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12.1998.137

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1998-10-23 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen (9 Absätze)

E. 1 Secondo l'art. 950 cpv.1 CO le società anonime possono scegliere liberamente la loro ditta, purché siano osservate le norme generali sulla formazione delle ditte, ovvero la ragione sociale scelta deve contenere un richiamo alla natura del negozio o un rimando ad un nome di fantasia, a patto che tali aggiunte siano conformi alla verità, non traggano in inganno e non ledano nessun interesse pubblico (art. 944 cpv. 2 CO; art. 38 ORC). L'art. art. 951 cpv. 2 CO prevede inoltre specificamente che le ditte delle società anonime devono distinguersi chiaramente da ogni ditta già iscritta in Svizzera. Tale obbligo di distinzione mira a proteggere una ditta precedentemente iscritta a registro di commercio nella sua personalità e a difendere i suoi interessi d'affari, nonché a proteggere il pubblico dall'essere indotto in errore e a evitare così ogni rischio di confusione (DTF 100 II 226; Meier-Hayoz/Forstmoser, Grundriss des Schweizerischen Gesellschaftsrechts, 8. edizione, Berna, 1998, pag. 173 e segg.; Honsell/Vogt/Watter, OR II, n. 1 ad art. 951 CO). Ai sensi dell’art. 956 cpv. 2 CO, chiunque risenta pregiudizio per l'indebito uso di una ditta può quindi procedere affinché cessi l'abuso (DTF 122 III 369 e segg.).

E. 2 Il pericolo di confusione tra due ragioni sociali dipende in primo luogo dall'attenzione che viene prestata usualmente dalle persone facenti parte della cerchia di coloro con cui le due ditte intrattengono relazioni d'affari (DTF 118 II 323, 92 II 98). Tra il pubblico vanno però annoverati anche terzi, quali  ad esempio persone alla ricerca di un impiego, autorità, servizi pubblici (PTT), ecc. (DTF 118 II 324, 100 II 226). Non è richiesto che la cerchia di coloro che entrano in contatto con le due ditte esegua un attento confronto fra le stesse, bensì va appurato se nella memoria dell'individuo (“Erinnerungsbild”) rimane impressa una chiara distinzione fra le due ragioni sociali (DTF 122 III 370 e 371, 97 II 155; Honsell/Vogt/Watter, opera citata, n. 6 ad art. 951 CO). Le ditte di società di capitali (società anonima, società cooperativa, società a garanzia limitata che contiene nomi di persone) sottostanno ad esigenze più restrittive che non le società di persone (DTF 100 II 226) e i criteri di valutazione sono ancora più rigidi quando si tratta di due società attive nello stesso luogo (DTF 95 II 458 e segg.; Meier-Hayoz/Forstmoser, opera citata, pag. 176, n. 138), o sono attive nello stesso ramo o hanno lo stesso scopo sociale (DTF 118 II 324; Honsell/Vogt/Watter, opera citata, n. 11 ad art. 951 CO). Minore severità si giustifica invece in presenza di ragioni sociali che utilizzano denominazioni generiche e di uso comune, solitamente indicanti il genere di attività svolta, e che non possiedono perciò una particolare forza distintiva, fatti salvi eventuali elementi supplementari aggiunti a questo scopo (DTF 122 III 371). La chiara distinzione fra le ditte di società anonime cui fa esplicito riferimento l'art. 951 cpv. 2 CO, non prevede inoltre che colui che si prevale dell'esclusiva della ragione sociale debba provare che con la creazione di quella nuova si sono verificate delle confusioni, è infatti sufficiente la semplice esistenza del rischio di confusione (DTF 88 II 35; II CCA 21 febbraio 1995 in re C. SA/N. SA; Rep . 1978, pag. 145; Meier-Hayoz/Forstmoser, opera citata, pag. 175, n. 133; Honsell/Vogt/Watter, opera citata, n. 5 ad art. 951 CO). Il pericolo di confusione non è però riconosciuto solo quando la ragione sociale di un'impresa può essere confusa con quella di un'altra: è sufficiente il pericolo che per terzi sorga l'impressione che la ditta in questione sia giuridicamente o economicamente legata ad un'altra (DTF 118 II 324, 90 II 202; Meier-Hayoz/Forstmoser, opera citata, pag. 175, n. 134).

E. 3 Il giudice si pronuncia sull’esistenza del rischio di confusione secondo il proprio libero apprezzamento in base all’insieme delle circostanze (art. 4 CC; DTF 118 II 324; Meier-Hayoz/Forstmoser, opera citata, pag. 175, n. 135). Il giudizio sul rischio di confusione deve fondare sul confronto delle due ragioni sociali  nel loro complesso, basandosi però soprattutto su quelle parti costitutive che danno alle stesse l'impronta caratteristica. Importanti sono dunque quelle parti che colpiscono per la loro sonorità e per il loro senso. Ci si trova quindi davanti ad un rischio di confusione quando la ragione sociale più recente contiene parti uguali oppure simili ma che hanno la stessa forza di quelle contenute in quella più vecchia (Honsell/Vogt/Watter, opera citata, n. 7-9 ad art. 951 CO). Per determinare se vi sia o no rischio di confusione, bisogna fare astrazione delle espressioni che vengono normalmente omesse nelle relazioni d'affari, e stabilire per le rispettive ragioni sociali quali sia il termine decisivo e caratteristico (Rep . 1978, pag. 143).

E. 4 In concreto, si rileva che “__________ ” e “__________ ” sono due società anonime con sede l’una a __________ e l’altra a __________, ovvero in comuni limitrofi e nel medesimo contesto regionale. L’elemento che accomuna le ragioni sociali delle due società in questione è il nome “__________ ”, mentre quello per cui si differenziano è "__________" rispettivamente "A. + G.". E’ manifesto che il nome __________ è in concreto di gran lunga l’elemento caratterizzante delle due ragioni sociali, ossia quello che più insistentemente si inserisce nel pensiero del pubblico e che è più facile da ricordare per ogni persona che faccia uso della normale attenzione e che non abbia prevenzioni (Rep . 1978, pag. 144; II CCA 21 febbraio 1995 citata; II CCA 2 novembre 1995 tra queste medesime parti, consid. 4.1, pag. 3). L’indicazione “__________.” -criptica e non esplicita come l’ulteriormente individualizzante il “__________ di controparte- non ha una forza distintiva sufficiente che aiuti la ragione sociale della convenuta a distinguersi da quella dell'attrice, dovendosi ammettere, specie in un contesto regionale, l’assoluta preminenza del nome di famiglia -oltretutto non molto diffuso- sulle parti individualizzanti, dal che già in astratto un evidente rischio di confusione, sorgendo nell’utente medio la naturale impressione che le due società siano in qualche modo collegate e facciano parte di un medesimo gruppo commerciale facente capo alla medesima famiglia. Le ditte sono inoltre attive nello stesso ramo ed entrambe hanno uno scopo sociale pressoché identico. Esse pertanto si rivolgono più o meno alla medesima cerchia di clienti, fatto questo che accentua enormemente il pericolo di confusione.

E. 5 La convenuta  incentra il proprio gravame sul rilievo secondo cui all’atto pratico non si sarebbero evidenziati significativi episodi di confusione, criticando così l’apprezzamento delle prove operato dalle prove, ma la censura, per quanto fondata, non è atta a condurre all’accoglimento del gravame. A prescindere dal fatto che episodi concreti di confusione concernenti le __________, clienti e fornitori si sono verificati -e ancorché minimizzati non possono essere negati dall’appellante (cfr. IF di __________, risposte 20/21/24 deposizioni __________ pag. 2; __________ pag. 4)- ciò che è determinante è già solo l’esistenza del pericolo di confusione, in concreto da ammettere, così che gli episodi di effettiva confusione ne costituiscono solo l’ovvia conseguenza, e il litigio sulla portata delle prove assunte in proposito è in definitiva poco rilevante.

E. 6 Va d’altro canto osservato che il crescente numero di ditte rende più difficile creare nuove denominazioni, per cui si tende a permettere sempre meno che vecchie ditte monopolizzino determinate parti costitutive della ditta stessa, come ad esempio  le parole di uso comune e la natura dell'impresa. Anche in questo caso si deve però avere particolare riguardo a che la nuova ditta scelta si distingua sufficientemente da quella di imprese concorrenti (DTF 122 III 369 e segg.; Rep . 1982, pag. 40; Honsell/Vogt/Watter, opera citata, n. 12 e 13 ad art. 951 CO). Nel caso di specie si è tuttavia confrontati con un nome di persona, che il titolare della convenuta avrebbe senza dubbio potuto utilizzare scegliendo un’altra forma giuridica per la sua azienda, e non con denominazioni di uso comune, con il che nemmeno l’invocazione da parte della convenuta della più recente sentenza federale -riguardante termini di uso comune- può in definitiva giovare alla sua causa.

E. 7 Dovendosi confermare la decisione del Pretore già solo sulla base delle norme del CO, non torna di conto di esaminare in questa sede anche le premesse delle azioni concesse dalle altre leggi invocate, premesse peraltro analoghe e pacificamente riconosciute in sede provvisionale (II CCA 2 novembre 1995 e 25 febbraio 1997).

E. 8 L’appellante insorge infine contro l’attribuzione a controparte di fr. 4’000.-- di ripetibili, omettendo tuttavia di evidenziare perché tale decisione -che contrariamente all’opinione della ricorrente non è stata resa in base all’art. 152 CPC ma in base all’art. 150 CPC- sarebbe lesiva della TOA, e quale sarebbe semmai il corretto ammontare delle ripetibili da attribuire all’attrice per il caso, verificatosi, di sua soccombenza, così che il gravame su questo punto prima ancora che infondato si rivela nullo per mancanza di motivazione (art. 309 cpv. 2 lit. f CPC) e di una richiesta di giudizio (art. 309 cpv. 2 lit. e CPC; Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 309, n. 2 e nota ad n. 1). Ne segue la reiezione del gravame ai sensi dei considerandi. Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC). Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG dichiara e pronuncia I. L’appello

E. 12 giugno 1998 di __________ è respinto. II. Le spese della procedura di appello, consistenti in: a) tassa di giustizia                                       fr.    950.-- b) spese                                                         fr.      50.-- Totale                                                             fr. 1’000.-- già anticipati dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere all’attrice fr. 2’000.-- per ripetibili di appello. III. Intimazione:       - __________ Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 3. Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello Il presidente                                                           Il segretario

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 23.10.1998 12.1998.137

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 12.98.00137 Lugano 23 ottobre 1998 /fb In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Cocchi, presidente Chiesa e Zali segretario: Petrini sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.95.933 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 3, in materia di concorrenza sleale, protezione della ditta e della personalità, promossa con petizione con domanda di provvedimenti cautelari 14 aprile 1995 da __________ contro __________ ora __________ rappr. __________ con cui l’attrice ha chiesto: “La petizione è accolta. Di conseguenza è fatto ordine alla __________ di cancellare la ditta “__________ ” dal Registro di Commercio e dal Foglio Ufficiale Svizzero di Commercio; di non più far uso della ditta “__________” o di ogni altro nome simile, in particolare su insegne, cartelli pubblicitari, carta intestata timbri e di ogni altro mezzo atto a causare confusione con la ditta __________ ” Domanda avversata dalla convenuta che ha postulato la reiezione della petizione e che il Pretore con sentenza 20 maggio 1998 ha accolto; Appellante la convenuta, che con atto di appello 12 giugno 1998 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione; Mentre l’attrice con osservazioni del 31 luglio 1998 postula la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili. Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti Posti a giudizio i seguenti punti di questione

1. - se deve essere accolto l’appello

2. - tassa di giustizia e ripetibili Ritenuto in fatto: A. L’attrice __________ -che ha quale scopo l’esercizio di un’impresa di pittura, verniciatura, tappezzeria, intonaci facciate ed é iscritta al Registro di commercio dal 13 maggio 1994- chiede con la petizione che venga ordinato giudizialmente alla convenuta __________ -pure attiva quale impresa di pittura ed iscritta con tale nome, previo cambiamento della ragione sociale, nel Registro di commercio a far tempo dal febbraio 1995 - di mutare la ragione sociale e dall’astenersi di far uso di ogni altro nome simile nell’esercizio della sua attività imprenditoriale. B. La convenuta si è opposta alla petizione, contestando l’esistenza di un’apprezzabile rischio di confusione per l’utenza tra le due ragioni sociali, e la rilevanza degli episodi evocati in merito dall’attrice. Andrebbe inoltre considerata la particolarità costituita dalla lecita presenza nella ragione sociale dei nomi degli aventi diritto della società, laddove prioritario sarebbe il principio della verità del nome, in concreto rispettato, e la differenza tra le due ragioni sociali comunque significativa. C. In ossequio alle risultanze della procedura cautelare, nella quale era pure stato postulato che alla convenuta fosse fatto ordine di mutare la propria ragione sociale, questa ha assunto la denominazione __________. D. Nel giudizio qui impugnato il Pretore, rammentato l’esito delle procedure cautelari favorevole all’attrice, ha ribadito l’esistenza in concreto del rischio di confusione tra le ditte in causa, e perciò della slealtà commerciale della convenuta, accogliendo di conseguenza la petizione. E. Con l’appello la convenuta postula la riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere la petizione, rimproverando al Pretore un errato apprezzamento delle prove sulla decisiva questione del rischio di confusione tra le due ragioni sociali. A ben vedere, vi sarebbero state solo poche irrilevanti sviste dell’utenza nel rapporto con le due ditte, così che sarebbe del tutto improprio voler ritenere l’esistenza di un effettivo rischio di confusione, visto anche che le due ragioni sociali sarebbero in realtà sufficientemente contraddistinte. Ingiusta sarebbe di conseguenza anche la decisione sulle ripetibili, non potendosi applicare l’art. 152 CPC a danno della ricorrente. F. Delle argomentazioni della resistente -che chiede la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili- si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi. Considerato in diritto: 1. Secondo l'art. 950 cpv.1 CO le società anonime possono scegliere liberamente la loro ditta, purché siano osservate le norme generali sulla formazione delle ditte, ovvero la ragione sociale scelta deve contenere un richiamo alla natura del negozio o un rimando ad un nome di fantasia, a patto che tali aggiunte siano conformi alla verità, non traggano in inganno e non ledano nessun interesse pubblico (art. 944 cpv. 2 CO; art. 38 ORC). L'art. art. 951 cpv. 2 CO prevede inoltre specificamente che le ditte delle società anonime devono distinguersi chiaramente da ogni ditta già iscritta in Svizzera. Tale obbligo di distinzione mira a proteggere una ditta precedentemente iscritta a registro di commercio nella sua personalità e a difendere i suoi interessi d'affari, nonché a proteggere il pubblico dall'essere indotto in errore e a evitare così ogni rischio di confusione (DTF 100 II 226; Meier-Hayoz/Forstmoser, Grundriss des Schweizerischen Gesellschaftsrechts, 8. edizione, Berna, 1998, pag. 173 e segg.; Honsell/Vogt/Watter, OR II, n. 1 ad art. 951 CO). Ai sensi dell’art. 956 cpv. 2 CO, chiunque risenta pregiudizio per l'indebito uso di una ditta può quindi procedere affinché cessi l'abuso (DTF 122 III 369 e segg.). 2. Il pericolo di confusione tra due ragioni sociali dipende in primo luogo dall'attenzione che viene prestata usualmente dalle persone facenti parte della cerchia di coloro con cui le due ditte intrattengono relazioni d'affari (DTF 118 II 323, 92 II 98). Tra il pubblico vanno però annoverati anche terzi, quali  ad esempio persone alla ricerca di un impiego, autorità, servizi pubblici (PTT), ecc. (DTF 118 II 324, 100 II 226). Non è richiesto che la cerchia di coloro che entrano in contatto con le due ditte esegua un attento confronto fra le stesse, bensì va appurato se nella memoria dell'individuo (“Erinnerungsbild”) rimane impressa una chiara distinzione fra le due ragioni sociali (DTF 122 III 370 e 371, 97 II 155; Honsell/Vogt/Watter, opera citata, n. 6 ad art. 951 CO). Le ditte di società di capitali (società anonima, società cooperativa, società a garanzia limitata che contiene nomi di persone) sottostanno ad esigenze più restrittive che non le società di persone (DTF 100 II 226) e i criteri di valutazione sono ancora più rigidi quando si tratta di due società attive nello stesso luogo (DTF 95 II 458 e segg.; Meier-Hayoz/Forstmoser, opera citata, pag. 176, n. 138), o sono attive nello stesso ramo o hanno lo stesso scopo sociale (DTF 118 II 324; Honsell/Vogt/Watter, opera citata, n. 11 ad art. 951 CO). Minore severità si giustifica invece in presenza di ragioni sociali che utilizzano denominazioni generiche e di uso comune, solitamente indicanti il genere di attività svolta, e che non possiedono perciò una particolare forza distintiva, fatti salvi eventuali elementi supplementari aggiunti a questo scopo (DTF 122 III 371). La chiara distinzione fra le ditte di società anonime cui fa esplicito riferimento l'art. 951 cpv. 2 CO, non prevede inoltre che colui che si prevale dell'esclusiva della ragione sociale debba provare che con la creazione di quella nuova si sono verificate delle confusioni, è infatti sufficiente la semplice esistenza del rischio di confusione (DTF 88 II 35; II CCA 21 febbraio 1995 in re C. SA/N. SA; Rep . 1978, pag. 145; Meier-Hayoz/Forstmoser, opera citata, pag. 175, n. 133; Honsell/Vogt/Watter, opera citata, n. 5 ad art. 951 CO). Il pericolo di confusione non è però riconosciuto solo quando la ragione sociale di un'impresa può essere confusa con quella di un'altra: è sufficiente il pericolo che per terzi sorga l'impressione che la ditta in questione sia giuridicamente o economicamente legata ad un'altra (DTF 118 II 324, 90 II 202; Meier-Hayoz/Forstmoser, opera citata, pag. 175, n. 134). 3. Il giudice si pronuncia sull’esistenza del rischio di confusione secondo il proprio libero apprezzamento in base all’insieme delle circostanze (art. 4 CC; DTF 118 II 324; Meier-Hayoz/Forstmoser, opera citata, pag. 175, n. 135). Il giudizio sul rischio di confusione deve fondare sul confronto delle due ragioni sociali  nel loro complesso, basandosi però soprattutto su quelle parti costitutive che danno alle stesse l'impronta caratteristica. Importanti sono dunque quelle parti che colpiscono per la loro sonorità e per il loro senso. Ci si trova quindi davanti ad un rischio di confusione quando la ragione sociale più recente contiene parti uguali oppure simili ma che hanno la stessa forza di quelle contenute in quella più vecchia (Honsell/Vogt/Watter, opera citata, n. 7-9 ad art. 951 CO). Per determinare se vi sia o no rischio di confusione, bisogna fare astrazione delle espressioni che vengono normalmente omesse nelle relazioni d'affari, e stabilire per le rispettive ragioni sociali quali sia il termine decisivo e caratteristico (Rep . 1978, pag. 143). 4. In concreto, si rileva che “__________ ” e “__________ ” sono due società anonime con sede l’una a __________ e l’altra a __________, ovvero in comuni limitrofi e nel medesimo contesto regionale. L’elemento che accomuna le ragioni sociali delle due società in questione è il nome “__________ ”, mentre quello per cui si differenziano è "__________" rispettivamente "A. + G.". E’ manifesto che il nome __________ è in concreto di gran lunga l’elemento caratterizzante delle due ragioni sociali, ossia quello che più insistentemente si inserisce nel pensiero del pubblico e che è più facile da ricordare per ogni persona che faccia uso della normale attenzione e che non abbia prevenzioni (Rep . 1978, pag. 144; II CCA 21 febbraio 1995 citata; II CCA 2 novembre 1995 tra queste medesime parti, consid. 4.1, pag. 3). L’indicazione “__________.” -criptica e non esplicita come l’ulteriormente individualizzante il “__________ di controparte- non ha una forza distintiva sufficiente che aiuti la ragione sociale della convenuta a distinguersi da quella dell'attrice, dovendosi ammettere, specie in un contesto regionale, l’assoluta preminenza del nome di famiglia -oltretutto non molto diffuso- sulle parti individualizzanti, dal che già in astratto un evidente rischio di confusione, sorgendo nell’utente medio la naturale impressione che le due società siano in qualche modo collegate e facciano parte di un medesimo gruppo commerciale facente capo alla medesima famiglia. Le ditte sono inoltre attive nello stesso ramo ed entrambe hanno uno scopo sociale pressoché identico. Esse pertanto si rivolgono più o meno alla medesima cerchia di clienti, fatto questo che accentua enormemente il pericolo di confusione. 5. La convenuta  incentra il proprio gravame sul rilievo secondo cui all’atto pratico non si sarebbero evidenziati significativi episodi di confusione, criticando così l’apprezzamento delle prove operato dalle prove, ma la censura, per quanto fondata, non è atta a condurre all’accoglimento del gravame. A prescindere dal fatto che episodi concreti di confusione concernenti le __________, clienti e fornitori si sono verificati -e ancorché minimizzati non possono essere negati dall’appellante (cfr. IF di __________, risposte 20/21/24 deposizioni __________ pag. 2; __________ pag. 4)- ciò che è determinante è già solo l’esistenza del pericolo di confusione, in concreto da ammettere, così che gli episodi di effettiva confusione ne costituiscono solo l’ovvia conseguenza, e il litigio sulla portata delle prove assunte in proposito è in definitiva poco rilevante. 6. Va d’altro canto osservato che il crescente numero di ditte rende più difficile creare nuove denominazioni, per cui si tende a permettere sempre meno che vecchie ditte monopolizzino determinate parti costitutive della ditta stessa, come ad esempio  le parole di uso comune e la natura dell'impresa. Anche in questo caso si deve però avere particolare riguardo a che la nuova ditta scelta si distingua sufficientemente da quella di imprese concorrenti (DTF 122 III 369 e segg.; Rep . 1982, pag. 40; Honsell/Vogt/Watter, opera citata, n. 12 e 13 ad art. 951 CO). Nel caso di specie si è tuttavia confrontati con un nome di persona, che il titolare della convenuta avrebbe senza dubbio potuto utilizzare scegliendo un’altra forma giuridica per la sua azienda, e non con denominazioni di uso comune, con il che nemmeno l’invocazione da parte della convenuta della più recente sentenza federale -riguardante termini di uso comune- può in definitiva giovare alla sua causa. 7. Dovendosi confermare la decisione del Pretore già solo sulla base delle norme del CO, non torna di conto di esaminare in questa sede anche le premesse delle azioni concesse dalle altre leggi invocate, premesse peraltro analoghe e pacificamente riconosciute in sede provvisionale (II CCA 2 novembre 1995 e 25 febbraio 1997). 8. L’appellante insorge infine contro l’attribuzione a controparte di fr. 4’000.-- di ripetibili, omettendo tuttavia di evidenziare perché tale decisione -che contrariamente all’opinione della ricorrente non è stata resa in base all’art. 152 CPC ma in base all’art. 150 CPC- sarebbe lesiva della TOA, e quale sarebbe semmai il corretto ammontare delle ripetibili da attribuire all’attrice per il caso, verificatosi, di sua soccombenza, così che il gravame su questo punto prima ancora che infondato si rivela nullo per mancanza di motivazione (art. 309 cpv. 2 lit. f CPC) e di una richiesta di giudizio (art. 309 cpv. 2 lit. e CPC; Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 309, n. 2 e nota ad n. 1). Ne segue la reiezione del gravame ai sensi dei considerandi. Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC). Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG dichiara e pronuncia I. L’appello 12 giugno 1998 di __________ è respinto. II. Le spese della procedura di appello, consistenti in: a) tassa di giustizia                                       fr.    950.-- b) spese                                                         fr.      50.-- Totale                                                             fr. 1’000.-- già anticipati dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere all’attrice fr. 2’000.-- per ripetibili di appello. III. Intimazione:       - __________ Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 3. Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello Il presidente                                                           Il segretario