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12.1998.211

Ticino · 1998-09-14 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 17.03.1999 12.1998.211

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 12.98.00211 Lugano 17 marzo 1999 /kc In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Cocchi, presidente Chiesa e Zali segretario: Petrini sedente per statuire nella causa inc. no. OA.96.150 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con petizione 19 settembre 1995 da __________ (patr. dall’avv. __________) Contro __________ e __________ (entrambi patr. __________) e nella quale sono intervenuti in lite, su denuncia dei convenuti, __________ e __________ (patr. dall’avv. __________) con cui l'attrice ha chiesto la condanna dei convenuti, quali debitori solidali, al pagamento di fr. 8'147.40 oltre interessi al 5% dal 12 novembre 1994, a titolo di controprestazione per fornitura di energia elettrica. Domanda avversata dai convenuti che hanno postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore, con sentenza del 14 settembre 1998, ha integralmente accolto. Appellanti i convenuti che, con atto di appello del 5 ottobre 1998, postulano la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere integralmente la petizione. Appello al quale l'attrice con osservazioni del 10 novembre 1998 si oppone, chiedendo la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili. Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti Considerato In fatto e in diritto 1. Dal

1. luglio 1992 al 30 settembre 1994 i signori __________ e __________ hanno occupato in locazione un appartamento in via __________ a __________. All’inizio della locazione la __________ (__________), concessionaria per la fornitura di energia elettrica nel __________, ha provveduto ad effettuare il trapasso di abbonamento per l'approvvigionamento di energia elettrica dai precedenti inquilini al signor __________. All'inizio del 1994, la convenuta ha provveduto a pagare, tramite tre bonifici bancari, una fattura per il consumo dell’energia elettrica indirizzata al signor __________ L'attrice ne ha dedotto che entrambi i convenuti intendessero essere parte alle relazioni contrattuali ed ha di conseguenza completato il documento di conferma di abbonamento con il nome della signora __________; le successive fatture sono state intestate a "__________". 2. Il 13 ottobre 1994 la __________ ha emesso, a carico dei convenuti, una fattura di fr. 8'147.70 relativa al consumo di energia elettrica dal 29 settembre 1993 all'11 ottobre 1994. Il 25 ottobre 1994 i convenuti hanno presentato reclamo alla __________ contestando la correttezza dei dati contenuti nella fattura in particolare poiché attestanti un consumo manifestamente esagerato se confrontato con quello dell'anno precedente. La __________ ha giustificato l'aumento del consumo con l'installazione di una caldaia più potente. 3. Di fronte al reiterato rifiuto di versamento dell’importo fatturato la __________, con petizione del 19 settembre 1995, ha dunque chiesto la condanna dei convenuti al pagamento di fr. 8'147.70 oltre interessi al 5% dal 12.11.1994 ed il rigetto delle opposizioni interposte ai precetti esecutivi lori fatti intimare. I convenuti si sono opposti alla petizione: premessa la carenza di legittimazione passiva di __________, che non avrebbe concluso contratto alcuno con l'attrice, i convenuti contestano la correttezza del rilevamento e del conteggio operato dall'attrice, il diritto di quest'ultima di conteggiare i kWh 20'000 nella fattura del 13 ottobre 1994, l'ammissibilità della tassa di potenza per tale consumo, come pure l'applicabilità al loro caso del tariffario redatto dalla __________ Inoltre, essi considerano il modo di procedere della __________, che non li avrebbe informati di un così ingente consumo della loro caldaia, poco trasparente e vi ravvisano una lesione contrattuale. 4. Nel giudizio impugnato il Pretore, dopo avere respinto l'eccezione di carenza di legittimazione passiva di __________ ha ritenuto non provate buona parte delle allegazioni dei convenuti ed ha ritenuto non fondate le altre. Il Giudice di prime cure ha dunque accolto integralmente le pretese dell'attrice. I convenuti chiedono, in appello, la riforma del primo giudizio nel senso di respingere la petizione, mentre la parte attrice ha postulato la conferma della pronuncia di prima istanza. 5. Il giudice esamina d’ufficio, in ogni stadio di causa (e quindi anche in appello) l’esistenza dei presupposti processuali e tra questi la giurisdizione (art. 97 cifra 1 CPC) ossia la competenza a decidere, quale tutela dei diritti delle parti in lite, in relazione ad un caso concreto. I giudici ordinari civili - giudici di pace, pretori e Tribunale di appello (cap. C “Parte civile in ispecie” art. 2 e seg. LOG) - esercitano la giurisdizione civile (art. 1 CPC) e sono loro sottratti i giudizi che riguardano rapporti di diritto pubblico. Il rapporto giuridico che si instaura tra l’ente pubblico, quale prestatore di un servizio di utilità pubblica (come la distribuzione dell’acqua e dell’energia elettrica), e l’utente è retto dal diritto pubblico ed altrettanto vale, almeno nel Canton Ticino, quando il servizio pubblico è gestito in concessione da un organismo di diritto privato  come avviene nel caso concreto. Infatti la Legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici (LMSP) stabilisce espressamente che tali rapporti sono retti dal diritto pubblico e, in ogni caso, l’art. 40 LMSP prevede l’applicazione della procedura amministrativa (reclamo al dipartimento dell’interno,  ora delle istituzioni e eventuale ricorso al Tribunale amministrativo) alle contestazioni fra utenti e azienda municipalizzata o concessionaria (RDAT 1996 II n. 5 consid. 3b). Proprio in sede di dibattito granconsigliare sull’approvazione della nuova LMSP venne infatti anche respinta una proposta che intendeva sottoporre le contestazioni tra utente e azienda alla competenza dei tribunali civili (RDAT 1991 II

n. 14, pag. 46 in fine). 6. Il Pretore non era quindi competente giurisdizionalmente a decidere la controversia tra le parti che invece andava portata, a seguito del reclamo dei convenuti, alla conoscenza ed alla decisone del Dipartimento delle istituzioni. Nel caso di mancato reclamo dell’utente ma di sua unica neghittosità nel pagare la fattura dell’azienda elettrica quest’ultima, sempre che la sua bolletta contenga i rimedi di diritto previsti dall’art. 40 LMSP, potrà prevalersi nell’ambito della procedura di rigetto dell’opposizione della norma dell’art. 28 LALEF che parifica a sentenze esecutive ai sensi dell’art. 80 LEF le decisioni definitive di autorità comunali  o d’altra natura riguardanti obbligazioni fondate sul diritto pubblico. 7. La mancanza del presupposto della giurisdizione, e quindi l’incompetenza del Pretore, comporta la nullità della sua sentenza (art. 142 cpv. 1 litt. a CPC). Per la particolarità dell’esito della procedura d’appello che si risolve per considerazioni fondamentali che il Pretore doveva affrontare d’ufficio e che le parti non hanno individuato non si prelevano tasse o spese di giudizio e non si assegnano ripetibili. Per i quali motivi visti gli art. 1, 97 e 142 CPC dichiara e pronuncia 1. La sentenza 14 settembre 1998 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna in re ____________________ (inc. no. OA.96.00150) è dichiarata nulla. 2. Non si prelevano tasse o spese e non si assegnano ripetibili. 3. Intimazione a: – __________ Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello Il presidente Il segretario