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12.1998.268

Ticino · 1998-09-07 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 22.01.1999 12.1998.268

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 12.98.00268 Lugano 22 gennaio 1999 /kc In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Cocchi, presidente Chiesa e Zali segretario: Petrini sedente per giudicare sull'istanza di delibazione del 18 novembre 1998 presentata da __________ relativa al dispositivo n. 2 della sentenza 7 settembre 1998 del Tribunale del lavoro di Baden (Arbeitsgericht Baden) nella causa che ha opposto il qui istante a __________ esaminati gli atti, posti i seguenti punti di questione:

1.      Se dev’essere accolta l’istanza di delibazione;

2.      Il giudizio sulle spese e le ripetibili. Ritenuto in fatto ed in diritto che con sentenza del 7 settembre 1998 il Tribunale del lavoro di Baden ha condannato la __________ a versare a __________ l’importo di Fr. 12’846.40 oltre interessi al 5% dal 1.9.1997 (dispositivo n. 1) ed inoltre ha fatto obbligo alla stessa __________ di rilasciare all’istante un attestato di lavoro, ai sensi dell’art. 330a cpv. 2 CO, per il periodo dal 5.12.1996 al 31.8.1997 (dispositivo n. 2); che __________ chiede ora che il dispositivo n. 2 di quella sentenza venga delibato nel Canton Ticino; che la __________, alla quale l’istanza è stata intimata per osservazioni, non ne ha presentate; che secondo l’art. 510 CPC le sentenze civili pronunciate da tribunali confederati sono riconosciute e dichiarate esecutive nel Cantone Ticino se sono passate in giudicato (lett. a), se emanano dall’autorità giudiziaria competente (lett. b) e se le parti sono state regolarmente citate, rappresentate o giudicate in contumacia (lett. c); che in concreto la sentenza del Tribunale del lavoro di Baden ha acquisito forza di giudicato come risulta dall’attestazione 9.9.1998 della segretaria del Tribunale; che nulla induce a dubitare della competenza dell’autorità giudiziaria adita siccome, trattandosi di azione di lavoro, presumibilmente luogo dove è stata prestata l’opera (art. 343 CO); che la convenuta è rimasta contumace ma è stata regolarmente citata come risulta dalla sottoscrizione, in data 16.7.1998 della ricevuta di ritorno contenente la citazione per l’udienza di discussione; che sono date, ciò premesso, le condizioni cumulative disposte dall’art. 510 CPC; che non si prelevano tasse o spese trattandosi di una procedura in materia di contratto di lavoro (art. 343 cpv. 3 CO); pronuncia: 1. L’istanza è accolta nel senso che il dispositivo n. 2 della sentenza emanata fra le parti il 7 settembre 1998 dal Tribunale del lavoro di Baden (Arbeitsgericht Baden) è riconosciuto e dichiarato esecutivo nel Cantone Ticino. 2. Non si prelevano tasse o spese. 3. Intimazione a: – __________ Per la Seconda Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente Il segretario