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12.1998.194

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1998-12-28 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen (2 Absätze)

E. 20 maggio 1998 in re S. e llcc/W., 10 novembre 1997 in re A. SA in fallimento/S. SA); che il motivo di opportunità che spinge la parte procedente al ritiro dell’azione -in concreto l’asserito “atteggiamento di ostruzione e di grave malafede” di controparte (appello, punto 1, pag. 3)- è infatti ininfluente ai fini della determinazione della sua soccombenza, che va stabilita sulla sola base del prefato art. 77 CPC (II CCA 27 agosto 1998 in re S. SA/D.); che a giusta ragione, stante la prematura cessazione della lite a seguito della desistenza dell’attrice, questa, in applicazione dell’art. 11 TOA, invoca l’applicazione della nota formula con cui l’onorario ad valorem viene mediato con quello ad horam (II CCA 9 luglio 1998 in re G./N. SA, 20 maggio 1998 in re S. e llcc./W.); che le ripetibili che avrebbero dovuto essere accordate alla convenuta se la reiezione dell’azione riconvenzionale fosse avvenuta con una sentenza sul merito sarebbero state comprese tra fr. 12’500.-- e fr. 20’000.-- (art. 9 TOA); che la causa, nonostante l’elevato valore di causa, si presenta di facilità superiore alla media, essendo essa fondata su generiche allegazioni di inadempienza e su un computo del danno visibilmente fantasioso; che la retribuzione ad valorem, per la causa completa, può pertanto essere determinata nel 6%, ossia in fr. 15’000.--, come del resto indicato dalla stessa appellante (pag. 5); che non è per contro condivisibile il conteggio dell’appellante dell’onorario mediato sulla base della sola metà di tale importo (appello, ibidem), dovendo il calcolo essere effettuato sulla base dell’intera retribuzione ipotetica; che l’indicazione dell’appellante di un dispendio di tempo di sole 7 ore non può essere condivisa, dovendosi considerare che l’attività della resistente conseguente alla riconvenzionale non si è limitata ai soli allegati introduttivi, ma si è estesa anche alla fase istruttoria; che sulla base degli atti il dispendio orario può invece essere quantificato, limitatamente alla difesa dalla riconvenzionale, in 12 ore; che all’importanza e alla complessità della causa può essere ritenuta consona una retribuzione oraria di fr. 250.--/h, ammessa dalla stessa appellante (pag. 5); che l’onorario calcolato solo sulla base del dispendio di tempo sarebbe pertanto di fr. 3’000.--; che l’applicazione dell’art. 11 TOA conduce su questa base ad un importo per ripetibili di fr. 5’000.--; che l’appello è di conseguenza parzialmente accolto ai sensi dei considerandi che precedono; che le spese e le ripetibili di questa procedura possono essere suddivise tra le parti, con compenso di ripetibili (art. 148 CPC); Per i quali motivi visti, per le spese, gli art. 148 e seg. CPC e la vigente TG dichiara e pronuncia I. L’appello

E. 21 settembre 1998 di __________ è parzialmente accolto e di conseguenza il dispositivo 2. del decreto 19 agosto 1998 del Pretore di Lugano, sezione 3, viene così riformato: 2. Tasse e spese giudiziarie già anticipate dall’attrice riconvenzionale restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 5’000.-- per ripetibili. II Le spese della procedura d’appello consistenti in fr. 280.- di tassa di giustizia e in fr. 20.- di spese (totale fr. 300.-), già anticipati dall’appellante, sono a carico delle parti per metà ciascuna, compensate le ripetibili di appello. III. Intimazione a: - __________ Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello Il presidente                                                           Il segretario

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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 28.12.1998 12.1998.194

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 12.98.00194 Lugano 28 dicembre 1998 /fb In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Cocchi, presidente Chiesa e Zali segretario: Bettelini, vicecancelliere sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.97.480 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione 19 giugno 1997 da __________ rappr. dall'avv. __________ contro __________ rappr. dallo studio legale __________ con cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 32’905.-- oltre interessi; Domanda avversata dalla convenuta che ha postulato la reiezione della petizione e in via riconvenzionale ha chiesto la condanna dell’attrice al pagamento di fr. 250’000.-- oltre interessi; E ora sul decreto 19 agosto 1998 con cui il Pretore ha stralciato l’azione riconvenzionale dai ruoli per il mancato pagamento dell’anticipo della tassa di giustizia, gravando la procedente della tassa di giustizia e di fr. 10’000.-- per ripetibili; Appellante la convenuta e attrice riconvenzionale, che con gravame del 21 settembre 1998 chiede la riforma del dispositivo su spese e ripetibili nel senso di ridurre l’indennità ripetibile a fr. 2’800.--; Gravame al quale l’attrice con osservazioni 2 novembre 1998 si oppone; Letti ed esaminati gli atti, Ritenuto in fatto che con la petizione l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 32’905.-- oltre interessi a titolo di mercede dell’appaltatrice; che la convenuta si è opposta a tale domanda con risposta 6 ottobre 1997; che nel medesimo allegato essa ha altresì presentato una domanda riconvenzionale di fr. 250’000.-- oltre interessi per il risarcimento del danno conseguente alla ritardata e difettosa esecuzione dell’opera; che l’attrice si è opposta alla riconvenzionale con risposta del 3 dicembre 1997; che lo scambio degli allegati introduttivi è continuato con la replica riconvenzionale del 23 gennaio 1998 e la duplica riconvenzionale del 25 febbraio 1998; che dopo l’udienza preliminare del 26 marzo 1998 hanno avuto luogo due udienze di audizione testimoniale in data 14 maggio e 19 giugno 1998; che il 19 agosto 1998 il Pretore ha stralciato la domanda riconvenzionale dai ruoli per il mancato pagamento dell’anticipo delle spese e tasse di giustizia, gravando la procedente di fr. 10’000.-- di ripetibili; che contro tale indennità insorge l’appellante, postulandone la riduzione a fr. 2’800.-- per effetto della mediazione dell’onorario a tempo con quello a valore; che l’attrice principale nelle proprie osservazioni del 2 novembre 1998 si oppone al gravame; Considerato in diritto che a questo stadio della causa è del tutto pacifica la soccombenza dell’appellante quo all’azione riconvenzionale da lei incoata, e conseguentemente il suo obbligo alla corresponsione di adeguate ripetibili (art. 77 cpv. 2 e 3 CPC; II CCA 20 maggio 1998 in re S. e llcc/W., 10 novembre 1997 in re A. SA in fallimento/S. SA); che il motivo di opportunità che spinge la parte procedente al ritiro dell’azione -in concreto l’asserito “atteggiamento di ostruzione e di grave malafede” di controparte (appello, punto 1, pag. 3)- è infatti ininfluente ai fini della determinazione della sua soccombenza, che va stabilita sulla sola base del prefato art. 77 CPC (II CCA 27 agosto 1998 in re S. SA/D.); che a giusta ragione, stante la prematura cessazione della lite a seguito della desistenza dell’attrice, questa, in applicazione dell’art. 11 TOA, invoca l’applicazione della nota formula con cui l’onorario ad valorem viene mediato con quello ad horam (II CCA 9 luglio 1998 in re G./N. SA, 20 maggio 1998 in re S. e llcc./W.); che le ripetibili che avrebbero dovuto essere accordate alla convenuta se la reiezione dell’azione riconvenzionale fosse avvenuta con una sentenza sul merito sarebbero state comprese tra fr. 12’500.-- e fr. 20’000.-- (art. 9 TOA); che la causa, nonostante l’elevato valore di causa, si presenta di facilità superiore alla media, essendo essa fondata su generiche allegazioni di inadempienza e su un computo del danno visibilmente fantasioso; che la retribuzione ad valorem, per la causa completa, può pertanto essere determinata nel 6%, ossia in fr. 15’000.--, come del resto indicato dalla stessa appellante (pag. 5); che non è per contro condivisibile il conteggio dell’appellante dell’onorario mediato sulla base della sola metà di tale importo (appello, ibidem), dovendo il calcolo essere effettuato sulla base dell’intera retribuzione ipotetica; che l’indicazione dell’appellante di un dispendio di tempo di sole 7 ore non può essere condivisa, dovendosi considerare che l’attività della resistente conseguente alla riconvenzionale non si è limitata ai soli allegati introduttivi, ma si è estesa anche alla fase istruttoria; che sulla base degli atti il dispendio orario può invece essere quantificato, limitatamente alla difesa dalla riconvenzionale, in 12 ore; che all’importanza e alla complessità della causa può essere ritenuta consona una retribuzione oraria di fr. 250.--/h, ammessa dalla stessa appellante (pag. 5); che l’onorario calcolato solo sulla base del dispendio di tempo sarebbe pertanto di fr. 3’000.--; che l’applicazione dell’art. 11 TOA conduce su questa base ad un importo per ripetibili di fr. 5’000.--; che l’appello è di conseguenza parzialmente accolto ai sensi dei considerandi che precedono; che le spese e le ripetibili di questa procedura possono essere suddivise tra le parti, con compenso di ripetibili (art. 148 CPC); Per i quali motivi visti, per le spese, gli art. 148 e seg. CPC e la vigente TG dichiara e pronuncia I. L’appello 21 settembre 1998 di __________ è parzialmente accolto e di conseguenza il dispositivo 2. del decreto 19 agosto 1998 del Pretore di Lugano, sezione 3, viene così riformato: 2. Tasse e spese giudiziarie già anticipate dall’attrice riconvenzionale restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 5’000.-- per ripetibili. II Le spese della procedura d’appello consistenti in fr. 280.- di tassa di giustizia e in fr. 20.- di spese (totale fr. 300.-), già anticipati dall’appellante, sono a carico delle parti per metà ciascuna, compensate le ripetibili di appello. III. Intimazione a: - __________ Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello Il presidente                                                           Il segretario