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12.1998.111

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1998-05-29 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 Il giudizio di rinvio ha in sostanza respinto tutte le censure del convenuto alla sentenza 30 settembre 1996 di questa Camera ad eccezione di quella concernente la deduzione sulla mercede d’appaltatore di fr. 9’080.--per la minore superficie del capannone di 26 mq. L’Alta corte ha stabilito che la sentenza cantonale non contiene alcun accertamento di fatto concernente la tempestiva notifica di questo difetto, così da non permettere la disamina dell’eccezione di tardività del convenuto e da imporre l’annullamento del giudizio impugnato su questo punto e il rinvio all’autorità cantonale per un nuovo giudizio dopo l’effettuazione dell’accertamento mancante.

E. 2 Nella corrispondenza preprocessuale degli attori (cfr. i doc. E, G, N, P, Q) non figura un’esplicita notifica del difetto costituito dalla minore superficie del capannone. La questione risulta essere stata posta per la prima volta il 21 maggio 1990 nell’ambito della procedura di prova a futura memoria (quesito “p”) e risolta dal perito il 17 ottobre 1990 nel senso dell’accertamento della minore superficie coperta di 26 mq (risposta N, pag. 10).

E. 3 Il difetto è perciò costituito dalla mancanza di 13 mq per ognuno dei due piani del capannone, pari a circa al 2,5% della superficie prevista. La differenza è in quanto tale del tutto marginale, e secondo la comune esperienza di non immediata percezione, prova ne è il fatto che anche il perito a futura memoria, persona dell’arte, ha dovuto effettuare un rilievo per accertarla. Ne consegue che il vizio del capannone, in quanto non identificabile applicando quell’attenzione che si può ragionevolmente pretendere da un conoscitore medio dell’opera (Rep . 1993, pag. 197 e segg.), deve essere considerato occulto e non manifesto ai fini della verifica della tempestività della sua notifica.

E. 4 Nessun elemento in atti consente di ritenere che gli attori abbiano avuto conoscenza certa del difetto in questione prima dell’intimazione del referto peritale -tesi che del resto nemmeno lo stesso convenuto ha esplicitamente sostenuto- non potendosi concludere in tal senso per il solo motivo della posa da parte loro del corrispondente quesito peritale, ma dovendosi nel dubbio ammettere, fino a prova del contrario, che prima del responso del perito sia semmai esistita per gli attori una situazione di incertezza al riguardo della superficie del capannone, il che non ha però innescato il loro obbligo alla notifica del possibile difetto. Questo è perciò da reputare scoperto dagli attori al più tardi con la notifica del referto di perizia a futura memoria, avvenuta il 23 ottobre 1990.

E. 5 Accertata la data in cui il difetto è stato scoperto dagli attori, occorre verificare se questo sia stato tempestivamente comunicato all’appaltatore. Per principio, il fatto che un’opera venga sottoposta all’esame di un perito non esenta il committente dall’obbligo di notifica (Gauch, Der Werkvertrag, 4 edizione, Zurigo, 1996, n. 2137), e questo neppure nel caso di perizia ufficiale ai sensi dell’art. 367 cpv. 2 CO (Gauch, opera citata, n. 2138), e perciò la semplice comunicazione a controparte dell’incarico ad un perito (Rep. 1979, pag. 312) oppure la trasmissione del referto all’appaltatore da parte del perito o del giudice adito per la nomina del perito ex art. 367 cpv. 2 CO (Gauch, ibidem) non valgono quale notifica dei difetti ai sensi di legge. Diverso è però il caso qualora il committente, come nella specie, abbia chiesto l’erezione di una perizia a futura memoria con la precisa volontà non già -come nella perizia ex art. 367 cpv. 2 CO- di procedere ad una semplice verifica dell’opera, ma di identificare i difetti dell’opera in vista dell’esercizio dei diritti a lui conferiti dall’art. 368 CO, così che la notifica del referto peritale concludente per l’esistenza dei difetti equivale in sostanza alla notifica della loro esistenza da parte del committente oppure, se si preferisce, si può altresì ammettere che la posa del quesito peritale relativo alla minore superficie del capannone equivalga ad una notifica del difetto nella misura in cui il dubbio sulla sua sussistenza presente al momento della formulazione della domanda viene risolto in senso affermativo dal referto peritale. Va perciò ritenuta la tempestività della notifica del vizio in questione, così che la condanna del convenuto alla restituzione dell’importo di fr. 9’080.-- oltre interessi può essere confermata anche dopo l’effettuazione dei richiesti accertamenti. Per i quali motivi dichiara e pronuncia I. In aggiunta a quanto previsto dal dispositivo n. I. della sentenza 30 settembre 1996 di questa Camera, per quanto confermata dalla sentenza 23 febbraio 1998 della I Corte Civile del Tribunale federale__________, è condannato a pagare a __________, fr. 9’080.-- oltre interessi al 5% dal 18 novembre 1992. II. E’ confermato il giudizio su spese e ripetibili delle due sedi cantonali di cui alla sentenza 30 settembre 1996 di questa Camera e pertanto: 1. Le spese e la tassa di giustizia di fr. 4’500.-- della procedura avanti alla Pretura di Mendrisio-Nord sono a carico degli attori per 3/5 e del convenuto per 2/5, al quale gli attori rifonderanno fr. 2’000.-- per parte di ripetibili. 2. Le spese della procedura di appello consistenti in: a) tassa di giustizia fr.  1’950.-- b) spese                                                        fr.       50.-- Totale                                                            fr. 2’000.-- già anticipati dall’appellante, restano a suo carico e per 5/6 e per 1/6 sono a carico degli attori in solido, ai quali il convenuto rifonderà complessivi fr. 2’000.-- per ripetibili parziali di appello. III. Non si prelevano tasse o spese per questa decisione, non si assegnano ripetibili. IV. Intimazione:       -    __________ Comunicazione alla Pretura di Mendrisio-Nord. Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello Il presidente                                                           Il segretario

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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 29.05.1998 12.1998.111

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 12.98.00111 Rinvio T.F. Lugano 29 maggio 1998 /fb In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Cocchi, presidente Chiesa e Zali segretario: Petrini sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.96.266 (inc. n. 12'317) della Pretura di Mendrisio-Nord nord promossa con petizione 18 novembre 1992 da __________ rappr. __________ contro __________ rappr. __________ con cui gli attori hanno chiesto la condanna del convenuto al pagamento di almeno fr. 100’000.-- oltre interessi in conseguenza dei difetti dell’opera, domanda aumentata a fr. 211’825.-- oltre interessi in corso di causa; Domanda avversata dal convenuto, che ha postulato la reiezione della petizione e che il Pretore con sentenza 4 giugno ha accolto per fr. 102’071.50 oltre interessi; Appellante il convenuto, che con atto di appello del 25 giugno 1996 ha chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione; Gravame parzialmente accolto con la sentenza 30 settembre 1996 di questa Camera, che ha ridotto il credito degli attori a fr. 85’947.50 oltre interessi; Adita dal convenuto con ricorso per riforma, la I Corte Civile del Tribunale federale con pronunciato 23 febbraio 1998 ha annullato la sentenza impugnata relativamente all’importo di fr. 9’080.-- per il minor valore dell’opera conseguente alla differenza di superficie, e alle spese e ripetibili della sede cantonale, e l’ha per il resto confermata; Considerato in fatto ed in diritto: 1. Il giudizio di rinvio ha in sostanza respinto tutte le censure del convenuto alla sentenza 30 settembre 1996 di questa Camera ad eccezione di quella concernente la deduzione sulla mercede d’appaltatore di fr. 9’080.--per la minore superficie del capannone di 26 mq. L’Alta corte ha stabilito che la sentenza cantonale non contiene alcun accertamento di fatto concernente la tempestiva notifica di questo difetto, così da non permettere la disamina dell’eccezione di tardività del convenuto e da imporre l’annullamento del giudizio impugnato su questo punto e il rinvio all’autorità cantonale per un nuovo giudizio dopo l’effettuazione dell’accertamento mancante. 2. Nella corrispondenza preprocessuale degli attori (cfr. i doc. E, G, N, P, Q) non figura un’esplicita notifica del difetto costituito dalla minore superficie del capannone. La questione risulta essere stata posta per la prima volta il 21 maggio 1990 nell’ambito della procedura di prova a futura memoria (quesito “p”) e risolta dal perito il 17 ottobre 1990 nel senso dell’accertamento della minore superficie coperta di 26 mq (risposta N, pag. 10). 3. Il difetto è perciò costituito dalla mancanza di 13 mq per ognuno dei due piani del capannone, pari a circa al 2,5% della superficie prevista. La differenza è in quanto tale del tutto marginale, e secondo la comune esperienza di non immediata percezione, prova ne è il fatto che anche il perito a futura memoria, persona dell’arte, ha dovuto effettuare un rilievo per accertarla. Ne consegue che il vizio del capannone, in quanto non identificabile applicando quell’attenzione che si può ragionevolmente pretendere da un conoscitore medio dell’opera (Rep . 1993, pag. 197 e segg.), deve essere considerato occulto e non manifesto ai fini della verifica della tempestività della sua notifica. 4. Nessun elemento in atti consente di ritenere che gli attori abbiano avuto conoscenza certa del difetto in questione prima dell’intimazione del referto peritale -tesi che del resto nemmeno lo stesso convenuto ha esplicitamente sostenuto- non potendosi concludere in tal senso per il solo motivo della posa da parte loro del corrispondente quesito peritale, ma dovendosi nel dubbio ammettere, fino a prova del contrario, che prima del responso del perito sia semmai esistita per gli attori una situazione di incertezza al riguardo della superficie del capannone, il che non ha però innescato il loro obbligo alla notifica del possibile difetto. Questo è perciò da reputare scoperto dagli attori al più tardi con la notifica del referto di perizia a futura memoria, avvenuta il 23 ottobre 1990. 5. Accertata la data in cui il difetto è stato scoperto dagli attori, occorre verificare se questo sia stato tempestivamente comunicato all’appaltatore. Per principio, il fatto che un’opera venga sottoposta all’esame di un perito non esenta il committente dall’obbligo di notifica (Gauch, Der Werkvertrag, 4 edizione, Zurigo, 1996, n. 2137), e questo neppure nel caso di perizia ufficiale ai sensi dell’art. 367 cpv. 2 CO (Gauch, opera citata, n. 2138), e perciò la semplice comunicazione a controparte dell’incarico ad un perito (Rep. 1979, pag. 312) oppure la trasmissione del referto all’appaltatore da parte del perito o del giudice adito per la nomina del perito ex art. 367 cpv. 2 CO (Gauch, ibidem) non valgono quale notifica dei difetti ai sensi di legge. Diverso è però il caso qualora il committente, come nella specie, abbia chiesto l’erezione di una perizia a futura memoria con la precisa volontà non già -come nella perizia ex art. 367 cpv. 2 CO- di procedere ad una semplice verifica dell’opera, ma di identificare i difetti dell’opera in vista dell’esercizio dei diritti a lui conferiti dall’art. 368 CO, così che la notifica del referto peritale concludente per l’esistenza dei difetti equivale in sostanza alla notifica della loro esistenza da parte del committente oppure, se si preferisce, si può altresì ammettere che la posa del quesito peritale relativo alla minore superficie del capannone equivalga ad una notifica del difetto nella misura in cui il dubbio sulla sua sussistenza presente al momento della formulazione della domanda viene risolto in senso affermativo dal referto peritale. Va perciò ritenuta la tempestività della notifica del vizio in questione, così che la condanna del convenuto alla restituzione dell’importo di fr. 9’080.-- oltre interessi può essere confermata anche dopo l’effettuazione dei richiesti accertamenti. Per i quali motivi dichiara e pronuncia I. In aggiunta a quanto previsto dal dispositivo n. I. della sentenza 30 settembre 1996 di questa Camera, per quanto confermata dalla sentenza 23 febbraio 1998 della I Corte Civile del Tribunale federale__________, è condannato a pagare a __________, fr. 9’080.-- oltre interessi al 5% dal 18 novembre 1992. II. E’ confermato il giudizio su spese e ripetibili delle due sedi cantonali di cui alla sentenza 30 settembre 1996 di questa Camera e pertanto: 1. Le spese e la tassa di giustizia di fr. 4’500.-- della procedura avanti alla Pretura di Mendrisio-Nord sono a carico degli attori per 3/5 e del convenuto per 2/5, al quale gli attori rifonderanno fr. 2’000.-- per parte di ripetibili. 2. Le spese della procedura di appello consistenti in: a) tassa di giustizia fr.  1’950.-- b) spese                                                        fr.       50.-- Totale                                                            fr. 2’000.-- già anticipati dall’appellante, restano a suo carico e per 5/6 e per 1/6 sono a carico degli attori in solido, ai quali il convenuto rifonderà complessivi fr. 2’000.-- per ripetibili parziali di appello. III. Non si prelevano tasse o spese per questa decisione, non si assegnano ripetibili. IV. Intimazione:       -    __________ Comunicazione alla Pretura di Mendrisio-Nord. Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello Il presidente                                                           Il segretario