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12.1998.2

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1998-08-10 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 A questo stadio della causa non vi è contestazione del fatto che l’art. 324a CO non comporta per il dipendente la facoltà di cumulare il diritto al salario per il caso di ripetuti periodi di assenza dal lavoro eccedenti il termine di protezione a causa di malattia e gravidanza durante lo stesso anno di servizio (Sentenza del Tribunale federale del 17 novembre 1994, pubblicata in: JAR 1995, pag. 112 e segg.; Rehbinder, Berner Kommentar, n. 27 ad art. 324a CO; Brühwiler, Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, 2. edizione, 1996, n. 10c ad art. 324a CO; Streiff/von Kaenel, Arbeitsvertrag, 5. edizione, 1992, n. 25 ad art. 324a CO). Di nessun ausilio è per contro l’art. 324b CO, che deroga ai disposti della norma precedente nel caso -non verificato- di assicurazione obbligatoria contro la perdita di guadagno conseguente ad impedimento al lavoro, non potendosi ammettere ai sensi dell’art. 324a cpv. 4 CO l’equivalenza della prestazione dell’assicuratore con quella garantita dall’art. 324a CO in presenza, come nel caso di specie (doc. 7, pag. 2), di un termine di attesa di ben 60 giorni (JAR 1995, pag. 116).

E. 2 Ciò

premesso, l’appellante sostiene nondimeno, in senso contrario al querelato

giudizio, che la menzione nel Regolamento di due separate disposizioni

sull'inabilità lavorativa nei casi di malattia (art. 33 del Regolamento) e di

gravidanza (art. 34 del Regolamento) starebbe ad indicare la volontà del datore

di lavoro di obbligarsi a corrispondere il salario distintamente e

cumulativamente qualora i due eventi si realizzassero, derogando con ciò, a

favore della lavoratrice, ai disposti di legge.

Si

tratta di un’opinione che non può essere condivisa.

Dall’esame

del Regolamento (doc. H), ed in particolare dei due decisivi art. 33 (titolato

“Stipendio in caso di malattia o infortunio”) e 34 (titolato “Stipendio in caso

di maternità”), si evince infatti che la suddivisione della materia su due

articoli è stata effettuata per motivi redazionali e non funzionali.

L’art.

34 è in altre parole una semplice propaggine dell’art. 33, al quale del resto

rinvia esplicitamente dichiarando che “a partire dal 2° anno il pagamento dello

stipendio è regolato come all’art. 33", laddove la suddivisione in due

distinti articoli, peraltro non necessaria e in questo caso foriera di

equivoci, risulta dovuta unicamente alla differenza di trattamento in caso di

maternità durante il periodo di prova e il primo anno di servizio (due mesi di

salario in caso di maternità invece di 7 giorni o 1 mese in caso di malattia o

infortunio).

Di

conseguenza, il corretto approccio sistematico al regolamento, posto trattarsi

di una dipendente che ha superato il primo anno di servizio, è quello di tenere

conto unicamente del disposto dell’art. 33, dato il mancato verificarsi della

circostanza eccezionale dell’art. 34, che è la gravidanza durante il periodo di

prova o il primo anno di servizio, ma non la gravidanza tout-court, altrimenti

regolata nei medesimi termini di cui all’art. 33, e questo, a ben vedere,

analogamente a quanto avviene per l’art. 324a CO -senza che perciò vi sia

cumulo delle prestazioni-, laddove i casi di gravidanza e puerperio sono

regolati in un apposito capoverso (cpv. 3) che rinvia alla norma fondamentale

del cpv. 1.

Del

resto, anche volendo ammettere una differente fattispecie in cui la norma sulla

maternità avesse nel Regolamento un disciplinamento realmente autonomo in un

articolo avente portata propria, non si potrebbe ancora ammettere per questo

solo motivo ed in assenza di un’esplicita menzione l’esistenza della volontà

della datrice di lavoro di concedere un cumulo delle prestazioni. A maggior

ragione ciò deve valere in presenza di un esplicito rinvio che prevede per il

caso di maternità il medesimo trattamento previsto per i casi di malattia e

infortunio, e costituisce perciò una forzatura interpretativa il volere ravvisare

nel doc. H la prova dell’esistenza della volontà della convenuta di concedere

il richiesto cumulo delle prestazioni.

E. 3 Come in prima istanza, l'appellante sostiene che durante l’ultimo anno di servizio le proprie assenze dal lavoro nel periodo precedente il parto ammonterebbero a complessivi 57 giorni, e non 90 come ritenuto dal primo giudice, non dovendosi a mente sua computare nella somma dei giorni di inabilità lavorativa il sabato e la domenica, atteso che secondo il contratto di lavoro la settimana lavorativa consterebbe di 5 giorni. Anche questa censura è infondata. Essa si regge sull’usuale equivoco che insorge computando un periodo in giorni lavorativi oppure in settimane o in mesi, posto ad esempio che 4 settimane di ferie sono equivalenti a 20 giorni lavorativi se la settimana lavorativa è di 5 giorni. Nel caso di specie il parametro di computo rilevante non è, contrariamente all’opinione dell’istante, quello della settimana lavorativa indicata di 5 giorni, ma solo quello secondo cui il salario viene pagato per mese e soprattutto quello risultante all’art. 33 del Regolamento, che indica per l’istante in 3 mesi il periodo per il quale è dato il diritto al salario, laddove tale indicazione non equivale in buona fede a 90 giorni lavorativi, come sostenuto a torto dalla ricorrente, ma letteralmente a 3 mesi completi di assenza, ottenuti computando anche i sabati e le domeniche.

E. 4 L'appellante (punto 6, pag. 7) rivendica fr. 1’659.-- per ferie non godute in luogo di quanto attribuitole a tal titolo nel giudizio impugnato sulla scorta delle “medesime argomentazioni di cui ai precedenti considerandi”, ovvero -così sembra di dedurre dall’indicazione tra parentesi- per il motivo che le stesse, come in precedenza il salario, le dovrebbero essere riconosciute sino al 30 giugno 1997. Tale lacunosa argomentazione prescinde totalmente dal pertinente calcolo effettuato nel giudizio impugnato (consid. 11, pag. 6), calcolo sul quale il gravame non spende una sola parola, e nel quale oltretutto il diritto alle ferie è già stato computato fino al 30 giugno 1997, così come richiesto nell’appello, e poi proporzionalmente ridotto in conseguenza delle prolungate assenze dell’istante. La censura, ai limiti del ricevibile, può pertanto essere respinta senza bisogno di  ulteriori considerazioni.

E. 5 L’istante, infine, richiede negli stessi termini e con analoga motivazione che la quota parte della tredicesima venga aumentata a fr. 2'250.--. A torto. Posto che la tredicesima mensilità è una componente del salario ordinario del dipendente, la cui particolarità risiede nella modalità di pagamento, che di regola viene differito alla fine dell’anno, ne deriva che il diritto a tale parte della retribuzione segue il destino del resto del salario, ed è perciò dovuta solo nella misura in cui esso lo è (Brühwiler, opera citata, n. 11 ad art. 324a CO). Dovendosi confermare il giudizio impugnato sulla principale questione dell’obbligo al versamento del salario fino al 18 marzo 1997 (cfr. consid. 2), viene conseguentemente confermato anche il giudizio relativo alla tredicesima mensilità, anch’essa dovuta solo fino a quel momento, così come correttamente deciso nel giudizio di prime cure. Ne discende la reiezione del gravame. Non si prelevano tasse o spese. Le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC). Per i quali motivi dichiara e pronuncia: I. L'appello 29 dicembre 1997 di __________ è respinto. II. Non si prelevano tasse o spese per la procedura d’appello. L’istante rifonderà alla convenuta fr. 900.-- per ripetibili di appello. III. Intimazione a:      - __________ Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1. Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello Il presidente                                                          Il segretario

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 10.08.1998 12.1998.2

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 12.98.00002 Lugano 10 agosto 1998 /fb In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Cocchi, presidente, Chiesa e Zali segretario: Petrini sedente per giudicare nella causa per mercedi e salari CL 97.104 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con istanza 21 luglio 1997 da __________ rappr. __________ contro __________ rappr. __________ con cui l'istante ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 19'946.-- oltre interessi; Domanda che la convenuta all'udienza di discussione del 12 settembre 1997  ha riconosciuto limitatamente a fr. 869.-- per ferie non godute e fr. 962.50 per la quota parte della tredicesima, e che il Segretario assessore con sentenza 17 dicembre 1997 ha accolto limitatamente all’importo di fr. 1'831.50 oltre interessi ammesso dalla convenuta; Appellante l’istante, che con atto di appello del 29 dicembre 1997 chiede che la sentenza pretorile venga riformata nel senso di accogliere integralmente l'istanza; Mentre la convenuta con osservazioni 16 gennaio 1998 postula la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili. Letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti, posti in giudizio i seguenti punti in questione

1. - se deve essere accolto l'appello

2. - tassa di giustizia e ripetibili Ritenuto in fatto: A. Con il contratto di lavoro 22 giugno 1995 (doc. B1), che richiamava il Regolamento del rapporto d’impiego del personale della __________ (doc. H), l’istante è stata assunta dalla convenuta a far tempo dal 1° agosto 1995 in qualità di contabile contro un salario mensile lordo di fr. 4'400.-- oltre ad una tredicesima mensilità. B. A partire dal settembre 1996 l’istante a più riprese è stata inabile al lavoro in relazione a malesseri connessi alla gravidanza. Il 18 marzo 1997 essa ha avuto un figlio, ed è stata in congedo di maternità fino al 12 maggio 1997. Essa il 13 maggio non ha tuttavia ripreso il lavoro, ma è stata assente fino al 30 giugno. In data 11 giugno 1997 la dipendente ha proposto alla datrice la cessazione del rapporto di lavoro per la fine di quello stesso mese (doc. C), data dopo la quale non ha più lavorato per la convenuta. C. Con l’istanza in rassegna __________ chiede la condanna della convenuta al pagamento di fr. 19’946.-- oltre interessi, di cui fr. 15'446.-- per il salario del periodo compreso tra il 18 marzo e il 30 giugno 1997, fr. 2’250.-- per le vacanze non godute e fr. 2'250.-- per la quota parte della tredicesima mensilità, sostenendo che il credito per il salario non le deriverebbe dall’art. 324a CO ma dai combinati art. 33 e 34 delle condizioni contrattuali contenute nel Regolamento interno. All'udienza di discussione del 12 settembre 1997 la convenuta ha rilevato che l'istante in costanza di contratto è stata assente dal lavoro per complessivi 194 giorni, dei quali 20 senza giustificazione e 111.5 senza copertura salariale ai sensi dell’invocato art. 33 del Regolamento aziendale, male interpretato da controparte, mentre la pretesa per le ferie non godute sarebbe fondata limitatamente a fr. 869.-- e quella relativa alla tredicesima per fr. 962.50. D. Nel giudizio qui impugnato il Segretario assessore ha rilevato che l’art. 324a CO non conferirebbe al dipendente la facoltà di cumulare nel medesimo anno il diritto al salario per il caso che si verifichino più motivi di impedimento tra quelli previsti dalla norma per una durata complessiva eccedente il termine di protezione, ma avrebbe al contrario l’intento di accordare al dipendente un unica volta durante l’anno per la durata massima stabilita il diritto al salario per il caso di impedimento. Dalla sola indicazione delle diverse cause di impedimento in due differenti articoli del Regolamento interno non si potrebbe ancora dedurre l’esistenza della volontà della convenuta di derogare alla soluzione legale, con il che sarebbe da respingere la pretesa salariale dell’istante. Le pretese per ferie non godute e tredicesima mensilità sono per contro state accolte nella limitata misura in cui esse sono state ammesse dalla convenuta. E. Delle argomentazioni dell’appellante -che chiede la riforma del querelato giudizio nel senso che l'istanza venga integralmente accolta- e di quelle della resistente -che postula invece la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili- si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi. Considerato in diritto: 1. A questo stadio della causa non vi è contestazione del fatto che l’art. 324a CO non comporta per il dipendente la facoltà di cumulare il diritto al salario per il caso di ripetuti periodi di assenza dal lavoro eccedenti il termine di protezione a causa di malattia e gravidanza durante lo stesso anno di servizio (Sentenza del Tribunale federale del 17 novembre 1994, pubblicata in: JAR 1995, pag. 112 e segg.; Rehbinder, Berner Kommentar, n. 27 ad art. 324a CO; Brühwiler, Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, 2. edizione, 1996, n. 10c ad art. 324a CO; Streiff/von Kaenel, Arbeitsvertrag, 5. edizione, 1992, n. 25 ad art. 324a CO). Di nessun ausilio è per contro l’art. 324b CO, che deroga ai disposti della norma precedente nel caso -non verificato- di assicurazione obbligatoria contro la perdita di guadagno conseguente ad impedimento al lavoro, non potendosi ammettere ai sensi dell’art. 324a cpv. 4 CO l’equivalenza della prestazione dell’assicuratore con quella garantita dall’art. 324a CO in presenza, come nel caso di specie (doc. 7, pag. 2), di un termine di attesa di ben 60 giorni (JAR 1995, pag. 116). 2. Ciò premesso, l’appellante sostiene nondimeno, in senso contrario al querelato giudizio, che la menzione nel Regolamento di due separate disposizioni sull'inabilità lavorativa nei casi di malattia (art. 33 del Regolamento) e di gravidanza (art. 34 del Regolamento) starebbe ad indicare la volontà del datore di lavoro di obbligarsi a corrispondere il salario distintamente e cumulativamente qualora i due eventi si realizzassero, derogando con ciò, a favore della lavoratrice, ai disposti di legge. Si tratta di un’opinione che non può essere condivisa. Dall’esame del Regolamento (doc. H), ed in particolare dei due decisivi art. 33 (titolato “Stipendio in caso di malattia o infortunio”) e 34 (titolato “Stipendio in caso di maternità”), si evince infatti che la suddivisione della materia su due articoli è stata effettuata per motivi redazionali e non funzionali. L’art. 34 è in altre parole una semplice propaggine dell’art. 33, al quale del resto rinvia esplicitamente dichiarando che “a partire dal 2° anno il pagamento dello stipendio è regolato come all’art. 33", laddove la suddivisione in due distinti articoli, peraltro non necessaria e in questo caso foriera di equivoci, risulta dovuta unicamente alla differenza di trattamento in caso di maternità durante il periodo di prova e il primo anno di servizio (due mesi di salario in caso di maternità invece di 7 giorni o 1 mese in caso di malattia o infortunio). Di conseguenza, il corretto approccio sistematico al regolamento, posto trattarsi di una dipendente che ha superato il primo anno di servizio, è quello di tenere conto unicamente del disposto dell’art. 33, dato il mancato verificarsi della circostanza eccezionale dell’art. 34, che è la gravidanza durante il periodo di prova o il primo anno di servizio, ma non la gravidanza tout-court, altrimenti regolata nei medesimi termini di cui all’art. 33, e questo, a ben vedere, analogamente a quanto avviene per l’art. 324a CO -senza che perciò vi sia cumulo delle prestazioni-, laddove i casi di gravidanza e puerperio sono regolati in un apposito capoverso (cpv. 3) che rinvia alla norma fondamentale del cpv. 1. Del resto, anche volendo ammettere una differente fattispecie in cui la norma sulla maternità avesse nel Regolamento un disciplinamento realmente autonomo in un articolo avente portata propria, non si potrebbe ancora ammettere per questo solo motivo ed in assenza di un’esplicita menzione l’esistenza della volontà della datrice di lavoro di concedere un cumulo delle prestazioni. A maggior ragione ciò deve valere in presenza di un esplicito rinvio che prevede per il caso di maternità il medesimo trattamento previsto per i casi di malattia e infortunio, e costituisce perciò una forzatura interpretativa il volere ravvisare nel doc. H la prova dell’esistenza della volontà della convenuta di concedere il richiesto cumulo delle prestazioni. 3. Come in prima istanza, l'appellante sostiene che durante l’ultimo anno di servizio le proprie assenze dal lavoro nel periodo precedente il parto ammonterebbero a complessivi 57 giorni, e non 90 come ritenuto dal primo giudice, non dovendosi a mente sua computare nella somma dei giorni di inabilità lavorativa il sabato e la domenica, atteso che secondo il contratto di lavoro la settimana lavorativa consterebbe di 5 giorni. Anche questa censura è infondata. Essa si regge sull’usuale equivoco che insorge computando un periodo in giorni lavorativi oppure in settimane o in mesi, posto ad esempio che 4 settimane di ferie sono equivalenti a 20 giorni lavorativi se la settimana lavorativa è di 5 giorni. Nel caso di specie il parametro di computo rilevante non è, contrariamente all’opinione dell’istante, quello della settimana lavorativa indicata di 5 giorni, ma solo quello secondo cui il salario viene pagato per mese e soprattutto quello risultante all’art. 33 del Regolamento, che indica per l’istante in 3 mesi il periodo per il quale è dato il diritto al salario, laddove tale indicazione non equivale in buona fede a 90 giorni lavorativi, come sostenuto a torto dalla ricorrente, ma letteralmente a 3 mesi completi di assenza, ottenuti computando anche i sabati e le domeniche. 4. L'appellante (punto 6, pag. 7) rivendica fr. 1’659.-- per ferie non godute in luogo di quanto attribuitole a tal titolo nel giudizio impugnato sulla scorta delle “medesime argomentazioni di cui ai precedenti considerandi”, ovvero -così sembra di dedurre dall’indicazione tra parentesi- per il motivo che le stesse, come in precedenza il salario, le dovrebbero essere riconosciute sino al 30 giugno 1997. Tale lacunosa argomentazione prescinde totalmente dal pertinente calcolo effettuato nel giudizio impugnato (consid. 11, pag. 6), calcolo sul quale il gravame non spende una sola parola, e nel quale oltretutto il diritto alle ferie è già stato computato fino al 30 giugno 1997, così come richiesto nell’appello, e poi proporzionalmente ridotto in conseguenza delle prolungate assenze dell’istante. La censura, ai limiti del ricevibile, può pertanto essere respinta senza bisogno di  ulteriori considerazioni. 5. L’istante, infine, richiede negli stessi termini e con analoga motivazione che la quota parte della tredicesima venga aumentata a fr. 2'250.--. A torto. Posto che la tredicesima mensilità è una componente del salario ordinario del dipendente, la cui particolarità risiede nella modalità di pagamento, che di regola viene differito alla fine dell’anno, ne deriva che il diritto a tale parte della retribuzione segue il destino del resto del salario, ed è perciò dovuta solo nella misura in cui esso lo è (Brühwiler, opera citata, n. 11 ad art. 324a CO). Dovendosi confermare il giudizio impugnato sulla principale questione dell’obbligo al versamento del salario fino al 18 marzo 1997 (cfr. consid. 2), viene conseguentemente confermato anche il giudizio relativo alla tredicesima mensilità, anch’essa dovuta solo fino a quel momento, così come correttamente deciso nel giudizio di prime cure. Ne discende la reiezione del gravame. Non si prelevano tasse o spese. Le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC). Per i quali motivi dichiara e pronuncia: I. L'appello 29 dicembre 1997 di __________ è respinto. II. Non si prelevano tasse o spese per la procedura d’appello. L’istante rifonderà alla convenuta fr. 900.-- per ripetibili di appello. III. Intimazione a:      - __________ Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1. Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello Il presidente                                                          Il segretario