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12.1999.101

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1999-07-21 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 Con decisione incidentale 2 luglio 1998 il Pretore ha respinto l'eccezione di irricevibilità dell'azione formulata dal Comune convenuto. In quell'occasione egli ha correttamente considerato prematura l'introduzione della causa, dal momento che l'istante aveva tempestivamente sollevato opposizione al precetto esecutivo: in tal modo veniva a mancare il presupposto dell'esistenza di un precetto divenuto esecutivo (DTF 125 III 149). Sennonché, quel medesimo presupposto sarebbe stato dato verosimilmente entro breve tempo poiché l'istanza di rigetto dell'opposizione promossa dal Comune era stata accolta in data 3 giugno 1998 e la prossima decisione dell'autorità d'appello ne avrebbe verosimilmente sancito la crescita in giudicato. Per evitare all'attore di dover riproporre la stessa causa, ossia in virtù del principio dell'economia processuale, il Pretore ha sospeso la trattazione della vertenza fino alla conclusione della procedura sommaria di rigetto dell'opposizione. Orbene, procedendo in virtù dell'art. 87 CPC all'applicazione d'ufficio del diritto federale, v'è invero da chiedersi se tale decisione possa essere condivisa. Nel caso di specie essa almeno non sembra aver compromesso gli interessi di nessuna delle parti, tant'è che -come già detto- la pronuncia 2 luglio 1998 è rimasta inimpugnata; e anche in questa sede le parti si limitano a dibattere sul merito della lite.

E. 2 Punto di questione è perciò unicamente la questione a sapere se la sospensione dei pagamenti attuata dall’attore a partire dal luglio del 1997 abbia o meno comportato la decadenza dell’accordo di dilazione.

E. 2.1 L’attore sostiene la tesi secondo cui la sospensione dei pagamenti sarebbe stata concordata con l’Autorità cantonale (appello, pag. 5), e meglio con l’Ufficio esazione, con effetto vincolante anche per il Comune, visto che l’accordo venuto in essere tra le parti qui in causa (doc. C) avrebbe fatto riferimento a quello pattuito dall’attore con detta autorità cantonale, e questo anche in caso di modifica di tali accordi. Il procedente non ha però comprovato l’esistenza dell’asserito accordo con l’Ufficio esazione sulla sospensione di pagamenti: il capo dell’Ufficio esazione signor __________ non lo menziona, e non sa pertanto spiegare la ragione della sospensione del pagamenti da parte dell’attore (“Non so per quale motivo l’attore in seguito non abbia più mantenuto l’accordo con il Cantone. Faccio l’ipotesi che ciò sia avvenuto a seguito di divergenze sorte con il Comune di __________ il quale pretendeva dall’attore il pagamento di una somma mensile superiore a quella precedentemente pattuita con il Cantone ...  E’ verosimile che l’interruzione dei pagamenti sia da mettere in relazione con il contenuto dello scritto 14 luglio 1997 doc. D”). Mancando la prova dell’esistenza del preteso accordo, non vi è motivo di risolvere il quesito a sapere se esso sarebbe stato vincolante anche per il Comune convenuto.

E. 2.2 Un ulteriore argomento dell’attore a sostegno della legittimità della sospensione dei pagamenti è quello legato alle incertezze venutesi a creare in relazione alla corresponsione della sua rendita AI, ma l’argomentazione è a prima vista manifestamente contraddittoria e irrilevante se si pensa che lo stesso attore, sia pure con riferimento alla questione della donazione immobiliare in favore della moglie, ha esplicitamente sostenuto che gli accordi “furono conclusi senza alcun riferimento alla situazione patrimoniale dell’appellante” (appello, punto 2, pag. 3), ossia “indipendentemente dalla situazione finanziaria dell’appellante” (punto 5, pag. 6). Se ciò deve valere per ritenere irrilevante l’avvenuta donazione immobiliare effettuata dall’attore, è pacifico che a questo punto è irrilevante anche la paventata -ma comunque per quanto risulta mai verificatasi- soppressione o riduzione della rendita sua AI.

E. 2.3 L’attore, senza spiegare come avrebbe fatto a conoscere a quel momento i termini della lettera 8 luglio 1997 del Comune (doc. D) senza avere ritirato la raccomandata, afferma infine che la sospensione dei pagamenti costituirebbe “l’inevitabile presa di posizione che il debitore dovette adottare a motivo dell’atteggiamento anticontrattuale del Comune” (appello, pag. 5). Si tratta anche in questo caso di un’argomentazione infondata: l’asserita incongruenza del comportamento del convenuto comportava infatti la pacifica sussistenza dell’accordo esistente nei termini precedenti, ai quali l’attore avrebbe perciò dovuto continuare ad attenersi, senza dovere per questo temere un’accusa di inadempienza alle nuove condizioni che il Comune ha unilateralmente tentato di porre. Sospendendo i pagamenti, non importa se in risposta allo scritto 8 luglio 1997 del Comune oppure no, egli si è invece messo dalla parte del torto, ed ha per primo disatteso gli accordi esistenti, il che, come rettamente stabilito dal Pretore, comporta la decadenza della dilazione.

E. 3 Ne consegue, ai sensi dei considerandi, la reiezione del gravame, infondato in ogni suo punto. Tassa di giustizia, spese e ripetibili, seguono la soccombenza (art. 148 CPC). Per i quali motivi, visti gli art. 85a LEF, 148 CPC e la TG dichiara e pronuncia I. L’appello 17 maggio 1999 __________ è respinto. II. Le spese della procedura di appello, consistenti in: a) tassa di giustizia                                  fr. 480.-- b) spese                                                    fr.   20.-- Totale                                                         fr. 500.-- già anticipati dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere a controparte fr. 800.-- per ripetibili di appello. III. Intimazione:    - __________ Comunicazione alla Pretura del distretto di Bellinzona. Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello Il presidente                                                           Il segretario

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 21.07.1999 12.1999.101

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 12.99.00101 Lugano 21 luglio 1999 /fb In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Cocchi, presidente, Chiesa e Zali segretario: Petrini sedente per giudicare nella causa in procedura accelerata ex art. 85a LEF inc. DI.98.79 della Pretura del distretto di Bellinzona, promossa con petizione 5 febbraio 1998 da __________                                                          patr. dall'avv. __________ contro __________ patr. dall'avv. __________ con cui l’attore ha chiesto l’accertamento dell’esistenza di dilazioni di pagamento delle imposte comunali degli anni 1990, 1991 e 1992, debito estinguibile mediante il pagamento di fr. 750.-- mensili e il conseguente annullamento dell’esecuzione n. __________ dell’UE di Bellinzona, contro di lui promossa dal convenuto; Domande respinte dal Pretore con sentenza 5 maggio 1999; Appellante l’attore, che con atto di appello del 17 maggio 1999 con richiesta di effetto sospensivo chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di ammettere l’azione; Appello cui il convenuto si oppone con osservazioni 15 giugno 1999; Richiamato il decreto 19 maggio 1999 del Presidente di questa Camera che ha accordato effetto sospensivo al gravame; Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti, Ritenuto in fatto A. Con la petizione -fondata sull'art. 85a cpv. 1 LEF- l’attore chiede l’accertamento dell’esistenza di una dilazione quo all’importo di cui all’esecuzione n. __________ dell’UE di Bellinzona per fr. 27’844.15 oltre interessi, spiccata nei suoi confronti dal convenuto per l’incasso delle imposte comunali degli anni 1990, 1991 e 1992, e il conseguente annullamento dell’esecuzione. Egli sostiene che l’11 ottobre 1995 il convenuto gli avrebbe accordato una dilazione per il pagamento delle imposte arretrate nella misura di fr. 750.-- mensili a condizione che egli versasse un importo di fr. 5’000.--, accordo ribadito nel dicembre del 1996, occasione in cui l’attore avrebbe pagato altri fr. 5’000.--. Nell’aprile 1997 il convenuto avrebbe manifestato l’intenzione di recedere dall’accordo per il motivo che l’attore ha ceduto alla moglie la proprietà dell’abitazione coniugale, mentre nel luglio 1997, nelle more della verifica della sua situazione nei confronti dell’AVS/AI, egli di comune intesa con il responsabile dell’Ufficio esazione avrebbe sospeso i pagamenti, precisando tuttavia che essi sarebbero ripresi, con un versamento unico dell’arretrato accumulato, non appena conosciuta la decisione definitiva. Avviando la procedura esecutiva in data 3 dicembre 1997, il convenuto sarebbe in sostanza venuto meno ai termini della dilazione concessa, ragione per cui si giustificherebbe l’annullamento dell’esecuzione. B. Il convenuto ha preliminarmente eccepito l’irricevibilità della petizione per il motivo che l’esecuzione sarebbe stata arrestata dall’opposizione interposta dall’attore al precetto esecutivo notificatogli. Nel merito il resistente ha eccepito l’inadempienza dell’attore ai termini dell’accordo raggiunto, segnatamente sospendendo il pagamento di fr. 750.-- mensili, il che ne avrebbe comportato il decadimento e renderebbe più che legittima la procedura esecutiva conseguentemente avviata. C. Con decreto 2 luglio 1998, rimasto inimpugnato, il Pretore ha respinto l’eccezione di irricevibilità della petizione. Con la sentenza qui in esame il Pretore ha invece stabilito che la dilazione accordata dal convenuto all’attore il 26 novembre 1996 (doc. C) sarebbe decaduta il 14 luglio 1997 per unilaterale decisione dell’attore, comunicata con lo scritto doc. D, ed ha pertanto respinto la petizione. D. Con l’appello l’attore postula la riforma del querelato giudizio chiedendo che sia ammessa la petizione. Contrariamente a quanto ritenuto dal Pretore, egli avrebbe dichiarato la sospensione dei pagamenti conoscendo -ed anzi proprio in risposta ad essa- l’illegittima presa di posizione 8 luglio 1997 del convenuto, che contravvenendo ai termini della dilazione aveva unilateralmente avanzato nuove pretese. La decisione sarebbe inoltre stata causata dalla situazione personale dell’attore in relazione ai problemi sorti con la sua rendita AI, e sarebbe stata approvata dall’autorità cantonale con decisione vincolante anche per il comune convenuto. E. Delle osservazioni all’appello 15 giugno 1999 del resistente, che ne chiede la reiezione protestando spese e ripetibili, si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi. Considerato in diritto 1. Con decisione incidentale 2 luglio 1998 il Pretore ha respinto l'eccezione di irricevibilità dell'azione formulata dal Comune convenuto. In quell'occasione egli ha correttamente considerato prematura l'introduzione della causa, dal momento che l'istante aveva tempestivamente sollevato opposizione al precetto esecutivo: in tal modo veniva a mancare il presupposto dell'esistenza di un precetto divenuto esecutivo (DTF 125 III 149). Sennonché, quel medesimo presupposto sarebbe stato dato verosimilmente entro breve tempo poiché l'istanza di rigetto dell'opposizione promossa dal Comune era stata accolta in data 3 giugno 1998 e la prossima decisione dell'autorità d'appello ne avrebbe verosimilmente sancito la crescita in giudicato. Per evitare all'attore di dover riproporre la stessa causa, ossia in virtù del principio dell'economia processuale, il Pretore ha sospeso la trattazione della vertenza fino alla conclusione della procedura sommaria di rigetto dell'opposizione. Orbene, procedendo in virtù dell'art. 87 CPC all'applicazione d'ufficio del diritto federale, v'è invero da chiedersi se tale decisione possa essere condivisa. Nel caso di specie essa almeno non sembra aver compromesso gli interessi di nessuna delle parti, tant'è che -come già detto- la pronuncia 2 luglio 1998 è rimasta inimpugnata; e anche in questa sede le parti si limitano a dibattere sul merito della lite. 2. Punto di questione è perciò unicamente la questione a sapere se la sospensione dei pagamenti attuata dall’attore a partire dal luglio del 1997 abbia o meno comportato la decadenza dell’accordo di dilazione. 2.1 L’attore sostiene la tesi secondo cui la sospensione dei pagamenti sarebbe stata concordata con l’Autorità cantonale (appello, pag. 5), e meglio con l’Ufficio esazione, con effetto vincolante anche per il Comune, visto che l’accordo venuto in essere tra le parti qui in causa (doc. C) avrebbe fatto riferimento a quello pattuito dall’attore con detta autorità cantonale, e questo anche in caso di modifica di tali accordi. Il procedente non ha però comprovato l’esistenza dell’asserito accordo con l’Ufficio esazione sulla sospensione di pagamenti: il capo dell’Ufficio esazione signor __________ non lo menziona, e non sa pertanto spiegare la ragione della sospensione del pagamenti da parte dell’attore (“Non so per quale motivo l’attore in seguito non abbia più mantenuto l’accordo con il Cantone. Faccio l’ipotesi che ciò sia avvenuto a seguito di divergenze sorte con il Comune di __________ il quale pretendeva dall’attore il pagamento di una somma mensile superiore a quella precedentemente pattuita con il Cantone ...  E’ verosimile che l’interruzione dei pagamenti sia da mettere in relazione con il contenuto dello scritto 14 luglio 1997 doc. D”). Mancando la prova dell’esistenza del preteso accordo, non vi è motivo di risolvere il quesito a sapere se esso sarebbe stato vincolante anche per il Comune convenuto. 2.2 Un ulteriore argomento dell’attore a sostegno della legittimità della sospensione dei pagamenti è quello legato alle incertezze venutesi a creare in relazione alla corresponsione della sua rendita AI, ma l’argomentazione è a prima vista manifestamente contraddittoria e irrilevante se si pensa che lo stesso attore, sia pure con riferimento alla questione della donazione immobiliare in favore della moglie, ha esplicitamente sostenuto che gli accordi “furono conclusi senza alcun riferimento alla situazione patrimoniale dell’appellante” (appello, punto 2, pag. 3), ossia “indipendentemente dalla situazione finanziaria dell’appellante” (punto 5, pag. 6). Se ciò deve valere per ritenere irrilevante l’avvenuta donazione immobiliare effettuata dall’attore, è pacifico che a questo punto è irrilevante anche la paventata -ma comunque per quanto risulta mai verificatasi- soppressione o riduzione della rendita sua AI. 2.3 L’attore, senza spiegare come avrebbe fatto a conoscere a quel momento i termini della lettera 8 luglio 1997 del Comune (doc. D) senza avere ritirato la raccomandata, afferma infine che la sospensione dei pagamenti costituirebbe “l’inevitabile presa di posizione che il debitore dovette adottare a motivo dell’atteggiamento anticontrattuale del Comune” (appello, pag. 5). Si tratta anche in questo caso di un’argomentazione infondata: l’asserita incongruenza del comportamento del convenuto comportava infatti la pacifica sussistenza dell’accordo esistente nei termini precedenti, ai quali l’attore avrebbe perciò dovuto continuare ad attenersi, senza dovere per questo temere un’accusa di inadempienza alle nuove condizioni che il Comune ha unilateralmente tentato di porre. Sospendendo i pagamenti, non importa se in risposta allo scritto 8 luglio 1997 del Comune oppure no, egli si è invece messo dalla parte del torto, ed ha per primo disatteso gli accordi esistenti, il che, come rettamente stabilito dal Pretore, comporta la decadenza della dilazione. 3. Ne consegue, ai sensi dei considerandi, la reiezione del gravame, infondato in ogni suo punto. Tassa di giustizia, spese e ripetibili, seguono la soccombenza (art. 148 CPC). Per i quali motivi, visti gli art. 85a LEF, 148 CPC e la TG dichiara e pronuncia I. L’appello 17 maggio 1999 __________ è respinto. II. Le spese della procedura di appello, consistenti in: a) tassa di giustizia                                  fr. 480.-- b) spese                                                    fr.   20.-- Totale                                                         fr. 500.-- già anticipati dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere a controparte fr. 800.-- per ripetibili di appello. III. Intimazione:    - __________ Comunicazione alla Pretura del distretto di Bellinzona. Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello Il presidente                                                           Il segretario