Sentenza o decisione senza scheda
Erwägungen (11 Absätze)
E. 1 In questa sede le parti ripropongono buona parte delle tesi di fatto e di diritto già esposte davanti al primo giudice. Per mantenere una certa logica discorsiva, appare opportuno anticipare il giudizio sull’appello adesivo. quo all’appello adesivo
E. 2 L’attore torna ad affermare che la pattuizione iniziale di una mercede pari al 12.5% delle fatture scontate degli artigiani costituiva in realtà un semplice sconto sull’onorario dovuto in base alle norme SIA, con la conseguenza che il mancato pagamento della fattura la rendeva senz’altro caduca. La censura è manifestamente infondata.
E. 2.1 La dottrina e la giurisprudenza conoscono due tipi di sconti contrattuali: vi è innanzitutto lo “sconto” vero e proprio (“Skonto”) che consiste in una riduzione percentuale della retribuzione che l’appaltatore concede al committente per incentivarlo ad un rapido pagamento della mercede e vi è il cosiddetto “ribasso” (“Rabatt”) che al contrario è una semplice riduzione della mercede non connessa ad un pagamento immediato o comunque a breve termine della mercede (Gauch, Der Werkvertrag, 4. ed., Zurigo 1996, N. 1233 e 1244; Werner/Pastor, Der Bauprozess,
8. ed., Düsseldorf 1996, N. 1277). La differenziazione tra i due istituti è importante poiché il mancato pagamento nel termine concordato fa perdere al committente il diritto allo sconto (Gauch, op. cit., N. 1237; DTF 118 II 64; IICCA
E. 2.2 Nel caso di specie non risulta in alcun modo che l’applicazione della percentuale del 12.5% fosse condizionata dal tempestivo pagamento della fattura (alla luce della risposta
n. 7 dell’interrogatorio formale dell’attore, ove si parla di una semplice “speranza di un puntuale pagamento” e soprattutto della risposta n. 10, ove l’attore afferma che la condizione di un pagamento tempestivo era unicamente “implicita ed ovvia sin dall’inizio”, la risposta n. 2 concludente per l’esistenza di tale condizione risulta tutt’altro che attendibile), il fatto che a giudizio dell’attore il pagamento tempestivo delle sue spettanze potesse essere ovvio o implicito rispettivamente che il convenuto glielo avesse garantito (“__________aveva assicurato prima dell’inizio dei lavori, ma dopo la progettazione, un pagamento tempestivo degli stessi”, teste __________) non potendo evidentemente ancora significare, in assenza di altri riscontri agli atti, che il mancato pagamento nei termini comportasse senz’altro la caducità di quell’accordo. Altre circostanze escludono, a giudizio della scrivente Camera, che ci si trovi in presenza di uno sconto condizionato ad un tempestivo pagamento: intanto si osserva che né la fattura (doc. I), né il primo richiamo di pagamento (doc. N), allestiti dallo stesso attore in tempi non sospetti, menzionano tale circostanza; appare inoltre francamente esagerata e sicuramente non consona all’uso commerciale la concessione ad un cliente, seppur di lunga data, di uno sconto di oltre il 35% (fr. 31.216.50 invece di fr. 48’588.90), con una riduzione della mercede dovuta di ben fr. 17’372.40, il tutto al solo scopo di incentivare un rapido pagamento della fattura; non va del resto neppure dimenticato che mai, prima dello scritto di cui al doc. P, l’attore aveva accennato all’eventuale caducità dell’accordo iniziale ed alla possibilità di fatturare le sue prestazioni in base alle norme SIA.
E. 3 Quanto a
quest’ultimo aspetto, cioè all’esistenza di un eventuale accordo in merito alla
fatturazione secondo le norme SIA -che avrebbe portato ad una mercede di fr.
48’042.90- va rilevato che, pur essendo senz’altro vero che l’applicabilità
delle norme SIA può essere pattuita anche in forma tacita, oppure tramite
assunzione globale, cioè senza che una delle parti ne prenda concretamente
conoscenza o ne comprenda la portata (
DTF
107 II 178;
IICCA
23
agosto 1994 in re Q. e llcc./C. SA e llcc., 28 febbraio 1994 in re M./M., 11
marzo 1998 in re R./F., 8 aprile 1998 in re A. SA/K.), nel caso di specie,
pacifica l’inesistenza di un esplicito accordo tra le parti in tal senso,
l’attore non ha assolutamente indicato in base a quali circostanze oggettive si
potesse presumere una loro tacita assunzione, non bastando al proposito il solo
fatto che egli fosse membro della SIA (doc. Q; interrogatorio formale risposta
n. 9), rispettivamente non essendo vero che in presenza di un mandato ad un
tale professionista la loro applicazione sia ovvia o scontata (interrogatorio
formale risposta n. 9;
Gauch/Tercier
, Das Architektenrecht, 3. ed., Friborgo
1995, N. 63); nemmeno il fatto che il convenuto fosse stato più volte attivo
nel campo dell’imprenditoria giustifica l’applicazione delle norme SIA, non
essendo stato provato che in quelle occasioni la fatturazione delle prestazioni
degli ingegneri e degli architetti sia in concreto avvenuta in base a queste
norme.
In definitiva l’assenza di
qualsiasi riferimento alle norme SIA nella richiesta di acconto (doc. L), nella
fattura (doc. I) e nel primo richiamo (doc. N), ove per contro la mercede era
calcolata secondo tutt’altri criteri, porta senz’altro a concludere per
l’inapplicabilità delle norme SIA.
E. 4 Ne discende la reiezione dell’appello adesivo, con l’accollo all’attore di tassa di giustizia, spese e ripetibili. quo all’appello principale
E. 5 Il convenuto ritiene innanzitutto che il mancato allestimento della replica da parte dell’attore implicherebbe dal profilo procedurale l’implicita ammissione delle considerazioni esposte in risposta, ciò che imporrebbe senz’altro di respingere la petizione. Il rilievo è manifestamente infondato. Questa Camera ha infatti più volte ribadito che dalla mancata presentazione della replica, allegato alla cui introduzione non sussiste obbligo per la parte procedente, non può essere dedotta l’ammissione dei fatti addotti con la risposta e delle domande ivi formulate, con il che il convenuto rimane anche in tale evenienza gravato del pieno onere della prova per quanto da lui sostenuto in risposta (Rep . 1995 p. 233; IICCA 1 aprile 1994 in re G. SA/M. SA, 10 giugno 1994 in re T./R. SA in liq., 22 agosto 1995 in re J./C.L., 8 maggio 1996 in re D./T., 30 settembre 1996 in re V./S.).
E. 6 Pure infondata è la
censura secondo cui la petizione avrebbe dovuto essere respinta in quanto
l’attore non aveva provato, pur a fronte di una valida contestazione,
l’ammontare delle fatture degli artigiani di fr. 251’778.- su cui andava
applicata la percentuale del 12.5%.
Che le fatture ammontino
effettivamente a fr. 251’778.- è stato chiaramente provato sia dall’attore
stesso (il quale nel corso del suo interrogatorio formale (ad 3) ha specificato
che esse erano addirittura superiori ed “assommano a fr. 254’833.60“), sia dal
teste __________ (che ricorda come tali somme siano state discusse e in seguito
concordate con il convenuto), sia infine dalle fatture medesime allegate sub
doc. P.
La censura secondo cui per
alcuni importi (fr. 6’500.- per piastrelle e fr. 39’000.- per impianto aria
condizionata) non vi sarebbe la fattura vera a propria, bensì una semplice
dichiarazione dell’attore attestante che la relativa spesa era stata effettuata
direttamente dal convenuto (il quale aveva provveduto a comunicargliela), non è
stata sollevata negli allegati preliminari, ed è irricevibile in questa sede (art.
321 cpv. 1 lett. b CPC): essa è comunque ampiamente infondata anche nel merito
sia per il fatto che anche queste somme, come detto, sono state a suo tempo
concordate con il convenuto (teste __________), sia per il fatto che il
convenuto ha omesso di contestare a tempo debito la relativa dichiarazione contenuta
nel doc. P.
Parimenti irricevibile,
siccome non evidenziata in sede di risposta, è la contestazione in merito alla
fatture __________ A: in ogni caso il fatto che vi siano 2 fatture con la
medesima data, con importi diversi, sia pure riferite ad un medesimo numero di
liquidazione (doc. P n. 12 e 12a), non comporta ancora l’inattendibilità o
l’infondatezza delle stesse, che evidentemente si riferiscono, come indicato
dall’attore nel doc. P -e non contestato a suo tempo dal convenuto- ad
interventi diversi (opere da elettricista rispettivamente opere da
elettricista, aggiunte).
La contestazione e le
conclusioni che non vuol trarre il convenuto sono poi al limite della buona
fede processuale poichè, avendo lui provveduto a pagare gli artigiani, gli sarebbbe
stato facile - e corretto - sostanziare la contestazione e dimostrare quanto
aveva effettivamente versato.
E. 7 Nemmeno può essere
ammessa una riduzione della mercede in considerazione di una presunta carenza
nella direzione dei lavori.
L’istruttoria ha infatti
permesso di accertare che la direzione dei lavori è avvenuta in modo del tutto
corretto, tant’è che il rappresentante dell’impresa di costruzioni non ha
lamentato né grossi problemi, né ritardi particolari (teste __________) ed anzi
lo stesso convenuto si è dimostrato a suo tempo soddisfatto del lavoro svolto,
tant’è che consegnata l’opera si è provveduto a festeggiare tuttti assieme
(teste __________).
La direzione dei lavori è
stata di fatto affidata all’arch. __________ contitolare dello studio
dell’attore (“mi sono occupato della progettazione e della DL relative
all’ampliamento bar-discoteca nello stabile in contestazione”... “la mia
frequentazione dipendeva dalle necessità dello stesso. In media mi sono recato
più di una volta alla settimana a visitare il cantiere. Mi sono incontrato
talvolta con vari artigiani sul cantiere o anche con tecnici delle varie ditte.
Il tutto a dipendenza dei lavori”, teste __________ “l’arch. __________ ...
seguiva in maggior misura la prosecuzione dei lavori” e ancora “quando si
poneva la necessità, l’architetto __________ era sempre disponibile”, teste
__________e), ritenuto inoltre che anche l’attore si era talora presentato in
cantiere (“durante questi lavori l’ing. __________ penso si sia recato quotidianamente
sul cantiere. Si tratta di una mia supposizione poiché l’ingegnere è solito
visitare ogni giorno i suoi cantieri”, teste __________; “durante la
costruzione io ho avuto modo di vedere sul cantiere ... l’ingegnere __________
soprattutto in relazione a problemi statici”, teste __________).
Il fatto che il convenuto
sia stato a sua volta presente in cantiere quasi quotidianamente (teste
__________ e __________) non comporta una riduzione della mercede dovuta al
professionista, essendo stato provato che tale circostanza era stata a suo
tempo considerata per la quantificazione della mercede dovuta all’attore (il
teste __________, presente al momento della pattuizione, ha infatti precisato
che “inoltre riconoscevamo a __________ una partecipazione alla DL”).
E. 8 Con il gravame il convenuto contesta infine l’accoglimento parziale da parte del Pretore dell’istanza di intersecazione presentata dalla controparte con riferimento ad alcune espressioni contenute nell’allegato responsivo. La censura è ancora una volta infondata. Le seguenti espressioni “... conferma dell’immagine che egli (n.d.r. il convenuto) s’è fatto dell’attore, nonché ulteriore conferma dell’inqualificabile comportamento ch’egli suole assumere negli affari, ... perfetta immagine morale ed intellettuale dell’attore, ... persona poco astuta, ... volgare tentativo a buon mercato, posto in atto con povertà di spirito”, definite del resto “poco opportune” dallo stesso convenuto (appello p. 11), appaiono in effetti inutilmente polemiche ed ingiuriose nei confronti della controparte, in quanto oltretutto non sembrano riferirsi unicamente al comportamento da questi tenuto nella fattispecie, ma esposte con una connotazione più generale, senza invero che tali critiche siano in concreto verificabili.
E. 9 Ne discende la reiezione dell’appello. La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC). Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG dichiara e pronuncia I. L’appello 26 febbraio 1998 di __________ è respinto. II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 980.-
b) spese fr. 20.- Totale fr. 1’000.- da anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 1’500.- per ripetibili. III. L’appello adesivo 16 aprile 1998 dell’ing. __________ è respinto. IV. Le spese della procedura d’appello adesivo consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 480.-
b) spese fr. 20.- Totale fr. 500.- da anticiparsi dall’appellante adesivamente, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 600.- per ripetibili. V. Intimazione a: - __________ Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello Il presidente Il segretario
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 06.10.1998 12.1998.57
Sentenza o decisione senza scheda
Incarto n. 12.98.00057 Lugano 6 ottobre 1998 /fb In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Cocchi, presidente Chiesa e Zali segretario: Petrini sedente per statuire nella causa - inc. no. OA.96.00299 (già 12'624) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord- promossa con petizione 15 marzo 1995 da __________ rappr. __________ contro __________ rappr. __________ con cui l’attore ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 48’588.90 oltre interessi; domanda avversata dalla controparte, che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore, con sentenza 4 febbraio 1998, ha accolto per fr. 31’472.- più interessi, ordinando nel contempo l’intersecazione di alcune espressioni contenute nell’allegato responsivo; appellante il convenuto, con atto di appello 26 febbraio 1998, con cui ha chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione e l’istanza di intersecazione; il tutto, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi; appellante adesivamente l’attore, con atto ricorsuale 16 aprile 1998, con cui ha chiesto la reiezione del gravame di parte avversa e l’accoglimento del proprio nel senso di accogliere la petizione per fr. 48’042.90, protestando spese e ripetibili; mentre con osservazioni 28 maggio 1998 parte convenuta ha postulato la reiezione dell’appello adesivo con protesta di spese e ripetibili; letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti ritenuto in fatto A. Nel corso del 1994 __________ ha incaricato l’ing. __________ di eseguire i calcoli statici, di allestire i piani esecutivi e la domanda di costruzione, di elaborare ed esaminare le offerte nonché di occuparsi della direzione dei lavori inerenti all’ampliamento del “__________ ” a __________ La mercede a favore del professionista è stata verbalmente fissata in ragione del 12.5% della somma delle fatture scontate degli artigiani. Il mancato pagamento delle spettanze dell’ingegnere ha dato origine alla presente causa. B. Con la petizione l’ing__________ ha chiesto la condanna di __________ al pagamento di fr. 48’588.90, ovvero della mercede dovuta secondo le norme SIA. A suo parere, controparte non potrebbe più pretendere che la stessa sia calcolata secondo le modalità inizialmente concordate, quella pattuizione, che in realtà costituiva una “riduzione di cortesia”, essendo in effetti decaduta in conseguenza del mancato pagamento della fattura. C. Con la risposta di causa il convenuto si è integralmente opposto alla petizione. Egli conferma la pattuizione iniziale di una mercede in ragione del 12.5% del valore delle opere eseguite, ma contesta che si sia trattato di uno sconto che decadrebbe in assenza di un puntuale pagamento nei termini concordati. Nemmeno la somma di fr. 31’216.50, che sarebbe dovuta in virtù di quella pattuizione, sarebbe comunque dovuta: innanzitutto egli contesta che i lavori degli artigiani su cui applicare la percentuale ammontino effettivamente a fr. 249’732.-, come indicato dalla controparte; contestato è pure che le prestazioni dell’attore siano state tempestive ed ineccepibili; in ogni caso l’onorario a favore di quest’ultimo andava ridotto dal 12.5% al 9% per il fatto che l’attore aveva svolto solo in minima parte la direzione lavori. D. Con la sentenza qui impugnata il Pretore ha accolto la petizione limitatamente a fr. 31’472.- più interessi, ordinando nel contempo l’intersecazione di alcune espressioni contenute nell’allegato responsivo. Il giudice di prime cure ha innanzitutto escluso che la pattuizione iniziale costituisse uno sconto e che la sua applicazione fosse perciò vincolata al pagamento tempestivo della fattura: stante un valore delle opere eseguite di fr. 251’778.-, la mercede dovuta ammontava pertanto a fr. 31’472.-, importo che non era soggetto a riduzione alcuna, non essendo provato che la direzione dei lavori da parte dell’attore fosse stata carente. E. Con l’appello il convenuto auspica la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere sia la petizione, sia l’istanza di intersecazione. A suo giudizio, nel caso di specie l’attore non potrebbe in realtà pretendere alcunché: innanzitutto controparte non avrebbe per nulla provato che le fatture degli artigiani ammontassero effettivamente a fr. 251’778.-; del resto, non avendo l’attore inoltrato l’allegato di replica, dal profilo processuale già se ne doveva concludere che le contestazioni sollevate in sede di risposta erano da considerarsi incontestate e perciò ammesse. In ogni caso, il giudizio pretorile che aveva escluso una riduzione della mercede segnatamente per il fatto che la direzione dei lavori non fosse carente, era errato ed andava rivisto. F. Con l’appello adesivo l’attore chiede a sua volta la riforma del primo giudizio nel senso di accogliere la petizione per fr. 48’042.90. L’attore ripropone la tesi secondo cui la pattuizione iniziale costituirebbe un semplice sconto e sarebbe perciò decaduta in assenza di un tempestivo pagamento della fattura, ciò che in definitiva imponeva di attribuirgli la mercede calcolata secondo le norme SIA, la cui applicazione -contrariamente a quanto ritenuto dal Pretore- non poteva essere messa in discussione. G. Delle osservazioni con cui l’attore ha postulato la reiezione dell’appello principale e il convenuto si è opposto all’appello adesivo si dirà, se necessario, nei prossimi considerandi. Considerando in diritto 1. In questa sede le parti ripropongono buona parte delle tesi di fatto e di diritto già esposte davanti al primo giudice. Per mantenere una certa logica discorsiva, appare opportuno anticipare il giudizio sull’appello adesivo. quo all’appello adesivo 2. L’attore torna ad affermare che la pattuizione iniziale di una mercede pari al 12.5% delle fatture scontate degli artigiani costituiva in realtà un semplice sconto sull’onorario dovuto in base alle norme SIA, con la conseguenza che il mancato pagamento della fattura la rendeva senz’altro caduca. La censura è manifestamente infondata. 2.1 La dottrina e la giurisprudenza conoscono due tipi di sconti contrattuali: vi è innanzitutto lo “sconto” vero e proprio (“Skonto”) che consiste in una riduzione percentuale della retribuzione che l’appaltatore concede al committente per incentivarlo ad un rapido pagamento della mercede e vi è il cosiddetto “ribasso” (“Rabatt”) che al contrario è una semplice riduzione della mercede non connessa ad un pagamento immediato o comunque a breve termine della mercede (Gauch, Der Werkvertrag, 4. ed., Zurigo 1996, N. 1233 e 1244; Werner/Pastor, Der Bauprozess,
8. ed., Düsseldorf 1996, N. 1277). La differenziazione tra i due istituti è importante poiché il mancato pagamento nel termine concordato fa perdere al committente il diritto allo sconto (Gauch, op. cit., N. 1237; DTF 118 II 64; IICCA 3 gennaio 1994 in re R. S.n.c./B.B. SA, 23 febbraio 1994 in re P./B., 27 gennaio 1995 in re O. SA/T.), ma non quello al ribasso (IICCA 11 marzo 1998 in re R./F.). Atteso che il termine “sconto” è spesso usato dalle parti impropriamente, l’esatta qualifica giuridica della riduzione della mercede concessa deve essere appurata mediante interpretazione (Gauch, op. cit., N. 1244; sentenza DTF citata; IICCA 11 marzo 1998 in re R./F.). 2.2 Nel caso di specie non risulta in alcun modo che l’applicazione della percentuale del 12.5% fosse condizionata dal tempestivo pagamento della fattura (alla luce della risposta
n. 7 dell’interrogatorio formale dell’attore, ove si parla di una semplice “speranza di un puntuale pagamento” e soprattutto della risposta n. 10, ove l’attore afferma che la condizione di un pagamento tempestivo era unicamente “implicita ed ovvia sin dall’inizio”, la risposta n. 2 concludente per l’esistenza di tale condizione risulta tutt’altro che attendibile), il fatto che a giudizio dell’attore il pagamento tempestivo delle sue spettanze potesse essere ovvio o implicito rispettivamente che il convenuto glielo avesse garantito (“__________aveva assicurato prima dell’inizio dei lavori, ma dopo la progettazione, un pagamento tempestivo degli stessi”, teste __________) non potendo evidentemente ancora significare, in assenza di altri riscontri agli atti, che il mancato pagamento nei termini comportasse senz’altro la caducità di quell’accordo. Altre circostanze escludono, a giudizio della scrivente Camera, che ci si trovi in presenza di uno sconto condizionato ad un tempestivo pagamento: intanto si osserva che né la fattura (doc. I), né il primo richiamo di pagamento (doc. N), allestiti dallo stesso attore in tempi non sospetti, menzionano tale circostanza; appare inoltre francamente esagerata e sicuramente non consona all’uso commerciale la concessione ad un cliente, seppur di lunga data, di uno sconto di oltre il 35% (fr. 31.216.50 invece di fr. 48’588.90), con una riduzione della mercede dovuta di ben fr. 17’372.40, il tutto al solo scopo di incentivare un rapido pagamento della fattura; non va del resto neppure dimenticato che mai, prima dello scritto di cui al doc. P, l’attore aveva accennato all’eventuale caducità dell’accordo iniziale ed alla possibilità di fatturare le sue prestazioni in base alle norme SIA. 3. Quanto a quest’ultimo aspetto, cioè all’esistenza di un eventuale accordo in merito alla fatturazione secondo le norme SIA -che avrebbe portato ad una mercede di fr. 48’042.90- va rilevato che, pur essendo senz’altro vero che l’applicabilità delle norme SIA può essere pattuita anche in forma tacita, oppure tramite assunzione globale, cioè senza che una delle parti ne prenda concretamente conoscenza o ne comprenda la portata (DTF 107 II 178; IICCA 23 agosto 1994 in re Q. e llcc./C. SA e llcc., 28 febbraio 1994 in re M./M., 11 marzo 1998 in re R./F., 8 aprile 1998 in re A. SA/K.), nel caso di specie, pacifica l’inesistenza di un esplicito accordo tra le parti in tal senso, l’attore non ha assolutamente indicato in base a quali circostanze oggettive si potesse presumere una loro tacita assunzione, non bastando al proposito il solo fatto che egli fosse membro della SIA (doc. Q; interrogatorio formale risposta
n. 9), rispettivamente non essendo vero che in presenza di un mandato ad un tale professionista la loro applicazione sia ovvia o scontata (interrogatorio formale risposta n. 9; Gauch/Tercier, Das Architektenrecht, 3. ed., Friborgo 1995, N. 63); nemmeno il fatto che il convenuto fosse stato più volte attivo nel campo dell’imprenditoria giustifica l’applicazione delle norme SIA, non essendo stato provato che in quelle occasioni la fatturazione delle prestazioni degli ingegneri e degli architetti sia in concreto avvenuta in base a queste norme. In definitiva l’assenza di qualsiasi riferimento alle norme SIA nella richiesta di acconto (doc. L), nella fattura (doc. I) e nel primo richiamo (doc. N), ove per contro la mercede era calcolata secondo tutt’altri criteri, porta senz’altro a concludere per l’inapplicabilità delle norme SIA. 4. Ne discende la reiezione dell’appello adesivo, con l’accollo all’attore di tassa di giustizia, spese e ripetibili. quo all’appello principale 5. Il convenuto ritiene innanzitutto che il mancato allestimento della replica da parte dell’attore implicherebbe dal profilo procedurale l’implicita ammissione delle considerazioni esposte in risposta, ciò che imporrebbe senz’altro di respingere la petizione. Il rilievo è manifestamente infondato. Questa Camera ha infatti più volte ribadito che dalla mancata presentazione della replica, allegato alla cui introduzione non sussiste obbligo per la parte procedente, non può essere dedotta l’ammissione dei fatti addotti con la risposta e delle domande ivi formulate, con il che il convenuto rimane anche in tale evenienza gravato del pieno onere della prova per quanto da lui sostenuto in risposta (Rep . 1995 p. 233; IICCA 1 aprile 1994 in re G. SA/M. SA, 10 giugno 1994 in re T./R. SA in liq., 22 agosto 1995 in re J./C.L., 8 maggio 1996 in re D./T., 30 settembre 1996 in re V./S.). 6. Pure infondata è la censura secondo cui la petizione avrebbe dovuto essere respinta in quanto l’attore non aveva provato, pur a fronte di una valida contestazione, l’ammontare delle fatture degli artigiani di fr. 251’778.- su cui andava applicata la percentuale del 12.5%. Che le fatture ammontino effettivamente a fr. 251’778.- è stato chiaramente provato sia dall’attore stesso (il quale nel corso del suo interrogatorio formale (ad 3) ha specificato che esse erano addirittura superiori ed “assommano a fr. 254’833.60“), sia dal teste __________ (che ricorda come tali somme siano state discusse e in seguito concordate con il convenuto), sia infine dalle fatture medesime allegate sub doc. P. La censura secondo cui per alcuni importi (fr. 6’500.- per piastrelle e fr. 39’000.- per impianto aria condizionata) non vi sarebbe la fattura vera a propria, bensì una semplice dichiarazione dell’attore attestante che la relativa spesa era stata effettuata direttamente dal convenuto (il quale aveva provveduto a comunicargliela), non è stata sollevata negli allegati preliminari, ed è irricevibile in questa sede (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC): essa è comunque ampiamente infondata anche nel merito sia per il fatto che anche queste somme, come detto, sono state a suo tempo concordate con il convenuto (teste __________), sia per il fatto che il convenuto ha omesso di contestare a tempo debito la relativa dichiarazione contenuta nel doc. P. Parimenti irricevibile, siccome non evidenziata in sede di risposta, è la contestazione in merito alla fatture __________ A: in ogni caso il fatto che vi siano 2 fatture con la medesima data, con importi diversi, sia pure riferite ad un medesimo numero di liquidazione (doc. P n. 12 e 12a), non comporta ancora l’inattendibilità o l’infondatezza delle stesse, che evidentemente si riferiscono, come indicato dall’attore nel doc. P -e non contestato a suo tempo dal convenuto- ad interventi diversi (opere da elettricista rispettivamente opere da elettricista, aggiunte). La contestazione e le conclusioni che non vuol trarre il convenuto sono poi al limite della buona fede processuale poichè, avendo lui provveduto a pagare gli artigiani, gli sarebbbe stato facile - e corretto - sostanziare la contestazione e dimostrare quanto aveva effettivamente versato. 7. Nemmeno può essere ammessa una riduzione della mercede in considerazione di una presunta carenza nella direzione dei lavori. L’istruttoria ha infatti permesso di accertare che la direzione dei lavori è avvenuta in modo del tutto corretto, tant’è che il rappresentante dell’impresa di costruzioni non ha lamentato né grossi problemi, né ritardi particolari (teste __________) ed anzi lo stesso convenuto si è dimostrato a suo tempo soddisfatto del lavoro svolto, tant’è che consegnata l’opera si è provveduto a festeggiare tuttti assieme (teste __________). La direzione dei lavori è stata di fatto affidata all’arch. __________ contitolare dello studio dell’attore (“mi sono occupato della progettazione e della DL relative all’ampliamento bar-discoteca nello stabile in contestazione”... “la mia frequentazione dipendeva dalle necessità dello stesso. In media mi sono recato più di una volta alla settimana a visitare il cantiere. Mi sono incontrato talvolta con vari artigiani sul cantiere o anche con tecnici delle varie ditte. Il tutto a dipendenza dei lavori”, teste __________ “l’arch. __________ ... seguiva in maggior misura la prosecuzione dei lavori” e ancora “quando si poneva la necessità, l’architetto __________ era sempre disponibile”, teste __________e), ritenuto inoltre che anche l’attore si era talora presentato in cantiere (“durante questi lavori l’ing. __________ penso si sia recato quotidianamente sul cantiere. Si tratta di una mia supposizione poiché l’ingegnere è solito visitare ogni giorno i suoi cantieri”, teste __________; “durante la costruzione io ho avuto modo di vedere sul cantiere ... l’ingegnere __________ soprattutto in relazione a problemi statici”, teste __________). Il fatto che il convenuto sia stato a sua volta presente in cantiere quasi quotidianamente (teste __________ e __________) non comporta una riduzione della mercede dovuta al professionista, essendo stato provato che tale circostanza era stata a suo tempo considerata per la quantificazione della mercede dovuta all’attore (il teste __________, presente al momento della pattuizione, ha infatti precisato che “inoltre riconoscevamo a __________ una partecipazione alla DL”). 8. Con il gravame il convenuto contesta infine l’accoglimento parziale da parte del Pretore dell’istanza di intersecazione presentata dalla controparte con riferimento ad alcune espressioni contenute nell’allegato responsivo. La censura è ancora una volta infondata. Le seguenti espressioni “... conferma dell’immagine che egli (n.d.r. il convenuto) s’è fatto dell’attore, nonché ulteriore conferma dell’inqualificabile comportamento ch’egli suole assumere negli affari, ... perfetta immagine morale ed intellettuale dell’attore, ... persona poco astuta, ... volgare tentativo a buon mercato, posto in atto con povertà di spirito”, definite del resto “poco opportune” dallo stesso convenuto (appello p. 11), appaiono in effetti inutilmente polemiche ed ingiuriose nei confronti della controparte, in quanto oltretutto non sembrano riferirsi unicamente al comportamento da questi tenuto nella fattispecie, ma esposte con una connotazione più generale, senza invero che tali critiche siano in concreto verificabili. 9. Ne discende la reiezione dell’appello. La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC). Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG dichiara e pronuncia I. L’appello 26 febbraio 1998 di __________ è respinto. II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 980.-
b) spese fr. 20.- Totale fr. 1’000.- da anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 1’500.- per ripetibili. III. L’appello adesivo 16 aprile 1998 dell’ing. __________ è respinto. IV. Le spese della procedura d’appello adesivo consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 480.-
b) spese fr. 20.- Totale fr. 500.- da anticiparsi dall’appellante adesivamente, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 600.- per ripetibili. V. Intimazione a: - __________ Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello Il presidente Il segretario