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12.1998.135

Ticino · 1998-12-18 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 18.12.1998 12.1998.135

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 12.98.00135 Lugano 18 dicembre 1998/fb In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Cocchi, presidente Chiesa e Zali segretario: Bettelini, vicecancelliere chiamata a decidere nella causa a procedura accelerata (inc. no. DI 98.82 della Pretura di Bellinzona) promossa con petizione 9 febbraio 1998 da __________ rappr. __________ contro __________ rappr. dall'avv.  __________ mediante la quale l'attore contesta la graduatoria allestita nell'ambito della procedura fallimentare di __________, postulando l'inserimento in prima classe di un suo credito di fr. 19'444.67, dipendente da un rapporto di lavoro; domanda contestata dalla massa convenuta e che il pretore -con sentenza 3 giugno 1998- ha accolto limitatamente a fr. 699.40; appellante l'attore che, con allegato ricorsuale 12 giugno 1998, chiede la riforma della sentenza pretorile, ossia l'accoglimento della petizione per fr. 6'776.27 e l'iscrizione di tale credito nella graduatoria contestata; viste le osservazioni all'appello, presentate dalla convenuta il 30 giugno 1998; letti ed esaminati gli atti e i documenti della causa; considerato in fatto e in diritto 1. L'attore, svolgendo l'attività di muratore, e la __________ sono stati legati da un contratto di lavoro fin dal 1984. Un primo licenziamento è stato notificato al lavoratore il 24 luglio 1995 per la fine del successivo mese di ottobre. In seguito a malattia, durata dal 4 al 15 ottobre, il termine del contratto è stato protratto per legge (art. 336c cpv. 2 CO) al successivo 30 novembre 1995. Sennonché un secondo periodo di assenza per malattia, durato dal 17 novembre al 31 dicembre successivo, ha creato un apparente stato di incertezza sulla cessazione del contratto di lavoro. Per quanto riguarda i susseguenti rapporti fra le parti, la decisione pretorile ha accertato che la citata disdetta ha portato allo scioglimento del rapporto di lavoro per la fine del mese di novembre 1995, non essendo possibile un ulteriore sospensione del termine di disdetta. Nel seguito, poiché la datrice di lavoro ha tacitamente accettato che l' 8 gennaio 1996 l'attore riprendesse la sua attività sui cantieri, il primo giudice ha ritenuto che sia sorto un nuovo contratto di lavoro. Esso è poi stato disdetto in data 20 maggio 1996 per la fine dello stesso mese (doc. E): la vertenza s'incentra quindi sulle conseguenze di quest'atto che l'attore considera nullo a dipendenza di un nuovo impedimento al lavoro; egli infatti è stato dichiarato inabile al lavoro al 100% dal 10 gennaio 1996 al 23 giugno e, nella misura del 50%, dal 24 giugno al 7 luglio. Al proposito il pretore ha considerato che la convenuta avrebbe potuto disdire il contratto, nonostante l'oggettivo impedimento al lavoro, essendo ormai trascorsi i 30 giorni di limitazione del tempo considerato inopportuno durante il primo anno del contratto. Considera tuttavia che la disdetta può valere soltanto per il 30 giugno successivo, dovendosi tener conto del preavviso di un mese per la fine di un altro mese. 2. Con l'appello __________ contesta le conclusioni pretorili, sostenendo che il rapporto di lavoro avrebbe potuto essere disdetto soltanto per la fine del mese di settembre 1996. Afferma infatti che la disdetta, possibile soltanto al termine del periodo di malattia, ossia dopo il 7 luglio 1996, avrebbe comportato la fine del rapporto contrattuale per la fine di agosto. Sennonché, durante il decorso di quello stesso termine, è intervenuto un ulteriore periodo di inabilità lavorativa, iniziato il 12 agosto: ne conclude che -come previsto dal CCL- il termine di disdetta è stato prorogato di ulteriori 30 giorni, ovvero appunto per la fine del mese di settembre. Quantifica il proprio credito -come già detto- in fr. 6'776.27. Con la propria risposta, la convenuta solleva anzitutto il problema della legittimazione del __________ a rappresentare il lavoratore nel processo, esulando la causa in esame dai casi previsti dall'art. 64a CPC; l'eccezione era già stata sollevata con la risposta e non più riproposta in sede conclusionale. Nel merito, sostiene che il lavoratore -contrariamente all'assunto pretorile- non ha agito in buona fede: in particolare ha approfittato di una situazione di incertezza presso la datrice di lavoro per farsi assumere nuovamente all'inizio del 1996. Per il resto si dirà, se necessario, nel seguito. 3. In ogni stadio della causa, quindi anche in questa sede, il giudice deve verificare d'ufficio, ossia  -come nel caso in esame- anche in assenza di un gravame specifico, l'esistenza dei presupposti processuali tra i quali si conta la legittimazione dei rappresentanti delle parti (art. 97 CPC). L'art. 64a CPC prevede tra l'altro la possibilità di rappresentanza processuale da parte di associazioni di categoria -in pratica di sindacati- nella cause derivanti da contratto di lavoro nei limiti stabiliti dagli art. 416, 417 e 418 CPC (cpv. 1, lett. f). Questo riferimento non vuole tuttavia escludere dall'ambito di validità della norma sulla rappresentanza processuale tutte le vertenze in materia di lavoro che non sono trattate secondo la procedura speciale degli art. 416 segg.; infatti, scopo della norma in esame è una più accessibile rappresentanza processuale nell'esclusivo interesse della parte (cfr. Rapporto della commissione della legislazione 15 marzo 1985, in Verbali del Gran Consiglio 1985, Sess. ordinaria primaverile, vol. 1, p. 145), intesa come parte supposta più debole nel processo, ossia del lavoratore. Determinante non può così essere la procedura applicata, ma la materia nell'ambito della quale si colloca la vertenza da giudicare. Inoltre, i limiti stabiliti dalla legge, cui rinvia la norma in esame, altri non possono essere se non il valore della vertenza, stabilito in base all'ammontare della domanda, indipendente-mente da eventuali domande riconvenzionali, che non può eccedere i fr. 20'000.- (art. 416 CPC a art. 343 cpv. 2 CO). Ciò significa che nelle vertenze di natura salariale il cui valore eccede questo importo non è data la possibilità d'applicazione dell'art. 64a CPC. Nel caso concreto non si pongono questioni di valore che è inferiore al cennato limite e la causa, trattata in procedura accelerata e intesa a contestare una graduatoria fallimentare, nella sostanza resta una vertenza derivante da contratto di lavoro. Non v'è pertanto motivo alcuno per non ammettere la rappresentanza dell'attore da parte di un sindacato, in conformità con l'art. 64a cpv. 1 lett. e) CPC. 4. Nel merito, la convenuta ammette di aver effettuato "un'errata interpretazione delle norme relative alla protrazione dei termini di disdetta in caso di incapacità lavorativa", ciò che ha portato all'inizio di "un nuovo rapporto contrattuale ... all'inizio di gennaio 1996" (risposta all'appello, p. 4, ad 1). In realtà non può esservi dubbio sul fatto che -come ha sostenuto il pretore- il primo contratto di lavoro, ancora in vigore nel 1995 abbia preso fine al 30 novembre di quell'anno: infatti, se durante il prolungamento del termine, sospeso per uno dei motivi indicati all'art. 336c cpv. 1 CO quando valida disdetta era stata data prima, si rinnova una tale fattispecie, non è data un'ulteriore proroga (Rehbinder M ., in Comm. di Berna al CO, 1992, art. 336c, N. 7). In concreto, lo stato invalidante intervenuto il 17 novembre 1995 non ha comportato una durata del contratto oltre il 30 novembre 1995. Come già detto, appare ormai pacifica la conclusione di un nuovo contratto di lavoro a far data dall'8 gennaio 1996. Ne consegue che la disdetta del 24 luglio 1995 ha sortito il suo effetto per il 30 novembre 1995 e non può più avere conseguenze sul nuovo contratto. Ci si potrebbe invero porre la domanda a sapere se tale secondo contratto valga alle condizioni del contratto precedente, in analogia a quanto previsto nel caso di cancellazione di una disdetta da intendere come offerta per la conclusione di un nuovo contratto (Rehbinder, op. cit., art. 335 CO, N. 3); sennonché, nel caso concreto, la questione può restare senza risposta. Infatti, entrambe le parti considerano che il termine di preavviso per disdire il nuovo contratto sia di un mese e non di più; anzi, proprio con l'appello il lavoratore afferma che, nel 1996, egli si trovava nel primo anno di contratto (punto 2, in fine). 5. Nel primo anno di servizio, il tempo inopportuno per notificare una disdetta in caso di malattia o di infortunio è di soli 30 giorni dall'inizio dell'impedimento al lavoro. Nel caso concreto, la disdetta del 20 maggio 1996, ancorché erroneamente ritenuta dalla convenuta  come una comunicazione atta ad accertare l'impossibilità di ulteriormente prorogare il contratto di lavoro a dipendenza della disdetta del luglio 1995, cade dopo il cennato termine mensile iniziato il 10 gennaio ed è pertanto da considerare valida (336c cpv. 1 lett. b e cpv. 2, prima frase CO). Contrariamente a quanto ritiene il lavoratore, non si tratta di giudicare se la disdetta venga o no "sospesa", ma -quando la disdetta è data durante un periodo di malattia- di dichiarare la stessa valida o nulla e di nessun effetto. Al proposito vale la pena di precisare che il legislatore non ha considerato come tempo inopportuno un periodo indefinito di impedimento al lavoro; in particolare per quanto riguarda la malattia ha posto dei limiti di tempo, formulando l'ipotesi secondo cui l'incapacità lavorativa di durata superiore agli stessi rende improbabile l'assunzione del lavoratore da parte di un nuovo datore di lavoro (Brühwiler J ., Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, ed. 2, art. 336c CO, N. 3). A tal proposito la conclusione del pretore dev'essere pienamente confermata, così come la determinazione della data di validità della disdetta fissata per la fine di luglio del 1996, in applicazione dell'art. 335c cpv. 1 CO. Termine questo che non ha ragione di essere ulteriormente prorogato poiché il successivo periodo di impedimento al lavoro è intervenuto soltanto nel corso del mese di agosto, ossia quando il rapporto di lavoro aveva ormai definitivamente cessato di esistere. 6. L'appello dev'essere pertanto respinto, con il carico di ripetibili alla parte appellante. Per tutti questi motivi, richiamati per le spese l'art. 417 lett. e la TOA pronuncia: 1. L'appello 12 giugno 1998 di __________ è respinto . 2. Non si prelevano spese né tassa di giustizia, mentre l'appellante verserà alla __________, l'importo di fr. 500.- a titolo di ripetibili. 3. Intimazione:    -    __________ Comunicazione alla Pretura di Bellinzona. Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello Il presidente                                                           Il segretario