Sentenza o decisione senza scheda
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Si osserva preliminarmente che a questo stadio della causa non vi è a giusta ragione contestazione alcuna circa l'applicabilità alla specie delle norme del CO sul mandato (art. 394 e segg. CO), che sussiste infatti ove il dentista incaricato di un trattamento debba procedere con propria iniziativa e sotto la propria responsabilità agli accertamenti, diagnosi, scelta dei momenti e modi di intervento, nonché agli atti di esecuzione che consentono di realizzare il fine perseguito (DTF 110 II 775 e segg.; Rep. 1978, pag. 136; Fellmann, Commentario bernese, 1992, ad art. 398 CO, n396). Deve per contro essere data una risposta alla domanda a sapere se l'attore abbia violato le regole dell'arte medica vigenti all'epoca dell'intervento rispettivamente se abbia informato in modo sufficiente il convenuto sulle cure che avrebbero potuto essere intraprese nel caso concreto.
E. 2 L'attività del medico dentista sottostà all'obbligo di fedele e diligente esecuzione del mandato affidatogli (398 cpv. 2 CO). Il paziente lo incarica infatti di rendergli un servizio tendente, attraverso tutti i mezzi appropriati, al miglioramento del suo stato di salute, senza tuttavia poter esigere o farsi promettere con certezza un risultato preciso (DTF 110 II 378). Nella scelta e durante l'esecuzione della cura il dentista, come il medico, deve pertanto unicamente attenersi scrupolosamente alle regole dell'arte generalmente conosciute ed ammesse, nonché comunemente seguite ed applicate al momento dell'intervento (DTF 108 II 61; Rep. 1989, pag. 156; SJZ 1940/1941, pag. 157 e 158; Fellmann, op. cit., ad art. 398 CO, n. 398; Honsell, Die zivilrechtliche Haftung des Arztes, in: ZSR 1990, pag. 140). Nella fattispecie in esame l'appellante ritiene inattendibile la perizia giudiziaria, secondo la quale l'attore avrebbe effettuato l'unica cura determinante in Svizzera a quell'epoca, ossequiando quindi le regole dell'arte medica. Essa sarebbe infatti sconfessata dalla tesi del prof. __________, sentito quale teste per via rogatoriale, secondo cui l'impiantologia era una terapia praticata già da molti anni e con notevole successo. La censura non può essere accolta. Per mettere in dubbio l'attendibilità del rapporto peritale giudiziale occorre infatti che sia provata l'inconcludenza di determinate affermazioni del perito, la loro contraddittorietà con determinati elementi di fatto o con principi fondamentali di una determinata tecnica o scienza; non è dunque sufficiente la contraddittorietà tra due tesi tecniche o scientifiche ambedue sostenibili: il giudice dovrà in tal caso seguire l'opinione del perito giudiziale (Cocchi/Trezzini, CPC annotato, ad art. 253, n. 4), a mente del quale in concreto all'attore non possono essere imputati errori di sorta né in relazione alla diagnosi né in relazione alla terapia adottata. Il ricorso all'impiantologia all'epoca dell'intervento era infatti troppo rischiosa (perizia 27 dicembre 1994, ad 1 e 2; perizia 26 settembre 1994, ad 4), tant'è che i primi esperimenti, avviati dal 1985, hanno dato risultati insoddisfacenti. Del resto, solo a partire dal 1992 la tecnica impiantologica viene applicata in modo sistematico (perizia 26 settembre 1994, ad 8). Di conseguenza non ci si può scostare dalle risultanze peritali per abbracciare le tesi del teste _________ il quale, del resto, non è del tutto disinteressato alla lite, avendo avuto in cura il convenuto dopo l'intervento dell'attore ed avendo applicato allo stesso il metodo impiantologico. All’attore non può così essere rimproverata nessuna violazione dell’arte medica per le cure che ha prestato al convenuto.
E. 3 Anche il dentista, tuttavia, ha l'obbligo d'informare il suo paziente sulla natura e sui rischi dei trattamenti che intende applicare, a meno che si tratti di interventi correnti, non pericolosi e non violanti in modo definitivo o durevole l'integrità fisica. In altri termini il paziente dev'essere reso edotto in maniera sufficiente circa l'intervento o il trattamento prospettato, affinché vi possa acconsentire con cognizione di causa. In difetto di sufficienti spiegazioni il dentista è pertanto responsabile e deve sopportare tutte le conseguenze negative del caso, quand'anche avesse seguito le vigenti regole dell'arte (DTF 108 II 59; Fellmann, op. cit., ad art. 398, n. 398 e 392; Honsell, op. cit., pag. 138). Dalle tavole processuali si evince che durante le cure, protrattesi per alcuni mesi, l'attore comunicò al convenuto che la situazione era tale da non più permettere la posa di una protesi fissa. Fu allora il paziente stesso a chiedere lumi circa la tecnica impiantologica, di cui aveva sentito parlare. L'attore, secondo il convenuto, rispose evasivamente e lo convinse che la posa del ponte mobile era l'unica cura attuabile. Il dentista sarebbe così venuto meno all'obbligo di informare, visto che la medicina è una scienza planetaria e che alcuni specialisti, per esempio il prof. __________, a quell'epoca già ricorrevano all'impiantologia, tecnica del resto applicata da quest’ultimo medico dentista, senza inconvenienti, al convenuto già nel 1988. Ora, se è vero che il dentista ha l'obbligo di informare il paziente convenientemente, è altrettanto vero che quest'ultimo, per poter rendere responsabile lo specialista deve dimostrare che lo stesso è venuto meno a tale obbligo (Honsell, op. cit., pag. 146). Come correttamente rilevato dal Pretore, il convenuto in concreto non vi è riuscito. Il fatto che l'attore abbia scelto una cura tradizionale a scapito di un intervento economicamente più oneroso, ma che era in grado di eseguire (perizia 27 dicembre 1994, ad 2), dimostra semmai il contrario, ossia che il dentista ha agito con estrema diligenza, sconsigliando al cliente la soluzione proprio dallo stesso ipotizzata e di cui quindi, con una verosimiglianza che rasenta la certezza, si discusse. Si osserva a tal proposito che l'informazione dello specialista non deve comprendere una spiegazione tecnico-scientifica, che il profano nella maggior parte dei casi nemmeno capirebbe. Quindi anche se l'attore avesse sostenuto, come afferma il convenuto, che l'intervento tradizionale risultava essere l'unica cura attuabile, soffermandosi solo fugacemente sull'applicabilità dell'impiantologia, ancora non vuol dire che il dentista non ne abbia accennato ponendo le basi per la valida formazione del consenso del paziente. Giova inoltre osservare che secondo affermata dottrina la scelta della terapia spetta sempre al dentista, che deve procedere alla valutazione ed alla contrapposizione dei rischi di una rispetto ad un'altra cura (Giger/Schluep, Probleme der zivilrechtlichen Haftung des freipraktizierenden Arztes, Zurigo 1982, pag. 37; Honsell, Handbuch des Arztrechts, Zurigo 1994, pag. 28). Il paziente, dovesse mancargli la fiducia nei confronti del medico curante, è del resto sempre libero di consultare un altro specialista per ottenere un secondo parere ed indirizzare così la sua decisione attorno alla cura cui sottoporsi..
E. 4 Ne consegue la reiezione del gravame. La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili seguono .la soccombenza integrale della parte appellante Per i quali motivi richiamati per le spese gli art. 147 e segg. CPC e la vigente TG dichiara e pronuncia 1. L'appello del 31 gennaio 1997 di __________ è respinto . 2. Le spese della procedura di appello consistenti in
a) tassa di giustizia Fr. 450 .--
b) spese Fr. 50 .-- Totale Fr. 500.-- già anticipati dall'appellante, restano a suo carico con l'obbligo di rifondere alla controparte Fr. 650 .-- per ripetibili d'appello. 3. Intimazione a: - __________ Comunicazione alla Pretura di Lugano, Sezione 2. Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello Il presidente Il segretario
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 28.08.1997 12.1997.29
Sentenza o decisione senza scheda
Incarto n. 12.97.00029 Lugano 28 agosto 1997 /fb In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Cocchi, presidente Chiesa e Zali segretario: Petrini sedente per statuire nella causa inc. n. OA.95.784 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 2 promossa con petizione 19 aprile 1989 da __________ rappr. dall’avv. __________ contro __________ rappr. dall’avv. __________ con cui l'attore ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 11'305.-- oltre interessi (pretesa derivante da contratto di mandato) con protesta di spese e ripetibili; domande avversate dal convenuto, che ha postulato la reiezione della petizione e, in via riconvenzionale, la condanna dell'attore al pagamento di una somma non determinata a titolo di risarcimento danni e riparazione del torto morale; il Pretore con sentenza 30 dicembre 1996 ha accolto integralmente la petizione, respingendo nel contempo la domanda riconvenzionale; appellante il convenuto, che con atto d'appello 31 gennaio 1997 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione con protesta di spese e ripetibili; mentre l'attore con osservazioni del 3 marzo 1997 postula la reiezione del gravame avversario, pure con protesta di spese e ripetibili. Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti Ritenuto in fatto A. Tra l'ottobre 1987 e il giugno 1988 l'attore, medico dentista, ha prestato le proprie cure al convenuto, posando, a conclusione di un complesso trattamento, dei ponti mobili. Per le prestazioni eseguite è stata emessa una nota d'onorario ammontante a fr. 11'305.--, che non è stata onorata. B. Con la petizione che ci occupa l'attore ha chiesto, protestando spese e ripetibili, la condanna del convenuto al pagamento di fr. 11'305.-- oltre interessi, somma corrispondente al saldo della summenzionata fattura. Nella risposta e riconvenzionale del 28 settembre 1989 il convenuto ha da un lato resistito alle domande avversarie, mentre dall'altro ha chiesto la condanna della controparte al pagamento di una somma non determinata a titolo di risarcimento danni e riparazione del torto morale; il tutto con protesta di spese e ripetibili. Le parti si sarebbero inizialmente accordate nel senso che il dentista avrebbe dovuto posare un ponte fisso. Tuttavia l'attore, dando la cura un esito negativo, avrebbe optato per la posa di una protesi mobile, ancorché la tecnica dell'impiantologia, a quell'epoca, già avrebbe permesso di evitare la soluzione scelta. Se il paziente avesse saputo sin dall'inizio che l'intervento avrebbe potuto concludersi unicamente con la posa di un ponte mobile, non avrebbe certo disposto di procedere, ritenuto che l'intervento non appariva ancora inevitabile. Sarebbe pertanto stato violato il suo diritto di scelta fondato sulla libertà personale e sul diritto all'integrità personale, ciò che giustificherebbe l'opposizione al pagamento della nota d'onorario, nonché la richiesta di risarcimento del danno e di riparazione del torto morale poi indicata, con le conclusioni di causa, in complessivi Fr. 16’305.- . C. Nel giudizio impugnato il Pretore, qualificando come mandato il contratto venuto in essere tra le parti, ha accolto la petizione e respinto la riconvenzionale. Secondo il primo giudice l'attore ha agito conformemente alla regole dell'arte medica vigenti in quel periodo, informando tempestivamente il convenuto sugli elevati rischi che avrebbe comportato un intervento impiantologico, unica cura di per sé ancora possibile per evitare la posa di una protesi mobile. Se il convenuto avesse dubitato della bontà della soluzione scelta dal dentista o avesse voluto comunque evitarla nel modo più assoluto, prima di sottoporsi consensualmente all'intervento avrebbe dovuto rivolgersi ad un altro specialista per ottenere un secondo parere. Non ravvisando responsabilità alcuna dell'attore, sarebbe pertanto infondata la domanda di risarcimento danni e di riparazione del torto morale avanzata dal convenuto. D. Con atto d'appello datato 31 gennaio 1997 il convenuto ha chiesto la riforma della sentenza pretorile nel senso di respingere la petizione, mentre non si è aggravato contro il giudizio sulla riconvenzionale, che, nel frattempo, è quindi cresciuto in giudicato. L'appellante rimprovera in primo luogo al Pretore di aver ignorato il fatto che l'attore non avrebbe sufficientemente informato il paziente su tutti gli interventi attuabili in Svizzera, ma anche all'estero, cosicché il consenso dato dal paziente alla cura proposta risulterebbe privo di valore giuridico. Di conseguenza, avendo agito contro la volontà del convenuto, il dentista non sarebbe legittimato a chiedere alcun onorario. In secondo luogo il ricorrente sostiene che l'attore non ha agito conformemente alle regole dell'arte medica, visto che all'epoca dell'intervento la tecnica dell'impiantologia era già praticata da molti anni. Delle osservazioni del 3 marzo 1997 dell'attore con cui si postula la reiezione del gravame protestando spese e ripetibili si dirà, se necessario, nei successivi considerandi. Considerando in diritto 1. Si osserva preliminarmente che a questo stadio della causa non vi è a giusta ragione contestazione alcuna circa l'applicabilità alla specie delle norme del CO sul mandato (art. 394 e segg. CO), che sussiste infatti ove il dentista incaricato di un trattamento debba procedere con propria iniziativa e sotto la propria responsabilità agli accertamenti, diagnosi, scelta dei momenti e modi di intervento, nonché agli atti di esecuzione che consentono di realizzare il fine perseguito (DTF 110 II 775 e segg.; Rep. 1978, pag. 136; Fellmann, Commentario bernese, 1992, ad art. 398 CO, n396). Deve per contro essere data una risposta alla domanda a sapere se l'attore abbia violato le regole dell'arte medica vigenti all'epoca dell'intervento rispettivamente se abbia informato in modo sufficiente il convenuto sulle cure che avrebbero potuto essere intraprese nel caso concreto. 2. L'attività del medico dentista sottostà all'obbligo di fedele e diligente esecuzione del mandato affidatogli (398 cpv. 2 CO). Il paziente lo incarica infatti di rendergli un servizio tendente, attraverso tutti i mezzi appropriati, al miglioramento del suo stato di salute, senza tuttavia poter esigere o farsi promettere con certezza un risultato preciso (DTF 110 II 378). Nella scelta e durante l'esecuzione della cura il dentista, come il medico, deve pertanto unicamente attenersi scrupolosamente alle regole dell'arte generalmente conosciute ed ammesse, nonché comunemente seguite ed applicate al momento dell'intervento (DTF 108 II 61; Rep. 1989, pag. 156; SJZ 1940/1941, pag. 157 e 158; Fellmann, op. cit., ad art. 398 CO, n. 398; Honsell, Die zivilrechtliche Haftung des Arztes, in: ZSR 1990, pag. 140). Nella fattispecie in esame l'appellante ritiene inattendibile la perizia giudiziaria, secondo la quale l'attore avrebbe effettuato l'unica cura determinante in Svizzera a quell'epoca, ossequiando quindi le regole dell'arte medica. Essa sarebbe infatti sconfessata dalla tesi del prof. __________, sentito quale teste per via rogatoriale, secondo cui l'impiantologia era una terapia praticata già da molti anni e con notevole successo. La censura non può essere accolta. Per mettere in dubbio l'attendibilità del rapporto peritale giudiziale occorre infatti che sia provata l'inconcludenza di determinate affermazioni del perito, la loro contraddittorietà con determinati elementi di fatto o con principi fondamentali di una determinata tecnica o scienza; non è dunque sufficiente la contraddittorietà tra due tesi tecniche o scientifiche ambedue sostenibili: il giudice dovrà in tal caso seguire l'opinione del perito giudiziale (Cocchi/Trezzini, CPC annotato, ad art. 253, n. 4), a mente del quale in concreto all'attore non possono essere imputati errori di sorta né in relazione alla diagnosi né in relazione alla terapia adottata. Il ricorso all'impiantologia all'epoca dell'intervento era infatti troppo rischiosa (perizia 27 dicembre 1994, ad 1 e 2; perizia 26 settembre 1994, ad 4), tant'è che i primi esperimenti, avviati dal 1985, hanno dato risultati insoddisfacenti. Del resto, solo a partire dal 1992 la tecnica impiantologica viene applicata in modo sistematico (perizia 26 settembre 1994, ad 8). Di conseguenza non ci si può scostare dalle risultanze peritali per abbracciare le tesi del teste _________ il quale, del resto, non è del tutto disinteressato alla lite, avendo avuto in cura il convenuto dopo l'intervento dell'attore ed avendo applicato allo stesso il metodo impiantologico. All’attore non può così essere rimproverata nessuna violazione dell’arte medica per le cure che ha prestato al convenuto. 3. Anche il dentista, tuttavia, ha l'obbligo d'informare il suo paziente sulla natura e sui rischi dei trattamenti che intende applicare, a meno che si tratti di interventi correnti, non pericolosi e non violanti in modo definitivo o durevole l'integrità fisica. In altri termini il paziente dev'essere reso edotto in maniera sufficiente circa l'intervento o il trattamento prospettato, affinché vi possa acconsentire con cognizione di causa. In difetto di sufficienti spiegazioni il dentista è pertanto responsabile e deve sopportare tutte le conseguenze negative del caso, quand'anche avesse seguito le vigenti regole dell'arte (DTF 108 II 59; Fellmann, op. cit., ad art. 398, n. 398 e 392; Honsell, op. cit., pag. 138). Dalle tavole processuali si evince che durante le cure, protrattesi per alcuni mesi, l'attore comunicò al convenuto che la situazione era tale da non più permettere la posa di una protesi fissa. Fu allora il paziente stesso a chiedere lumi circa la tecnica impiantologica, di cui aveva sentito parlare. L'attore, secondo il convenuto, rispose evasivamente e lo convinse che la posa del ponte mobile era l'unica cura attuabile. Il dentista sarebbe così venuto meno all'obbligo di informare, visto che la medicina è una scienza planetaria e che alcuni specialisti, per esempio il prof. __________, a quell'epoca già ricorrevano all'impiantologia, tecnica del resto applicata da quest’ultimo medico dentista, senza inconvenienti, al convenuto già nel 1988. Ora, se è vero che il dentista ha l'obbligo di informare il paziente convenientemente, è altrettanto vero che quest'ultimo, per poter rendere responsabile lo specialista deve dimostrare che lo stesso è venuto meno a tale obbligo (Honsell, op. cit., pag. 146). Come correttamente rilevato dal Pretore, il convenuto in concreto non vi è riuscito. Il fatto che l'attore abbia scelto una cura tradizionale a scapito di un intervento economicamente più oneroso, ma che era in grado di eseguire (perizia 27 dicembre 1994, ad 2), dimostra semmai il contrario, ossia che il dentista ha agito con estrema diligenza, sconsigliando al cliente la soluzione proprio dallo stesso ipotizzata e di cui quindi, con una verosimiglianza che rasenta la certezza, si discusse. Si osserva a tal proposito che l'informazione dello specialista non deve comprendere una spiegazione tecnico-scientifica, che il profano nella maggior parte dei casi nemmeno capirebbe. Quindi anche se l'attore avesse sostenuto, come afferma il convenuto, che l'intervento tradizionale risultava essere l'unica cura attuabile, soffermandosi solo fugacemente sull'applicabilità dell'impiantologia, ancora non vuol dire che il dentista non ne abbia accennato ponendo le basi per la valida formazione del consenso del paziente. Giova inoltre osservare che secondo affermata dottrina la scelta della terapia spetta sempre al dentista, che deve procedere alla valutazione ed alla contrapposizione dei rischi di una rispetto ad un'altra cura (Giger/Schluep, Probleme der zivilrechtlichen Haftung des freipraktizierenden Arztes, Zurigo 1982, pag. 37; Honsell, Handbuch des Arztrechts, Zurigo 1994, pag. 28). Il paziente, dovesse mancargli la fiducia nei confronti del medico curante, è del resto sempre libero di consultare un altro specialista per ottenere un secondo parere ed indirizzare così la sua decisione attorno alla cura cui sottoporsi.. 4. Ne consegue la reiezione del gravame. La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili seguono .la soccombenza integrale della parte appellante Per i quali motivi richiamati per le spese gli art. 147 e segg. CPC e la vigente TG dichiara e pronuncia 1. L'appello del 31 gennaio 1997 di __________ è respinto . 2. Le spese della procedura di appello consistenti in
a) tassa di giustizia Fr. 450 .--
b) spese Fr. 50 .-- Totale Fr. 500.-- già anticipati dall'appellante, restano a suo carico con l'obbligo di rifondere alla controparte Fr. 650 .-- per ripetibili d'appello. 3. Intimazione a: - __________ Comunicazione alla Pretura di Lugano, Sezione 2. Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello Il presidente Il segretario