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12.1997.290

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1998-04-22 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen (8 Absätze)

E. 1 Devono

in primo luogo essere senz’altro reiette le argomentazioni della ricorrente -dalle

quali essa non deriva peraltro particolari conseguenze sul piano pratico-

riguardanti la pretesa violazione da parte dell’attrice del dovere di

informazione sancito dalla norma SIA 118 al riguardo di circostanze

suscettibili di causare un aumento dei costi.

Premesso

che lo scopo della norma è quello di tutelare nella fase di esecuzione dei

lavori la buona fede del profano committente circa la validità delle previsioni

riguardanti il costo dell’opera, questa non può ora essere invocata dalla

convenuta almeno per due ordini di motivi.

In

primo luogo si deve tenere conto del fatto che la convenuta, che stranamente è

rimasta del tutto silente sul tema, era assistita nei rapporti con l’attrice da

un architetto da lei incaricato della direzione dei lavori. Questi, già solo

per effetto del contratto da lui stipulato con la convenuta, è la persona che

dopo avere allestito il capitolato d’opera doc. C era specificamente incaricata

di controllare e dirigere il corretto svolgimento dei lavori, di percepire e,

se possibile, prevenire situazioni potenzialmente implicanti degli aumenti dei

costi.

Le

lamentele circa una mancata formale informazione della committente circa

l’evoluzione dei lavori -con particolare riferimento ai problemi fonte di

maggiori spese- sono perciò di partenza infondate nella misura in cui si poteva

e doveva pretendere dal direttore dei lavori, la cui conoscenza è ovviamente

imputabile alla committente- che tali situazioni fossero da lui percepite in

tempo reale.

In

secondo luogo si devono avanzare ampi dubbi circa il diritto della convenuta di

invocare con successo in causa la violazione del dovere di informazione a

tutela del suo affidamento circa il mancato aumento dei costi previsti, dal

momento che essa fin dall’inizio, ovvero nelle discussioni preprocessuali, ha

accettato il principio dell’esistenza di costi supplementari, riconoscendo a

tal titolo -riservate altre deduzioni- non meno di fr. 69’000.-- (doc. E, pag.

2), il che comporta ovviamente anche la reiezione delle eccezioni sul principio

del superamento dell’asserita mercede globale.

E. 2 Ciò premesso, la convenuta invoca a più riprese l’avvenuto pagamento da parte sua di complessivi fr. 394’073.25, di cui fr. 35’000.-- nella forma della trattenuta per i difetti dell’opera, oppure il fatto di avere “pagato a parte” svariate opere impreviste (appello, punto 1.6, pag. 3 e 4; punto 5, pag. 6; punto 7, pag. 7).

E. 2.1 Le obiezioni sono sicuramente giustificate nella misura in cui la convenuta risulta avere pagato in contanti fr. 359’073.25, e non solo i fr. 350’000.-- della mercede originariamente prevista. Nel proprio conteggio (consid. 9, pag. 10) il Pretore non sembra avere tenuto conto di questo maggior pagamento, avendo egli imputato alla committente l’intero ammontare dei lavori eseguiti fuori preventivo, che invece risultano già pagati almeno per fr. 9’073.25, somma che andrà in ogni caso dedotta dalle spettanze dell’attrice.

E. 2.2 Del tutto infondata è per contro l’invocazione dell’avvenuto pagamento “a parte” di taluni lavori, risultando dalle stesse affermazioni dell’appellante che tale pagamento sarebbe avvenuto a mente sua con i fr. 35’000.-- della garanzia contrattuale (esplicito: appello, punto 1.6, pag. 3), da lei trattenuta e addizionata nei propri conteggi al denaro versato in contanti. Ora, se siffatto modo di procedere può in qualche misura entrare in linea di conto per opere difettose nella misura corrispondente all’entità del difetto (cfr. sul tema il successivo consid. 2.3), proprio non si capisce come tale importo -che in quanto trattenuta sulla mercede è un debito della committente nella misura in cui non vi sono difetti dell’opera- possa essere ragionevolmente da lei utilizzato per il pagamento di un altro debito.

E. 2.3 Il contratto d’appalto prevedeva che l’attrice al momento del pagamento del saldo avesse a prestare, tramite una compagnia d’assicurazione, una garanzia per eventuali difetti dell’opera di importo pari al 10% del totale della mercede (doc. B, art. 7, pag. 4). Non essendoci stato accordo sull’ammontare della mercede, e perciò nemmeno pagamento del saldo, non si può a prima vista affermare che vi sia stata inadempienza dell’attrice, e pertanto si può dubitare della liceità del modo di procedere della convenuta, che ha trattenuto fr. 35’000.-- dall’importo per mercedi da lei riconosciuto di fr. 394’073.25. Non potendosi applicare alla lettera la suddetta clausola contrattuale, la trattenuta è semmai giustificabile in una misura ritenuta in buona fede equivalente all’importanza dei difetti constatati (II CCA 13 novembre 1995 in re F./T.). La convenuta in proposito ha unicamente lamentato un problema concernente la pavimentazione del box dei cani (risposta, pag. 8 e 9) e un difetto dell’impermeabilizzazione del locale tank (risposta, pag. 9), questione tuttavia abbandonata in sede di appello. A non averne dubbi, la sola segnalazione del difetto non giustifica ancora l’effettuazione della trattenuta, vero è invece che per convalidare e addirittura compensare su altre opere l’intero importo della trattenuta la convenuta avrebbe dovuto dimostrare l’esistenza e l’importanza dell’asserito difetto, il che è invece stato omesso. A questo stadio della causa, stanti le carenze probatorie sull’asserito difetto nemmeno la mancata reazione dell’attrice alla sua segnalazione può giustificare la pretesa compensazione di fr. 35’000.-- o di altro importo quale “risarcimento dei danni per la difettosa esecuzione dell’opera” (appello, punto 8, pag. 7), così che la convenuta deve senz’altro essere condannata al pagamento di quanto indebitamente trattenuto.

E. 3 Rimangono da esaminare le censure della convenuta alle singole posizioni ammesse dal Pretore nel giudizio impugnato.

E. 3.1 La convenuta postula la riduzione del supplemento per lo scavo affermando che il Pretore avrebbe erroneamente computato un maggiore scavo di 244 m3, mentre esso sarebbe di soli 122 m3. Il Pretore è giunto al risultato di 244 m3 di scavo supplementare sulla base di un’indicazione di 400 m3 nel capitolato e di uno scavo effettivo di 644 m3 (sentenza, pag. 8), mentre la convenuta (appello, punto 4, pag. 6) afferma che il perito avrebbe riscontrato 822 m3 e che il capitolato avrebbe indicato 700 m3. La discrepanza è da risolvere in favore della convenuta. Il perito nell’allegato 1 al complemento di perizia (pag. 4) ha infatti debitamente tenuto conto di entrambe le posizioni per scavi previste nel capitolato, ovvero di quella di 300 m3 per scavo di terra vegetale e di quella di 400 m3 per scavo generale, precisando che per la prima posizione sono stati scavati soli 176,58 m3 -ovvero meno di quanto previsto dal capitolato- e per la seconda 644, 876 m3 in luogo di 400. Il supplemento globale è perciò di soli 121,456 m3 (pari a 821,456 ./. 700), da computare a fr. 6.-- al m3, così come nel giudizio impugnato (pag. 8, in fine), per un totale di fr. 728.75. A ciò vanno aggiunti i maggiori costi di trasporto. Il capitolato (doc. C, pag. 9) menziona solo 100 m3 a fr. 20.-- al m3. Il supplemento da computare a tal titolo non è perciò relativo ai soli 112 m3 (recte: 111 m3) del maggior scavo, come a torto ritiene la convenuta, ma al volume dell’intero scavo (821,456 m3) meno 100 m3 già previsti dal capitolato. Il Pretore ha computato fr. 12’680.-- (fr. 20.-- x 634 m3) ritenendo solo i 10 m3 previsti dal capitolato a pag. 52, mentre il calcolo più favorevole alla convenuta, ma effettuato sul volume di scavo da lei indicato nell’appello sarebbe di fr. 20.-- x 721,456 m3, per un totale di fr. 14’429.10 per il solo trasporto. L’errore del Pretore è in definitiva stato favorevole alla convenuta, così che la sua censura deve essere respinta, conducendo la rettifica da lei postulata ad un risultato globale per lei più oneroso.

E. 3.2 Le altre voci per quanto contestate lo sono in base all’argomentazione secondo cui la pretesa dell’attrice sarebbe già stata pagata, così come risulterebbe dal conteggio doc. E (appello, punti 5, 6, 7, pag. 6 e 7). Della fedefacenza di tale conteggio, e del fondamento del ragionamento retrostante si è tuttavia già detto ai considerandi 2.2 e 2.3, così che il giudizio pretorile può essere confermato senza necessità di ulteriori approfondimenti. Ne segue, a norma dei considerandi, il parziale accoglimento del gravame con conseguente riforma del giudizio pretorile nel senso della riduzione di fr. 9’073.25 del credito dell’attrice, che ammonta perciò a fr. 86’620.85 oltre interessi. La lieve modifica del giudizio pretorile non modifica la sostanziale equivalenza delle soccombenze in prima sede, e perciò si giustifica di lasciare inalterato il riparto di spese e ripetibili adottato dal Pretore. Tassa di giustizia, spese e ripetibili della procedura d’appello seguono la preponderante soccombenza della convenuta (art. 148 CPC). Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG dichiara e pronuncia I. L’appello 1° dicembre 1997 della dott. __________ è parzialmente accolto. Di conseguenza la sentenza 3 novembre 1997 della Pretura di Locarno-Campagna è riformata nel modo seguente: 1. La petizione è parzialmente accolta. La dott. __________, è condannata a pagare a __________, fr. 86’620.85 oltre interessi al 5% dal 4 marzo 1991. 2. Invariato. II. Le spese della procedura d’appello, consistenti in:

a)   tassa di giustizia                                      fr.   1’750.--

b)   spese                                                         fr. 50.-- Totale                                                         fr. 1’800.-- già anticipati dalla convenuta, restano a suo carico per 9/10 e per 1/10 sono a carico dell’attrice, alla quale la convenuta rifonderà fr. 3’000.-- per ripetibili parziali di appello. III. Intimazione:                   __________ Comunicazione alla Pretura di Locarno-Campagna. Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello Il presidente                                                           Il segretario

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 22.04.1998 12.1997.290

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 12.97.00290 Lugano 22 aprile 1998 /fb In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Cocchi, presidente, Chiesa e Zali segretario: Petrini sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.96.335 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna, promossa con petizione 3 luglio 1991 da __________ rappr. dall'avv. __________ contro __________ rappr. __________ con cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 165’959.90 oltre interessi a titolo di mercede dell’appaltatrice, domanda ridotta a fr. 108’849.-- oltre interessi in corso di causa; Domanda avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con sentenza 3 novembre 1997 ha accolto per fr. 95’694.10 oltre interessi; Appellante la convenuta, che con atto di appello del 1° dicembre 1997 chiede la riforma del querelato giudizio in via principale nel senso di respingere la petizione, e in via subordinata nel senso di ammetterla per fr. 15’286.65 oltre interessi; Mentre l’attrice con osservazioni 23 dicembre 1997 postula la reiezione del gravame protestando spese e ripetibili; Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti, posti a giudizio i seguenti punti di questione 1.

- se deve essere accolto l’appello 2.

- tassa di giustizia e ripetibili Ritenuto in fatto: A. Secondo quanto narrato in petizione, la convenuta nel 1988 avrebbe appaltato all’attrice le opere da capomastro necessarie all’edificazione di una pensione per animali con annesso studio veterinario sul fondo n. __________ di __________ contro una mercede forfetaria di fr. 350’000.--. Stanti le modifiche dell’opera richieste dalla committente, il consuntivo sarebbe salito a fr. 525’033.15, di cui fr. 359’073.25 già pagati dalla convenuta, dal che un saldo di fr. 165’959.90 oltre interessi, oggetto della presente causa. B. La convenuta si è opposta alla petizione adducendo, in sintesi, l’ingiustificato superamento della mercede forfetaria a fronte dell’esecuzione di un’opera sostanzialmente identica a quella progettata e parzialmente difettosa. C. Il Pretore, posta l’esistenza tra le parti di un contratto di appalto regolato dalla norma SIA 118 e con la pattuizione di un prezzo globale, ha passato in rassegna le singole parti dell’opera per le quali l’attrice rivendica un supplemento di mercede, concludendo per l’esistenza di un suo credito di complessivi fr. 95’694.10 oltre interessi, somma per la quale ha accolto la petizione. D. Con l’appello la convenuta invoca nuovamente la violazione dell’obbligo di informazione da parte dell’appaltatrice, che mai avrebbe avvertito dell’esistenza di differenze che avrebbero comportato dei superamenti di costo. Tali sorpassi riguarderebbero inoltre opere previste dal capitolato, e non lavori supplementari, che la convenuta avrebbe sempre pagato separatamente. Il Pretore avrebbe inoltre disatteso l’avvenuto pagamento di fr. 394’073.25, di cui fr. 35’000.-- a valere quale trattenuta come garanzia contrattuale per i difetti dell’opera. Sarebbe poi errato il supplemento riconosciuto per i lavori di scavo, mentre altri lavori per i quali è stato riconosciuto un supplemento sarebbero in realtà già stati pagati. E. Delle argomentazioni della resistente, che chiede la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili, si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi. Considerato in diritto: 1. Devono in primo luogo essere senz’altro reiette le argomentazioni della ricorrente -dalle quali essa non deriva peraltro particolari conseguenze sul piano pratico- riguardanti la pretesa violazione da parte dell’attrice del dovere di informazione sancito dalla norma SIA 118 al riguardo di circostanze suscettibili di causare un aumento dei costi. Premesso che lo scopo della norma è quello di tutelare nella fase di esecuzione dei lavori la buona fede del profano committente circa la validità delle previsioni riguardanti il costo dell’opera, questa non può ora essere invocata dalla convenuta almeno per due ordini di motivi. In primo luogo si deve tenere conto del fatto che la convenuta, che stranamente è rimasta del tutto silente sul tema, era assistita nei rapporti con l’attrice da un architetto da lei incaricato della direzione dei lavori. Questi, già solo per effetto del contratto da lui stipulato con la convenuta, è la persona che dopo avere allestito il capitolato d’opera doc. C era specificamente incaricata di controllare e dirigere il corretto svolgimento dei lavori, di percepire e, se possibile, prevenire situazioni potenzialmente implicanti degli aumenti dei costi. Le lamentele circa una mancata formale informazione della committente circa l’evoluzione dei lavori -con particolare riferimento ai problemi fonte di maggiori spese- sono perciò di partenza infondate nella misura in cui si poteva e doveva pretendere dal direttore dei lavori, la cui conoscenza è ovviamente imputabile alla committente- che tali situazioni fossero da lui percepite in tempo reale. In secondo luogo si devono avanzare ampi dubbi circa il diritto della convenuta di invocare con successo in causa la violazione del dovere di informazione a tutela del suo affidamento circa il mancato aumento dei costi previsti, dal momento che essa fin dall’inizio, ovvero nelle discussioni preprocessuali, ha accettato il principio dell’esistenza di costi supplementari, riconoscendo a tal titolo -riservate altre deduzioni- non meno di fr. 69’000.-- (doc. E, pag. 2), il che comporta ovviamente anche la reiezione delle eccezioni sul principio del superamento dell’asserita mercede globale. 2. Ciò premesso, la convenuta invoca a più riprese l’avvenuto pagamento da parte sua di complessivi fr. 394’073.25, di cui fr. 35’000.-- nella forma della trattenuta per i difetti dell’opera, oppure il fatto di avere “pagato a parte” svariate opere impreviste (appello, punto 1.6, pag. 3 e 4; punto 5, pag. 6; punto 7, pag. 7). 2.1 Le obiezioni sono sicuramente giustificate nella misura in cui la convenuta risulta avere pagato in contanti fr. 359’073.25, e non solo i fr. 350’000.-- della mercede originariamente prevista. Nel proprio conteggio (consid. 9, pag. 10) il Pretore non sembra avere tenuto conto di questo maggior pagamento, avendo egli imputato alla committente l’intero ammontare dei lavori eseguiti fuori preventivo, che invece risultano già pagati almeno per fr. 9’073.25, somma che andrà in ogni caso dedotta dalle spettanze dell’attrice. 2.2 Del tutto infondata è per contro l’invocazione dell’avvenuto pagamento “a parte” di taluni lavori, risultando dalle stesse affermazioni dell’appellante che tale pagamento sarebbe avvenuto a mente sua con i fr. 35’000.-- della garanzia contrattuale (esplicito: appello, punto 1.6, pag. 3), da lei trattenuta e addizionata nei propri conteggi al denaro versato in contanti. Ora, se siffatto modo di procedere può in qualche misura entrare in linea di conto per opere difettose nella misura corrispondente all’entità del difetto (cfr. sul tema il successivo consid. 2.3), proprio non si capisce come tale importo -che in quanto trattenuta sulla mercede è un debito della committente nella misura in cui non vi sono difetti dell’opera- possa essere ragionevolmente da lei utilizzato per il pagamento di un altro debito. 2.3 Il contratto d’appalto prevedeva che l’attrice al momento del pagamento del saldo avesse a prestare, tramite una compagnia d’assicurazione, una garanzia per eventuali difetti dell’opera di importo pari al 10% del totale della mercede (doc. B, art. 7, pag. 4). Non essendoci stato accordo sull’ammontare della mercede, e perciò nemmeno pagamento del saldo, non si può a prima vista affermare che vi sia stata inadempienza dell’attrice, e pertanto si può dubitare della liceità del modo di procedere della convenuta, che ha trattenuto fr. 35’000.-- dall’importo per mercedi da lei riconosciuto di fr. 394’073.25. Non potendosi applicare alla lettera la suddetta clausola contrattuale, la trattenuta è semmai giustificabile in una misura ritenuta in buona fede equivalente all’importanza dei difetti constatati (II CCA 13 novembre 1995 in re F./T.). La convenuta in proposito ha unicamente lamentato un problema concernente la pavimentazione del box dei cani (risposta, pag. 8 e 9) e un difetto dell’impermeabilizzazione del locale tank (risposta, pag. 9), questione tuttavia abbandonata in sede di appello. A non averne dubbi, la sola segnalazione del difetto non giustifica ancora l’effettuazione della trattenuta, vero è invece che per convalidare e addirittura compensare su altre opere l’intero importo della trattenuta la convenuta avrebbe dovuto dimostrare l’esistenza e l’importanza dell’asserito difetto, il che è invece stato omesso. A questo stadio della causa, stanti le carenze probatorie sull’asserito difetto nemmeno la mancata reazione dell’attrice alla sua segnalazione può giustificare la pretesa compensazione di fr. 35’000.-- o di altro importo quale “risarcimento dei danni per la difettosa esecuzione dell’opera” (appello, punto 8, pag. 7), così che la convenuta deve senz’altro essere condannata al pagamento di quanto indebitamente trattenuto. 3. Rimangono da esaminare le censure della convenuta alle singole posizioni ammesse dal Pretore nel giudizio impugnato. 3.1 La convenuta postula la riduzione del supplemento per lo scavo affermando che il Pretore avrebbe erroneamente computato un maggiore scavo di 244 m3, mentre esso sarebbe di soli 122 m3. Il Pretore è giunto al risultato di 244 m3 di scavo supplementare sulla base di un’indicazione di 400 m3 nel capitolato e di uno scavo effettivo di 644 m3 (sentenza, pag. 8), mentre la convenuta (appello, punto 4, pag. 6) afferma che il perito avrebbe riscontrato 822 m3 e che il capitolato avrebbe indicato 700 m3. La discrepanza è da risolvere in favore della convenuta. Il perito nell’allegato 1 al complemento di perizia (pag. 4) ha infatti debitamente tenuto conto di entrambe le posizioni per scavi previste nel capitolato, ovvero di quella di 300 m3 per scavo di terra vegetale e di quella di 400 m3 per scavo generale, precisando che per la prima posizione sono stati scavati soli 176,58 m3 -ovvero meno di quanto previsto dal capitolato- e per la seconda 644, 876 m3 in luogo di 400. Il supplemento globale è perciò di soli 121,456 m3 (pari a 821,456 ./. 700), da computare a fr. 6.-- al m3, così come nel giudizio impugnato (pag. 8, in fine), per un totale di fr. 728.75. A ciò vanno aggiunti i maggiori costi di trasporto. Il capitolato (doc. C, pag. 9) menziona solo 100 m3 a fr. 20.-- al m3. Il supplemento da computare a tal titolo non è perciò relativo ai soli 112 m3 (recte: 111 m3) del maggior scavo, come a torto ritiene la convenuta, ma al volume dell’intero scavo (821,456 m3) meno 100 m3 già previsti dal capitolato. Il Pretore ha computato fr. 12’680.-- (fr. 20.-- x 634 m3) ritenendo solo i 10 m3 previsti dal capitolato a pag. 52, mentre il calcolo più favorevole alla convenuta, ma effettuato sul volume di scavo da lei indicato nell’appello sarebbe di fr. 20.-- x 721,456 m3, per un totale di fr. 14’429.10 per il solo trasporto. L’errore del Pretore è in definitiva stato favorevole alla convenuta, così che la sua censura deve essere respinta, conducendo la rettifica da lei postulata ad un risultato globale per lei più oneroso. 3.2 Le altre voci per quanto contestate lo sono in base all’argomentazione secondo cui la pretesa dell’attrice sarebbe già stata pagata, così come risulterebbe dal conteggio doc. E (appello, punti 5, 6, 7, pag. 6 e 7). Della fedefacenza di tale conteggio, e del fondamento del ragionamento retrostante si è tuttavia già detto ai considerandi 2.2 e 2.3, così che il giudizio pretorile può essere confermato senza necessità di ulteriori approfondimenti. Ne segue, a norma dei considerandi, il parziale accoglimento del gravame con conseguente riforma del giudizio pretorile nel senso della riduzione di fr. 9’073.25 del credito dell’attrice, che ammonta perciò a fr. 86’620.85 oltre interessi. La lieve modifica del giudizio pretorile non modifica la sostanziale equivalenza delle soccombenze in prima sede, e perciò si giustifica di lasciare inalterato il riparto di spese e ripetibili adottato dal Pretore. Tassa di giustizia, spese e ripetibili della procedura d’appello seguono la preponderante soccombenza della convenuta (art. 148 CPC). Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG dichiara e pronuncia I. L’appello 1° dicembre 1997 della dott. __________ è parzialmente accolto. Di conseguenza la sentenza 3 novembre 1997 della Pretura di Locarno-Campagna è riformata nel modo seguente: 1. La petizione è parzialmente accolta. La dott. __________, è condannata a pagare a __________, fr. 86’620.85 oltre interessi al 5% dal 4 marzo 1991. 2. Invariato. II. Le spese della procedura d’appello, consistenti in:

a)   tassa di giustizia                                      fr.   1’750.--

b)   spese                                                         fr. 50.-- Totale                                                         fr. 1’800.-- già anticipati dalla convenuta, restano a suo carico per 9/10 e per 1/10 sono a carico dell’attrice, alla quale la convenuta rifonderà fr. 3’000.-- per ripetibili parziali di appello. III. Intimazione:                   __________ Comunicazione alla Pretura di Locarno-Campagna. Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello Il presidente                                                           Il segretario