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12.1998.219

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1998-10-28 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 28.10.1998 12.1998.219

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 12.98.00219 Lugano 28 ottobre 1998 /kc In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Cocchi, presidente Chiesa e Zali segretario: Petrini sedente per statuire nella causa inc. no. DI.98.74 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con istanza 17 marzo 1998 da __________ contro __________ rappr. dall’avv. __________ con la quale si chiedeva la nomina di un ufficio di revisione ai sensi dell’art. 727f cpv. 2 CO e nella quale il Pretore - dopo aver provveduto, con decreto 18 marzo 1998, alla designazione del signor __________ quale revisore dell’anonima convenuta e dopo aver preso atto che quest’ultimo non poteva svolgere il suo compito la convenuta non avendogli messo a disposizione la necessaria documentazione - ha pronunciato, con decisone 17 settembre 1998 lo scioglimento della __________ Appellante, con atto di appello 12 ottobre 1998, la società convenuta la quale chiede che i dispositivi della decisione impugnata siano dichiarati nulli, subordinatamente annullati. L’Ufficio dei registri di Locarno non ha presentato osservazioni all’appello. Letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti Considerato in fatto ed in diritto che la nomina, su istanza dell’Ufficiale del registro di commercio, di un ufficio di revisione ai sensi dell’art. 727f cpv. 2 CO, compete al Pretore nell’ambito di una causa da istruire secondo le modalità della procedura contenziosa di camera di consiglio (art. 4 b n.10 LAC, art. 5 LAC e art. 361 e seg. CPC); che tale procedura prevede che l’istanza deve essere notificata alle parti le quali sono citate entro breve termine ad una discussione (art. 363 CPC); che l’audizione della società è del resto riconosciuta come indispensabile anche dalla dottrina (Böckli, Schweizer Aktienrecht, 2. Auflage, n. 1796a); che, in concreto, le parti non sono state citate all’udienza di discussione - tanto è vero che la decisione sulla nomina del revisore è del 18 marzo 1998 a fronte di una domanda dell’Ufficio dei registri presentato il giorno precedente; che

- anche se al proposito di questa pronuncia non vi è stato appello (ma è dubbio che le sia stata regolarmente notificata mancando un’intimazione per raccomandata) e se con l’atto di ricorso che ci occupa la società convenuta non ne chiede la nullità - l’autorità d’appello può accertare, in casi eccezionali, la nullità assoluta di una sentenza anche al di fuori di una valida procedura di ricorso (ICCTF 4 gennaio 1996 in re T SA /C. AG; Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3. edizione, Zurigo, 1979, pag. 279; Habscheid, Schweizerisches Zivilprozess- und Gerichtsorganisationsrecht, 2. edizione, Basilea, 1990, pag. 258); che il ricorrere di un simile caso eccezionale deve senza dubbio essere ammesso nella fattispecie; che infatti la parte convenuta è stata privata, in modo flagrante, del suo diritto di essere sentita con conseguenze gravi rappresentate, poi, dalla successiva decisione qui impugnata, del suo scioglimento; che anche la decisione di scioglimento del 17 settembre 1998 (nemmeno validamente intimata alla convenuta poiché inviata, per posta semplice, alla sua sede statutaria di __________ e ritornata alla Pretura con l’indicazione “ditta cessata”) è nulla poiché adottata senza contraddittorio e, a dire il vero, senza nemmeno che l’Ufficio dei registri l’abbia formalmente chiesta, sempre poi che ne avesse la legittimazione, dopo la rinuncia del revisore designato; che il riferirsi, anche solo per analogia, alle norme sul fallimento per perdita di capitale ed eccedenza di debiti (art. 725 e 725a CO) è inoltre arbitrario; che non si prelevano tasse o spese di giudizio mentre le ripetibili sono a carico dello Stato poiché l'accoglimento dell'appello è la conseguenza di iniziative processualmente scorrette del primo giudice  che hanno determinato la nullità delle decisioni prese in questa procedura (I CCA  27 settembre 1993  P. c. P.; II CCA 19 settembre 1994  F. SA c. I.); Per i quali motivi dichiara e pronuncia 1. Le decisioni 18 marzo 1998 e 17 settembre 1998 del Pretore di Locarno-Campagna nella causa inc. DI.98.74 sono dichiarate nulle. 2. Non si prelevano tasse o spese di giudizio mentre lo Stato del Canton Ticino verserà alla __________ l’importo di Fr. 600.- per ripetibili. 3. Intimazione a: – __________ Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello Il presidente Il segretario