il datore di lavoro conosceva o avrebbe dovuto conoscere (cpv. 2). La responsabilità del lavoratore è subordinata a quattro condizioni e meglio: il danno, una violazione contrattuale, una relazione di causalità e la colpa del lavoratore (Streiff/Von Kaenel, Arbeitsvertrag, 1992, n. 4 ad art. 321e CO; IICCA 31 maggio 1994 in re L. SA/O., 19 ottobre 1994 in re G./S. SA, 7 agosto 1995 in re C./A., 14 marzo 1997 in re P./T. SA). 2.1 È manifestamente a torto che l'attrice afferma che nell'occasione essa non era tenuta a comprovare il danno, visto come la controparte, non avendolo contestato puntualmente in sede di risposta, lo avrebbe implicitamente ammesso. Se il convenuto con la risposta (p. 10 ad 14) si è limitato ad obiettare che "in realtà, l'attrice non è e non sarà in grado di comprovare l'esistenza di tutte le condizioni legali necessarie per la condanna del convenuto al contestato risarcimento" aggiungendo in seguito che il contenuto del doc. W era interamente contestato, ciò è dovuto al fatto che l'attrice a sua volta con la petizione (ad 14 p. 6) era stata estremamente succinta nella sua presa di posizione, laddove si era limitata ad indicare che "il danno minimo subito dall'attrice ammonta a fr. 110'591.50, comprensivo delle poste menzionate nel doc. W, che documenta i costi sopportati … per correggere e riparare le inefficienze e i difetti riscontrati". Ora, a parte il fatto che con la duplica (ad 14 p. 10 e 11) il convenuto ha comunque provveduto a contestare nel dettaglio tutte le pretese poste in compensazione dall'attrice (validamente: cfr. Cocchi/Trezzini, CPC, N. 1 ad art. 176; IICCA 27 giugno 1996 in re M./M. SA) con il che la censura d'appello va respinta già per questo motivo, non può essere sottaciuto che a sua volta già la contestazione operata con la risposta era tutto sommato consona alla particolare "litiscontestatio" esposta in petizione. Anzi, ci si potrebbe addirittura chiedere se l'attrice -patrocinata da un avvocato professionista- formulando in quei termini la propria pretesa compensatoria, senza cioè indicare nell'allegato petizionale quali fossero le singole posizioni di danno su cui fondava il suo diritto e limitandosi invece a far riferimento a quanto specificato nel doc. W, abbia validamente adempiuto al suo obbligo di allegazione e non abbia piuttosto violato il disposto di cui all'art. 165 lett. d CPC (IICCA 21 gennaio 1999 in re T./W.). Tale quesito può tuttavia rimanere indeciso, atteso che la petizione e con ciò l'appello devono già essere respinti per altri motivi. 2.2 Nel caso che ci occupa, l'esame degli atti permette in effetti di affermare che l'attrice non ha fornito la prova certa né riguardo all'ammontare del pregiudizio subito, né in merito all'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra l'agire del convenuto e l'insorgere di tale danno. Come detto, il danno era stato quantificato dall'attrice in complessivi fr. 110'591.50 (fr. 30'000.- per supplementi programmazione prima versione statistiche, fr. 10'610.- per fatture __________ per interventi sulle statistiche fino al 31.7.1994, fr. 20'000.- per supplemento per nuova realizzazione delle statistiche, fr. 26'881.- per differenza fatturazione __________ per raffronto al budget, fr. 1'912.50 per fattura __________ - errore __________, fr. 21'188.- per altre prestazioni __________ dal 1.5 al 31.7.1994), il tutto sulla base di un memorandum (doc. W), allestito da __________, consulente esterno scelto a suo tempo dall'attrice per affiancare il convenuto nei lavori di sostituzione del sistema informatico. In realtà quel documento -pur essendo stato confermato in sede testimoniale dal suo estensore- altro non è che una perizia di parte, la cui efficacia probatoria non è maggiore ad una semplice allegazione di parte (Cocchi/Trezzini, op. cit., N. 11,14 e 15 ad art. 90; IICCA 3 maggio 1994 in re B. SA/T.SA): tale è infatti la natura giuridica dello scritto in questione, che il consulente esterno era stato richiesto di allestire all'attenzione del legale dell'attrice, con copia per conoscenza al direttore e all'ufficio di revisione di quest'ultima, oltretutto in epoca decisamente sospetta, e meglio il 22 agosto 1994, ovvero immediatamente dopo la ricezione da parte dell'attrice, il 16 agosto, di una lettera con cui il convenuto aveva sollecitato la corresponsione del salario di luglio (doc. X); il tutto allo scopo di consentire al medesimo legale di giustificare alla controparte, con lettera 5 settembre (doc. Y), quella trattenuta. Ad ulteriormente ridurre la -già nulla- forza probatoria di quel documento vi è inoltre da una parte la circostanza che l'estensore dello stesso non disponeva della necessaria indipendenza nei confronti dell'attrice, che in effetti costituiva una delle sue più importanti ed affezionate clienti (teste __________ p. 3), e dall'altra la circostanza che egli stesso, se non fosse risultata una responsabilità del convenuto per gli inconvenienti riscontrati, avrebbe a sua volta potuto essere reso responsabile dall'attrice per presunte carenze nella sua attività a fianco del convenuto rispettivamente avrebbe rischiato di non vedersi riconoscere alcune delle spese supplementari, pure comprese nel doc. W, da lui fatturate a nome della __________ -di cui egli era l'amministratore unico (doc. 1)- in particolare quelle emesse dopo che il convenuto aveva rassegnato, il 27 maggio (doc. Q), le sue dimissioni (ma anche quelle precedenti, cfr. interrogatorio formale __________, risposta 36 e). L'ammontare del danno, così come risulta dal doc. W, non è neppure stato confermato da nessun altro atto istruttorio: il teste __________, cui è stato ostenso il doc. W, ha in effetti dichiarato di non aver potuto verificare in dettaglio i costi e le fatture rilevate in quel documento, di modo che la sua successiva affermazione secondo cui egli avrebbe nondimeno viste registrate in contabilità alcune di quelle fatture -ritenendo perciò corretto il conteggio- rimane in definitiva senza conseguenze pratiche; in tali circostanze, non essendo egli stato in grado di precisare di quali fatture si trattasse, non è in effetti possibile stabilire, nemmeno in via equitativa, in quale misura il credito posto in compensazione costituisse effettivamente un danno. Per il resto, non avendo l'attrice provveduto a versare agli atti nemmeno una delle fatture indicate in quel documento, né a richiamarle dai terzi, né essendosi curata di produrre la sua contabilità ove le stesse avrebbero dovuto essere registrate, omettendo inoltre di chiedere l'erezione di una perizia giudiziaria sulla particolare tematica, se ne deve gioco forza concludere che l'ammontare del danno non è stato sufficientemente provato. 2.3 Analoghe considerazioni valgono per quanto riguarda il nesso causale. Nulla agli atti, se non il doc. W e la testimonianza __________ -della cui rilevanza probatoria già si è detto- consente infatti di accertare se ed eventualmente in quale misura le spese poste in compensazione fossero ascrivibili ad un comportamento o ad omissioni anticontrattuali del convenuto e non piuttosto ad interventi che avrebbero dovuto essere a carico dell'attrice (in quanto ulteriori personalizzazioni, adattamenti, migliorie o quant'altro) o imputabili alla ditta che aveva allestito i programmi oppure ancora al consulente esterno. 3. Ne discende, per i motivi che precedono, la reiezione del gravame, senza che sia necessario passare in rassegna gli ulteriori argomenti sollevati con l'appello. La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC). Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG dichiara e pronuncia I. L’appello 28 maggio 1999 __________ è respinto. II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 780.-
b) spese fr. 20.- Totale fr. 800.- da anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere alla parte appellata fr. 1'200.- per ripetibili. III. Intimazione a: - __________ Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 2 Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello Il presidente Il segretario