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12.1998.153

Ticino · 1994-01-14 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 19.11.1998 12.1998.153

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 12.98.00153 Lugano 19 novembre 199 8/fb In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Cocchi, presidente Chiesa e Zali segretario: Petrini sedente per statuire nella causa per mercedi e salari CL. 95.224 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 promossa con istanza 14 gennaio 1994 da ___________ rappr. dall' __________ contro ___________ rappr. dallo studio legale __________ con cui l’istante ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 8’786.10 in conseguenza del contratto di lavoro; Domanda avversata dal convenuto, che ha postulato la reiezione della petizione e che il Pretore con sentenza 9 luglio 1998 ha respinto; Appellante l’istante, che con atto di appello del 15 luglio 1998 chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di ammettere l’istanza; Mentre il convenuto con osservazioni del 28 luglio 1998 postula la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili; Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti Posti a giudizio i seguenti punti di questione 1.

- se deve essere ammesso l’appello 2.

- tassa di giustizia e ripetibili Ritenuto in fatto: A. L’istante è stata assunta dall’ente convenuto a far tempo dal luglio 1980 al 30 aprile 1993. Essa afferma esserle stato accordato -verbalmente ed in analogia a quanto previsto per gli impiegati dello Stato- un congedo pagato per maternità della durata di 4 mesi per il periodo compreso tra il 1° maggio e il 31 agosto 1992, ma che ciò nonostante non le sarebbero stati pagati il salario e la quota parte della tredicesima mensilità per i mesi di luglio e agosto, il tutto per i fr. 8’786.10 oggetto della presente causa. Dal 1° settembre 1992 al 31 dicembre 1992 l’istante avrebbe poi fruito di un congedo non pagato, mentre il 12 gennaio 1993 le sarebbe stata significata la disdetta del rapporto di lavoro per il 30 aprile 1993. B. All’udienza di discussione del 24 febbraio 1994 il convenuto si è opposto all’istanza, rilevando che il contratto di lavoro tra le parti sarebbe retto dalle norme del CO e che le norme di diritto pubblico disciplinanti lo statuto dei funzionari e docenti del Cantone sarebbero unicamente state prese talvolta quali norme di riferimento. Alla fattispecie sarebbe pertanto applicabile l’art. 324a CO, secondo il quale nulla sarebbe più dovuto all’istante, ma neppure l’eventuale applicazione dell’art. 23 bis Lstip gioverebbe alla procedente, dal momento che tale norma condiziona il diritto al salario durante 16 settimane di assenza per gravidanza al fatto che la dipendente riprenda a lavorare per almeno 9 mesi, circostanza che in concreto non si sarebbe verificata. C. Nel giudizio qui impugnato il Pretore ha escluso l’esistenza di accordi tra le parti circa l’applicabilità della __________ o della __________ ritenendo pertanto che alla fattispecie vadano applicate unicamente le norme del CO, ed in particolare l’art. 324a CO. Secondo tale norma, l’istante dopo quasi 12 anni di servizio potrebbe ottenere il versamento del salario durante un periodo di 4 mesi, ma le parti avrebbero validamente raggiunto accordi differenti, nel senso che all’istante sarebbero stati pagati due mesi di salario ed in seguito le sarebbero stati accordati ulteriori 6 mesi di congedo non pagato, così che in definitiva nulla le sarebbe dovuto. D. Delle argomentazioni dell’appellante -che postula la riforma del giudizio pretorile nel senso di ammettere la sua istanza- e di quelle del resistente -che chiede invece la reiezione del gravame- si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi. Considerato in diritto: 1. A questo stadio della causa l’istante non invoca più l’applicabilità al proprio rapporto di lavoro -in via diretta o anche solo analogica- di norme disciplinanti il rapporto d’impiego dei funzionari cantonali. Ne consegue che la decisione del Pretore di non ritenere applicabili tali norme è da considerare acquisita. 2. Secondo l’art. 324a CO, se il lavoratore è impedito senza sua colpa di lavorare per motivi inerenti alla sua persona, il datore di lavoro deve comunque pagare per un certo tempo il salario, in quanto il rapporto di lavoro sia durato o sia stato stipulato per più di tre mesi. La disposizione summenzionata è stata emanata nell’interesse del lavoratore ed è relativamente imperativa (Schönenberger/Stählin, Zürcher Kommentar, n. 54 ad art. 324a CO; art. 362 CO). Degli accordi che derogano a tale regime sono quindi validi unicamente se prevedono delle prestazioni almeno equivalenti in favore del lavoratore. 3. Il Pretore ha ritenuto che tra il 10. e il 14. anno di servizio il dipendente impedito al lavoro abbia diritto, in applicazione di questa norma, al salario durante un periodo di 4 mesi, il che è per principio corretto (Rehbinder, opera citata, n. 28 ad art. 324a CO). Egli ha tuttavia misconosciuto all’istante tale diritto, ritenendo ad esso equivalente l’asserita pattuizione per cui l’istante avrebbe beneficiato di due mesi di congedo pagato e di ulteriori quattro mesi di congedo non pagato. Si tratta di una valutazione che non può essere condivisa. A ben vedere, infatti, il congedo non pagato costituisce esso stesso un accordo equivalente -una parte rinuncia alla prestazione lavorativa e l’altra alla retribuzione- così che la sua concessione da parte del datore non può lecitamente costituire la controprestazione equivalente della rinuncia del dipendente al pagamento del salario durante un periodo di inabilità protetto dall’art. 324a CO. Ne consegue che l’accordo in questione non vincola l’istante (art. 324a cpv. 4 CO), il che rende superflua la questione a sapere se esso si sia realmente perfezionato, come sostenuto nel giudizio impugnato, oppure se si sia trattato di un’unilaterale decisione del datore di lavoro alla quale l’istante non ha dichiarato di aderire, come affermato nel gravame. 4. Stante la non opponibilità all’istante del preteso accordo, se ne deve rimanere a quanto previsto dall’art. 324a CO, ovvero alla facoltà per la dipendente di ottenere il pagamento del salario durante 4 mesi di impedimento al lavoro. Esso risulta essere iniziato il 28 marzo 1992 (doc. 2, 3), così che la prestazione salariale deve essere corrisposta sino al 28 luglio 1992, e pertanto l’istanza si rivela fondata limitatamente al periodo compreso tra il 1° e il 28 luglio 1992, ovvero per fr. 4’100.20 netti, ivi compresa la quota parte della tredicesima mensilità, importo sul quale non vengono attribuiti interessi, non essendo gli stessi stati richiesti. Ne segue, ai sensi dei considerandi, il parziale accoglimento dell’appello. Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG dichiara e pronuncia I. L’appello 15 luglio 1998 di __________ è parzialmente accolto. Di conseguenza la sentenza 9 luglio 1998 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 2 è riformata nel modo seguente: 1. L’istanza è parzialmente accolta. __________, è condannato a pagare a __________, fr. 4’100.20. 2. Non si prelevano tasse o spese, compensate le ripetibili. II. Non si prelevano tasse o spese per la procedura d’appello, compensate le ripetibili. III. Intimazione: - __________ Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 2. Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello Il presidente                                                           Il segretario