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12.1998.167

Ticino · 1995-02-24 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 16.12.1998 12.1998.167

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 12.98.00167 Lugano 16 dicembre 1998 /fb In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Cocchi, presidente Chiesa e Zali segretario: Bettelini, vicecancelliere sedente per giudicare nella causa per mercede e salari CL.98.20 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 3, promossa con istanza 25 febbraio 1998 da __________ rappr. dall’__________ contro __________ rappr. dall’avv. __________ con cui l’istante ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 16’125.-- oltre accessori; Domanda avversata dalla convenuta che ha postulato la reiezione dell’istanza e che il Pretore con sentenza 11 agosto 1998 ha accolto; Appellante la convenuta con gravame del 3 settembre 1998; Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti, Considerato in fatto e in diritto

-   che con l’istanza in rassegna __________, dipendente della convenuta in qualità di segretaria fin dal maggio del 1984, afferma di essere stata inabile da lavoro dal 6 ottobre 1997 per malattia e gravidanza, e procede per il salario e la tredicesima mensilità fino al 6 febbraio 1998, invocando il diritto alla retribuzione per un periodo di inabilità di 4 mesi ex art. 324a CO e sostenendo che la convenuta l’avrebbe pagata solo fino alla fine di ottobre del 1997;

-   che all’udienza di discussione del 23 marzo 1998 la convenuta si è opposta all’istanza sostenendo che le parti avrebbero pattuito la cessazione del contratto di lavoro al 31 dicembre 1997, e che inoltre l’istante avrebbe abbandonato il posto di lavoro già il 6 ottobre 1997, rendendosi irreperibile, mentre il diritto alla tredicesima sarebbe stato soppresso a partire dal 1997 e l’istante avrebbe comunque goduto di 21,5 giorni di ferie in eccesso;

-   che nel giudizio qui impugnato il Pretore posta l’inconsistenza delle eccezioni della convenuta -non comprovate e non comprovabili con i testi da lei notificati e la cui assunzione è pertanto stata rifiutata- ha ammesso integralmente l’istanza in applicazione dell’art. 324a CO, condannando perciò la convenuta al pagamento di fr. 16’125.-- oltre interessi;

-   che la sentenza, datata 11 agosto 1998, risulta essere stata intimata per lettera raccomandata il 12 agosto 1998;

-   che il 19 agosto 1998 il servizio postale ha informato la Pretura mittente che la raccomandata del 12 agosto -registrata in arrivo il giorno 15 successivo- non aveva ancora potuto essere distribuita e si trovava in giacenza a seguito di un ordine del destinatario;

-   che la convenuta ha ritirato la sentenza solo il 24 agosto 1998;

-   che l’appello reca la data del 3 settembre 1998;

-   che il termine per la presentazione dell’appello è di 10 giorni (art. 418 e 398 cpv. 1 CPC);

-   che detto termine non è interrotto dalle ferie giudiziarie (art. 398 bis CPC);

-   che esso decorre dal giorno successivo a quello della notifica della sentenza (art. 131 cpv. 1 CPC);

-   che ai sensi dell’art. 124 CPC la notifica a mezzo raccomandata si reputa avvenuta il giorno della consegna effettiva oppure, se l’invio non è recapitato a domicilio né ritirato alla posta, all’ultimo giorno dei 7 giorni durante i quali esso rimane in giacenza presso l’ufficio postale del destinatario (II CCA 16 gennaio 1997 in re P./D. SA, 24 febbraio 1995 in re H. AG/Z.);

-   che tale regola non è suscettibile di modifiche per il caso, verificatosi nella fattispecie, che il destinatario dia ordine di trattenere la corrispondenza a lui destinata (Sentenza del Tribunale federale del 2 settembre 1994 in re S. in: RDAT 1995 I, pag. 29);

-   che perciò si deve ammettere anche nella fattispecie che la sentenza impugnata vale come notificata al 7° giorno di giacenza postale, ossia al più tardi Venerdì 21 agosto 1998;

-   che il termine per la presentazione dell’appello ha di conseguenza iniziato a decorrere il 22 agosto ed è scaduto il 31 agosto 1998;

-   che l’appello del 3 settembre 1998 è perciò tardivo, e quindi irricevibile;

-   che per questa procedura non si prelevano tasse o spese e non si attribuiscono ripetibili; Per i quali motivi dichiara e pronuncia I. L’appello 3 settembre 1998 di __________ è irricevibile. II. Non si prelevano tasse o spese. III. Intimazione:

-  __________ Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello Il presidente                                                           Il segretario