Sentenza o decisione senza scheda
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 28.04.1997 12.1997.42
Sentenza o decisione senza scheda
Incarto n. 12.97.00042 Lugano 28 aprile 1997/fb In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Cocchi, presidente Chiesa e Zali segretario: Petrini sedente per statuire nella causa inc. no. DI.97.23 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1 promossa con istanza 10 gennaio 1997 da __________ rappr. dall’avv. __________ contro __________ rappr. dall’avv. __________ con la quale è stato chiesto l’allestimento di una prova peritale a futura memoria e che il Pretore, con decreto 10 febbraio 1997, ha respinto. Appellante l’istante la quale, con atto di appello 20 febbraio 1997, chiede la riforma del primo giudizio nel senso di accogliere la domanda. Mentre la controparte, con osservazioni del 17 marzo 1997, chiede la reiezione dell’appello e la conferma del primo giudizio. Considerato in fatto ed in diritto 1. Nel 1991 la signora __________ ha iniziato un trattamento dentario per la riabilitazione della bocca presso il dentista __________. La cura - molto impegnativa tanto è vero che il suo costo era stato preventivato in Fr. 28’000.-, che alcuni interventi sono stati eseguiti in narcosi totale e che si è protratta per un lungo periodo di tempo - non è giunta al termine poiché, il 17 novembre 1995, la paziente l’ha interrotta non contenta delle prestazioni fornitele. Confrontata con la nota d’onorario del dentista del 5 dicembre 1995 per complessivi Fr. 18’ 328.60, e coperta dagli acconti nel frattempo versati, la signora __________ ha chiesto la restituzione dell’importo di Fr. 10’000.-. Questa pretesa è stata respinta dal medico che ritiene di aver svolto diligentemente il proprio mandato. 2. Nel marzo 1996 l’istante si è rivolta alla Commissione arbitrale dei medici-dentisti chiedendo l’effettuazione di una prova peritale “la quale abbia a valere come una sorta di prova a futura memoria” (cfr. lettera 22 marzo 1996, doc. F) intesa ad accertare se il dentista avesse commesso degli errori di trattamento e se l’onorario fatturato fosse adeguato. La commissione arbitrale, dopo aver visitato la signora __________, ha rilasciato, il 18 giugno 1996, il proprio referto con il quale ritiene che il medico dentista abbia agito conformemente alle regole dell’arte con riserva per quanto riguarda il ponte inferiore a destra che deve venire rifissato agli impianti mediante tensione delle viti transepiteliali ed i difetti estetici della parte inferiore a sinistra da eliminare con la confezione del ponte definitivo; la nota d’onorario è stata valutata come sostanzialmente corretta (doc. G). 3. Con l’istanza che ci occupa la signora __________, argomentando di non poter accettare integralmente le conclusioni della commissione arbitrale e di dovere sistemare la situazione della propria bocca a mezzo di altro dentista, ha chiesto, onde non pregiudicare i propri diritti, l’allestimento di una perizia a futuro che abbia ad accertare lo stato di fatto della bocca, del lavoro eseguito e l’eventuale presenza di difetti nel trattamento. Il Pretore, con il decreto qui impugnato, ha respinto l’istanza poiché ha ritenuto la stessa manifestamente intempestiva dal momento che dall’interruzione dei lavori è trascorso più di un anno con la conseguenza che la situazione di fatto si è evoluta come del resto ha indicato la commissione arbitrale riferendosi a danni di usura nel caso in cui non si fosse posto mano alla fissazione del ponte inferiore a destra (lettera 27 agosto 1996, doc. H). 5. L’istante, con l’appello, insiste nella domanda intesa all’allestimento della prova a futura memoria ritenendo che la situazione “sia ancora del tutto verificabile, i lavori eseguiti dal dentista dottor __________, tuttora presenti, sono verificabili, i difetti tecnici e estetici, e i danni, sono verificabili, sia direttamente sia a mezzo delle radiografie”. La controparte vi si oppone osservando come il tempo trascorso e l’intervento di altro dentista hanno indiscutibilmente alterato l’equilibrio della bocca e la prova peritale non può oramai più essere la fotografia della situazione iniziale. 6. Per l’art. 446 CPC il giudice, su istanza di parte, può decretare d’urgenza l’assunzione di prove a futura memoria, quando vi è ragionevole timore che venga a mancare la possibilità di assumerle posteriormente. L’istanza deve essere tempestiva onde evitare che eventi susseguenti abbiano a modificare la situazione di fatto e dev’essere dimostrato, almeno con sufficiente verosimiglianza, il rischio di non poter assumere la prova posteriormente o almeno che la sua assunzione diventi particolarmente difficile (Cocchi/Trezzini, ad art. 446 n. 2). Anche senza dover approfonditamente indagare sulla tempestività dell’istanza - della qual cosa è lecito dubitare, a più di un anno dall’interruzione del trattamento, con tutti i rischi di modifica della situazione iniziale non fosse altro per il fatto del continuo necessario ed indispensabile utilizzo dell’apparato dentario - appare che l’accertamento desiderato dall’istante non corre alcun rischio di non più poter essere eseguito. Infatti la paziente dispone e può disporre della documentazione allestita dal dentista (elenco delle prestazioni, radiografie, descrizione dei trattamenti, ecc.) e del referto della Commissione arbitrale attraverso i quali è senz’altro possibile, anche in futuro, determinare lo stato della sua bocca ed evidenziare la presenza di eventuali difetti dovuti agli interventi del dentista. La stessa istante riconosce implicitamente tale possibilità quando ammette (appello, pag. 7) che i lavori ed i difetti sono verificabili, ancora oggi, anche a mezzo delle radiografie; ed allora lo saranno anche domani. Non può evidentemente essere motivo atto a giustificare una prova a futuro l’insoddisfazione per l’esito di un accertamento già eseguito come quello del giugno 1996 della commissione arbitrale dei medici dentisti (doc. G) che, per volontà dell’istante, doveva proprio avere quella funzione di prova anticipata. Inoltre mal si comprende come un intervento di altro dentista inteso a riparare ed a continuare la cura possa impedire l’accertamento che si vorrebbe far eseguire. Il nuovo dentista, la cui diligenza è presunta, dovrà infatti constatare l’attuale situazione della dentatura della paziente e specificare i suoi interventi cosi da rendere possibile la distinzione dei diversi lavori eseguiti (BlZR 1994, 89 n. 21). Non vi è quindi nessuna urgenza che giustifichi la chiesta perizia e l’appello, a conferma della decisione del Pretore, deve essere respinto. Le spese e le ripetibili seguono la soccombenza dell’appellante. Per i quali motivi visti gli art. 446 e seg. CPC e, per le spese, l’art. 148 CPC e la vigente TG pronuncia 1. L’appello 20 febbraio 1997 di __________ è respinto . 2. La tassa di giustizia di Fr. 270.- e le spese in Fr. 30.- (totale Fr. 300.-), già anticipate dall’appellante, rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere a controparte Fr. 500.- per ripetibili d’appello. 3. Intimazione a: -__________ Comunicazione alla Pretura di Lugano, sez. 1 Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello Il presidente Il segretario