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12.1998.115

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1998-05-18 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 18.05.1998 12.1998.115

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 12.98.00115 Lugano 18 maggio 1998 /fb In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Cocchi, presidente Chiesa e Zali segretario: Petrini sedente per statuire nella causa - inc. no. OA.96.00469 (già 81/1996) della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1 - promossa con petizione 3 luglio 1996 da __________ contro __________ con cui l’attore ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 9’948.50 oltre interessi nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di Lugano; domande avversate dal convenuto, il quale ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con sentenza 20 aprile 1998 ha respinto; appellante l’attore con atto ricorsuale 8 maggio 1998 con cui chiede l’annullamento della sentenza pretorile e in subordine l’allestimento di una perizia tecnica; letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti ritenuto in fatto e in diritto che il 21 agosto 1995 __________, titolare della __________ e proprietario di un __________ si recò presso il __________ per una revisione dell’alternatore; che il 15 ottobre 1995, di ritorno da un viaggio organizzato in Italia, __________ restò in panne a causa di un guasto ai cavi dell’alternatore; che __________ procede in causa contro __________ per la rifusione dei danni da lui patiti a seguito dell’inconveniente (complessivamente fr. 9’948.50), rimproverando al garage una cattiva revisione dell’alternatore, circostanza quest’ultima contestata dal convenuto; che con il giudizio qui impugnato il Pretore, rilevando che la panne era riconducibile ai soli cavi esterni dell’alternatore e che in occasione della revisione presso il convenuto i meccanici si erano limitati a controllare il funzionamento dell’alternatore ma non quello dei cavi esterni che per altro nemmeno erano stati messi loro a disposizione dall’attore, ha senz’altro respinto la petizione; che con l’atto ricorsuale che qui ci occupa l’attore chiede l’annullamento della sentenza pretorile e in subordine l’allestimento di una perizia tecnica, riproponendo la tesi secondo cui il danno all’alternatore sarebbe stato causato dal negligente intervento dei meccanici del convenuto; che, a prescindere dall’erroneità delle richieste di giudizio formulate in questa sede dall’appellante -la richiesta di annullare la sentenza pretorile non potrebbe essere accolta già in assenza di motivi di annullamento (Cocchi/Trezzini, CPC, N. 4 ad art. 309; IICCA 10 luglio 1995 in re S. SA/D.M.), mentre la richiesta di allestimento di una perizia senza la contemporanea domanda di modifica del primo giudizio sarebbe irricevibile (Cocchi/ Trezzini, op. cit., N. 10 ad art. 309; IICCA 13 marzo 1996 in re C./C.)- si osserva che l’atto di appello è comunque infondato anche se si ritenesse che l’appellante in realtà postulava semplicemente la riforma del primo giudizio nel senso di accogliere la petizione; che in effetti nel gravame l’appellante ha pacificamente ammesso -ammissione che rende del tutto inutile l’auspicata perizia tecnica- che il mancato funzionamento del veicolo durante il viaggio dell’ottobre 1995 era riconducibile ai cavi esterni all’alternatore medesimo (ricorso p. 1, ad 4); che in tali circostanze -come per altro correttamente rilevato dal giudice di prime cure- la responsabilità del convenuto per l’avvenuta panne è senz’altro esclusa, essendosi egli limitato alla revisione dell’alternatore, ma non dei suoi cavi esterni, che in effetti neppure gli erano stati consegnati per la revisione (replica p. 2, ad 1); che l’appello, del tutto infondato, deve pertanto essere respinto già all’esame preliminare dell’art. 313 bis CPC, senza necessità di intimarlo, per eventuali osservazioni, alla controparte; che la tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC); Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la LTG dichiara e pronuncia I. L’appello 8 maggio 1998 di __________ è respinto . II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:

a) tassa di giustizia                                    fr. 180.-

b) spese                                                      fr. 20.- Totale                                                           fr. 200.- da anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico. III. Intimazione a:      – __________ Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1 Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello Il presidente                                                           Il segretario