Sentenza o decisione senza scheda
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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 12.04.1999 12.1997.3
Sentenza o decisione senza scheda
Incarto n. 12.97.00003 Lugano 12 aprile 1999 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Cocchi, presidente Chiesa e Zali segretario: Petrini sedente per statuire in materia di locazione nella causa - inc. no. LA.96.00152 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 4- e più precisamente sull’istanza di sfratto 3 ottobre 1996 promossa da __________ __________ entrambi rappr. dall’avv. __________ contro __________ rappr. dall’avv. __________ nonché sull’istanza di contestazione della disdetta introdotta il 9 settembre 1996 innanzi all’Ufficio di conciliazione in materia di locazione di Breganzona da __________ rappr. dall’avv. __________ contro __________ __________ entrambi rappr. dall’avv. __________ Sulle quali con decisione 19 dicembre 1996 il Segretario Assessore si è così pronunciato: 1. L’istanza 9 settembre 1996 di contestazione della disdetta presentata da __________ è respinta. 2. L’istanza di sfratto 3/4 ottobre 1996 di __________ e __________ accolta. 2.1 È fatto ordine a __________ di mettere a libera disposizione degli istanti il locale adibito a negozio generi alimentari ecc. nonché il portico occupati nello stabile in __________a __________entro 10 giorni dalla notifica del presente decreto. 2.2 È comminata a __________ l’azione penale per disobbedienza a decisione dell’autorità, come all’art. 292 CPS, che prevede la pena della multa o dell’arresto. 2.3 __________ è ammonita che l’inesecuzione del presente decreto darà titolo agli istanti per reclamare il risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede. 2.4 È fatto ordine ad ogni usciere od agente della forza pubblica di prestar man forte per l’esecuzione del presente decreto a semplice richiesta degli istanti e con la sola assistenza di un municipale. § Qualora __________ non provvedesse a ritirare mobili e oggetti di sua pertinenza o non disponesse altrimenti, l’usciere o l’agente della forza pubblica provvederà a farli depositare in luogo indicato dagli istanti. Le relative spese, da anticipare dagli istanti, sono a carico della convenuta. 3. La tassa di giustizia e le spese, in complessivi fr. 100.-, da anticipare dagli istanti, sono poste a carico della convenuta che rifonderà inoltre a controparte fr. 200.- a titolo di ripetibili. Appellante la parte convenuta che con atto d’appello 2 gennaio 1997, a cui è stato concesso l’effetto sospensivo, chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere l’azione di contestazione della disdetta e di respingere l’istanza di sfratto; il tutto, con protesta di spese e ripetibili di primo e secondo grado. Mentre la controparte con osservazioni 24 gennaio 1997 postula la reiezione del gravame e la conferma del giudizio di primo grado, protestando spese e ripetibili. Ritenuto che nel frattempo la procedura è stata tenuta in sospeso in attesa di una soluzione bonaria della stessa. Visto ora lo scritto 6 aprile 1999 del patrocinatore degli istanti mediante il quale comunica che, a seguito di accordo transattivo intercorso tra le parti, la disdetta del contratto di locazione notificata alla __________ il 5 agosto 1996, e all’origine del contenzioso oggetto di questa procedura, è stata annullata. Considerato che, in queste condizioni, la procedura avanti alla Pretura così come quella d’appello divengono prive d’oggetto e vanno stralciate dai ruoli con le spese a carico di chi le ha anticipate e compensate le ripetibili così come stabilito tra le parti. in applicazione dell’art. 352 CPC e, per le spese, della vigente TG decreta I. La causa inc. no. LA.96.152 della Pretura di Lugano, sez. 4, dipendente dall’istanza di sfratto 3 ottobre 1996 e la procedura d’appello inc. no. 12.97.3 promossa avanti alla II Camera civile con appello 2 gennaio 1997 sono stralciate dai ruoli . II. Le tasse e le spese della procedura avanti al Pretore in complessivi Fr. 100.- sono a carico degli istanti mentre quelle della procedura d’appello in complessivi Fr. 200.- (tassa di giustizia Fr. 150.- e spese Fr. 50.-), già anticipati dall’appellante rimangono a suo carico. Compensate le indennità ripetibili. III. Intimazione a: - __________ Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 4 Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello Il presidente Il segretario