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12.1998.156

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1998-10-02 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen (5 Absätze)

E. 2 Il signor __________, ex-azionista ed ex-amministratore della __________, che si era opposto alla radiazione dal Registro di commercio della società e la cui opposizione era stata, senza motivo, ignorata ha ottenuto che la società cancellata venisse riscritta d’ufficio a far tempo dal 4 giugno 1998. La ragione sociale è stata indicata con l’aggiunta in “liquidazione” conformemente all’art. 66 cpv. 2 ORC.

E. 3 La __________ in liquidazione ha successivamente, l’8 luglio 1998, inoltrato appello nei confronti del decreto di stralcio del Pretore del 4 maggio 1998 argomentando che quel provvedimento non si giustificava poiché la radiazione della società era avvenuta per un errore dell’Ufficio del Registro di Commercio nel frattempo sanato; di conseguenza l’esistenza della parte attrice comportava la ripresa della procedura. __________, con osservazioni 2 settembre 1998, ha chiesto la reiezione dell’appello per motivi d’ordine (legittimazione del rappresentante dell’appellante e intempestività del ricorso) e di merito ed ha pure postulato che l’appellante, stante la sua insolvenza, sia obbligata a prestare cauzione processuale per il rimborso delle ripetibili.

E. 4 Il giudice esamina

d’ufficio, in ogni stadio di causa, l’esistenza dei presupposti processuali (art.

97 CPC) e tra questi la legittimazione dei rappresentanti delle parti (art. 97

n. 4 CPC), il cui difetto determina la nullità degli atti compiuti dal

rappresentante indebito (Rep. 1989, 172). Al proposito l’appellato ha, in ogni

modo, sollevato formale eccezione di carenza di tale presupposto.

Quali patrocinatori delle

parti in un processo possono fungere, salvo eccezioni che nel caso concreto non

sono adempiute, gli avvocati ammessi al libero esercizio della professione nel

Cantone (art. 64 cpv. 1 CPC) ed autorizzati dalla parte mediante procura

scritta da unire al primo atto di causa (art. 65 CPC).

La procura allegata

all’appello (necessaria ad autorizzare il patrocinatore a presentare il

ricorso, anche se non primo atto di causa, perché l’avvocato non è più quello

che aveva condotto la procedura avanti al Pretore) risulta rilasciata all’avv.

__________ il 18 maggio 1998, dal signor __________ (cfr. doc. A dei documenti

prodotti con l’appello) e fa espresso riferimento alla causa stralciata dal

Pretore con il decreto qui impugnato.

Si impongono due riflessioni:

la prima che al momento del rilascio della procura la parte appellante non

esisteva non risultando iscritta al Registro di commercio e di conseguenza

nessuno, men che meno __________, poteva rappresentarla; la seconda che, fosse

anche ancora esistita la __________ __________, siccome non membro del

consiglio di amministrazione né prima né dopo la riiscrizione della società,

non poteva validamente vincolarla. Per questo stesso motivo gli eventuali

effetti della procura processuale non possono estendersi, per tacita volontà

del __________ a momenti successivi alla riiscrizione.

__________ ed il suo

patrocinatore sono consci di questa situazione anomala tanto da giustificare la

possibilità, per __________ di vincolare la società, nell’ambito di questa

specifica procedura giudiziaria intesa a recuperare un credito verso il

convenuto __________a con il contenuto di un “accordo concernente la cessione

di crediti e debiti” stipulato tra lo stesso __________ ed il signor

__________, nell’ambito della cessione delle azioni __________ dal primo al

secondo, e risalente al 28 novembre 1995 (doc. B dei documenti prodotti con

l’appello).  Da quell’accordo (che nonostante il divieto di nova in appello di

cui all’art. 321 CPC deve poter essere considerato ai fini della questione qui

dibattuta che va discussa ed istruita al momento in cui si presenta la

necessità di verificarla) risulta che tutti i debiti ed i crediti della

gestione precedente il 31.12.1995 - e tra questi il credito nei confronti di

__________ - sono di spettanza di __________ il quale “in caso di morte o di

insolvenza del sig. __________... è autorizzato, per conto della __________ a

continuare le procedure di incasso ....”.

Ammesso (ma la firma di

__________ non appare possa, da sola, vincolare giuridicamente la società: cfr.

estratto RC agli atti e

Rep.

1988, 363) che tale pattuizione possa

costituire un mandato particolare per rappresentare la __________ in tutte le

pratiche riguardanti l’incasso del credito __________ la stessa è però

condizionata dall’avverarsi di situazioni ben precise:  la morte o l’insolvenza

del signor __________. Che ciò sia o sia stato il caso non è nemmeno preteso, e

quindi non dimostrato, dalla parte appellante.

E. 5 In tali circostanze non essendo accertata la validità - contestata dall’appellato - della procura alle liti rilasciata all’avv. __________ l’atto di appello va considerato nullo, e quindi irricevibile, per carenza di potere di rappresentanza del patrocinatore. Non si pone nemmeno l’eventualità di poter procedere a far sanare il difetto entro breve termine (art. 99 cpv. 3 CPC) poiché il preteso potere di rappresentanza di __________ non è frutto di dimenticanza o di errore o di altra circostanza correggibile ma invece dell’invocazione di un diritto proprio ad agire in tal modo.

E. 6 La carenza del potere di rappresentanza determina la messa a carico dell’asserito patrocinatore della tassa di giustizia e dell’indennità ripetibile a favore della controparte (cfr. DTF 84 II 403; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d’organisation judiciaire, n. 2 ad art. 156 OG, pag. 144; CEF 24 agosto 1998 BLV c. NAD; per analogia Rep. 1994, 368 n. 57). La domanda di prestazione di una cauzione processuale a carico dell’appellante, per l’esito della procedura d’appello, diviene priva di oggetto. Per i quali motivi visti, per le spese, l’art. 148 CPC e la vigente TG dichiara e pronuncia 1. L’appello 8 luglio 1998 presentato per __________ in liquidazione è nullo. 2. La tassa di giustizia in Fr. 450.- e le spese in Fr. 50.- (totale Fr. 500.-), già anticipate, sono a carico dell’avv. __________ che rifonderà alla controparte Fr. 500.- per ripetibili. 3. Intimazione a:      -__________ Comunicazione alla Pretura del distretto di Riviera, Biasca Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello Il presidente                                                          Il segretario

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 02.10.1998 12.1998.156

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 12.98.00156 Lugano 2 ottobre 1998 /fb In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Cocchi, presidente Chiesa e Zali segretario: Petrini sedente per statuire nella causa inc. no. OA.96.5 della Pretura del Distretto di Riviera promossa con petizione 23 gennaio 1996 da __________ qui rappr. __________ con il patrocinio dell’avv. __________ contro __________ patr. dall'avv. __________ e che il Pretore, con decreto 4 maggio 1998, ha stralciato dai ruoli per il motivo che la parte attrice è stata radiata d’ufficio dal Registro di commercio in applicazione dell’art. 66 cpv. 2 ORC. Appellante __________ in liquidazione la quale, con atto d’appello 8 luglio 1998, chiede l’annullamento del decreto di stralcio della causa. Mentre la controparte, con osservazioni 2 settembre 1998, chiede la reiezione dell’appello in ordine e nel merito. Letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa Considerato in fatto ed in diritto 1. La __________ ha convenuto in giudizio, nel gennaio 1996, __________ per vederlo condannato al pagamento dell’importo di Fr. 21’050.- oltre interessi al 5% dal 6 giugno 1995. Il convenuto ha fatto valere nei confronti dell’attrice una sua pretesa riconvenzionale. La procedura è giunta allo stadio delle conclusioni. Con ordinanza 12 giugno 1997 il Pretore ha sospeso la  causa ai sensi degli art. 207 cpv. 1 LEF e 106 CPC dal momento che la società attrice era stata posta in fallimento. La procedura di fallimento è poi stata definitivamente chiusa, per mancanza di attivo, a norma dell’art. 230 LEF e la società radiata dal Registro di Commercio, in applicazione dell’art. 66 cpv. 2 ORC, in data 23 ottobre 1997. A seguito di ciò e quindi dell’avvenuta inesistenza dell’attrice, titolare dei diritti invocati in causa, il Pretore ha stralciato la causa dai ruoli con il decreto qui impugnato. 2. Il signor __________, ex-azionista ed ex-amministratore della __________, che si era opposto alla radiazione dal Registro di commercio della società e la cui opposizione era stata, senza motivo, ignorata ha ottenuto che la società cancellata venisse riscritta d’ufficio a far tempo dal 4 giugno 1998. La ragione sociale è stata indicata con l’aggiunta in “liquidazione” conformemente all’art. 66 cpv. 2 ORC. 3. La __________ in liquidazione ha successivamente, l’8 luglio 1998, inoltrato appello nei confronti del decreto di stralcio del Pretore del 4 maggio 1998 argomentando che quel provvedimento non si giustificava poiché la radiazione della società era avvenuta per un errore dell’Ufficio del Registro di Commercio nel frattempo sanato; di conseguenza l’esistenza della parte attrice comportava la ripresa della procedura. __________, con osservazioni 2 settembre 1998, ha chiesto la reiezione dell’appello per motivi d’ordine (legittimazione del rappresentante dell’appellante e intempestività del ricorso) e di merito ed ha pure postulato che l’appellante, stante la sua insolvenza, sia obbligata a prestare cauzione processuale per il rimborso delle ripetibili. 4. Il giudice esamina d’ufficio, in ogni stadio di causa, l’esistenza dei presupposti processuali (art. 97 CPC) e tra questi la legittimazione dei rappresentanti delle parti (art. 97

n. 4 CPC), il cui difetto determina la nullità degli atti compiuti dal rappresentante indebito (Rep. 1989, 172). Al proposito l’appellato ha, in ogni modo, sollevato formale eccezione di carenza di tale presupposto. Quali patrocinatori delle parti in un processo possono fungere, salvo eccezioni che nel caso concreto non sono adempiute, gli avvocati ammessi al libero esercizio della professione nel Cantone (art. 64 cpv. 1 CPC) ed autorizzati dalla parte mediante procura scritta da unire al primo atto di causa (art. 65 CPC). La procura allegata all’appello (necessaria ad autorizzare il patrocinatore a presentare il ricorso, anche se non primo atto di causa, perché l’avvocato non è più quello che aveva condotto la procedura avanti al Pretore) risulta rilasciata all’avv. __________ il 18 maggio 1998, dal signor __________ (cfr. doc. A dei documenti prodotti con l’appello) e fa espresso riferimento alla causa stralciata dal Pretore con il decreto qui impugnato. Si impongono due riflessioni: la prima che al momento del rilascio della procura la parte appellante non esisteva non risultando iscritta al Registro di commercio e di conseguenza nessuno, men che meno __________, poteva rappresentarla; la seconda che, fosse anche ancora esistita la __________ __________, siccome non membro del consiglio di amministrazione né prima né dopo la riiscrizione della società, non poteva validamente vincolarla. Per questo stesso motivo gli eventuali effetti della procura processuale non possono estendersi, per tacita volontà del __________ a momenti successivi alla riiscrizione. __________ ed il suo patrocinatore sono consci di questa situazione anomala tanto da giustificare la possibilità, per __________ di vincolare la società, nell’ambito di questa specifica procedura giudiziaria intesa a recuperare un credito verso il convenuto __________a con il contenuto di un “accordo concernente la cessione di crediti e debiti” stipulato tra lo stesso __________ ed il signor __________, nell’ambito della cessione delle azioni __________ dal primo al secondo, e risalente al 28 novembre 1995 (doc. B dei documenti prodotti con l’appello).  Da quell’accordo (che nonostante il divieto di nova in appello di cui all’art. 321 CPC deve poter essere considerato ai fini della questione qui dibattuta che va discussa ed istruita al momento in cui si presenta la necessità di verificarla) risulta che tutti i debiti ed i crediti della gestione precedente il 31.12.1995 - e tra questi il credito nei confronti di __________ - sono di spettanza di __________ il quale “in caso di morte o di insolvenza del sig. __________... è autorizzato, per conto della __________ a continuare le procedure di incasso ....”. Ammesso (ma la firma di __________ non appare possa, da sola, vincolare giuridicamente la società: cfr. estratto RC agli atti e Rep. 1988, 363) che tale pattuizione possa costituire un mandato particolare per rappresentare la __________ in tutte le pratiche riguardanti l’incasso del credito __________ la stessa è però condizionata dall’avverarsi di situazioni ben precise:  la morte o l’insolvenza del signor __________. Che ciò sia o sia stato il caso non è nemmeno preteso, e quindi non dimostrato, dalla parte appellante. 5. In tali circostanze non essendo accertata la validità - contestata dall’appellato - della procura alle liti rilasciata all’avv. __________ l’atto di appello va considerato nullo, e quindi irricevibile, per carenza di potere di rappresentanza del patrocinatore. Non si pone nemmeno l’eventualità di poter procedere a far sanare il difetto entro breve termine (art. 99 cpv. 3 CPC) poiché il preteso potere di rappresentanza di __________ non è frutto di dimenticanza o di errore o di altra circostanza correggibile ma invece dell’invocazione di un diritto proprio ad agire in tal modo. 6. La carenza del potere di rappresentanza determina la messa a carico dell’asserito patrocinatore della tassa di giustizia e dell’indennità ripetibile a favore della controparte (cfr. DTF 84 II 403; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d’organisation judiciaire, n. 2 ad art. 156 OG, pag. 144; CEF 24 agosto 1998 BLV c. NAD; per analogia Rep. 1994, 368 n. 57). La domanda di prestazione di una cauzione processuale a carico dell’appellante, per l’esito della procedura d’appello, diviene priva di oggetto. Per i quali motivi visti, per le spese, l’art. 148 CPC e la vigente TG dichiara e pronuncia 1. L’appello 8 luglio 1998 presentato per __________ in liquidazione è nullo. 2. La tassa di giustizia in Fr. 450.- e le spese in Fr. 50.- (totale Fr. 500.-), già anticipate, sono a carico dell’avv. __________ che rifonderà alla controparte Fr. 500.- per ripetibili. 3. Intimazione a:      -__________ Comunicazione alla Pretura del distretto di Riviera, Biasca Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello Il presidente                                                          Il segretario