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12.1997.60

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1997-03-11 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 11.03.1997 12.1997.60

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 12.97.00060 Lugano 11 marzo 1997/fb In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Cocchi, presidente Chiesa e Zali segretario: Petrini sedente per statuire nella causa inc. no. OA.95.13 della Pretura del distretto di Blenio promossa con petizione 17 maggio 1995 da __________ e __________ entrambi rappr. dall’avv. __________ contro Patriziato di __________ rappr. dall’avv. __________ in materia di affitto agricolo (accertamento dell’esistenza di un contratto d’affitto tra le parti) che il Pretore, con sentenza 12 febbraio 1997, ha integralmente respinto. Ed ora sull’appello 3 marzo 1997 degli attori i quali chiedono la riforma della sentenza del primo giudice nel senso dell’accoglimento delle loro domande di causa. Letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa Considerato in fatto ed in diritto che la causa che oppone le parti riguarda l’accertamento dell’esistenza o meno, sino al 31 dicembre 2000, di un contratto d’affitto agricolo con oggetto l’Alpe di __________ a in Val __________; che al litigio si applicano le disposizioni della LF sull’affitto agricolo del 4 ottobre 1985 il cui capitolo 5 (Procedura ed autorità; art. 47 e seg. LAA) lascia ai Cantoni di determinare quale procedura debba essere applicata alle controversie in materia; che l’art. 14 della Legge cantonale sull’affitto agricolo prevede che le controversie relative al contratto d’affitto sono decise dal giudice civile competente giusta gli art. 389 e seg. del CPC; che la procedura accelerata di cui agli art. 389 e seg. CPC prevede che il termine per l’appellazione è di 10 giorni (art. 398 cpv. 1 CPC); che di conseguenza il termine per proporre appello veniva a scadenza - avendo il rappresentante degli attori ricevuta la decisione impugnata il 13 febbraio 1997 (cfr. pag. 2 appello B. In ordine) - il giorno di lunedì 24 febbraio 1997; che l’appello, spedito il 5 marzo 1997, è quindi irrimediabilmente tardivo e come tale va sanzionato già all’esame preliminare dell’art. 313bis CPC; vista, per le spese, la vigente TG pronuncia 1. L’appello 3/5 marzo 1997 di __________ e __________ è irricevibile siccome tardivo. 2. La tassa di giustizia in Fr. 70.- e le spese di Fr. 30.- (totale Fr. 100.-) sono a carico degli appellanti. 3. Intimazione a: -__________ Comunicazione alla Pretura di Blenio Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello Il presidente                                                           Il segretario