opencaselaw.ch

12.1998.201

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1999-02-04 · Italiano TI
Fonte Original Esporta Word PDF BibTeX RIS

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 L’attore ancora in questa sede si dilunga nel tentativo di sostenere che la creditrice non avrebbe fornito la prova dell’esistenza del credito posto in esecuzione, non avvedendosi che tale prova si reputa fornita già solo per il motivo che egli fin dalla risposta di causa ha invocato la compensazione quale forma di estinzione del preteso credito, ammettendone così implicitamente, secondo costante giurisprudenza, la piena sussistenza (II CCA 22 settembre 1997 in re T./W., 25 gennaio 1996 in re M./F., 11 settembre 1995 in re A. AG/B. SA, 27 maggio 1994 in re M./F., 7 marzo 1994 in re C. & Co/S.). Ne discende, senza ulteriore disamina, la reiezione di ogni eccezione dell’appellante relativa alla sussistenza del credito posto in esecuzione.

E. 2 Quo al preteso credito compensatorio di fr. 10’000.-- per pretese salariali, l’attore sostiene ancora in questa sede che il fondamento del medesimo risulterebbe da un errore di calcolo commesso in suo danno all’atto della liquidazione delle sue spettanze, errore che risulterebbe dal conteggio doc. OO e dalle ricevute ivi accluse, che sarebbero parte integrante di tale conteggio (appello, punto 1.2, pag. 6). Vero è invece, per quanto risulta a questa Camera verificando gli atti, che il doc. OO consta di un’unica pagina ed indica globalmente in fr. 181’779.70 l’importo già versato all’attore, senza che vi sia alcuna ricevuta allegata. Vi sono invece delle ricevute allegate in fotocopia  al doc. PP. Si tratta di fotocopie di manoscritti di mediocre qualità, solo in parte leggibili ed inoltre male eseguite, per cui risultano mancanti (o comunque illeggibili) i dati relativi all’ultima riga in fondo, senza che si possa escludere la mancata riproduzione di altre righe del testo originale. Oltre a dette fotocopie, risulta annessa al doc. PP anche la fotocopia dell’addizione di tali posizioni ad opera di una macchina calcolatrice, il cui risultato è di fr. 181’779.70, ma anche questo allegato, che conduce comunque ad un risultato divergente dalla tesi dell’appellante, risulta inservibile per la sua pessima qualità. Non essendo compito della Camera adita quello di chinarsi in un’improbabile opera di ricostruzione di dati mancanti o più in generale di sopperire alle negligenze dell’attore nell’amministrazione dell’istruzione probatoria a suo carico, se ne deve rimanere al risultato secondo cui non vi è agli atti prova tangibile dell’asserito errore di conteggio, con il che la pretesa compensatoria deve essere respinta in quanto anch’essa non provata. B.   Sull’azione creditoria nei confronti di __________

E. 3 La prima censura dell’appellante (punto 2.1, pag. 8) verte sull’asserito mancato computo in suo favore di 4 versamenti da lui effettuati al convenuto per complessivi fr. 453’689.45, attestati dai doc. E, F, G, H e O. Si tratta di una tesi ai limiti del temerario. L’attore sembra infatti dimenticare che con la petizione egli aveva attribuito i pagamenti in questione in parte al rimborso di sue posizioni debitorie nei confronti del convenuto e della __________, così da riscattare la libera disponibilità delle azioni costituite in pegno (punto 5, pag. 4, relativo ai versamenti doc. E, F, G, H), e in parte alla liberazione delle azioni medesime mediante conferimento del loro valore nominale (punto 7, pag. 6, relativo al versamento doc. O). A riprova di questa impostazione, l’azione creditoria nei confronti del __________ verteva sul risarcimento del valore nominale delle azioni, a torto sottratte all’attore (petizione, punti 7 e 9), e non sulla rifusione di maggiori rimborsi effettuati per rapporto all’ammontare del proprio debito, ed era pertanto ovvio, a mente dell’attore medesimo, che tali versamenti non erano costitutivi di credito alcuno in suo favore. Queste affermazioni e questa impostazione della causa sono poi state confermate in replica (p. es. pag. 2, 4, 9), e pertanto l’attore è assai malvenuto nell’affermare ora una nuova tesi fattuale a sostegno del proprio preteso credito, del tutto incompatibile e contraddittoria con le precedenti sua affermazioni -le uniche vincolanti ai fini della causa (II CCA 29 gennaio 1999 in re T./B., consid. 3)- dalle quali si deve ritenere l’assoluta inesistenza di tale credito, essendo i versamenti in questione stati effettuati al preciso scopo di rimborsare degli incontestati debiti.

E. 4 Quale argomentazione subordinata (punto 2.2, pag. 8 e 9), l’appellante ripropone quella che nel processo di prima sede era la sua argomentazione principale, ossia la tesi secondo cui il convenuto -tacitato per ogni suo credito- a torto non gli avrebbe restituito le note azioni, dal che discenderebbe il suo obbligo alla rifusione del loro valore. Si tratta di una tesi infondata. L’attore nella propria esposizione si limita in effetti ad invocare un’asserita situazione al 4 aprile 1985 (ma in realtà il doc. L, dalla cui data tale deduzione è tratta, fa chiaramente riferimento ad un periodo precedente), deducendone che “I debiti di __________ verso la società e verso __________ erano stati estinti”, ma omette invece di confrontarsi con le motivazioni addotte dal Pretore a sostegno della legittimità dell’operazione di vendita delle azioni (consid. 9), ossia in particolare con l’accertamento -confortato dalla deposizione dell’avv. __________ secondo cui al 9 luglio 1985 sarebbe esistita una situazione debitoria di almeno fr. 75’170.35, importo che egli sarebbe stato invano invitato a versare entro breve termine pena la vendita a trattative private delle azioni costituite in pegno. Facendo difetto qualsiasi critica di fatto e di diritto di questa situazione, sulla quale poggia la sentenza impugnata, ed essendoci in sua vece una personale rilettura di precedenti, e pertanto irrilevanti circostanze, non può che conseguirne la reiezione della censura.

E. 5 L’attore sostiene infine (appello, punto 2.3, pag. 10) che l’esistenza del proprio credito risulterebbe “anche se abbondanzialmente si elencano le cifre che riguardano __________ ”. Tale modo di procedere è poco serio, e non può evidentemente scalfire la sostanza di una sentenza diffusamente motivata in fatto ed in diritto, della quale non costituisce un’accettabile critica. Ne deriva la reiezione del gravame, infondato in ogni suo punto. Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC). Per i quali motivi, richiamati l’art.148 CPC e la TG dichiara e pronuncia I. L’appello 24 settembre 1998 di __________ è respinto. II. Le spese della procedura d’appello, consistenti in: a) tassa di giustizia                      fr.     3’450.-- b) spese                                        fr.          50.-- T o t a l e                                        fr.     3’500.-- già anticipati dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere a __________ fr. 800.-- e a __________ fr. 5’000.-- per ripetibili. III. Intimazione:

- __________ Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello Il presidente                                                           Il segretario

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 04.02.1999 12.1998.201

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 12.98.00201 Lugano 4 febbraio 1999 /fb In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Cocchi, presidente, Chiesa e Zali segretario: Petrini sedente per giudicare nella causa di disconoscimento del debito OA.95.650 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 1, promossa con petizione 7 marzo 1995 da __________ rappr. dall’avv. __________ contro __________ rappr. dall’avv. __________ __________ rappr. dall'avv. __________ con cui l’attore ha chiesto il disconoscimento di un debito di fr. 16’000.-- oltre accessori nella procedura esecutiva contro di lui promossa da __________ e la condanna del convenuto __________ al pagamento di fr. 159’000.-- oltre interessi, domanda aumentata a fr. 368’000.-- oltre interessi in corso di causa; Domande avversate dai convenuti, che hanno postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con sentenza 1° settembre 1998 ha respinto; Appellante l’attore, che con atto di appello del 24 settembre 1998 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di disconoscere il debito e condannare il convenuto __________ al pagamento di fr. 368’000.-- oltre interessi; Mentre i convenuti con osservazioni 14 e 15 dicembre 1998 hanno postulato la reiezione del gravame protestando spese e ripetibili. Richiamato il decreto 5 novembre 1998 di questa Camera in materia di cauzione processuale; Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti, posti a giudizio i seguenti punti di questione 1.

- se deve essere accolto l’appello 2.

- tassa di giustizia e ripetibili Ritenuto in fatto: A. __________ ha escusso l’attore per fr. 16’000.-- oltre interessi in conseguenza di un attestato di carenza di beni conseguente a fallimento emesso il 18 gennaio 1989, ottenendo il 13 febbraio 1995 il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta dall’attore al precetto esecutivo intimatogli. B. Con la petizione in rassegna l’attore ha chiesto la condanna del convenuto __________ al pagamento di fr. 159’000.--, importo facente parte dei fr. 175’000.-- di valore nominale della quota dell’attore del pacchetto azionario della __________ detenuta dal convenuto senza titolo e addirittura da lui alienata a terzi. Dovrebbe inoltre essere pronunciato nei confronti di __________ il disconoscimento del debito posto in esecuzione per effetto della compensazione con il residuo del predetto credito di fr. 175’000.--. C. La domanda condannatoria nei confronti del __________ è in seguito stata aumentata a fr. 368’000.--, mentre nei confronti della creditrice procedente sono stati addotti nuovi motivi di compensazione, addirittura per complessivi fr. 142’840.--. Delle altre domande dell’attore, così come del coinvolgimento nella causa di __________, non torna conto di riferire, stante la dimissione dalla causa del __________ e l’abbandono, in sede di appello, di ogni altra domanda dell’attore. D. Il convenuto __________ ha contestato la petizione affermando di avere regolarmente acquisito la proprietà delle azioni dell’attore, che le avrebbe cedute, e di avere rivendute ancora nel 1985. La convenuta __________ ha per contro contestato la legittimazione della compensazione invocata nei suoi confronti, non esistendo l’asserito credito, che comunque non le sarebbe opponibile. E. Nel giudizio qui impugnato il Pretore, stante l’implicita ammissione dell’importo in esecuzione, ha esaminato le pretese compensatorie dell’attore nei confronti della creditrice, giungendo alla conclusione della loro totale inesistenza o comunque dell’assenza del necessario supporto probatorio. Quo all’azione nei confronti del convenuto __________ il Pretore ha rilevato che le azioni contestate, all’epoca costituite in pegno, sarebbero state alienate a terzi per consentire la riduzione della posizione debitoria dell’attore, che pertanto nulla potrebbe pretendere. F. Con l’appello in rassegna l’attore per quanto attiene all’azione di disconoscimento ribadisce l’inesistenza del vantato credito, non sufficientemente suffragato dall’attestato di carenza beni, e ripropone l’eccezione di compensazione relativa al preteso credito salariale di fr. 10’000.--. Per quanto riguarda invece l’azione creditoria nei confronti del convenuto __________, il Pretore avrebbe omesso di considerare 5 versamenti effettuati dall’attore in suo favore per un totale di fr. 453’689.45. Anche la corretta lettura della documentazione in atti condurrebbe ad ammettere l’esistenza di un credito dell’attore nei suoi confronti. G. Delle osservazioni al gravame dei resistenti, che concludono per la sua integrale reiezione, si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi. Considerato in diritto: A.   Sull’azione di disconoscimento 1. L’attore ancora in questa sede si dilunga nel tentativo di sostenere che la creditrice non avrebbe fornito la prova dell’esistenza del credito posto in esecuzione, non avvedendosi che tale prova si reputa fornita già solo per il motivo che egli fin dalla risposta di causa ha invocato la compensazione quale forma di estinzione del preteso credito, ammettendone così implicitamente, secondo costante giurisprudenza, la piena sussistenza (II CCA 22 settembre 1997 in re T./W., 25 gennaio 1996 in re M./F., 11 settembre 1995 in re A. AG/B. SA, 27 maggio 1994 in re M./F., 7 marzo 1994 in re C. & Co/S.). Ne discende, senza ulteriore disamina, la reiezione di ogni eccezione dell’appellante relativa alla sussistenza del credito posto in esecuzione. 2. Quo al preteso credito compensatorio di fr. 10’000.-- per pretese salariali, l’attore sostiene ancora in questa sede che il fondamento del medesimo risulterebbe da un errore di calcolo commesso in suo danno all’atto della liquidazione delle sue spettanze, errore che risulterebbe dal conteggio doc. OO e dalle ricevute ivi accluse, che sarebbero parte integrante di tale conteggio (appello, punto 1.2, pag. 6). Vero è invece, per quanto risulta a questa Camera verificando gli atti, che il doc. OO consta di un’unica pagina ed indica globalmente in fr. 181’779.70 l’importo già versato all’attore, senza che vi sia alcuna ricevuta allegata. Vi sono invece delle ricevute allegate in fotocopia  al doc. PP. Si tratta di fotocopie di manoscritti di mediocre qualità, solo in parte leggibili ed inoltre male eseguite, per cui risultano mancanti (o comunque illeggibili) i dati relativi all’ultima riga in fondo, senza che si possa escludere la mancata riproduzione di altre righe del testo originale. Oltre a dette fotocopie, risulta annessa al doc. PP anche la fotocopia dell’addizione di tali posizioni ad opera di una macchina calcolatrice, il cui risultato è di fr. 181’779.70, ma anche questo allegato, che conduce comunque ad un risultato divergente dalla tesi dell’appellante, risulta inservibile per la sua pessima qualità. Non essendo compito della Camera adita quello di chinarsi in un’improbabile opera di ricostruzione di dati mancanti o più in generale di sopperire alle negligenze dell’attore nell’amministrazione dell’istruzione probatoria a suo carico, se ne deve rimanere al risultato secondo cui non vi è agli atti prova tangibile dell’asserito errore di conteggio, con il che la pretesa compensatoria deve essere respinta in quanto anch’essa non provata. B.   Sull’azione creditoria nei confronti di __________ 3. La prima censura dell’appellante (punto 2.1, pag. 8) verte sull’asserito mancato computo in suo favore di 4 versamenti da lui effettuati al convenuto per complessivi fr. 453’689.45, attestati dai doc. E, F, G, H e O. Si tratta di una tesi ai limiti del temerario. L’attore sembra infatti dimenticare che con la petizione egli aveva attribuito i pagamenti in questione in parte al rimborso di sue posizioni debitorie nei confronti del convenuto e della __________, così da riscattare la libera disponibilità delle azioni costituite in pegno (punto 5, pag. 4, relativo ai versamenti doc. E, F, G, H), e in parte alla liberazione delle azioni medesime mediante conferimento del loro valore nominale (punto 7, pag. 6, relativo al versamento doc. O). A riprova di questa impostazione, l’azione creditoria nei confronti del __________ verteva sul risarcimento del valore nominale delle azioni, a torto sottratte all’attore (petizione, punti 7 e 9), e non sulla rifusione di maggiori rimborsi effettuati per rapporto all’ammontare del proprio debito, ed era pertanto ovvio, a mente dell’attore medesimo, che tali versamenti non erano costitutivi di credito alcuno in suo favore. Queste affermazioni e questa impostazione della causa sono poi state confermate in replica (p. es. pag. 2, 4, 9), e pertanto l’attore è assai malvenuto nell’affermare ora una nuova tesi fattuale a sostegno del proprio preteso credito, del tutto incompatibile e contraddittoria con le precedenti sua affermazioni -le uniche vincolanti ai fini della causa (II CCA 29 gennaio 1999 in re T./B., consid. 3)- dalle quali si deve ritenere l’assoluta inesistenza di tale credito, essendo i versamenti in questione stati effettuati al preciso scopo di rimborsare degli incontestati debiti. 4. Quale argomentazione subordinata (punto 2.2, pag. 8 e 9), l’appellante ripropone quella che nel processo di prima sede era la sua argomentazione principale, ossia la tesi secondo cui il convenuto -tacitato per ogni suo credito- a torto non gli avrebbe restituito le note azioni, dal che discenderebbe il suo obbligo alla rifusione del loro valore. Si tratta di una tesi infondata. L’attore nella propria esposizione si limita in effetti ad invocare un’asserita situazione al 4 aprile 1985 (ma in realtà il doc. L, dalla cui data tale deduzione è tratta, fa chiaramente riferimento ad un periodo precedente), deducendone che “I debiti di __________ verso la società e verso __________ erano stati estinti”, ma omette invece di confrontarsi con le motivazioni addotte dal Pretore a sostegno della legittimità dell’operazione di vendita delle azioni (consid. 9), ossia in particolare con l’accertamento -confortato dalla deposizione dell’avv. __________ secondo cui al 9 luglio 1985 sarebbe esistita una situazione debitoria di almeno fr. 75’170.35, importo che egli sarebbe stato invano invitato a versare entro breve termine pena la vendita a trattative private delle azioni costituite in pegno. Facendo difetto qualsiasi critica di fatto e di diritto di questa situazione, sulla quale poggia la sentenza impugnata, ed essendoci in sua vece una personale rilettura di precedenti, e pertanto irrilevanti circostanze, non può che conseguirne la reiezione della censura. 5. L’attore sostiene infine (appello, punto 2.3, pag. 10) che l’esistenza del proprio credito risulterebbe “anche se abbondanzialmente si elencano le cifre che riguardano __________ ”. Tale modo di procedere è poco serio, e non può evidentemente scalfire la sostanza di una sentenza diffusamente motivata in fatto ed in diritto, della quale non costituisce un’accettabile critica. Ne deriva la reiezione del gravame, infondato in ogni suo punto. Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC). Per i quali motivi, richiamati l’art.148 CPC e la TG dichiara e pronuncia I. L’appello 24 settembre 1998 di __________ è respinto. II. Le spese della procedura d’appello, consistenti in: a) tassa di giustizia                      fr.     3’450.-- b) spese                                        fr.          50.-- T o t a l e                                        fr.     3’500.-- già anticipati dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere a __________ fr. 800.-- e a __________ fr. 5’000.-- per ripetibili. III. Intimazione:

- __________ Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello Il presidente                                                           Il segretario