Sentenza o decisione senza scheda
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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 20.05.1998 12.1998.18
Sentenza o decisione senza scheda
Incarto n. 12.98.00018 Lugano 20 maggio 1998 /fb In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Cocchi, presidente Chiesa e Zali segretario: Petrini sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.97.90 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna, promossa con petizione 6 giugno 1997 da __________ contro __________ con cui gli attori hanno chiesto la condanna della convenuta al pagamento di almeno fr. 100’000.-- in conseguenza di un incidente della circolazione; Domanda avversata dalla convenuta con risposta 3 novembre 1997 e ritirata in data 13 gennaio 1998; E ora sul decreto 14 gennaio 1998, con cui il Pretore ha stralciato la causa dai ruoli a seguito della desistenza degli attori, prescindendo dal prelievo di tasse o spese e dall’attribuzione di ripetibili; Appellante la convenuta, che con gravame del 19 gennaio 1998 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di attribuirle fr. 4’500.-- per ripetibili; Mentre gli attori con osservazioni 16 febbraio 1998 postulano la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili; Letti ed esaminati gli atti, Considerato in fatto ed in diritto che con la petizione gli attori hanno chiesto la condanna della convenuta al pagamento di almeno fr. 100’000.-- a seguito di un sinistro della circolazione avvenuto a Contone nel 1992; che la convenuta il 3 novembre 1997 vi si è opposta con il proprio allegato di risposta; che prima che si procedesse ad atti ulteriori, gli attori con lettera 13 gennaio 1998 hanno dichiarato di ritirare la petizione; che il Pretore a seguito della desistenza degli attori ha stralciato la causa, senza tuttavia prelevare tasse o spese e senza attribuire ripetibili alla convenuta; che con l’appello che ci occupa la convenuta si lamenta della mancata attribuzione di un’indennità ripetibile che ritiene, ritenuto il valore di causa e il tempo da lei profuso, pari a fr. 4’500.--; che la controparte nelle proprie osservazioni si è opposta all’appello, ritenendo di nulla dovere per ripetibili e che comunque quanto richiesto sarebbe eccessivo; che contrariamente all’opinione degli attori è pacifico che il ritiro della causa comporta desistenza da parte loro, e perciò l’obbligo di corrispondere alla convenuta un’indennità per ripetibili (art. 77 cpv. 2 e 3 CPC; II CCA 10 novembre 1997 in re A. SA in fallimento/S. SA); che le ripetibili minime che avrebbero dovuto essere accordate alla convenuta se la reiezione della petizione per l’importo di fr. 100’000.-- di cui alla domanda di giudizio fosse avvenuta con una sentenza sul merito - non avrebbero dovuto essere inferiori a Fr. 6’000.- (art. 9 TOA); che il fatto che la lite è venuta meno a seguito della desistenza dell’attrice impone l’applicazione della norma dell’art. 11 TOA e quindi della nota formula che media l’onorario ad valorem con quello a tempo; che le indicazioni dell’appellante su un dispendio di tempo di 20 ore e di una retribuzione oraria di fr. 250.-/h possono essere confermate (II CCA citata; II CCA 23 ottobre 1997 in re C./W.); che di conseguenza la richiesta dell’appellante, inferiore di circa fr. 1’000.- all’importo risultante dall’applicazione della predetta formula, può essere integralmente accolta, atteso che l’art. 77 cpv. 3 CPC prevede la tassazione equitativa delle spese di patrocinio, il che comporta la possibilità per il giudice di oltrepassare i limiti della tariffa (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 77, n. 2); Per i quali motivi visti, per le spese, gli art. 148 e seg. CPC e la vigente TG pronuncia 1. L’appello 19 gennaio 1998 di __________ è accolto e di conseguenza il dispositivo 2. del decreto 14 gennaio 1998 del Pretore di Locarno-Campagna viene così riformato: " Non si percepiscono tasse e spese. Gli attori in solido rifonderanno alla convenuta fr. 4’500.-- per ripetibili." 2. Le spese della procedura d’appello consistenti in Fr. 120.- di tassa di giustizia e in Fr. 30.- di spese (totale Fr. 150.-), già anticipati dall’appellante, sono a carico degli attori in solido, che, pure in solido, rifonderanno alla convenuta fr. 400.-- per ripetibili di appello. 3. Intimazione a: - __________ Comunicazione alla Pretura di Locarno-Campagna Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello Il presidente Il segretario