opencaselaw.ch

12.1997.33

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1997-11-25 · Italiano TI
Fonte Original Esporta Word PDF BibTeX RIS

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 25.11.1997 12.1997.33

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 12.97.00033 Lugano 25 novembre 1997 /fb In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Cocchi, presidente Chiesa e Zali segretario: Petrini sedente per statuire nella causa inc. no. OA.94.769 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1 promossa con petizione 9 febbraio 1988 da 1. __________ 2. __________ entrambi rappr. dall’avv. __________ contro __________ rappr. dallo studio legale __________ con la quale gli attori hanno chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 93'911 oltre  interessi al 5% a partire dal 24.2.1987, in materia di risoluzione immediata del contratto di lavoro; mentre la convenuta, con azione riconvenzionale, fa valere una pretesa di Fr. 20’000.- per lo stesso titolo; e che il Pretore, con sentenza 17 gennaio 1997, ha parzialmente accolto condannando la parte convenuta a pagare a __________ l’importo di Fr. 24’500.- ed a __________ l’importo di Fr. 8’450.-, oltre interessi, respingendo la domanda riconvenzionale 25 marzo 1988 con la quale la convenuta chiedeva un risarcimento di Fr. 20’000.- per violazione del contratto di lavoro da parte di __________. Appellante la convenuta che, con appello 10 febbraio 1997, chiede la riforma del querelato giudizio sulla domanda principale nel senso di respingere integralmente la petizione. Letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti. Considerato In fatto ed in diritto: 1. A partire da metà giugno 1986 - dopo che __________ si era già occupato di una consulenza circa la fattibilità e la possibilità di gestione di un lussuoso complesso alberghiero, l' __________ ed il __________, - la __________ lo ha assunto quale direttore dell’albergo ed ha pure assunto la di lui moglie. A seguito del deterioramento dei rapporti tra le parti, i coniugi __________ disdicono, il 25 novembre 1986, nei termini di preavviso il loro contratto di lavoro con la convenuta. Il 6 febbraio 1987 interrompono con effetto immediato il rapporto di lavoro. 2. Attribuendo la responsabilità di tale interruzione alla convenuta gli attori hanno chiesto, con l’azione giudiziaria che ci occupa, il risarcimento del danno provocato loro ai sensi dell’art. 337b CO e meglio: - Fr. 36’000.-  quale salario loro spettante sino alla regolare scadenza del contratto al 31 maggio 1987; - Fr. 21’911.-  quale indennità per vacanze e giorni di libero non goduti; - Fr. 36’000.-  quale risarcimento per la mancata messa a loro disposizione di un appartamento nell’albergo. 3. La convenuta, considerando per contro le divergenze insorte fra le parti normali difficoltà iniziali nell’ambito di una nuova attività, chiede con azione riconvenzionale un risarcimento di fr. 20'000.- per ingiustificata interruzione immediata del rapporto di lavoro. 4. Con la sentenza qui impugnata il Pretore ha ritenuto che fossero realizzati i gravi motivi per l’interruzione immediata del rapporto di lavoro senza però che si potesse attribuire responsabilità, dello stato di cose venutosi a creare, a nessuna delle parti.  Di conseguenza ha determinato le conseguenze patrimoniali della risoluzione immediata del contratto secondo il suo libero apprezzamento ed ha riconosciuto un’ indennità di due mesi di stipendio per __________ e di un mese per la moglie oltre alle indennità per vacanze e giorni di riposo non goduti . Ha  così accoglie parzialmente la petizione condannando la __________ a versare ad __________ l’importo di Fr. 24’500.- e a __________  quello di Fr. 8’450.-, oltre interessi al 5% dal 24 febbraio 1997. Ha invece respinto  integralmente l'azione riconvenzionale. 5. Con l’appello la convenuta chiede la riforma del primo giudizio nel senso di respingere tutte le pretese degli attori; si adagia per contro al giudizio pretorile riguardante la sua domanda riconvenzionale. Ribadisce che non esistevano motivi gravi che potessero giustificare la rescissione immediata dei contratti tanto è vero che le argomentazioni addotte dalle controparti erano le stesse per le quali avevano disdetto nei termini i loro rapporti di lavoro e nulla di nuovo e di diverso era intervenuto nel frattempo. Nessun risarcimento sarebbe allora dovuto agli attori e, in ogni caso, anche volendo applicare la disposizione dell’art. 337b cpv. 2, non esistevano circostanze tali da giustificare un qualsivoglia versamento a controparte. Anche l’indennità per vacanze e giorni festivi non goduti non sarebbe dovuta poiché gli attori non hanno dimostrato di averne diritto. Gli appellati hanno presentato un allegato denominato appello adesivo nelle richieste di giudizio del quale oltre a chiedere un aumento degli importi riconosciuti dal Pretore postulano che venga respinto l’appello principale. L’appello adesivo in questione è stato dichiarato inammissibile, con pronuncia 5 maggio 1997, per versamento tardivo dell’anticipo della tassa di giudizio. 6. Presentando un'unica petizione con una domanda di condanna complessiva a favore di entrambi indistintamente e agendo di seguito congiuntamente in tutti gli atti processuali, gli attori hanno preteso agire quali litisconsorti senza che ne fossero dati i presupposti di legge. Infatti, agendo in comune gli attori hanno determinato la riunione di più cause, aventi per oggetto contestazioni derivanti da rapporti contrattuali fra loro indipendenti e diversificati (come lo sono quelli individuali di lavoro nati tra di loro e la controparte), ancorché promosse contro uno stesso convenuto ed identiche per quanto attiene al fatto ed al diritto, dando così luogo ad  un litisconsorzio facoltativo improprio, non ammesso dal nostro codice di rito (Rep. 1987,225; 1990, 264; 1993, 225; Cocchi/Trezzini, CPC annotato, n.2 e 5 ad art. 42 CPC). Confrontato con una petizione proposta da un litisconsorzio facoltativo improprio il giudice deve invece ordinare la disgiunzione in più azioni delle singole pretese degli attori (cfr. Rep. citati; Cocchi/Trezzini, CPC annotato, n. 5 ad art. 42 CPC), pena l'annullamento di tutti gli atti di causa successivi alla petizione informe, compresa la sentenza. Nel caso concreto, pur mancando un intervento diretto del giudice al fine di disgiungere le azioni, appare come il Pretore, nella sentenza, abbia avvertito il problema e riconosciuto, nel dispositivo della stessa, due crediti diversi ben individuati a favore dell’uno e dell’altro degli attori. Si può così soprassedere a sanzionare formalmente, con l’annullamento di tutti gli atti successivi alla petizione, la non corretta impostazione di causa degli attori. 7. Il Pretore ha ritenuto che la disdetta immediata dei coniugi __________ dai rispettivi contratti di lavoro fosse sorretta da sufficiente grave motivazione per il fatto che la situazione venutasi a creare nei rapporti con la datrice di lavoro non permetteva più di esigere la continuazione del rapporto di lavoro. Questa Camera, valutate le risultanze istruttorie, condivide questa conclusione rilevando che tutto quanto viene, in seguito, espresso con riferimento al solo direttore __________ deve essere considerato pari pari anche per sua moglie __________ le cui funzioni, così come appare dalle deposizioni dei dipendenti dell’albergo, era quella di assistente del marito nel concetto di “coppia” che dirige l’albergo e la cui posizione, proprio per questa peculiarità di conduzione, usuale nell’ambito alberghiero, non può essere disgiunta da quella del marito. L'attore venne assunto in qualità di direttore di un albergo di lusso dalla società - la convenuta - che lo avrebbe gestito. La parte amministrativa e la contabilità vennero invece affidate  ad un'altra società, la __________ __________. Ciò  determinò tutte le incomprensioni ed i disguidi che portarono alla risoluzione dei contratti di lavoro. Che la divisione fra gestione e amministrazione della società fosse illogica e insoddisfacente  viene riconosciuto  in seno al medesimo consiglio d'amministrazione della __________ (teste __________). Ciò è poi suffragato dal fatto che l'amministrazione e la contabilità furono affidate ad una persona che l'appellante medesima riconosce priva della necessaria competenza (interrogatorio formale __________), persona che a sua volta sostiene di non aver addirittura mai accettato tale incarico affermando che una  contabilità dell'albergo non era esistita fino al gennaio 1987 (teste __________). La lettura della testimonianza __________, improntata all’imprecisione ed all’evanescenza, fa capire quali difficoltà abbiano potuto incontrare gli attori nella conduzione dell’albergo. Anche il disinteresse della convenuta dopo la disdetta del 25 novembre 1986 (doc. LL), sulla quale prende posizione solo il 23 gennaio 1987 (doc. OO) senza peraltro accennare alle lamentate disfunzioni evidenziate nel memorandum del 7 gennaio 1987 (doc. MM), stanno  a dimostrare il comportamento poco collaborativo della convenuta che, digiuna di attività alberghiere, avrebbe almeno dovuto prestare più attenzione alle esigenze degli attori la cui esperienza in quel campo di attività era intensa. In tal senso l'appellante ha chiaramente violato un proprio preciso dovere contrattuale, quello cioè di fornire agli attori il necessario supporto contabile e amministrativo per il funzionamento ottimale della struttura alberghiera. Questa ed altre lacune come ad esempio il mancato allestimento di una campagna pubblicitaria a tutto il 1986 (teste __________) dimostrano come a mancare ai propri obblighi contrattuali sia stata l'appellante; agli attori, che hanno piuttosto dimostrato impegno nello svolgimento dei  propri compiti (teste __________), non può essere rimproverato nulla di particolare. 8. La colpa in ogni caso non riguarda l'esistenza del grave motivo per la disdetta immediata, bensì la sopportazione del danno economico che  ne deriva. Una disdetta con effetto immediato sarebbe stata  perciò  giustificata anche nel caso in cui la convenuta non avesse avuto, relativamente al motivo di disdetta, colpa alcuna (DTF 104 Ia 165 cons.3a). Per la risoluzione immediata del rapporto lavorativo è dunque solo necessario che oggettivamente e soggettivamente sia presente un serio motivo. Dottrina e giurisprudenza riconoscono unanimemente l'esistenza di un tale motivo nei casi in cui l'imprescindibile rapporto di fiducia fra le parti è turbato o distrutto nelle sue fondamenta (DTF 101 Ia 549 e 108 II 302 cons.3), cioè quando è così compromesso da non lasciar più sperare una collaborazione proficua ed indicare nella risoluzione immediata l'unica via d'uscita (DTF 116 II 142, 112 II 42). Ciò dipende dalle circostanze del caso concreto, non potendosi determinare in modo generale le esigenze alle quali è subordinata la risoluzione immediata (DTF 108 II 303). Più, nel caso specifico,  il rapporto di fiducia è stretto e più facilmente una violazione dei propri obblighi è idonea a comprometterlo (Schw. Gewerbeverband,Hg., Der Einzelarbeitsvertrag im OR, 1991, n.14 ad art. 337 CO). Esso è particolarmente importante nel caso di dipendenti che, come l'attore, hanno funzioni direttive (DTF 104 II 28). Qui il rapporto di fiducia può incrinarsi in modo fondamentale anche per lievi motivi (Rehbinder, op. cit., n.2 ad art. 337 CO). Ma nella fattispecie i rapporti con la convenuta erano compromessi per entrambe i coniugi, come ammette l'appellante medesima riconoscendo  che fra le parti vi erano "palesi disaccordi" (teste __________) e che  fra il 1986 e il 1987 i rapporti fra  __________ /__________ e i __________ erano "irrimediabilmente compromessi" (interrogatorio formale __________). Appare dunque provata, per l’insorgere delle difficoltà di cui si è detto al consid. precedente, l'esistenza di un motivo di disdetta oggettivamente grave. E' però necessario che tale motivo sia grave anche soggettivamente per il disdicente. In questa valutazione il suo sentimento va considerato così come la controparte l'ha potuto recepire in buona fede. In altre parole si deve valutare  se vi erano elementi in base ai quali per la convenuta era lecito ritenere che la prosecuzione del rapporto non fosse sentita come insostenibile da parte del disdicente (Brühwiler, op. cit., n. 7 b ad art. 337 CO). Se l'onere probatorio relativo alla gravità oggettiva del motivo di disdetta spetta al disdicente (art. 8 CC; JAR 1989, 139), ed è stato raggiunto, è la controparte a dover dimostrare che cionondimeno la prosecuzione del rapporto non era soggettivamente inesigibile (Brühwiler, op. cit., n.7c ad art. 337 CO). In tal senso l'appellante non ha certo fornito sufficienti elementi probatori; anzi ha espressamente riconosciuto al contrario l'irrimediabilità della sfiducia subentrata. Si deve dunque ritenere che il motivo di disdetta fosse grave anche soggettivamente. 9. Il Pretore non ha ritenuto di attribuire alla convenuta particolari violazioni contrattuali e di conseguenza, per stabilire le conseguenze economiche della rescissione immediata dei rapporti di lavoro non ha fatto capo alla norma dell’art. 337b cpv. 1 bensì a quella del cpv. 2. La questione, accertata l’esistenza di una causa grave per la risoluzione immediata del contratto, non ha motivo di essere ulteriormente dibattuta in mancanza di gravame al proposito da parte degli attori. La valutazione delle conseguenze patrimoniali della risoluzione immediata, ai sensi dell’art. 337b cpv. 2 CO, e fatta dal giudice secondo il suo libero apprezzamento e tenendo conto di tutte le circostanze. Quando, come in concreto, la legge riserva al giudice il libero apprezzamento, questi ai sensi dell’art. 4 CC è tenuto ad applicare le regole del diritto e dell’equità: il giudice che decide secondo equità deve perciò tener conto di tutte le circostanze particolari ed importanti della fattispecie concreta. L’autorità di appello può riesaminare una tale valutazione, ma con estrema prudenza, intervenendo solo quando le decisioni rese secondo il libero apprezzamento siano manifestamente ingiuste o inique (DTF 109 II 391 cons. 3; IICCA 25 marzo 1992 in re R./P. SA, 18 febbraio 1993 in re P./T.D. SA, 16.1.1997 in re M./T.P. Ltd). Ora, nella valutazione del singolo caso, va tenuto conto di quale delle parti ha contribuito al realizzarsi del grave motivo, dell’interesse che aveva una parte alla risoluzione del contratto, della durata e del tipo di rapporto di lavoro, della natura del grave motivo (Rehbinder, op. cit., n.5 ad art. 337b CO). Gli inadempimenti contrattuali della convenuta e la loro causalità per l’avverarsi del grave motivo sono indubitabili e lei stessa aveva interesse, per sua scelta nel privilegiare la posizione di __________ piuttosto che quella degli attori, di liberarsi della loro presenza tanto è vero che il funzionamento dell'albergo non ne ha risentito in modo particolare potendo  sostituire il direttore nel giro di un mese (teste __________). L’apprezzamento del Pretore nel caricare alla convenuta l’obbligo di rifondere il pregiudizio degli attori e nella determinazione dello stesso è così senz’altro giustificato ed equo e tutto sommato favorevole alla convenuta. 10. Per quanto riguarda l’indennità per vacanze non godute è necessario partire dai giorni, a tale scopo, loro riservati contrattualmente. Sull’arco di sette mesi di lavoro, con un diritto di 4 settimane di vacanze e per un’attività lavorativa di 5 giorni settimanali (tale dovendosi intendere l’impegno di lavoro degli attori a fronte di una disponibilità di 7 giorni di riposo per mese) si hanno 11,62 giorni di vacanza per ciascuno (7 mesi x 1,66 giorni vacanza al mese; cfr. Rehbinder, op. cit., n. 10 ad art. 329a CO). Gli attori ammettono di aver godute periodi di ferie nella misura di 6 giorni il marito e 14 giorni la moglie: ne segue che il primo ha un credito di 5,62 giorni mentre la seconda ha usufruito di 2,38 giorni in più. I giorni di libero da conteggiare, se non ne fossero stati goduti, sarebbero 49 per ciascuno degli attori. Anche se compete al datore di lavoro dimostrare l'effettuazione o meno dei giorni liberi da parte del lavoratore, essendo egli in proposito meglio al corrente di chiunque altro e disponendo, o dovendo disporre, dei necessari mezzi di controllo (II CCA 9 novembre 1995 in re S.SA/M.; Streiff/Känel, Arbeitsvertrag, 1992, n.4 ad art.329 CO) è evidente che, nel caso di specie di un direttore di albergo, incombe a quest’ultimo tenere un conteggio preciso e sottoporlo per approvazione al datore di lavoro sia per quanto riguarda i dipendenti che per la propria persona. I giorni di libero non goduti dagli attori non sono così immediatamente e concretamente dimostrabili non potendo valere un generico conteggio come quello contenuto nella loro lettera 24 febbraio 1987 (doc. TT) che non distingue nemmeno tra vacanze, giorni di libero e festività. Ed inoltre appare assai improbabile che gli attori non abbiano mai preso dei periodi di riposo. È però evidente che, proprio perché l’attività dell’albergo era appena iniziata e perché i testi parlano di una presenza costante degli attori, che debba venire loro riconosciuto qualcosa a tale titolo. Con un apprezzamento de bono et aequo questa Camera determina in 20 giorni ciascuno il loro diritto per giorni di riposo non goduti. È pure credibile per gli stessi motivi che le vacanze godute siano quelle ammesse. In tal modo il conteggio per vacanze e giorni di riposo si presenta come segue:

- __________: 20 + 5,62 = 25,62 g. x Fr. 200.- = Fr. 5’124.-

- __________: 20  - 2,38 = 17,62 g. x Fr. 100.- = Fr. 1’762.- 11. Ne discende che l’attore __________ deve in definitiva ricevere Fr. 17’124.- (Fr. 12’000.- di indennità per risoluzione del contratto + Fr. 5’124.- per vacanze e giorni di libero) mentre l’attrice __________ Fr. 4’762.- (Fr. 3’000.- + Fr. 1’762). Le tasse di giustizia e le ripetibili di prima sede seguono la preponderante soccombenza degli attori che, al proposito, vanno sanzionati individualmente per le ragioni di cui al consid. 6 ritenuto che la pretesa iniziale di __________ __________ rappresenta ca. il 75% e quella di __________ il 25% della pretesa complessiva e che la loro soccombenza si misura nella proporzione dei 3/4. In seconda sede l’appellante soccombe per metà nei confronti di __________ e per i 3/4 nei confronti di __________. Per i quali motivi visti, per le spese, gli art. 148 e seg. CPC e la vigente LTG dichiara e pronuncia I. L'appello 10 febbraio 1997 __________ è parzialmente accolto e di conseguenza la sentenza 17 gennaio 1997 della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 1, è così riformata: 1. La petizione è parzialmente accolta. § __________ è condannata a pagare a __________, fr. 17’124.- oltre interessi al 5% dal 24.2.1987; §§  __________ è condannata a pagare a __________, Fr. 4’762.- oltre interessi al 5% dal 24.2.1987. 2. La tassa di giustizia di fr. 1’600.- e le spese in fr. 300.- dell'azione di __________, da anticipare dall’attore, rimangono a suo carico per 3/4 e per 1/4 sono a carico della convenuta, alla quale l’attore rifonderà Fr. 1’800 per parte di ripetibili. La tassa di giustizia di Fr. 800.- e le spese di Fr. 150.- dell’azione di __________, da anticipare dall’attrice, rimangono a suo carico per 3/4 e per 1/4 sono a carico della convenuta, alla quale l’attrice rifonderà Fr. 700.- per parte di ripetibili. 3. La domanda riconvenzionale è integralmente respinta. 4. La tassa di giustizia di fr. 750.- e le spese in fr. 240.- della domanda riconvenzionale restano a carico della parte attrice riconvenzionale la quale inoltre rifonderà alla controparte l'importo di fr. 1'600 a titolo di ripetibili. II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:

- tassa di giustizia         Fr. 750.-

- spese                           Fr. 50.- totale                              Fr. 800.- già anticipate dalla parte appellante rimangono a suo carico per Fr. 575.- mentre per Fr. 125.- sono a carico di __________ e per Fr. 100.- di __________. __________ verserà ad __________ Fr. 350.- per ripetibili parziali d’appello mentre tali indennità sono compensate nei confronti di __________. III. Intimazione a:      - __________ Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 1. Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello Il presidente                                                           Il segretario