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12.1998.183

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1998-09-23 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 23.09.1998 12.1998.183

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 12.98.00183 Lugano 23 settembre 1998 /fb In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Cocchi, presidente, Chiesa e Zali segretario: Petrini sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.94.1107 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione 11 agosto 1993 da __________ contro __________ con cui l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 85’354.65 oltre interessi in conseguenza del contratto di assicurazione; E ora sullo scritto 10 settembre 1998 dell’attore, che ha chiesto la rettifica di un errore di scrittura nell’indicazione delle ripetibili dell’appello adesivo; Viste le osservazioni 16 settembre 1998 della parte convenuta; Considerato in fatto ed in diritto che con sentenza 4 settembre 1998 questa Camera ha respinto sia l’appello principale 7 aprile 1998 della convenuta che l’appello adesivo 8 maggio 1998 dell’attore; che nel dispositivo IV di quel giudizio l’attore è stato gravato di fr. 1’500.-- di ripetibili in conseguenza della reiezione dell’appello adesivo; che con scritto 10 settembre 1998 l’attore, ritenendo tale importo eccessivo per raffronto all’importo dedotto in appello, avanza l’ipotesi di un errore di battitura, del quale chiede la correzione: che la convenuta con scritto del 16 settembre 1998 si oppone alla richiesta; che secondo l’art. 339 CPC la correzione di un errore di redazione o di calcolo della sentenza, ed anche di un suo dispositivo, si propone -in caso di disaccordo- nella forma della domanda di interpretazione; che il termine di 20 giorni dalla notificazione della sentenza di cui all’art. 334 CPC è in concreto stato rispettato; che lo scritto 10 settembre 1998 dell’attore va pertanto considerato e ricevuto come una domanda di interpretazione; che con l’appello adesivo 8 maggio 1998 l’attore aveva chiesto la riforma del giudizio pretorile nel senso di aumentare dai fr. 66’354.65 oltre interessi accordati dal Pretore a fr. 85’354.65 oltre interessi l’ammontare dell’indennizzo di sua spettanza; che il valore litigioso appellato era perciò di fr. 19’000.--; che a fronte di tale soccombenza l’attore è stato gravato di fr. 1’500.-- di ripetibili di appello; che il medesimo importo è stato accollato alla convenuta a fronte di una soccombenza di fr. 66’354.65; che un eguale trattamento delle parti non si giustifica in presenza di valori di causa tanto differenti; che l’importo di fr. 1’500.--, ancorché rispettoso dei valori massimi di cui agli art. 9 e 17 TOA, non è in effetti l’espressione della reale volontà della Camera; che in sede di redazione del dispositivo sulle spese dell’appello adesivo il relatore è incorso in una svista, duplicando quello relativo alle spese dell’appello principale ma dimenticando di effettuare la dovuta correzione dell'importo delle ripetibili dipendente dalle differenze delle due fattispecie; che l’importo corretto da porre a carico dell’attore per ripetibili dell’appello adesivo non è perciò di fr. 1’500.-- ma di fr. 800.--; che per questa decisione non si prelevano spese e non si assegnano ripetibili; Per i quali motivi, richiamati gli art. 333, 334, 339 CPC e la TOA dichiara e pronuncia I. L’istanza di interpretazione 10 settembre 1998 di __________ è accolta. Il dispositivo IV della sentenza 4 settembre 1998 di questa Camera è rettificato nel modo seguente: IV.    Le spese della procedura d’appello adesivo consistenti in: a) tassa di giustizia                                         fr.       580.-- b) spese                                                          fr. 20.-- T o t a l e                                                          fr. 600.-- già anticipati dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere a controparte fr. 800.-- per ripetibili di appello. II. Non si prelevano tasse o spese, non si attribuiscono ripetibili per questa decisione. III. Intimazione: - __________ Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello Il presidente                                                           Il segretario