Sentenza o decisione senza scheda
Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 La convenuta agisce in base a una cessione di credito 20 ottobre 1994, sottoscritta da __________ società che gestiva la scuola di lingue __________. In data 4 marzo 1994 l'attrice ha sottoscritto con quest'ultima due diversi contratti, aventi per oggetto l'insegnamento della lingua italiana, rispettivamente della lingua tedesca (fino a un livello conoscitivo prestabilito) a partire dal quel medesimo mese di aprile e per il costo complessivo di fr. 9'900.80. Beneficiaria delle prestazioni non sarebbe stata l'attrice stessa, ma una sua nipote, cittadina brasiliana, a quel momento in attesa di ottenere un permesso di dimora temporanea in Svizzera, proprio allo scopo di frequentare questi corsi di lingue. Sennonché quella pratica di polizia non ha avuto esito positivo: il rifiuto 6 maggio 1994 della Sezione degli stranieri è stato infatti confermato dal Consiglio di Stato. Con scritto 30 maggio 1994 l'attrice ha pertanto comunicato alla scuola di lingue di disdire il contratto 4 marzo 1994 richiamandosi all'applicabilità dell'art. 404 CO, subordinatamente all'impossibilità oggettiva di frequentare i corsi (art. 119 CO). Il precetto esecutivo fatto staccare all'indirizzo dell'attrice per l'incasso dell'intero costo dei corsi si è fondato su un riconoscimento di debito, sottoscritto dalla stipulante già in data 29 marzo 1994 in favore di __________ con riferimento ai cennati contratti di insegnamento.
E. 2 Con la petizione in oggetto l'attrice sostiene anzitutto che il rapporto che sta alla base dei contratti da lei sottoscritti è un mandato, ciò che ne permette la disdetta in ogni tempo (art. 404 CO). Subordinatamente si richiama alle norme sull'errore essenziale, ovvero considerando determinate assicurazioni sull'ottenimento del permesso di dimora in base a contratti d'insegnamento di lingue straniere. Osserva inoltre che il riconoscimento di debito prevede il pagamento del dovuto ratealmente, senza però conformarsi alle disposizioni specifiche sulla vendita a pagamento rateale; ciò potrebbe comportare, in applicazione analogica degli art. 216a CO e segg., la sua nullità ex tunc. Con la risposta la convenuta contesta tutte le argomentazioni dell'attrice. In particolare considera la natura complessa del contratto di insegnamento così come offerto dal __________ che esclude l'applicazione delle norme sul mandato, in particolare a dipendenza del prevalere dell'aspetto locativo del medesimo.
E. 3 La sentenza pretorile, pur tenendo conto delle caratteristiche che contrassegnano l'insegnamento delle lingue da parte __________, basato in buona parte sull'uso da parte dell'allievo di un laboratorio linguistico che gli permette di eseguire da solo gli esercizi previsti, conclude per la prevalenza sostanziale del carattere di mandato e quindi per l'applicabilità dell'art. 404 CO. A titolo abbondanziale esclude la ricorrenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 24 cpv. 1 n. 4 CO, nonché dell'art. 119 cpv. 1 CO.
E. 4 L'appellante ripropone in questa sede le sue tesi rispetto al carattere complesso della prestazione offerta dall'istituto di lingue. In particolare conferma che si tratta di un contratto misto con componenti della locazione e del mandato. A dipendenza del fatto, addotto da un teste, che le prestazioni affidate personalmente ai docenti raggiungerebbero soltanto 1/5 delle prestazioni complessive della scuola (4/5 corrisponderebbero alla messa a disposizione di locali e di macchine per lo studio e l'esercizio individuale dell'allievo), sostiene l'applicabilità preponderante delle norme sulla locazione; subordinatamente è perciò disposta ad ammettere il disconoscimento del debito soltanto per 1/5 del medesimo. Con la risposta la resistente contesta la tesi dell'appellante e subordinatamente ripropone l'attualità delle norme sull'errore, sull'impossibilità oggettiva e sulla nullità con riferimento alle norme sulla rateazione del pagamento. Delle singole argomentazioni si dirà, se necessario, nel seguito.
E. 5 Il contratto d'insegnamento è considerato dalla dottrina come un mandato o un contratto ad esso assimilabile (Tercier P ., Les contrats spéciaux, ed. 2, § 57, n. 4266), rispettivamente come un contratto misto nella forma del contratto combinato (Schluep W ., Innominatverträge, in Schweizerisches Privatrecht, 1979, vol. VII/2, p. 918; Schluep / Amstutz, in Comm. di Basilea 1996, Introduzione agli art. 184 segg. CO, n. 422). Le possibili componenti sono elementi propri del mandato (insegnamento personale, prove d'esame, consulenza), della compravendita (in particolare di materiale didattico), e della locazione (di spazi didattici, di supporti tecnici ausiliari, ecc.) (Schluep, op. cit., p. 918). Lo stesso autore precisa però che solo il mandato e la compravendita hanno un significato a sé stante, mentre la locazione è una prestazione accessoria poiché la messa a disposizione di locali o di mezzi ausiliari avviene unicamente per la durata dell'insegnamento e per raggiungere tale scopo principale (idem, op. cit., ibidem; Schluep / Amstutz, op. cit., n. 422). Per quanto riguarda in particolare la fine del contratto, la dottrina rimanda al mandato, ossia all'art. 404 CO che garantisce alle parti il diritto -di natura imperativa, non limitabile contrattualmente (DTF 115 II 464)- di revocare il mandato in ogni tempo, rispettivamente all'applicazione analogica della stessa norma (Schluep, op. cit., p 919; Schluep / Amstutz, op. cit., n. 428).
E. 6 Nel caso concreto
non v'è motivo alcuno per non applicare i criteri descritti. In particolare è
pacifico che fra le parti è sorto un contratto di insegnamento ed è provato -se
ce ne fosse bisogno- che l'elemento della locazione è anche qui di carattere
accessorio. Oltre il teste __________, direttore dell'istituto, che ha
quantificato in 4/5 della prestazione complessiva della scuola il lavoro svolto
dagli allievi per conto proprio, si è espressa anche la teste __________,
dipendente della stessa scuola in veste di consulente, fino al mese di agosto
del 1994. Da questi due costituti emerge l'importanza dell'insegnamento
personale nel sistema didattico proposto. La teste __________ così descrive il
rapporto fra allievo e scuola, rispettivamente fra contatto personale col
docente ed esercitazione in proprio: "I corsi si svolgono secondo due
modalità: lezioni con insegnante e laboratorio, cioè esercitazione e
apprendimento della lingua con mezzi didattici. Normalmente venivano fatte due ore
di laboratorio e un'ora con l'insegnate, minimo. Nell'ora con l'insegnante
veniva verificato il grado di apprendimento raggiunto dall'allievo durante il
laboratorio. Alla fine di ogni sessione di lavoro con il docente o il
laboratorio veniva fatto pure un test di controllo. Durante l'ora con
l'insegnate vengono verificate le conoscenze linguistiche apprese in
laboratorio e impartite ulteriori nozioni. A dipendenza dei risultati ottenuti
nei test l'insegnante decideva se l'allievo poteva proseguire con il laboratorio
o doveva ripetere i laboratori già fatti". E' quindi il docente che
imposta l'insegnamento, che indica il programma da svolgere nel laboratorio,
che verifica le nozioni acquisite, che le completa personalmente e che decide,
di sessione in sessione, se l'allievo deve ripetere gli esercizi di laboratorio
già svolti o se può passare al livello successivo. Il teste __________ non ha
contraddetto questo schema, affermando che più l'allievo è bravo, migliori sono
i suoi risultati nello studio personale e più rapido è il suo passaggio da un
livello di difficoltà all'altro. La quantificazione del rapporto fra il tempo
delle lezioni e il tempo del laboratorio diviene pertanto irrilevante per la
definizione della natura del contratto poiché anche nei corsi in esame è
evidente la prevalenza dell'apporto sostanziale da parte degli insegnanti,
ancorché operanti secondo uno schema didattico non tradizionale,
rispettivamente mettendo a disposizione della clientela un programma specifico
di laboratorio; l'accesso a questa parte del programma d'insegnamento appare
così come una prestazione accessoria del contratto poiché l'elemento locazione
concerne unicamente l'uso delle apparecchiature necessarie alla realizzazione
di un programma di apprendimento.
E. 7 L'appello deve pertanto essere respinto con il carico all'appellante delle spese, della tassa di giustizia e delle ripetibili. Non torna conto infatti l'esame di ogni altra ipotesi di diritto formulata in causa a titolo subordinato. Per questi motivi, richiamati per le spese l'art. 148 CPC, la LTG e la TOA pronuncia 1. L'appello 25 settembre 1998 di __________ è respinto. 2. Le spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 400.-, già anticipati dall'appellante, restano a suo carico. Questa verserà all'attrice __________ la somma di fr. 700.- a titolo di ripetibili. 3. Intimazione: - __________ Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello Il presidente Il segretario
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 15.01.1999 12.1998.204
Sentenza o decisione senza scheda
Incarto n. 12.98.00204 Lugano 15 gennaio 1999 /fb In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Cocchi, presidente Chiesa e Zali segretario: Petrini sedente per giudicare nella causa a procedura ordinaria -inc. OA.95.00426 della Pretura del distretto di Lugano -Sezione 2- promossa con petizione 13 febbraio 1995 da __________ patr. dall’avv. __________ contro __________ patr. dall’avv. __________ chiedente il disconoscimento del debito di fr. 9'900.80 oltre accessori, conseguente al rigetto provvisorio dell'opposizione al PE __________ UE di Lugano, deciso con sentenza 30 gennaio 1995; petizione che la società convenuta (creditrice) ha contestato e che il pretore ha accolto con pronuncia 3 settembre 1998; appellante la convenuta che con allegato 25 settembre 1998 chiede la riforma del giudizio pretorile e la reiezione della petizione, rispettivamente, in subordine, l'accoglimento della petizione limitatamente all'importo di fr. 1'980.15; viste le osservazioni dell'attrice, presentate il 26 ottobre 1998; esaminati gli atti e i documenti dell'incarto; considera in fatto e in diritto 1. La convenuta agisce in base a una cessione di credito 20 ottobre 1994, sottoscritta da __________ società che gestiva la scuola di lingue __________. In data 4 marzo 1994 l'attrice ha sottoscritto con quest'ultima due diversi contratti, aventi per oggetto l'insegnamento della lingua italiana, rispettivamente della lingua tedesca (fino a un livello conoscitivo prestabilito) a partire dal quel medesimo mese di aprile e per il costo complessivo di fr. 9'900.80. Beneficiaria delle prestazioni non sarebbe stata l'attrice stessa, ma una sua nipote, cittadina brasiliana, a quel momento in attesa di ottenere un permesso di dimora temporanea in Svizzera, proprio allo scopo di frequentare questi corsi di lingue. Sennonché quella pratica di polizia non ha avuto esito positivo: il rifiuto 6 maggio 1994 della Sezione degli stranieri è stato infatti confermato dal Consiglio di Stato. Con scritto 30 maggio 1994 l'attrice ha pertanto comunicato alla scuola di lingue di disdire il contratto 4 marzo 1994 richiamandosi all'applicabilità dell'art. 404 CO, subordinatamente all'impossibilità oggettiva di frequentare i corsi (art. 119 CO). Il precetto esecutivo fatto staccare all'indirizzo dell'attrice per l'incasso dell'intero costo dei corsi si è fondato su un riconoscimento di debito, sottoscritto dalla stipulante già in data 29 marzo 1994 in favore di __________ con riferimento ai cennati contratti di insegnamento. 2. Con la petizione in oggetto l'attrice sostiene anzitutto che il rapporto che sta alla base dei contratti da lei sottoscritti è un mandato, ciò che ne permette la disdetta in ogni tempo (art. 404 CO). Subordinatamente si richiama alle norme sull'errore essenziale, ovvero considerando determinate assicurazioni sull'ottenimento del permesso di dimora in base a contratti d'insegnamento di lingue straniere. Osserva inoltre che il riconoscimento di debito prevede il pagamento del dovuto ratealmente, senza però conformarsi alle disposizioni specifiche sulla vendita a pagamento rateale; ciò potrebbe comportare, in applicazione analogica degli art. 216a CO e segg., la sua nullità ex tunc. Con la risposta la convenuta contesta tutte le argomentazioni dell'attrice. In particolare considera la natura complessa del contratto di insegnamento così come offerto dal __________ che esclude l'applicazione delle norme sul mandato, in particolare a dipendenza del prevalere dell'aspetto locativo del medesimo. 3. La sentenza pretorile, pur tenendo conto delle caratteristiche che contrassegnano l'insegnamento delle lingue da parte __________, basato in buona parte sull'uso da parte dell'allievo di un laboratorio linguistico che gli permette di eseguire da solo gli esercizi previsti, conclude per la prevalenza sostanziale del carattere di mandato e quindi per l'applicabilità dell'art. 404 CO. A titolo abbondanziale esclude la ricorrenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 24 cpv. 1 n. 4 CO, nonché dell'art. 119 cpv. 1 CO. 4. L'appellante ripropone in questa sede le sue tesi rispetto al carattere complesso della prestazione offerta dall'istituto di lingue. In particolare conferma che si tratta di un contratto misto con componenti della locazione e del mandato. A dipendenza del fatto, addotto da un teste, che le prestazioni affidate personalmente ai docenti raggiungerebbero soltanto 1/5 delle prestazioni complessive della scuola (4/5 corrisponderebbero alla messa a disposizione di locali e di macchine per lo studio e l'esercizio individuale dell'allievo), sostiene l'applicabilità preponderante delle norme sulla locazione; subordinatamente è perciò disposta ad ammettere il disconoscimento del debito soltanto per 1/5 del medesimo. Con la risposta la resistente contesta la tesi dell'appellante e subordinatamente ripropone l'attualità delle norme sull'errore, sull'impossibilità oggettiva e sulla nullità con riferimento alle norme sulla rateazione del pagamento. Delle singole argomentazioni si dirà, se necessario, nel seguito. 5. Il contratto d'insegnamento è considerato dalla dottrina come un mandato o un contratto ad esso assimilabile (Tercier P ., Les contrats spéciaux, ed. 2, § 57, n. 4266), rispettivamente come un contratto misto nella forma del contratto combinato (Schluep W ., Innominatverträge, in Schweizerisches Privatrecht, 1979, vol. VII/2, p. 918; Schluep / Amstutz, in Comm. di Basilea 1996, Introduzione agli art. 184 segg. CO, n. 422). Le possibili componenti sono elementi propri del mandato (insegnamento personale, prove d'esame, consulenza), della compravendita (in particolare di materiale didattico), e della locazione (di spazi didattici, di supporti tecnici ausiliari, ecc.) (Schluep, op. cit., p. 918). Lo stesso autore precisa però che solo il mandato e la compravendita hanno un significato a sé stante, mentre la locazione è una prestazione accessoria poiché la messa a disposizione di locali o di mezzi ausiliari avviene unicamente per la durata dell'insegnamento e per raggiungere tale scopo principale (idem, op. cit., ibidem; Schluep / Amstutz, op. cit., n. 422). Per quanto riguarda in particolare la fine del contratto, la dottrina rimanda al mandato, ossia all'art. 404 CO che garantisce alle parti il diritto -di natura imperativa, non limitabile contrattualmente (DTF 115 II 464)- di revocare il mandato in ogni tempo, rispettivamente all'applicazione analogica della stessa norma (Schluep, op. cit., p 919; Schluep / Amstutz, op. cit., n. 428). 6. Nel caso concreto non v'è motivo alcuno per non applicare i criteri descritti. In particolare è pacifico che fra le parti è sorto un contratto di insegnamento ed è provato -se ce ne fosse bisogno- che l'elemento della locazione è anche qui di carattere accessorio. Oltre il teste __________, direttore dell'istituto, che ha quantificato in 4/5 della prestazione complessiva della scuola il lavoro svolto dagli allievi per conto proprio, si è espressa anche la teste __________, dipendente della stessa scuola in veste di consulente, fino al mese di agosto del 1994. Da questi due costituti emerge l'importanza dell'insegnamento personale nel sistema didattico proposto. La teste __________ così descrive il rapporto fra allievo e scuola, rispettivamente fra contatto personale col docente ed esercitazione in proprio: "I corsi si svolgono secondo due modalità: lezioni con insegnante e laboratorio, cioè esercitazione e apprendimento della lingua con mezzi didattici. Normalmente venivano fatte due ore di laboratorio e un'ora con l'insegnate, minimo. Nell'ora con l'insegnante veniva verificato il grado di apprendimento raggiunto dall'allievo durante il laboratorio. Alla fine di ogni sessione di lavoro con il docente o il laboratorio veniva fatto pure un test di controllo. Durante l'ora con l'insegnate vengono verificate le conoscenze linguistiche apprese in laboratorio e impartite ulteriori nozioni. A dipendenza dei risultati ottenuti nei test l'insegnante decideva se l'allievo poteva proseguire con il laboratorio o doveva ripetere i laboratori già fatti". E' quindi il docente che imposta l'insegnamento, che indica il programma da svolgere nel laboratorio, che verifica le nozioni acquisite, che le completa personalmente e che decide, di sessione in sessione, se l'allievo deve ripetere gli esercizi di laboratorio già svolti o se può passare al livello successivo. Il teste __________ non ha contraddetto questo schema, affermando che più l'allievo è bravo, migliori sono i suoi risultati nello studio personale e più rapido è il suo passaggio da un livello di difficoltà all'altro. La quantificazione del rapporto fra il tempo delle lezioni e il tempo del laboratorio diviene pertanto irrilevante per la definizione della natura del contratto poiché anche nei corsi in esame è evidente la prevalenza dell'apporto sostanziale da parte degli insegnanti, ancorché operanti secondo uno schema didattico non tradizionale, rispettivamente mettendo a disposizione della clientela un programma specifico di laboratorio; l'accesso a questa parte del programma d'insegnamento appare così come una prestazione accessoria del contratto poiché l'elemento locazione concerne unicamente l'uso delle apparecchiature necessarie alla realizzazione di un programma di apprendimento. 7. L'appello deve pertanto essere respinto con il carico all'appellante delle spese, della tassa di giustizia e delle ripetibili. Non torna conto infatti l'esame di ogni altra ipotesi di diritto formulata in causa a titolo subordinato. Per questi motivi, richiamati per le spese l'art. 148 CPC, la LTG e la TOA pronuncia 1. L'appello 25 settembre 1998 di __________ è respinto. 2. Le spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 400.-, già anticipati dall'appellante, restano a suo carico. Questa verserà all'attrice __________ la somma di fr. 700.- a titolo di ripetibili. 3. Intimazione: - __________ Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello Il presidente Il segretario